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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/09/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1407 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(GI IC (CE) 10/01/1980, C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROCCO PATRIARCA;
e
(VALMONTONE 05/10/1981, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GABRIELE RUBERTO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 CP_1 personale alle condizioni di seguito riportate:
Per_ 1) i figli e EL saranno affidati congiuntamente ai due genitori con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra , e vivranno con quest'ultima nell'immobile CP_1 coniugale di sua proprietà sito in Via Torino n. 9 - 00048 - Nettuno (RM) che verrà assegnato alla ricorrente. Il IG. ha già lasciato la casa coniugale e ritirerà i propri effetti Pt_1 personali entro e non oltre sei mesi dalla data di deposito del presente ricorso. La madre provvederà alla cura ed educazione dei minori, favorendone le naturali attitudini ed inclinazioni al pari del padre. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e
- 1 - istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) il padre avrà con sé i figli un giorno infrasettimanale dall'uscita scolastica sino alle ore
21,30 da programmare di volta in volta sulla base delle eIGenze scolastiche/ludiche dei minori nonché lavorative del padre, giorno che allo stato viene indicato nella giornata del venerdì. Qualora per impegni personali e/o lavorativi del IG. e/o per Parte_1 impegni scolastici ed extrascolastici dei minori non sia possibile esercitare il diritto di visita il venerdì i coniugi, d'intesa con i minori, concorderanno di volta in volta un giorno alternativo con un preavviso di almeno tre giorni al genitore collocatario al fine di consentirgli di organizzarsi conseguentemente. I minori, inoltre, trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei due genitori dal sabato mattina alle ore 9,30 alla domenica alle ore 21,30. In occasione delle festività scolastiche, per quanto concerne il
Natale i minori trascorreranno con la madre dal primo giorno successivo alla chiusura scolastica sino al 30 dicembre alle ore 20,00 e con il padre dal 30 dicembre ore 20,00 sino al giorno antecedente alla ripresa scolastica alle ore 21,00 e viceversa l'anno seguente. Per quanto riguarda le vacanze pasquali e gli altri giorni festivi, invece, i genitori divideranno sempre alla pari tra loro i giorni di non frequenza scolastica, avendo cura di applicare sempre il criterio dell'alternanza di anno in anno rispetto a quanto osservato nell'anno precedente. Durante il periodo estivo, invece, verranno applicate le seguenti condizioni: i minori trascorreranno, altresì, almeno quindici giorni complessivi con ciascun genitore, suddivisi secondo le modalità stabilite annualmente (entro il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno) in base alle rispettive necessità lavorative e familiari e, comunque, dovranno essere garantiti almeno 7 giorni consecutivi ciascuno. Ogni qualvolta si presenti un compleanno o una cerimonia del ramo genitoriale paterno o materno, i genitori si accorderanno in modo che i minori possano partecipare all'evento senza che il genitore in quel momento collocatario frapponga ostacolo alcuno;
sarà, quindi, buon senso dei genitori organizzarsi per tali eventi in modo da non sottrarre ai figli la possibilità di poter partecipare alle feste familiari. In occasione dei compleanni dei minori, invece, laddove i genitori non intendano trascorrerli insieme coi figli, seguiranno il normale calendario di collocazione, avendo cura di seguire il criterio dell'alternanza di anno in anno sulla ricorrenza. Rimane ferma la facoltà dei coniugi di concordare di volta in volta condizioni di visita in deroga al presente calendario a seconda delle rispettive eIGenze personali e/o lavorative, nonché dei minori.
