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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/10/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa IA CI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1258 del Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, vertente tra:
C.F. , nata in [...], Bielorussia, il Controparte_1 CodiceFiscale_1
03.04.1967, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela
Grasso, presso il cui studio in GI, via L. Canali n. 23, elegge domicilio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 6.6.25 (pec:
; Email_1
Attrice
Contro
(P.IVA: ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
GI, via G. Guerra n. 21, nella persona del Direttore Generale Dott. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bioli (pec: ed Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Corso Cavour n. 8, giusta delibera n. 525 del 29/04/2021 e conseguente procura allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione;
Convenuta
E con
(C.F.: ), in persona del Presidente del Controparte_4 P.IVA_2
Consiglio d'Amministrazione con sede in GI, Via Solatia, 3 ed CP_5
elettivamente domiciliata in GI, Via Fiume n. 17 presso lo studio dell'Avv. Enrico Biscarini
(pec: , che la rappresenta e difende per delega a Email_3
margine della comparsa di costituzione;
Chiamata in causa
1 E con
, C.F. , nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_6 C.F._2
GI (PG), Via Bonaventura, n. 19, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Gianni Dionigi, ed elettivamente domiciliata nel di lui studio sito in (06083) TI RA (PG), Via dei Tigli, 28/D (pec:
; Email_4
Intervenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica.
Conclusioni: per l'attrice: “Nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' 1, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., per l'inesatto e non Controparte_7
corretto adempimento della prestazione medico-sanitaria per tutte le causali esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto, condannare la medesima (o il soggetto che è CP_2
tenuto a manlevarla) a risarcire tutti i gravi danni subiti dalla sig.ra Controparte_1
quantificati in € 133.560,00, quanto ai danni non patrimoniali, ed in € 96.000,00, quanto ai danni patrimoniali da attualizzare, tutti meglio precisati nella presente Memoria, oppure nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del presente giudizio anche a seguito della richiesta rinnovazione delle operazioni peritali, o che verrà liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo.
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge,
e refusione delle spese di C.T.U..
In via istruttoria, considerato che la C.T.U. in atti espletata dal Dr. e dalla Persona_1
Dott.ssa totalmente inattendibile, non essendo stata redatta con obiettività Persona_2
ed equidistanza da parte degli Ausiliari incaricati, nonché essendo la stessa inficiata da errori di valutazione, si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di voler: disporre, ai sensi dell'art.
196 c.p.c., la rinnovazione delle operazioni peritali con affidamento dell'incarico ad un diverso Collegio di CC.TT.UU., da nominare al di fuori della Regione - stante la CP_2
presenza in giudizio dell' e della -, nonchè, Parte_1 CP_4
auspicabilmente, al di fuori della Regione Marche, tenuto conto che molti medici specialisti che provengono da tale territorio hanno studiato presso l'Università degli Studi GI e svolto il praticantato e/o collaborato presso Strutture cliniche/ospedaliere perugine, stante anche la vicinanza fra le due Regioni;
autorizzare il deposito in giudizio del CD relativo
2 all'esame rx panoramica arti inferiori-ortostatismo, eseguito dall'odierna attrice in data
17.03.2025 presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna;
autorizzare il deposito nel presente giudizio dei documenti allegati alla Memoria di Costituzione di Nuovo Difensore
(dall'1 al 6), poiché ammissibili e rilevanti ai fini del decidere;
ammettere la prova testimoniale articolata dal precente difensore dell'odierna attrice nella III° Memoria 183, VI° co. c.p.c., datata 02.01.2023, con i capitoli di prova ivi articolati, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, ed il teste ivi indicato (Dr. )”; Testimone_1
per l riportandosi alle richieste in rito e di merito di Controparte_2 cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. e, per mero scrupolo difensivo (stante il contenuto della CTU acquisita agli atti), in via istruttoria come alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; per la convenuta “Nel merito, per i motivi di fatto e di diritto esposti Controparte_4 in comparsa di costituzione e risposta respingere per manifesta infondatezza la domanda di manleva della contro la In via meramente subordinata, Parte_2 Controparte_4
in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva quantificare e diversificare le rispettive responsabilità anche omissive del personale della nella causazione Parte_2
dell'eventuale inesatto adempimento delle obbligazioni lamentate da parte attrice. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge a solo carico della
[...]
; CP_8
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto Controparte_1
in giudizio l per sentirne accertare e dichiarare la Controparte_2
responsabilità per le lesioni derivate dalla condotta tenuta dai sanitari del nosocomio “Media
” di PA in occasione dell'intervento chirurgico praticato in data 24.7.2014 Controparte_9
ed ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in €. 268.685,00 o in altra somma ritenuta di giustizia.
