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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Antonio Converti –
g.o.t.s. – all'esito dell'udienza del 25/06/2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., richiamato integralmente il contenuto delle note di discussione ritualmente depositate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1813/2024, promossa da:
(C.F.: ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale Adriatica n. 41, presso lo studio dell'Avv. Ciro
Iaconi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura stesa in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
l' , CF c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Armando Gambino, per procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22/03/2024 (n. rep. Persona_1
37875 – raccolta 7313), ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
Periferico in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16. CP_2
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento requisito sanitario ai fini dell'assegno mensile di assistenza (artt. 12
e 13 legge n. 118/71).
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 27/09/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del CP_2
Lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
“• Accertare e dichiarare, che la ricorrente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge 9 marzo
2006, n.80 (che sostituiva il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), era esonerata dal riesame delle patologie di cui era affetta e quindi all era inibito il CP_2
giudizio di riduzione della percentuale di inabilità dal 74% al 50%;
• Accertare e dichiarare, previo espletamento di idonea consulenza medico legale, che la ricorrente è affetta da patologie tali da riconoscere alla stessa una percentuale pari al 80% di invalidità;
• Per l'effetto, condannare di conseguenza l' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei
[...]
compensi professionali del presente procedimento di A.T.P., oltre al Rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, per quanto di interesse, quanto segue.
1. In data 30/11/2022, la ricorrente presentava all' di Teramo domanda CP_2
volta a ottenere l'aggravamento dell'invalidità civile già riconosciuta nella misura del 74%, non revisionabile, nonché delle condizioni visive e della sordità ai sensi dell'art. 20 della L. 3 agosto 2009 n. 102.
2. In data 3/07/2023, la sig.ra veniva sottoposta a visita dalla Pt_1
Commissione medica presso la ASL di Giulianova, con esito positivo, tanto che le veniva comunicato “a voce” il riconoscimento della percentuale del 75%.
3. In data 7/09/2023, l' al fine di confermare o rettificare la decisione della CP_2
commissione ASL, avocava a sé la procedura e provvedeva al riesame della valutazione.
4. In data 21/09/2023, all'esito degli accertamenti medico-legali, la sig.ra Pt_1
, riceveva il verbale definitivo relativo agli accertamenti sanitari effettuati per
[...]
l'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, con il quale veniva rilasciata alla ricorrente la seguente diagnosi: “ESITI DI PREGRESSO K IN
SITU DELLA CERVICE UTERINA. INCONTINENZA URINARIA MISTA
IN CISTOCELE. RADIOCOLOPATIA L4-L5. DEPRESSIONE REATTIVA
CON NOTE D'ANSIA”, sicché veniva riconosciuta “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88)” con una percentuale di invalidità del 50%, con decorrenza dal giorno
30/11/2022, non ritenendo necessarie successive revisioni (doc. 1 fascicolo
ATP).
5. L' non avrebbe potuto ridurre la invalidità dal 74% al 50%, in quanto la CP_2
precedente valutazione non era revisionabile e, comunque, asseriva che il quadro clinico rappresentato dai verbali appariva totalmente diverso dalle sue reali, CP_2
ben più gravi, condizioni di salute.
6. Il parere espresso, pertanto, appariva illegittimo e infondato, prevedendo la legge che in presenza di determinate patologie (individuate dal Decreto 2 agosto
2007) la persona sia esonerata da visite di revisione. A stabilirlo è il comma 3 dell'art. 6 della legge 9 marzo 2006, n.80 (che sostituiva il comma 2 dell'articolo
97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), tra queste vi erano anche le patologie già riconosciute alla ricorrente;
conseguentemente, la proponeva ricorso Pt_1
per accertamento tecnico preventivo, ma il Tribunale ritenendo la stessa carente di interesse all'esito della prima udienza la dichiarava inammissibile.
7. La pronuncia di inammissibilità non osta a che la ricorrente possa proporre successivamente l'azione di merito, avendo già soddisfatto la condizione di procedibilità.
