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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 5484/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 5484/2024 promosso da: nata il [...] a [...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Nicola Cecchi, (c.f. – PEC , C.F._2 Email_1
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale del 9 luglio 2025
Per il P.M. Visto per l'intervento del 2.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. ss, depositato in data 15.11.2024, la signora – Pt_1 deducendo la sopravvenuta intollerabilità della vita di coppia con il signor ha Controparte_1 proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda di separazione in relazione al matrimonio con lo stesso contratto a Nettuno il 19.9.2020, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Velletri nell'anno 2020 al n.122, Parte II, Serie C, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) disporre che i coniugi vivano separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco, essendo i coniugi economica - mente indipendenti, per
pagina 1 di 2 cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
c) nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, già di proprietà del marito. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
2. Il signor non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 9 luglio 2025 il Tribunale, sentita la ricorrente, adottava i seguenti provvedimenti urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separatamente e ritenuta la causa matura per la decisione invita il procuratore alla discussione”. Indi, precisate le conclusioni come in atti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda di separazione meriti di essere accolta, data l'intollerabilità incontestata della convivenza e la contumacia del resistente.
5. Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente e la natura costitutiva della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso promosso così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
(RM) (c.f. ) e nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_1
(RM), (c.f. ) i quali hanno contratto matrimonio a Nettuno il 19.9.2020, C.F._3 con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Velletri nell'anno 2020 al n.122,
Parte II, Serie C;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio ai fini dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio del comune di Velletri (RM);
3) spese irripetibili.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 5484/2024 promosso da: nata il [...] a [...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Nicola Cecchi, (c.f. – PEC , C.F._2 Email_1
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale del 9 luglio 2025
Per il P.M. Visto per l'intervento del 2.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. ss, depositato in data 15.11.2024, la signora – Pt_1 deducendo la sopravvenuta intollerabilità della vita di coppia con il signor ha Controparte_1 proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda di separazione in relazione al matrimonio con lo stesso contratto a Nettuno il 19.9.2020, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Velletri nell'anno 2020 al n.122, Parte II, Serie C, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) disporre che i coniugi vivano separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco, essendo i coniugi economica - mente indipendenti, per
pagina 1 di 2 cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
c) nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, già di proprietà del marito. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
2. Il signor non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 9 luglio 2025 il Tribunale, sentita la ricorrente, adottava i seguenti provvedimenti urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separatamente e ritenuta la causa matura per la decisione invita il procuratore alla discussione”. Indi, precisate le conclusioni come in atti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda di separazione meriti di essere accolta, data l'intollerabilità incontestata della convivenza e la contumacia del resistente.
5. Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente e la natura costitutiva della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso promosso così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
(RM) (c.f. ) e nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_1
(RM), (c.f. ) i quali hanno contratto matrimonio a Nettuno il 19.9.2020, C.F._3 con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Velletri nell'anno 2020 al n.122,
Parte II, Serie C;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio ai fini dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio del comune di Velletri (RM);
3) spese irripetibili.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel ed Est. Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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