Al fine ha esposto, in punto di fatto: di avere deciso il 24.7.2014, su consiglio del dott. Per_3
di sottoporsi a intervento chirurgico di impianto di protesi in sostituzione di quella cartilaginea interessata da iniziale coxartrosi, eseguito dai sanitari dell'indicato nosocomio, e di essere stata dimessa il 27.7.14, con prescrizione di attività motorie e riabilitative;
di essere stata riaccompagnata all il 23.3.2015 perché continuava ad Controparte_10
accusare violentissimi dolori ed impossibilità di deambulazione e che nell'occasione i sanitari, invece di darle contezza dell'asimmetria del bacino dovuta a errato posizionamento della
3 protesi sull'anca destra, si erano limitati a certificare il rialzo di “5 mm” dell'arto sinistro, non interessato dall'intervento chirurgico. Successivamente le erano stati prescritti presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di GI, farmaci per lenire il dolore e consentirle una limitatissima capacità di deambulazione, ma erano continuati dolori lancinanti all'anca e al bacino, fino a quando il 12.9.2019 il dott. al quale l'attrice si era rivolta, non aveva Per_4 acclarato tramite esame radiologico un notevole disallineamento degli arti inferiori. Il
4.11.2019 altro professionista aveva stimato in 3 cm la grave asimmetria degli arti inferiori con conseguente degenerazione dell'anca sinistra alla postura innaturale che lei aveva dovuto assumere dopo l'intervento chirurgico. Erano poi seguite diagnosi di grava discopatia e di grave pregiudizio alla colonna vertebrale e infine il 6.3.20 il medico legale al quale si era rivolta aveva verificato la sussistenza di nesso causale tra l'errata operazione chirurgica eseguita il 24.7.14 e la condizione di malattia.
L'errato posizionamento della protesi in occasione dell'intervento aveva comportato una evidente asimmetria, di ca. 3 cm., degli arti inferiori, peggiorando le condizioni di salute dell'attrice al punto da farle perdere la capacità deambulatoria e da causarle insopportabili dolori.
L'attrice ha aggiunto di avere esperito procedimento di mediazione e di avere poi introdotto ricorso per A.T.P. dinanzi all'intestato Tribunale, rigettato con condanna alle spese della ricorrente.
1.2 L si è costituita con comparsa depositata il Controparte_2
29.4.2021, nella quale, nel merito, ha precisato che vi era piena indicazione all'intervento chirurgico dal momento che l'attrice soffriva di coxartrosi bilaterale, più grave dal lato in cui era stata operata, e che l'intervento di artroprotesi all'anca destra era stato eseguito dal dott.
– che operava come specialista per la clinica - in data 21.7.14 presso Persona_5 CP_4
l'Ospedale di PA di Todi. Ha poi argomentato nel senso della corretta esecuzione dell'intervento, tanto che i controlli successivi non avevano evidenziato problematiche di alcun genere e la radiografia effettuata in data 24.7.14 aveva evidenziato il corretto posizionamento della protesi impiantata. L ha poi contestato l'esistenza del nesso di causalità CP_2
allegando che i problemi lamentati dall'attrice ben potevano essere derivati da obesità o da altre problematiche estranee all'esecuzione dell'intervento chirurgico;
ha chiesto di poter chiamare in causa il terzo per essere garantita a fronte delle Controparte_4
richieste attoree nel caso di accoglimento.
4 1.3 Autorizzata la richiesta di chiamata in causa, si è costituita con comparsa depositata il
13.10.21 la che ha dato atto di avere ricevuto ordinanza con la quale Controparte_4 veniva ammessa, nel procedimento per a.t.p., la sua chiamata in causa, ed ha eccepito come, alla luce delle allegazioni attoree, la domanda di manleva dovesse intendersi limitata a quanto riferibile all'operato del dott. che aveva eseguito l'intervento in qualità di ortopedico Per_3 della in forza di convenzione che prevedeva la messa a disposizione degli CP_4
specialisti per i relativi interventi. Ha contestato in quanto esorbitante la quantificazione dei danni operata in citazione, e chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. Per_5
e la compagnia assicurativa per essere garantita e manlevata di
[...] Controparte_11
ogni conseguenza patrimoniale, per le somme eccedenti la franchigia di € 45.000,00 ed ha concluso come sopra riportato.
1.4 Con memoria depositata il 1.3.22 nell'interesse del chiamato in causa, dott. S. si Per_3
rappresentava il sopraggiunto decesso della parte, avvenuto dopo la notifica dell'atto di chiamata in causa.
1.5 Il processo – dichiarato interrotto alla prima udienza di comparizione del 1.4.22 – veniva riassunto dell'attrice con ricorso depositato l'8.6.22. Nelle more, con note depositate l'8.4.22 la dichiarava di rinunciare alla chiamata in causa della compagnia Controparte_4 di assicurazione Axa s.p.a.
Il procedimento proseguiva quindi nei confronti della e della Parte_1 [...]
Con comparsa depositata il 20.12.22 si costituiva in giudizio Controparte_4 CP_6
, moglie del defunto dr. , la quale allegava e documentava di avere
[...] Persona_5
rinunciato all'eredità.