3) in considerazione della posizione lavorativa delle rispettive parti innanzi descritta, il IG. corrisponderà inizialmente la somma mensile di € 750,00 Pt_1
(settecentocinquanta/00 euro) a titolo di mantenimento per entrambi i figli (€ 375,00 a
- 2 - figlio) sino alla data di pagamento dell'ultima rata del mutuo fondiario acceso sull'immobile coniugale e, conseguentemente, sino al mese di novembre 2026. Dal successivo mese di dicembre del 2026 (compreso) la somma mensile a carico del IG. a titolo di Pt_1 mantenimento per entrambi i figli diventerà automaticamente di € 900,00 (novecento/00), ossia € 450,00 per ciascun figlio, senza necessità di richiesta o comunicazione da parte della IG.ra . Le somme testé specificate verranno corrisposte a mezzo bonifico CP_1 bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni CP_1 mese e saranno soggette a rivalutazione sulla base degli indici annuali ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo. Il pagamento inizierà a decorrere dal mese di febbraio 2025 sulle seguenti coordinate bancarie
[...] già note al IG. . Per espresso ed esplicito Pt_1 accordo dei due genitori, inoltre, l'assegno Unico e Universale inerente i minori erogato dall' ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni CP_2
– nella sua attuale formulazione e/o in qualunque altra e diversa veste dovesse assumere in futuro a seguito di modifiche e/o interventi legislativi – verrà integralmente destinato al
100% (centopercento) alla IG.ra quale genitore collocatario, la quale si impegna a CP_1 utilizzarlo esclusivamente per il mantenimento, l'educazione e il sostegno dei due figli. A tal fine, il coniuge non collocatario, IG. , si impegna ed obbliga altresì e sin Parte_1
d'ora a sottoscrivere ogni e qualsivoglia dichiarazione necessaria eventualmente richiesta dalla pubblica amministrazione per consentire l'attribuzione del 100% dell'assegno unico ed universale alla IG.ra , rinunciando espressamente alla propria quota di spettanza, CP_1 anche ove prevista dalla normativa vigente. Il IG. continuerà a pagare, altresì, il Pt_1
100% (centopercento) della rata del mutuo fondiario acceso sulla casa familiare di proprietà della IG.ra sino al termine del finanziamento previsto per la data del 30.11.2026, CP_1 quale contributo alla stabilità dell'abitazione ove vivono i minori. Nello specifico, quindi, il mutuo fondiario n. CF1260558 (cfr. doc. 7) resterà a completo carico del IG. sino Pt_1 alla sua definitiva estinzione. All'estinzione del mutuo fondiario i coniugi entro 90 giorni provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato. Il IG. contribuirà, infine, Pt_1 nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli mentre l'altro 50% resterà a carico della IG.ra . Al fine di evitare e prevenire ogni possibile controversia in ordine alle CP_1 voci costitutive di spese ordinarie o straordinarie, e nell'ambito di queste ultime, tra quelle da concordare o meno tra coniugi, ferma la necessità della documentazione di ogni spesa, le parti aderiscono in toto al Protocollo d'intesa adottato di concerto dal Tribunale di Velletri del 30.03.2015, che costituisce parte integrante del presente accordo negoziale (doc.14). Il
IG. continuerà a pagare la polizza assicurativa RBM Parte_1 Controparte_3 Per_ Protezione per la copertura delle spese sanitarie dei minori e EL. Le polizze di
- 3 - Per_ risparmio accese con in favore dei figli: (contraente Controparte_4
) e EL (contraente ) verranno incassate dai minori al Parte_1 CP_1 raggiungimento della loro maggior età.
4) La nuda proprietà dell'immobile sito in Via Torino n. 9 in Nettuno (RM), identificato catastalmente al NCEU del Comune di Nettuno al foglio 8 particella 2007 sub 504, di Per_ proprietà della IG.ra , verrà trasferita per donazione ai due figli comuni CP_1
e EL, in parti uguali, entro il termine di sei mesi dal compimento del diciottesimo anno di età del minore dei due e, quindi, entro la data del 17.02.2031. Il trasferimento della nuda proprietà avverrà a mezzo atto notarile a spese ed oneri accessori a carico di entrambi i coniugi in parti uguali. A tal proposito si precisa e si specifica espressamente che l'accordo tra i coniugi per la cessione dell'immobile in favore dei figli è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Inoltre, le parti concordano che la donazione dell'immobile testé identificato verrà effettuata con clausola di riserva di usufrutto vitalizio in favore della cedente IG.ra ai sensi e per gli effetti degli CP_1 artt. 978 e ss. c.c. ed il IG. accetta esplicitamente tale condizione. Con la presente Pt_1 clausola, quindi, la cedente manterrà il diritto di godere dell'immobile per tutta la durata della propria vita, percependone i relativi frutti, obbligandosi altresì a sostenere le spese ordinarie di manutenzione e gli oneri fiscali connessi all'usufrutto, come previsto dall'art. 1004 c.c. E' fatto divieto alla IG.ra di concedere in garanzia il proprio diritto di CP_1 usufrutto sull'immobile in caso di richiesta di finanziamento e/o mutuo. Alla cessazione del diritto di usufrutto per causa di decesso della IG.ra , la piena proprietà CP_1 dell'immobile si consoliderà automaticamente in capo ai due figli e CP_5 CP_6 senza necessità di ulteriori formalità. La presente clausola ha carattere
[...] irrevocabile e vincolante per entrambe le parti, salvo diverso e successivo accordo scritto intervenuto tra le medesime.