8. In ordine all'interesse ad agire della ricorrente, va evidenziato che la stessa è dipendente di con la qualifica di addetto ai servizi interni ed Controparte_4
è collocata quale sede di lavoro presso il CD di Pescara. Con nota del
3/04/2023, ricevuta in data 6/04/2023, il datore di lavoro disponeva il trasferimento della lavoratrice presso il Centro Operativo di Pescara di Via
Alessandro Volta. Tale trasferimento è stato opposto dalla lavoratrice, in quanto secondo l'art. 38 del CCNL, al punto VI, che stabilisce quanto segue: “Nei confronti di tutti i lavoratori che fruiscano delle tutele di cui alla Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all'art. 41, comma I, del presente CCNL, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata”, la lavoratrice, detentrice delle seguenti patologie: “Depressione maggiore ricorrente grave con note di ansia;
Carcinoma della cervice uterina con conseguenza incontinenza urinaria e controlli prevenzione;
Ipertensione arteriosa”, non poteva subire alcun trasferimento senza il proprio consenso. In coerenza, poi, con quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n.
119/2011, la ricorrente, lavoratrice, invalida civile, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% poteva richiedere, ogni anno, di fruire di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
9. Il nuovo accertamento dell' che riduceva la percentuale di inabilità della CP_2
ricorrente dal 74% al 50%, di fatto impediva alla stessa di fruire di tale congedo.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito, preliminarmente, CP_2
l'inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente chiesto l'accertamento del
“requisito sanitario” dell'80%, senza però indicare l'utilità economica dell'accertamento e, quindi, la prestazione che la stessa ritiene di poter ottenere.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente, è pervenuta per la discussione all'udienza del
25/06/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.
*********
La signora opponendosi al decreto di omologa delle risultanze Parte_1
dell'a.t.p.o. volto all'accertamento del requisito sanitario finalizzato al riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.
118/1971, conclusosi con una declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, chiede – estendendo la portata del giudizio di opposizione - che sia accertato il suo diritto ad essere esonerata dal riesame delle patologie di cui è affetta e, quindi, l'illegittimità del giudizio dell' di riduzione della CP_2 percentuale di inabilità dal 74% al 50% successivamente all'omologa delle risultanze della c.t.u. espletata in sede di a.t.p.o. Inoltre, chiede accertarsi, previo espletamento di idonea consulenza medico legale, di essere affetta da patologie tali da avere una percentuale di invalidità pari al 80%.
Va preliminarmente ritenuta ammissibile la presente opposizione.
È noto, infatti, che in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione (cfr. Cass. n. 5719/2021).
Pertanto, il ricorso introduttivo ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. può essere introdotto anche per contestare la mancanza di interesse ad agire della parte privata.
Del resto, costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario” (Cass. 9/04/2019, n. 9876).
Ciò posto, il ricorso è infondato.
La ricorrente sostiene che l' in sede di valutazione delle sue condizioni CP_2
sanitarie (richiesta dalla ricorrente stessa), non avrebbe potuto ridurre al 50%
l'invalidità civile, già riconosciuta in ragione del 74% in sede di a.t.p.o., alla luce del pregresso accertamento dell'invalidità civile in misura non revisionabile.
Ebbene, l'art. 6 co. 3 del D.L. 10/01/2006 n. 4 – convertito nella legge
9/03/2006 n. 80, invocato da parte ricorrente - stabilisce che l'esonero da future revisioni è previsto soltanto per i titolari di indennità di accompagnamento portatori di un quadro morbigeno ingravescente o, comunque, non suscettibile di remissione. Ciò posto e premesso che la ricorrente non risulta essere stata mai titolare di indennità di accompagnamento, nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 6 co. 3 D.L. 10/01/2006 n.
