Art. 9. Procedura abreviata per le espropriazioni.
Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennita' si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , salvo quanto e' disposto nei seguenti commi.
Su richiesta del Comune o di altro avente titolo alla espropriazione, il Prefetto della Provincia dispone che, in contradditorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare.
Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere, corrisposta o, in mancanza di accettazione, depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazione, e stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito.
L'ordinanza del Prefetto e' notificata ai singoli espropriani nella forma delle citazioni.
Effettuato il deposito delle indennita', il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.
A cura dell'espropriante il decreto sara' trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati.
La notificazione tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati.
Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita'. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennita' si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , salvo quanto e' disposto nei seguenti commi.
Su richiesta del Comune o di altro avente titolo alla espropriazione, il Prefetto della Provincia dispone che, in contradditorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare.
Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere, corrisposta o, in mancanza di accettazione, depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazione, e stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito.
L'ordinanza del Prefetto e' notificata ai singoli espropriani nella forma delle citazioni.
Effettuato il deposito delle indennita', il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.
A cura dell'espropriante il decreto sara' trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati.
La notificazione tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati.
Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita'. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".