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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1657/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1657/2024 V.G., promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRILLANTE C.F._2
FRANCESCO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25.11.2024, e Parte_1 Parte_2
premettevano di aver contratto, in data 1.10.2011, matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani, al n. 212, p. II, serie A, anno
2001.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione era nato un unico figlio: Per_1
(16.06.2014).
Rappresentavano che, con sentenza del Tribunale di Verona n. 920/2024, emessa in data 17.04.2024, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 3202/2024, era stata omologata la loro separazione personale.
1 Decorsi i termini prescritti dalla legge, avanzavano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“Sui rapporti economici tra i coniugi disporre che il sig. corrisponderà alla Pt_1
moglie un assegno di €uro 500,00, che diventerà € 600,00 decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione della domanda congiunta, quale contributo di mantenimento a favore del figlio minore da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Pt_1 mese somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) verrà pagata a mezzo bonifico bancario alle coordinate già conosciute intestate alla sig.ra . Pt_1 il padre potrà stare con il minore una volta al mese o anche più, in riferimento alla propria possibilità di potersi recare presso il domicilio del figlio, ed in ogni caso compatibilmente con le esigenze scolastiche di quest'ultimo. Trascorrerà tre settimane in estate da comunicarsi alla madre entro maggio antecedente. Il periodo natalizio sarà diviso per metà e le festività pasquali in via alternata. Il tutto compatibilmente alle esigenze e\o bisogni affettivi e scolastici del minore e agli impegni lavorativi del padre”.
Con note tempestivamente depositate, le parti confermavano le condizioni congiunte di cui al ricorso ed esprimevano la propria volontà di non riconciliarsi.
Indi, pervenuto il parere positivo del P.M., la causa veniva posta in decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla pronuncia di separazione personale.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Infine, non ravvisandosi soccombenza, nulla va disposto sulle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
2 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , in atti generalizzati, in data 1.10.2011, Parte_1 Parte_2
(regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani, al n. 212, p.
II, serie A, anno 2001), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1657/2024 V.G., promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRILLANTE C.F._2
FRANCESCO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25.11.2024, e Parte_1 Parte_2
premettevano di aver contratto, in data 1.10.2011, matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani, al n. 212, p. II, serie A, anno
2001.
Deducevano, inoltre, che dalla loro unione era nato un unico figlio: Per_1
(16.06.2014).
Rappresentavano che, con sentenza del Tribunale di Verona n. 920/2024, emessa in data 17.04.2024, nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 3202/2024, era stata omologata la loro separazione personale.
1 Decorsi i termini prescritti dalla legge, avanzavano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“Sui rapporti economici tra i coniugi disporre che il sig. corrisponderà alla Pt_1
moglie un assegno di €uro 500,00, che diventerà € 600,00 decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione della domanda congiunta, quale contributo di mantenimento a favore del figlio minore da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Pt_1 mese somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) verrà pagata a mezzo bonifico bancario alle coordinate già conosciute intestate alla sig.ra . Pt_1 il padre potrà stare con il minore una volta al mese o anche più, in riferimento alla propria possibilità di potersi recare presso il domicilio del figlio, ed in ogni caso compatibilmente con le esigenze scolastiche di quest'ultimo. Trascorrerà tre settimane in estate da comunicarsi alla madre entro maggio antecedente. Il periodo natalizio sarà diviso per metà e le festività pasquali in via alternata. Il tutto compatibilmente alle esigenze e\o bisogni affettivi e scolastici del minore e agli impegni lavorativi del padre”.
Con note tempestivamente depositate, le parti confermavano le condizioni congiunte di cui al ricorso ed esprimevano la propria volontà di non riconciliarsi.
Indi, pervenuto il parere positivo del P.M., la causa veniva posta in decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla pronuncia di separazione personale.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Infine, non ravvisandosi soccombenza, nulla va disposto sulle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
2 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e , in atti generalizzati, in data 1.10.2011, Parte_1 Parte_2
(regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani, al n. 212, p.
II, serie A, anno 2001), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
3