5) le parti rilasciano sin da ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e prestano esplicito consenso, altresì, con la firma del presente accordo, al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e/o del passaporto dei due minori. In caso l'autorità competente dovesse richiedere ulteriore e separato consenso per il rilascio di tali documenti, entrambe le parti si obbligano sin d'ora a prestare idonea e tempestiva collaborazione in ogni sede necessaria per il raggiungimento di tale scopo senza poter opporre alcun ostacolo, ritardo e/o diniego di sorta.
6) Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà e dichiarano che non pendono altre questioni di natura patrimoniale tra di loro, con espressa dichiarazione di rinuncia a qualsivoglia pretesa diversa da quanto esplicitamente specificato
- 4 - in accordo. Le parti si liberano quindi vicendevolmente da qualsiasi ulteriore obbligo rispetto a quanto espressamente e formalmente quivi concordato;
7) con compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari di causa e rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà professionale previsto dall'ordine forense.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Sermoneta il 19/06/2005; dall'unione coniugale Per_ sono nati due figli, il 01/09/2008 e EL il 17/08/2012.
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sermoneta per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, parte 2, serie A, atto n. 34).
Così deciso in Velletri, nella camera di conIGlio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
- 5 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1407 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(GI IC (CE) 10/01/1980, C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROCCO PATRIARCA;
e
(VALMONTONE 05/10/1981, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. GABRIELE RUBERTO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 CP_1 personale alle condizioni di seguito riportate:
Per_ 1) i figli e EL saranno affidati congiuntamente ai due genitori con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra , e vivranno con quest'ultima nell'immobile CP_1 coniugale di sua proprietà sito in Via Torino n. 9 - 00048 - Nettuno (RM) che verrà assegnato alla ricorrente. Il IG. ha già lasciato la casa coniugale e ritirerà i propri effetti Pt_1 personali entro e non oltre sei mesi dalla data di deposito del presente ricorso. La madre provvederà alla cura ed educazione dei minori, favorendone le naturali attitudini ed inclinazioni al pari del padre. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e
- 1 - istruzione da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) il padre avrà con sé i figli un giorno infrasettimanale dall'uscita scolastica sino alle ore
21,30 da programmare di volta in volta sulla base delle eIGenze scolastiche/ludiche dei minori nonché lavorative del padre, giorno che allo stato viene indicato nella giornata del venerdì. Qualora per impegni personali e/o lavorativi del IG. e/o per Parte_1 impegni scolastici ed extrascolastici dei minori non sia possibile esercitare il diritto di visita il venerdì i coniugi, d'intesa con i minori, concorderanno di volta in volta un giorno alternativo con un preavviso di almeno tre giorni al genitore collocatario al fine di consentirgli di organizzarsi conseguentemente. I minori, inoltre, trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei due genitori dal sabato mattina alle ore 9,30 alla domenica alle ore 21,30. In occasione delle festività scolastiche, per quanto concerne il
Natale i minori trascorreranno con la madre dal primo giorno successivo alla chiusura scolastica sino al 30 dicembre alle ore 20,00 e con il padre dal 30 dicembre ore 20,00 sino al giorno antecedente alla ripresa scolastica alle ore 21,00 e viceversa l'anno seguente. Per quanto riguarda le vacanze pasquali e gli altri giorni festivi, invece, i genitori divideranno sempre alla pari tra loro i giorni di non frequenza scolastica, avendo cura di applicare sempre il criterio dell'alternanza di anno in anno rispetto a quanto osservato nell'anno precedente. Durante il periodo estivo, invece, verranno applicate le seguenti condizioni: i minori trascorreranno, altresì, almeno quindici giorni complessivi con ciascun genitore, suddivisi secondo le modalità stabilite annualmente (entro il giorno 30 del mese di giugno di ciascun anno) in base alle rispettive necessità lavorative e familiari e, comunque, dovranno essere garantiti almeno 7 giorni consecutivi ciascuno. Ogni qualvolta si presenti un compleanno o una cerimonia del ramo genitoriale paterno o materno, i genitori si accorderanno in modo che i minori possano partecipare all'evento senza che il genitore in quel momento collocatario frapponga ostacolo alcuno;