Con ordinanza del 20.2.23 veniva disposta CTU medico-legale, affidando l'incarico – per ragioni di opportunità – a professionisti iscritti in albi di altre regioni. All'esito, rigettata la richiesta di sostituzione dei cc.tt.uu., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.6.25, sulle conclusioni riportate, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
****
Oggetto dell'odierno decidere è l'accertamento della responsabilità dell
[...]
convenuta, con riguardo alla prestazione professionale dei sanitari Controparte_2
sulla paziente in occasione dell'intervento chirurgico eseguito in data Controparte_1
24.7.2014 presso l'Ospedale di PA.
5 2. Parte attrice nelle note depositate il 4.7.24 – dopo il deposito dell'elaborato peritale
(avvenuto in data 8.5.24) - ha avanzato richiesta di sostituzione dei nominati CCTTU;
la richiesta, ritenuta intempestiva e comunque infondata, è stata rigettata con provvedimento del
10.7.24, nel quale si evidenziava, in sintesi: a) come nel conferire incarico al collegio peritale composto dal medico legale dott.ssa e dallo specialista dott. si fosse Persona_6 Persona_1 rigorosamente rispettato il disposto normativo di cui all'art. 15 L. 24/17 (che prevede, al comma
1, che nei “procedimenti civili (…) aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria” l'incarico peritale debba essere affidato “a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina” e, al comma 4, che l'incarico debba essere conferito al collegio); aa) che, in particolare, il dott. fosse stato nominato in veste di CTU dal giudice istruttore Per_7
con l'ordinanza ammissiva della ctu medico-legale (e non incaricato “su indicazione della
C.T.U. dr.ssa di svolgere la Perizia d'Ufficio n.q. di ausiliario”); aaa) che il Persona_2
ritardo nel deposito dell'elaborato peritale rileva ai fini dell'applicazione della riduzione del compenso prevista dall'art. 52 T.U. Giustizia, ma non giustifica di per sé solo la sostituzione dei professionisti incaricati.
Parte attrice, nel precisare le conclusioni, ha avanzato richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, con affidamento dell'incarico ad un diverso Collegio, chiedendo che venissero nominati i consulenti al di fuori della Regione “nonché, auspicabilmente, CP_2
della Regione Marche, tenuto conto che molti medici specialisti che provengono da tale territorio hanno studiato presso l'Università degli Studi GI e svolto il praticantato e/o collaborato presso Strutture cliniche/ospedaliere perugine, stante anche la vicinanza fra le due Regioni”.
Tale richiesta non è accoglibile, sia perché, come già esposto nell'ordinanza del 10.7.24, i Per_ CCTTUU dott.ssa dott. sono stati nominati, tra i professionisti iscritti in albo Per_2
diverso da quello del Tribunale di GI, in perfetta osservanza della previsione contenuta nell'art. 15 L. 24/17, sia perché con la nomina dei predetti è stata già applicata la regola prudenziale, ispirata a criteri di opportunità, che induce a non scegliere tra i professionisti operanti nel territorio quando una delle parti in causa sia l o l Controparte_12 [...]
, enti con i quali è ragionevole presumere difettare una posizione di terzietà Controparte_2
dei professionisti sanitari operanti nel territorio. Non pare invece lecito inferire mancanza di terzietà in capo a professionisti operanti in altre regioni per il sol fatto della vicinanza geografica con l criterio questo che, ove in ipotesi aderito, porterebbe alla CP_2
6 (irragionevole) conseguenza di presumere non imparziali i professionisti tutti operanti nelle regioni poste a confine con l o indurrebbe a verifiche su dove abbiano studiato/operato CP_2
i professionisti iscritti agli albi, che non appaiono nemmeno in astratto ipotizzabili. Si aggiunga, inoltre – e l'osservazione appare dirimente – che la richiesta di rinnovazione (come anche quella, precedentemente avanzata, di sostituzione dei cc.tt.uu.), non è motivata da censure inerenti il metodo scientifico o logico utilizzato dai consulenti nell'esercizio dell'ufficio e nell'offrire risposta ai quesiti posti. Non si allega nemmeno, né nella richiesta di sostituzione né nella richiesta di rinnovazione, che i periti nominati dal giudice abbiano offerto risposte insufficienti, incoerenti, illogiche o lacunose ai quesiti posti, ma si adombra – per altro solo dopo il deposito dell'elaborato conclusivo - un sospetto di mancanza di imparzialità/non terzietà che non può esitare in una rinnovazione di indagini della quale non sussistono affatto i presupposti.
2.1 In diritto, pare preliminarmente opportuno evidenziare che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. sentenza n. 1620 del 03/02/2012). La valutazione circa la sussistenza di inesatto adempimento generativo di obbligazione risarcitoria deve dunque ritenersi disciplinata in via generale, soprattutto per quanto concerne i relativi oneri probatori, dal disposto dell'art. 1218 c.c. secondo l'interpretazione e le applicazioni che sono state elaborate in materia dalla cospicua giurisprudenza intervenuta in materia a partire dalla fine degli anni '90 con ricorso a figura contrattuale cd. “di spedalità” derivante dal contatto sociale.
