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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg14964 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14964 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
NAPPO CIRO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. NAPPO CIRO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/07/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Parte_2
03/05/1986 e che dalla loro unione nascevano tre figli: il Per_1
02.09.1988, il 17.09.1990 e il 05.04.1996, tutti Per_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la
1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“01. I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto, ed impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.
02. La sig.ra resterà ad abitare presso la casa familiare (un Parte_2
alloggio popolare a lei assegnata) in Napoli alla via Luigi Franciosa n. 113 - scala
F, unitamente al figlio come detto, maggiore di età ed anche da Persona_3
lungo tempo economicamente autosufficiente. Il mobilio e gli arredi attualmente esistenti presso detta casa familiare resteranno assegnati in via definitiva ad essa sig.ra
Pt_2
03. Il sig. è già in cerca di altra e diversa soluzione abitativa e si obbliga a Parte_3
lasciare la casa familiare (portando via con sé unicamente il proprio vestiario ed i beni strettamente personali) entro e non oltre il mese successivo alla omologazione della separazione personale dei coniugi innanzi al Tribunale di Napoli.
04. Il sig. (che è attualmente inabile al lavoro, affetto da gravi patologie Parte_1
conseguenti ad un incidente sul lavoro occorsogli i1 21.05.2004, e che percepisce unicamente un assegno mensile per una rendita vitalizia) si obbliga a corrispondere in favore della moglie, a titolo di assegno di mantenimento, un assegno mensile di €
300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ciascun mese a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso presso il
Tribunale di Napoli. Detto assegno sarà versato a mezzo di bonifico bancario sul
2 conto corrente intrattenuto dalla sig.ra che avrà cura di comunicare il relativo Pt_2
codice IBAN al marito.
05. Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere in favore della moglie (e laddove Pt_1
questa ne facesse anche semplice richiesta) il 50% dei costi che essa sig.ra Pt_2
sosterrà per le forniture relative alle utenze domestiche per la casa familiare. Per la ipotesi in cui la sig.ra dovesse, per il futuro, avere la necessità di ricorrere a Pt_2
visite mediche specialistiche, il sig. si obbliga a rimborsarle una quota pari al Pt_1
70% dei costi che sosterrà.
06. Per quel che riguarda le disponibilità finanziarie dei coniugi i sig.ri e Pt_2
dichiarano e pattuiscono quanto segue. La sig.ra ammette e riconosce Pt_1 Pt_2
che la giacenza di saldo esistente sul conto corrente cointestato (ad essa ed al marito) presso la Intesa Sanpaolo s.p.a. appartiene unicamente al sig. ed a questo resta Pt_1
attribuita, e si obbliga, a semplice richiesta del marito, a porre in essere tutte le attività necessarie per la chiusura di detto conto corrente ed il trasferimento dei fondi ivi esistenti su altro conto corrente intestato al solo sig. Per parte sua il sig. Pt_1 Pt_1
ammette e riconosce che i buoni fruttiferi postali acquistati per il passato presso Poste
Italiane s.p.a., sebbene cointestati ad entrambi i coniugi, appartengono unicamente alla moglie ed il relativo denaro a questa resta attribuito, e si obbliga a porre in essere,
a semplice richiesta della sig.ra tutte le attività necessarie per la loro Pt_2
estinzione ed il trasferimento dei relativi fondi unicamente in favore della moglie.
07. I coniugi dichiarano, anche in virtù di quanto appena sopra pattuito, di avere risolto e definito ogni rapporto di natura economico/patrimoniale discendente dal celebrato matrimonio e dichiarano, dunque, di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in qualunque modo riconducibili al matrimonio stesso ed al periodo di convivenza matrimoniale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di
3 tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.69, parte Parte_4
I, s., sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 1986);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14964 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
NAPPO CIRO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. NAPPO CIRO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/07/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Parte_2
03/05/1986 e che dalla loro unione nascevano tre figli: il Per_1
02.09.1988, il 17.09.1990 e il 05.04.1996, tutti Per_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la
1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“01. I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto, ed impegnandosi a comunicarsi reciprocamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.
02. La sig.ra resterà ad abitare presso la casa familiare (un Parte_2
alloggio popolare a lei assegnata) in Napoli alla via Luigi Franciosa n. 113 - scala
F, unitamente al figlio come detto, maggiore di età ed anche da Persona_3
lungo tempo economicamente autosufficiente. Il mobilio e gli arredi attualmente esistenti presso detta casa familiare resteranno assegnati in via definitiva ad essa sig.ra
Pt_2
03. Il sig. è già in cerca di altra e diversa soluzione abitativa e si obbliga a Parte_3
lasciare la casa familiare (portando via con sé unicamente il proprio vestiario ed i beni strettamente personali) entro e non oltre il mese successivo alla omologazione della separazione personale dei coniugi innanzi al Tribunale di Napoli.
04. Il sig. (che è attualmente inabile al lavoro, affetto da gravi patologie Parte_1
conseguenti ad un incidente sul lavoro occorsogli i1 21.05.2004, e che percepisce unicamente un assegno mensile per una rendita vitalizia) si obbliga a corrispondere in favore della moglie, a titolo di assegno di mantenimento, un assegno mensile di €
300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ciascun mese a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso presso il
Tribunale di Napoli. Detto assegno sarà versato a mezzo di bonifico bancario sul
2 conto corrente intrattenuto dalla sig.ra che avrà cura di comunicare il relativo Pt_2
codice IBAN al marito.
05. Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere in favore della moglie (e laddove Pt_1
questa ne facesse anche semplice richiesta) il 50% dei costi che essa sig.ra Pt_2
sosterrà per le forniture relative alle utenze domestiche per la casa familiare. Per la ipotesi in cui la sig.ra dovesse, per il futuro, avere la necessità di ricorrere a Pt_2
visite mediche specialistiche, il sig. si obbliga a rimborsarle una quota pari al Pt_1
70% dei costi che sosterrà.
06. Per quel che riguarda le disponibilità finanziarie dei coniugi i sig.ri e Pt_2
dichiarano e pattuiscono quanto segue. La sig.ra ammette e riconosce Pt_1 Pt_2
che la giacenza di saldo esistente sul conto corrente cointestato (ad essa ed al marito) presso la Intesa Sanpaolo s.p.a. appartiene unicamente al sig. ed a questo resta Pt_1
attribuita, e si obbliga, a semplice richiesta del marito, a porre in essere tutte le attività necessarie per la chiusura di detto conto corrente ed il trasferimento dei fondi ivi esistenti su altro conto corrente intestato al solo sig. Per parte sua il sig. Pt_1 Pt_1
ammette e riconosce che i buoni fruttiferi postali acquistati per il passato presso Poste
Italiane s.p.a., sebbene cointestati ad entrambi i coniugi, appartengono unicamente alla moglie ed il relativo denaro a questa resta attribuito, e si obbliga a porre in essere,
a semplice richiesta della sig.ra tutte le attività necessarie per la loro Pt_2
estinzione ed il trasferimento dei relativi fondi unicamente in favore della moglie.
07. I coniugi dichiarano, anche in virtù di quanto appena sopra pattuito, di avere risolto e definito ogni rapporto di natura economico/patrimoniale discendente dal celebrato matrimonio e dichiarano, dunque, di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in qualunque modo riconducibili al matrimonio stesso ed al periodo di convivenza matrimoniale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di
3 tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.69, parte Parte_4
I, s., sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 1986);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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