sarà, quindi, buon senso dei genitori organizzarsi per tali eventi in modo da non sottrarre ai figli la possibilità di poter partecipare alle feste familiari. In occasione dei compleanni dei minori, invece, laddove i genitori non intendano trascorrerli insieme coi figli, seguiranno il normale calendario di collocazione, avendo cura di seguire il criterio dell'alternanza di anno in anno sulla ricorrenza. Rimane ferma la facoltà dei coniugi di concordare di volta in volta condizioni di visita in deroga al presente calendario a seconda delle rispettive eIGenze personali e/o lavorative, nonché dei minori.
3) in considerazione della posizione lavorativa delle rispettive parti innanzi descritta, il IG. corrisponderà inizialmente la somma mensile di € 750,00 Pt_1
(settecentocinquanta/00 euro) a titolo di mantenimento per entrambi i figli (€ 375,00 a
- 2 - figlio) sino alla data di pagamento dell'ultima rata del mutuo fondiario acceso sull'immobile coniugale e, conseguentemente, sino al mese di novembre 2026. Dal successivo mese di dicembre del 2026 (compreso) la somma mensile a carico del IG. a titolo di Pt_1 mantenimento per entrambi i figli diventerà automaticamente di € 900,00 (novecento/00), ossia € 450,00 per ciascun figlio, senza necessità di richiesta o comunicazione da parte della IG.ra . Le somme testé specificate verranno corrisposte a mezzo bonifico CP_1 bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni CP_1 mese e saranno soggette a rivalutazione sulla base degli indici annuali ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo. Il pagamento inizierà a decorrere dal mese di febbraio 2025 sulle seguenti coordinate bancarie
[...] già note al IG. . Per espresso ed esplicito Pt_1 accordo dei due genitori, inoltre, l'assegno Unico e Universale inerente i minori erogato dall' ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 e successive modifiche e integrazioni CP_2
– nella sua attuale formulazione e/o in qualunque altra e diversa veste dovesse assumere in futuro a seguito di modifiche e/o interventi legislativi – verrà integralmente destinato al
100% (centopercento) alla IG.ra quale genitore collocatario, la quale si impegna a CP_1 utilizzarlo esclusivamente per il mantenimento, l'educazione e il sostegno dei due figli. A tal fine, il coniuge non collocatario, IG. , si impegna ed obbliga altresì e sin Parte_1
d'ora a sottoscrivere ogni e qualsivoglia dichiarazione necessaria eventualmente richiesta dalla pubblica amministrazione per consentire l'attribuzione del 100% dell'assegno unico ed universale alla IG.ra , rinunciando espressamente alla propria quota di spettanza, CP_1 anche ove prevista dalla normativa vigente. Il IG. continuerà a pagare, altresì, il Pt_1
100% (centopercento) della rata del mutuo fondiario acceso sulla casa familiare di proprietà della IG.ra sino al termine del finanziamento previsto per la data del 30.11.2026, CP_1 quale contributo alla stabilità dell'abitazione ove vivono i minori. Nello specifico, quindi, il mutuo fondiario n. CF1260558 (cfr. doc. 7) resterà a completo carico del IG. sino Pt_1 alla sua definitiva estinzione. All'estinzione del mutuo fondiario i coniugi entro 90 giorni provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato. Il IG. contribuirà, infine, Pt_1 nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli mentre l'altro 50% resterà a carico della IG.ra . Al fine di evitare e prevenire ogni possibile controversia in ordine alle CP_1 voci costitutive di spese ordinarie o straordinarie, e nell'ambito di queste ultime, tra quelle da concordare o meno tra coniugi, ferma la necessità della documentazione di ogni spesa, le parti aderiscono in toto al Protocollo d'intesa adottato di concerto dal Tribunale di Velletri del 30.03.2015, che costituisce parte integrante del presente accordo negoziale (doc.14). Il
IG. continuerà a pagare la polizza assicurativa RBM Parte_1 Controparte_3 Per_ Protezione per la copertura delle spese sanitarie dei minori e EL. Le polizze di
- 3 - Per_ risparmio accese con in favore dei figli: (contraente Controparte_4
) e EL (contraente ) verranno incassate dai minori al Parte_1 CP_1 raggiungimento della loro maggior età.