Avuto riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio in ambito di responsabilità contrattuale in generale, e medica in particolare - così come enunciati dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte - vige la regola per cui il paziente che intenda far valere la responsabilità della struttura sanitaria per danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa, consistente nell'aggravamento della propria situazione patologica (o nell'insorgenza di nuove patologie) ed allegare inoltre la sua derivazione e connessione causale con la prestazione erogata (cd. inadempimento qualificato).
Adempiuto siffatto predetto onere probatorio, è onere della struttura sanitaria dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili
7 e dunque non prevenibili;
e che non sussiste dunque per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; ed in via generale, quanto a responsabilità ex contractu, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con l'ulteriore osservazione, ancora rimarcata in talune tra le più recenti pronunce da ultimo richiamate, che per ritenere sussistente un nesso causale tra prestazione e danno onde rinvenire responsabilità per inadempimento nel giudizio civile - diversamente che dall'ambito penalistico (ove è richiesta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”) - vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza causale, altresì detta del “più probabile che non”. La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevedibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o – come è nel caso di specie - dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.
3. In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda dell'attrice, tenendo conto che era suo onere dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni rese in suo favore dalla struttura ospedaliera, restando, invece, a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. Proprio alla luce dei predetti principi e della ritenuta natura contrattuale della responsabilità sanitaria, si ritiene che la domanda risarcitoria svolta dalla non possa trovare accoglimento. CP_1
È incontestato che il giorno 24.7.2014 fu sottoposta presso l'Ospedale Controparte_1
” di PA a intervento chirurgico di protesi d'anca dx a trattamento Controparte_10
di una coxartrosi di anca.
La consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento - le cui conclusioni, rese nell'effettivo contraddittorio tra le parti, meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta – ha consentito di verificare:
8 - che l'attrice (che tra i postumi legati all'errata prestazione sanitaria, lamenta anche degenerazione dell'anca sinistra) è stata in realtà sottoposta a doppio intervento di artroprotesi anca: dopo l'intervento all'anca destra, oggetto del presente procedimento, si
è sottoposta a un secondo intervento, a sinistra;
intervento, il secondo, mai nemmeno nominato negli scritti difensivi dell'attrice;
- che l'impianto della artroprotesi a destra Taperloc 13.5 lateralizzante con testina 32 collo
0, è stata eseguita in maniera tecnicamente regolare;
- che dopo l'intervento di protesi d'anca del 24.7.2014 si è evidenziata una ipermetria di circa 10-12 mm, che dal lato in cui è stata impiantata protesi d'anca costituisce quantum prevedibile, accettabile e non oggetto di malpractise, non essendo raro che impiantando una protesi monolaterale, qualunque modello venga usato, si produca una ipermetria intorno ai 10 mm dato che generalmente si preferisce accordare una maggiore stabilità articolare con azzeramento del rischio di lussazione articolare, piuttosto che preoccuparsi della lunghezza.
In conclusione, i CCTTUU osservano che l'intervento di artroprotesi dx eseguito presso l'ospedale il 24.7.14 è stato correttamente eseguito, e che le patologie Controparte_10
lamentate dall'attrice – tra cui artrosi all'anca sinistra e discopatia vertebrale - non si pongono in nesso di causalità con l'intervento chirurgico, posto che la dismetria riscontata in plus all'inferiore destro, pari a 13.2 mm, costituisce esito normale secondario ad un intervento di artroprotesi monolaterale.
Sollecitati dalle osservazioni dei CTP, i consulenti d'ufficio hanno offerto motivate risposte ed hanno concluso confermando gli esiti peritali di cui si è dato sinteticamente atto, e perciò escludendo che vi sia stato errore medico sub specie di errato posizionamento della protesi in occasione dell'intervento.
La domanda attorea, palesatasi alla luce di quanto fin qui destituita di fondamento, non può che essere integralmente rigettata.
4. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, dovendosi escludere che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, valga ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa, risultata soccombente, sia condannata a versare in favore della parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 25653/20). Si procede a liquidazione in dispositivo, tenendo conto del valore della causa come precisato nelle note di precisazione delle conclusioni, applicati i
9 parametri minimi considerata l'assenza di questioni di particolare complessità. Nel rapporto tra le altre parti, non essendo raffigurabile soccombenza, deve disporsi nel senso della compensazione.
Le spese di CTU, nella misura di cui al decreto di liquidazione 10.7.24, vanno poste definitivamente a carico dell'Erario, stante l'ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna a rifondere alla Controparte_1 Controparte_2
1 le spese processuali del giudizio, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compenso
[...] professionale, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
3) Compensa le spese di lite tra le altre parti.
4) Pone a carico dell'Erario le spese di CTU, nella misura di cui al decreto di liquidazione del
10.7.24.
