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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/10/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 924/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa AN FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 10/06/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO STELLA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. GHIDONI ALBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STELLA
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. , P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACIALE
OGGETTO retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 10/06/2025 ha dedotto di Parte_1 essere stato dipendente dell'impresa resistente dall'11 ottobre al 4 dicembre 2024 (data delle dimissioni volontarie doc. 5) in forza di contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, inquadramento al 3° livello CCNL Edilizia Industria e qualifica operaia di muratore specializzato (cfr. doc. 4, comunicazione obbligatoria unificato UniLav).
Deducendo di non aver ricevuto le retribuzioni del mese di novembre e dicembre 2024, e le spettanze di fine rapporto ha chiesto di “…1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. alla retribuzione del periodo 1° novembre 2024-04 Parte_1 dicembre 2024 e al trattamento di fine rapporto maturato durante l'intero corso del rapporto di lavoro, per un importo totale di euro 3.350,04, di cui euro 330,87 lordi a titolo di
1
trattamento di fine rapporto maturato, o nelle diverse misure ritenuta di giustizia;
e per
l'effetto 2) condannare la resistente e convenuta Controparte_1
semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento degli importi di cui al punto che precede in favore del ricorrente sig.
[...]
, per i titoli indicati, pari ad euro 3.350,04 lordi, di cui euro 330,87 lordi a titolo di Parte_1 trattamento di fine rapporto maturato, o nelle diverse misure ritenuta di giustizia;
3) ordinare alla società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consegnare al ricorrente, ai sensi dell'art. 1 l. n. 4/1953, le buste paga relative alle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2024, nonché relativa al trattamento di fine rapporto;
4) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art.
1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale;
”
Nessuno si costituiva per la resistente, ritualmente citata ma non comparsa e dichiarata contumace.
All'udienza odierna, non necessitando attività istruttorie, la causa è stata discussa e decisa, all'esito della camera di consiglio, con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato.
Risulta documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro con il livello, la qualifica e le mansioni indicate come desumibili dal contratto di lavoro (cfr. doc. 2, 3, 4 parte ricorrente). La cessazione del rapporto è altresì documentata dal modulo di recesso per dimissioni volontarie con la decorrenza 4 dicembre 2024 (cfr. doc. 5).
Nulla è stato eccepito in merito all'esecuzione del rapporto da parte della resistente contumace.
In merito al corrispettivo dovuto, l'importo delle differenze retributive dovute è stato quantificato in: euro 2.795,53 lordi per il mese di novembre 2024: di cui euro 2.069,08 lordi
(11,96 lordi a titolo di retribuzione globale di fatto x 173 moltiplicatore orario = euro
2.069,98 lordi) + 18,50 % (euro 382,78 lordi) per maggiorazione a titolo di accantonamenti alla Cassa Edile ex art. 18 CCNL + 4,95% (euro 102,42 lordi) per maggiorazione a titolo di permessi ex art. 5 CCNL + (euro 9,65 lordi a titolo di indennità di trasporto giornaliera x 25 giorni = euro 241,25 lordi) = euro 2.795,53 lordi;
- l'importo dei giorni lavorati del mese di dicembre 2024, pari a 2, risulta pari ad euro
223,64 lordi: euro 2.795,53/25 divisore giornaliero = euro 111,82 lordi x 2 giorni.
L'importo del TFR è stato calcolato sommando, al dato documentale risultante dalla busta paga di ottobre 2024, pari ad euro 107,23 lordi, l'importo maturato sulle retribuzioni (euro
2
3.019,17 lordi/13,5, in applicazione dell'art. 2120 c.c. = euro 223,64), per un totale di euro
330,87 lordi. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
Tali conteggi appaiono corretti e conformi alle tabelle retributive della contrattazione collettiva vigente nonché alle tabelle delle retribuzioni edili di Varese confrontate con la busta paga in atti.
Sul punto la società resistente, rimasta contumace, nulla ha eccepito in merito alla debenza e all'entità delle somme richieste.
La società, inadempiente ha l'obbligo di consegna dei prospetti paga previsto dall'art. 1 l.
n. 4/1953, conseguentemente deve essere condannata alla consegna delle buste paga del lavoratore da ottobre a dicembre 2024 oltre a quelle delle competenze di fine rapporto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in euro 852,00 per compenso oltre spese generali e accessori di legge (applicati i minimi per la natura contumaciale della causa nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede, nella contumacia della parte resistente:
- accertato l'omesso pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre 2024 condanna la resistente al versamento nei confronti del ricorrente delle differenze retributive maturate da novembre a dicembre 2024 per complessivi euro 3350,04 lordi di cui 330,87 lordi a titolo di TFR oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente alla consegna al lavoratore delle buste paga maturate in corso di rapporto;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 21/10/2025
il Giudice del Lavoro
AN EL
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