4) La nuda proprietà dell'immobile sito in Via Torino n. 9 in Nettuno (RM), identificato catastalmente al NCEU del Comune di Nettuno al foglio 8 particella 2007 sub 504, di Per_ proprietà della IG.ra , verrà trasferita per donazione ai due figli comuni CP_1
e EL, in parti uguali, entro il termine di sei mesi dal compimento del diciottesimo anno di età del minore dei due e, quindi, entro la data del 17.02.2031. Il trasferimento della nuda proprietà avverrà a mezzo atto notarile a spese ed oneri accessori a carico di entrambi i coniugi in parti uguali. A tal proposito si precisa e si specifica espressamente che l'accordo tra i coniugi per la cessione dell'immobile in favore dei figli è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Inoltre, le parti concordano che la donazione dell'immobile testé identificato verrà effettuata con clausola di riserva di usufrutto vitalizio in favore della cedente IG.ra ai sensi e per gli effetti degli CP_1 artt. 978 e ss. c.c. ed il IG. accetta esplicitamente tale condizione. Con la presente Pt_1 clausola, quindi, la cedente manterrà il diritto di godere dell'immobile per tutta la durata della propria vita, percependone i relativi frutti, obbligandosi altresì a sostenere le spese ordinarie di manutenzione e gli oneri fiscali connessi all'usufrutto, come previsto dall'art. 1004 c.c. E' fatto divieto alla IG.ra di concedere in garanzia il proprio diritto di CP_1 usufrutto sull'immobile in caso di richiesta di finanziamento e/o mutuo. Alla cessazione del diritto di usufrutto per causa di decesso della IG.ra , la piena proprietà CP_1 dell'immobile si consoliderà automaticamente in capo ai due figli e CP_5 CP_6 senza necessità di ulteriori formalità. La presente clausola ha carattere
[...] irrevocabile e vincolante per entrambe le parti, salvo diverso e successivo accordo scritto intervenuto tra le medesime.
5) le parti rilasciano sin da ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e prestano esplicito consenso, altresì, con la firma del presente accordo, al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e/o del passaporto dei due minori. In caso l'autorità competente dovesse richiedere ulteriore e separato consenso per il rilascio di tali documenti, entrambe le parti si obbligano sin d'ora a prestare idonea e tempestiva collaborazione in ogni sede necessaria per il raggiungimento di tale scopo senza poter opporre alcun ostacolo, ritardo e/o diniego di sorta.
6) Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà e dichiarano che non pendono altre questioni di natura patrimoniale tra di loro, con espressa dichiarazione di rinuncia a qualsivoglia pretesa diversa da quanto esplicitamente specificato
- 4 - in accordo. Le parti si liberano quindi vicendevolmente da qualsiasi ulteriore obbligo rispetto a quanto espressamente e formalmente quivi concordato;
7) con compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari di causa e rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà professionale previsto dall'ordine forense.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Sermoneta il 19/06/2005; dall'unione coniugale Per_ sono nati due figli, il 01/09/2008 e EL il 17/08/2012.
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sermoneta per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, parte 2, serie A, atto n. 34).
Così deciso in Velletri, nella camera di conIGlio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
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