GI, il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
IA CI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa IA CI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1258 del Ruolo Generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, vertente tra:
C.F. , nata in [...], Bielorussia, il Controparte_1 CodiceFiscale_1
03.04.1967, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela
Grasso, presso il cui studio in GI, via L. Canali n. 23, elegge domicilio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 6.6.25 (pec:
; Email_1
Attrice
Contro
(P.IVA: ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
GI, via G. Guerra n. 21, nella persona del Direttore Generale Dott. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bioli (pec: ed Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Corso Cavour n. 8, giusta delibera n. 525 del 29/04/2021 e conseguente procura allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione;
Convenuta
E con
(C.F.: ), in persona del Presidente del Controparte_4 P.IVA_2
Consiglio d'Amministrazione con sede in GI, Via Solatia, 3 ed CP_5
elettivamente domiciliata in GI, Via Fiume n. 17 presso lo studio dell'Avv. Enrico Biscarini
(pec: , che la rappresenta e difende per delega a Email_3
margine della comparsa di costituzione;
Chiamata in causa
1 E con
, C.F. , nata ad [...] il [...] e residente in Controparte_6 C.F._2
GI (PG), Via Bonaventura, n. 19, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Gianni Dionigi, ed elettivamente domiciliata nel di lui studio sito in (06083) TI RA (PG), Via dei Tigli, 28/D (pec:
; Email_4
Intervenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica.
Conclusioni: per l'attrice: “Nel merito: - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' 1, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., per l'inesatto e non Controparte_7
corretto adempimento della prestazione medico-sanitaria per tutte le causali esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto, condannare la medesima (o il soggetto che è CP_2
tenuto a manlevarla) a risarcire tutti i gravi danni subiti dalla sig.ra Controparte_1
quantificati in € 133.560,00, quanto ai danni non patrimoniali, ed in € 96.000,00, quanto ai danni patrimoniali da attualizzare, tutti meglio precisati nella presente Memoria, oppure nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del presente giudizio anche a seguito della richiesta rinnovazione delle operazioni peritali, o che verrà liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo.
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge,
e refusione delle spese di C.T.U..
In via istruttoria, considerato che la C.T.U. in atti espletata dal Dr. e dalla Persona_1
Dott.ssa totalmente inattendibile, non essendo stata redatta con obiettività Persona_2
ed equidistanza da parte degli Ausiliari incaricati, nonché essendo la stessa inficiata da errori di valutazione, si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di voler: disporre, ai sensi dell'art.
196 c.p.c., la rinnovazione delle operazioni peritali con affidamento dell'incarico ad un diverso Collegio di CC.TT.UU., da nominare al di fuori della Regione - stante la CP_2
presenza in giudizio dell' e della -, nonchè, Parte_1 CP_4
auspicabilmente, al di fuori della Regione Marche, tenuto conto che molti medici specialisti che provengono da tale territorio hanno studiato presso l'Università degli Studi GI e svolto il praticantato e/o collaborato presso Strutture cliniche/ospedaliere perugine, stante anche la vicinanza fra le due Regioni;
autorizzare il deposito in giudizio del CD relativo
2 all'esame rx panoramica arti inferiori-ortostatismo, eseguito dall'odierna attrice in data
17.03.2025 presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna;
autorizzare il deposito nel presente giudizio dei documenti allegati alla Memoria di Costituzione di Nuovo Difensore
(dall'1 al 6), poiché ammissibili e rilevanti ai fini del decidere;
ammettere la prova testimoniale articolata dal precente difensore dell'odierna attrice nella III° Memoria 183, VI° co. c.p.c., datata 02.01.2023, con i capitoli di prova ivi articolati, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, ed il teste ivi indicato (Dr. )”; Testimone_1
per l riportandosi alle richieste in rito e di merito di Controparte_2 cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. e, per mero scrupolo difensivo (stante il contenuto della CTU acquisita agli atti), in via istruttoria come alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; per la convenuta “Nel merito, per i motivi di fatto e di diritto esposti Controparte_4 in comparsa di costituzione e risposta respingere per manifesta infondatezza la domanda di manleva della contro la In via meramente subordinata, Parte_2 Controparte_4
in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva quantificare e diversificare le rispettive responsabilità anche omissive del personale della nella causazione Parte_2
dell'eventuale inesatto adempimento delle obbligazioni lamentate da parte attrice. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge a solo carico della
[...]
; CP_8
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto Controparte_1
in giudizio l per sentirne accertare e dichiarare la Controparte_2
responsabilità per le lesioni derivate dalla condotta tenuta dai sanitari del nosocomio “Media
” di PA in occasione dell'intervento chirurgico praticato in data 24.7.2014 Controparte_9
ed ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in €. 268.685,00 o in altra somma ritenuta di giustizia.
Al fine ha esposto, in punto di fatto: di avere deciso il 24.7.2014, su consiglio del dott. Per_3
di sottoporsi a intervento chirurgico di impianto di protesi in sostituzione di quella cartilaginea interessata da iniziale coxartrosi, eseguito dai sanitari dell'indicato nosocomio, e di essere stata dimessa il 27.7.14, con prescrizione di attività motorie e riabilitative;
di essere stata riaccompagnata all il 23.3.2015 perché continuava ad Controparte_10
accusare violentissimi dolori ed impossibilità di deambulazione e che nell'occasione i sanitari, invece di darle contezza dell'asimmetria del bacino dovuta a errato posizionamento della
3 protesi sull'anca destra, si erano limitati a certificare il rialzo di “5 mm” dell'arto sinistro, non interessato dall'intervento chirurgico. Successivamente le erano stati prescritti presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di GI, farmaci per lenire il dolore e consentirle una limitatissima capacità di deambulazione, ma erano continuati dolori lancinanti all'anca e al bacino, fino a quando il 12.9.2019 il dott. al quale l'attrice si era rivolta, non aveva Per_4 acclarato tramite esame radiologico un notevole disallineamento degli arti inferiori. Il
4.11.2019 altro professionista aveva stimato in 3 cm la grave asimmetria degli arti inferiori con conseguente degenerazione dell'anca sinistra alla postura innaturale che lei aveva dovuto assumere dopo l'intervento chirurgico. Erano poi seguite diagnosi di grava discopatia e di grave pregiudizio alla colonna vertebrale e infine il 6.3.20 il medico legale al quale si era rivolta aveva verificato la sussistenza di nesso causale tra l'errata operazione chirurgica eseguita il 24.7.14 e la condizione di malattia.
L'errato posizionamento della protesi in occasione dell'intervento aveva comportato una evidente asimmetria, di ca. 3 cm., degli arti inferiori, peggiorando le condizioni di salute dell'attrice al punto da farle perdere la capacità deambulatoria e da causarle insopportabili dolori.
L'attrice ha aggiunto di avere esperito procedimento di mediazione e di avere poi introdotto ricorso per A.T.P. dinanzi all'intestato Tribunale, rigettato con condanna alle spese della ricorrente.
1.2 L si è costituita con comparsa depositata il Controparte_2
29.4.2021, nella quale, nel merito, ha precisato che vi era piena indicazione all'intervento chirurgico dal momento che l'attrice soffriva di coxartrosi bilaterale, più grave dal lato in cui era stata operata, e che l'intervento di artroprotesi all'anca destra era stato eseguito dal dott.
– che operava come specialista per la clinica - in data 21.7.14 presso Persona_5 CP_4
l'Ospedale di PA di Todi. Ha poi argomentato nel senso della corretta esecuzione dell'intervento, tanto che i controlli successivi non avevano evidenziato problematiche di alcun genere e la radiografia effettuata in data 24.7.14 aveva evidenziato il corretto posizionamento della protesi impiantata. L ha poi contestato l'esistenza del nesso di causalità CP_2
allegando che i problemi lamentati dall'attrice ben potevano essere derivati da obesità o da altre problematiche estranee all'esecuzione dell'intervento chirurgico;
ha chiesto di poter chiamare in causa il terzo per essere garantita a fronte delle Controparte_4
richieste attoree nel caso di accoglimento.
4 1.3 Autorizzata la richiesta di chiamata in causa, si è costituita con comparsa depositata il
13.10.21 la che ha dato atto di avere ricevuto ordinanza con la quale Controparte_4 veniva ammessa, nel procedimento per a.t.p., la sua chiamata in causa, ed ha eccepito come, alla luce delle allegazioni attoree, la domanda di manleva dovesse intendersi limitata a quanto riferibile all'operato del dott. che aveva eseguito l'intervento in qualità di ortopedico Per_3 della in forza di convenzione che prevedeva la messa a disposizione degli CP_4
specialisti per i relativi interventi. Ha contestato in quanto esorbitante la quantificazione dei danni operata in citazione, e chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il dott. Per_5
e la compagnia assicurativa per essere garantita e manlevata di
[...] Controparte_11
ogni conseguenza patrimoniale, per le somme eccedenti la franchigia di € 45.000,00 ed ha concluso come sopra riportato.
1.4 Con memoria depositata il 1.3.22 nell'interesse del chiamato in causa, dott. S. si Per_3
rappresentava il sopraggiunto decesso della parte, avvenuto dopo la notifica dell'atto di chiamata in causa.
1.5 Il processo – dichiarato interrotto alla prima udienza di comparizione del 1.4.22 – veniva riassunto dell'attrice con ricorso depositato l'8.6.22. Nelle more, con note depositate l'8.4.22 la dichiarava di rinunciare alla chiamata in causa della compagnia Controparte_4 di assicurazione Axa s.p.a.
Il procedimento proseguiva quindi nei confronti della e della Parte_1 [...]
Con comparsa depositata il 20.12.22 si costituiva in giudizio Controparte_4 CP_6
, moglie del defunto dr. , la quale allegava e documentava di avere
[...] Persona_5
rinunciato all'eredità.
Con ordinanza del 20.2.23 veniva disposta CTU medico-legale, affidando l'incarico – per ragioni di opportunità – a professionisti iscritti in albi di altre regioni. All'esito, rigettata la richiesta di sostituzione dei cc.tt.uu., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.6.25, sulle conclusioni riportate, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
****
Oggetto dell'odierno decidere è l'accertamento della responsabilità dell
[...]
convenuta, con riguardo alla prestazione professionale dei sanitari Controparte_2
sulla paziente in occasione dell'intervento chirurgico eseguito in data Controparte_1
24.7.2014 presso l'Ospedale di PA.
5 2. Parte attrice nelle note depositate il 4.7.24 – dopo il deposito dell'elaborato peritale
(avvenuto in data 8.5.24) - ha avanzato richiesta di sostituzione dei nominati CCTTU;
la richiesta, ritenuta intempestiva e comunque infondata, è stata rigettata con provvedimento del
10.7.24, nel quale si evidenziava, in sintesi: a) come nel conferire incarico al collegio peritale composto dal medico legale dott.ssa e dallo specialista dott. si fosse Persona_6 Persona_1 rigorosamente rispettato il disposto normativo di cui all'art. 15 L. 24/17 (che prevede, al comma
1, che nei “procedimenti civili (…) aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria” l'incarico peritale debba essere affidato “a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina” e, al comma 4, che l'incarico debba essere conferito al collegio); aa) che, in particolare, il dott. fosse stato nominato in veste di CTU dal giudice istruttore Per_7
con l'ordinanza ammissiva della ctu medico-legale (e non incaricato “su indicazione della
C.T.U. dr.ssa di svolgere la Perizia d'Ufficio n.q. di ausiliario”); aaa) che il Persona_2
ritardo nel deposito dell'elaborato peritale rileva ai fini dell'applicazione della riduzione del compenso prevista dall'art. 52 T.U. Giustizia, ma non giustifica di per sé solo la sostituzione dei professionisti incaricati.
Parte attrice, nel precisare le conclusioni, ha avanzato richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, con affidamento dell'incarico ad un diverso Collegio, chiedendo che venissero nominati i consulenti al di fuori della Regione “nonché, auspicabilmente, CP_2
della Regione Marche, tenuto conto che molti medici specialisti che provengono da tale territorio hanno studiato presso l'Università degli Studi GI e svolto il praticantato e/o collaborato presso Strutture cliniche/ospedaliere perugine, stante anche la vicinanza fra le due Regioni”.
Tale richiesta non è accoglibile, sia perché, come già esposto nell'ordinanza del 10.7.24, i Per_ CCTTUU dott.ssa dott. sono stati nominati, tra i professionisti iscritti in albo Per_2
diverso da quello del Tribunale di GI, in perfetta osservanza della previsione contenuta nell'art. 15 L. 24/17, sia perché con la nomina dei predetti è stata già applicata la regola prudenziale, ispirata a criteri di opportunità, che induce a non scegliere tra i professionisti operanti nel territorio quando una delle parti in causa sia l o l Controparte_12 [...]
, enti con i quali è ragionevole presumere difettare una posizione di terzietà Controparte_2
dei professionisti sanitari operanti nel territorio. Non pare invece lecito inferire mancanza di terzietà in capo a professionisti operanti in altre regioni per il sol fatto della vicinanza geografica con l criterio questo che, ove in ipotesi aderito, porterebbe alla CP_2
6 (irragionevole) conseguenza di presumere non imparziali i professionisti tutti operanti nelle regioni poste a confine con l o indurrebbe a verifiche su dove abbiano studiato/operato CP_2
i professionisti iscritti agli albi, che non appaiono nemmeno in astratto ipotizzabili. Si aggiunga, inoltre – e l'osservazione appare dirimente – che la richiesta di rinnovazione (come anche quella, precedentemente avanzata, di sostituzione dei cc.tt.uu.), non è motivata da censure inerenti il metodo scientifico o logico utilizzato dai consulenti nell'esercizio dell'ufficio e nell'offrire risposta ai quesiti posti. Non si allega nemmeno, né nella richiesta di sostituzione né nella richiesta di rinnovazione, che i periti nominati dal giudice abbiano offerto risposte insufficienti, incoerenti, illogiche o lacunose ai quesiti posti, ma si adombra – per altro solo dopo il deposito dell'elaborato conclusivo - un sospetto di mancanza di imparzialità/non terzietà che non può esitare in una rinnovazione di indagini della quale non sussistono affatto i presupposti.
2.1 In diritto, pare preliminarmente opportuno evidenziare che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr. Cass. sentenza n. 1620 del 03/02/2012). La valutazione circa la sussistenza di inesatto adempimento generativo di obbligazione risarcitoria deve dunque ritenersi disciplinata in via generale, soprattutto per quanto concerne i relativi oneri probatori, dal disposto dell'art. 1218 c.c. secondo l'interpretazione e le applicazioni che sono state elaborate in materia dalla cospicua giurisprudenza intervenuta in materia a partire dalla fine degli anni '90 con ricorso a figura contrattuale cd. “di spedalità” derivante dal contatto sociale.
Avuto riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio in ambito di responsabilità contrattuale in generale, e medica in particolare - così come enunciati dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte - vige la regola per cui il paziente che intenda far valere la responsabilità della struttura sanitaria per danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa, consistente nell'aggravamento della propria situazione patologica (o nell'insorgenza di nuove patologie) ed allegare inoltre la sua derivazione e connessione causale con la prestazione erogata (cd. inadempimento qualificato).
Adempiuto siffatto predetto onere probatorio, è onere della struttura sanitaria dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili
7 e dunque non prevenibili;
e che non sussiste dunque per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; ed in via generale, quanto a responsabilità ex contractu, Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con l'ulteriore osservazione, ancora rimarcata in talune tra le più recenti pronunce da ultimo richiamate, che per ritenere sussistente un nesso causale tra prestazione e danno onde rinvenire responsabilità per inadempimento nel giudizio civile - diversamente che dall'ambito penalistico (ove è richiesta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”) - vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza causale, altresì detta del “più probabile che non”. La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevedibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o – come è nel caso di specie - dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.
3. In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda dell'attrice, tenendo conto che era suo onere dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni rese in suo favore dalla struttura ospedaliera, restando, invece, a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. Proprio alla luce dei predetti principi e della ritenuta natura contrattuale della responsabilità sanitaria, si ritiene che la domanda risarcitoria svolta dalla non possa trovare accoglimento. CP_1
È incontestato che il giorno 24.7.2014 fu sottoposta presso l'Ospedale Controparte_1
” di PA a intervento chirurgico di protesi d'anca dx a trattamento Controparte_10
di una coxartrosi di anca.
La consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento - le cui conclusioni, rese nell'effettivo contraddittorio tra le parti, meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta – ha consentito di verificare:
8 - che l'attrice (che tra i postumi legati all'errata prestazione sanitaria, lamenta anche degenerazione dell'anca sinistra) è stata in realtà sottoposta a doppio intervento di artroprotesi anca: dopo l'intervento all'anca destra, oggetto del presente procedimento, si
è sottoposta a un secondo intervento, a sinistra;
intervento, il secondo, mai nemmeno nominato negli scritti difensivi dell'attrice;
- che l'impianto della artroprotesi a destra Taperloc 13.5 lateralizzante con testina 32 collo
0, è stata eseguita in maniera tecnicamente regolare;
- che dopo l'intervento di protesi d'anca del 24.7.2014 si è evidenziata una ipermetria di circa 10-12 mm, che dal lato in cui è stata impiantata protesi d'anca costituisce quantum prevedibile, accettabile e non oggetto di malpractise, non essendo raro che impiantando una protesi monolaterale, qualunque modello venga usato, si produca una ipermetria intorno ai 10 mm dato che generalmente si preferisce accordare una maggiore stabilità articolare con azzeramento del rischio di lussazione articolare, piuttosto che preoccuparsi della lunghezza.
In conclusione, i CCTTUU osservano che l'intervento di artroprotesi dx eseguito presso l'ospedale il 24.7.14 è stato correttamente eseguito, e che le patologie Controparte_10
lamentate dall'attrice – tra cui artrosi all'anca sinistra e discopatia vertebrale - non si pongono in nesso di causalità con l'intervento chirurgico, posto che la dismetria riscontata in plus all'inferiore destro, pari a 13.2 mm, costituisce esito normale secondario ad un intervento di artroprotesi monolaterale.
Sollecitati dalle osservazioni dei CTP, i consulenti d'ufficio hanno offerto motivate risposte ed hanno concluso confermando gli esiti peritali di cui si è dato sinteticamente atto, e perciò escludendo che vi sia stato errore medico sub specie di errato posizionamento della protesi in occasione dell'intervento.
La domanda attorea, palesatasi alla luce di quanto fin qui destituita di fondamento, non può che essere integralmente rigettata.
4. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, dovendosi escludere che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, valga ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa, risultata soccombente, sia condannata a versare in favore della parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 25653/20). Si procede a liquidazione in dispositivo, tenendo conto del valore della causa come precisato nelle note di precisazione delle conclusioni, applicati i
9 parametri minimi considerata l'assenza di questioni di particolare complessità. Nel rapporto tra le altre parti, non essendo raffigurabile soccombenza, deve disporsi nel senso della compensazione.
Le spese di CTU, nella misura di cui al decreto di liquidazione 10.7.24, vanno poste definitivamente a carico dell'Erario, stante l'ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna a rifondere alla Controparte_1 Controparte_2
1 le spese processuali del giudizio, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compenso
[...] professionale, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%.
3) Compensa le spese di lite tra le altre parti.
4) Pone a carico dell'Erario le spese di CTU, nella misura di cui al decreto di liquidazione del
10.7.24.
GI, il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
IA CI
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