4. A ciò si aggiunga che, a norma dell'art. 20 co. 1 della legge n. 102 del 2009, il verbale sanitario delle commissioni mediche ospedaliere viene sottoposto a validazione e conferma da parte dell' atteso che quest'ultimo è l'Ente che eroga le prestazioni economiche CP_2
connesse all'invalidità civile. L'Istituto, peraltro, in sede di validazione del verbale della C.M.O., non ha alcun obbligo di adeguarsi pianamente al giudizio della potendo verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie CP_5
sottoponendo, eventualmente, ad ulteriore visita di controllo il periziando. Ne consegue che l' ha correttamente operato. CP_2
Con riferimento alla seconda domanda (accertamento di un grado di invalidità pari all'80%), ribadito che la stessa è scollegata dall'accertamento tecnico preventivo, dove si chiedeva l'accertamento del requisito sanitario finalizzato al riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 legge n.
118/1971), costituisce, in ogni caso, principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico- legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario” (Cass. 9/04/2019, n.
9876).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha richiesto l'accertamento, “previo espletamento di idonea consulenza medico legale, che la ricorrente è affetta da patologie tali da riconoscere alla stessa una percentuale pari al 80% di invalidità”, senza tuttavia indicare la prestazione previdenziale / assistenziale cui tale accertamento sarebbe finalizzata.
A tal proposito, va osservato che la giurisprudenza di Vertice, da tempo consolidata, ritiene non proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cassazione civile, Sez. lav. ordinanza n. 22 del 3/01/2019, che ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento dell'invalidità civile pari al 75%); di conseguenza, un'azione, come quella promossa da parte ricorrente, tesa al mero riconoscimento del generico status di persona invalida nella misura dell'80%, deve essere ritenuta inammissibile poiché non consente di individuare le concrete ricadute in termini di benefici previdenziali e assistenziali del suo eventuale accoglimento giudiziale.
Il ricorso sarebbe parimenti inammissibile quand'anche si volesse dedurre, dal tenore della domanda, che la stessa sia volta alla mera confutazione delle risultanze dell delimitandone, pertanto, la portata all'accertamento di un CP_6
grado di invalidità sufficiente ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (dal 74% al 99%). La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che “il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico” (cfr., in tal senso, Cass. n.
9755/2019, punto 30; Cass. 27 aprile 2015, n. 8533; si veda anche la più recente
Cass. 5 febbraio 2020, n. 2587). Come è noto, nel giudizio di merito ex art. 442
c.p.c. in materia di invalidità civile, il Giudice deve poter accertare non solo le condizioni sanitarie, ma anche il requisito reddituale, come avveniva prima della riforma introdotta con l'art. 38, comma 1°, n. 1), lettera B), del D.L. 6/07/2011
n. 98. Nel caso in esame, quand'anche si volesse ritenere la domanda finalizzata all'ottenimento del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, deve rammentarsi che ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ai sensi degli artt.
2 e 13 L. 118/71, devono sussistere, oltre al requisito sanitario, anche gli specifici requisiti amministrativi previsti dalla legge. Detto assegno, invero, spetta ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che abbiano un requisito reddituale entro i limiti stabiliti annualmente dal legislatore.
Nel caso di specie, la difesa di parte resistente non ha fornito nella precedente fase ATP alcuna prova documentale riguardante il possesso del requisito reddituale previsto per legge;
anzi, dalla documentazione ritualmente acquisita nel presente procedimento, emerge che la sig.ra alla data di instaurazione Pt_1
del giudizio, era in possesso di un reddito sicuramente superiore al limite previsto dalla legge, essendo dipendente di Posteitaliane s.p.a. In assenza del requisito reddituale, quindi, l'accertamento del requisito sanitario non potrebbe produrre in capo alla stessa alcuna conseguenza favorevole. (cfr. Tribunale di Marsala, sent. n. 134/2023 dell'1/03/2023).
Ne consegue che il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - rigetta il ricorso;
2. – condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_2
che si liquidano in euro 1.200,00 oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, lì 25/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale