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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1160/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
EA PE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5751/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011963000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011963000 TARI 2015 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011963000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011963000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 9.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, notificato in data 12.9.2025, concernente una cartella di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento precedentemente emessi dal Comune di Reggio Calabria, per un valore di causa di €. 2.553,33.
Il ricorrente premetteva di aver ricevuto in data 22.5.2025 la notifica di una intimazione di pagamento concernente gli stessi titoli di riscossione indicati nel preavviso di fermo amministrativo e di aver proposto ricorso avverso detta intimazione in data 16.7.2025, ricorso ancora pendente presso questa Corte con il n.
5009/2025 RGR. In data 12.9.2025 riceveva la notifica dell'odierno provvedimento. Chiedeva pertanto la riunione del presente giudizio a quello portante il n. 5009/2025, per connessione soggettiva e oggettiva.
Nel merito, deduceva la illegittimità dell'atto impugnato, per omessa notificazione di qualsivoglia atto prodromico, eccependo di conseguenza la prescrizione del relativo debito. Deduceva poi la illegittimità delle imposizioni tributarie per essere l'immobile tassato inutilizzato e privo di forniture . Eccepiva poi la carente motivazione del provvedimento impugnato.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, la quale evidenziava che “il ricorso iscritto al n. 5009/2025 di questa Corte, col quale l'istante ha impugnato l'avviso di intimazione n. 09420259006238154000 con la cartella e gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio, adducendo a sostegno i medesimi motivi di censura articolati in questa sede, è stato deciso con sentenza n. 7124/2025." Nel merito, allegava documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento alla quale fa riferimento l'intimazione impugnata, sostenendo l'avvenuta cristallizzazione del debito a cagione della mancata impugnazione di tale provvedimento. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Anche il Comune di Reggio Calabria si costituiva, depositando documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento indicati nel provvedimento impugnato, sostenendo la inammissibilità delle doglianze relative al merito dell'imposizione a cagione della mancata impugnazione dei suddetti atti impositivi. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, depositata in data 14.1.2026, parte ricorrente prendeva atto della decisione concernente il ricorso precedentemente depositato.
Nel merito, confutava la validità probatoria della documentazione prodotta dalle parti resistenti a comprova della regolare notifica degli atti di rispettiva competenza. Deduceva la inesistenza della notificazione degli atti pregressi, effettuata da indirizzi PEC a suo dire non esistenti nei pubblici registri.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, parte ricorrente, preso atto della impossibilità delle richiesta riunione, si riportava alle conclusioni rassegnate in ricorso e nella successiva memoria, chiedendo in subordine la compensazione delle spese nel caso di soccombenza, poiché il preavviso di fermo in esame fu notificato immediatamente dopo la proposizione del precedente ricorso, a distanza di pochissimo tempo dalla notifica dell'intimazione pregressa, così sentendosi obbligato a proporre altro ricorso, fondato sugli stessi motivi del primo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Le parti convenute hanno prodotto documentazione che comprova l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento indicati nella intimazione di pagamento impugnata, notifiche effettuate per PEC, nelle date rispettivamente indicate, all'indirizzo di posta certificata del ricorrente.
Deve essere rigettata l'eccezione relativa alla inesistenza della notificazione dei provvedimenti indicati nella intimazione impugnata.
Ritiene la Corte condivisibile il principio elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione a S.U. in materia di notifica di atto giudiziario effettuato dalla Procura Generale della Corte dei Conti mediante un indirizzo Pec non inserito nei registri previsti dalla legge, come desumibile dalla motivazione che segue: “….tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (Email_4), rinvenibile nel rispettivo sito (Sito_1a) e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell'art.3bis, primo comma, secondo periodo, della legge 11 gennaio 1994, n. 53 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola – invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Né vale osservare che, per l'art.16ter decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma
12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
(convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82); invero,
è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6ter co.3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come – anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art.3bis co.1 secondo periodo legge n.53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde l'art.16ter, co.1ter, d.l. n.179 del 2012, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.
A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art.6ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro. Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo
PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante..” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
Il Giudice di legittimità ha pertanto diversificato tra le notifiche eseguite dalla pubblica amministrazione e quelle eseguite dai privati, associando solo a queste ultime il requisito dell'impiego degli indirizzi PEC dei registri normativamente previsti, ai fini della individuazione di requisiti legali necessari per la certezza della individuazione del mittente.
Né nel caso di specie vi sono margini di incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, rispettivamente, dal concessionario della riscossione e dal Comune di Reggio Calabria e sull'oggetto della notifica, atteso che l'indirizzo di posta elettronica impiegato comunque consentiva di individuare il mittente e l'atto notificato inerisce proprio la funzione esercitata dal mittente.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine di cinque anni dalla data di notifica degli atti indicati nell'intimazione impugnata a quella della notifica del provvedimento medesimo.
L'eccezione di carente motivazione è infondata, poiché l'intimazione impugnata fa dettagliato riferimento ai suddetti titoli di riscossione precedentemente notificati, che pertanto parte ricorrente ben conosceva.
Nessun ingresso possono avere le doglianze relative al merito dell'imposizione, in quanto esse andavano fatte valere insorgendo entro i termini di legge avverso i suddetti atti impositivi.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese devono essere compensate fra le parti, avendo parte ricorrente richiesto, sia nel pregresso giudizio che nel presente, la riunione dei procedimenti indicati, riguardanti due provvedimenti di riscossione emessi nell'arco di pochissimo tempo, opposti con ricorsi fondati sugli stessi motivi e concernenti gli stessi titoli di riscossione, riunione non verificatasi per la tempestiva decisione del precedente giudizio.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
EA PE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5751/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011963000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011963000 TARI 2015 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011963000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011963000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 9.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, notificato in data 12.9.2025, concernente una cartella di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento precedentemente emessi dal Comune di Reggio Calabria, per un valore di causa di €. 2.553,33.
Il ricorrente premetteva di aver ricevuto in data 22.5.2025 la notifica di una intimazione di pagamento concernente gli stessi titoli di riscossione indicati nel preavviso di fermo amministrativo e di aver proposto ricorso avverso detta intimazione in data 16.7.2025, ricorso ancora pendente presso questa Corte con il n.
5009/2025 RGR. In data 12.9.2025 riceveva la notifica dell'odierno provvedimento. Chiedeva pertanto la riunione del presente giudizio a quello portante il n. 5009/2025, per connessione soggettiva e oggettiva.
Nel merito, deduceva la illegittimità dell'atto impugnato, per omessa notificazione di qualsivoglia atto prodromico, eccependo di conseguenza la prescrizione del relativo debito. Deduceva poi la illegittimità delle imposizioni tributarie per essere l'immobile tassato inutilizzato e privo di forniture . Eccepiva poi la carente motivazione del provvedimento impugnato.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, la quale evidenziava che “il ricorso iscritto al n. 5009/2025 di questa Corte, col quale l'istante ha impugnato l'avviso di intimazione n. 09420259006238154000 con la cartella e gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio, adducendo a sostegno i medesimi motivi di censura articolati in questa sede, è stato deciso con sentenza n. 7124/2025." Nel merito, allegava documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento alla quale fa riferimento l'intimazione impugnata, sostenendo l'avvenuta cristallizzazione del debito a cagione della mancata impugnazione di tale provvedimento. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Anche il Comune di Reggio Calabria si costituiva, depositando documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento indicati nel provvedimento impugnato, sostenendo la inammissibilità delle doglianze relative al merito dell'imposizione a cagione della mancata impugnazione dei suddetti atti impositivi. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, depositata in data 14.1.2026, parte ricorrente prendeva atto della decisione concernente il ricorso precedentemente depositato.
Nel merito, confutava la validità probatoria della documentazione prodotta dalle parti resistenti a comprova della regolare notifica degli atti di rispettiva competenza. Deduceva la inesistenza della notificazione degli atti pregressi, effettuata da indirizzi PEC a suo dire non esistenti nei pubblici registri.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, parte ricorrente, preso atto della impossibilità delle richiesta riunione, si riportava alle conclusioni rassegnate in ricorso e nella successiva memoria, chiedendo in subordine la compensazione delle spese nel caso di soccombenza, poiché il preavviso di fermo in esame fu notificato immediatamente dopo la proposizione del precedente ricorso, a distanza di pochissimo tempo dalla notifica dell'intimazione pregressa, così sentendosi obbligato a proporre altro ricorso, fondato sugli stessi motivi del primo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Le parti convenute hanno prodotto documentazione che comprova l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento indicati nella intimazione di pagamento impugnata, notifiche effettuate per PEC, nelle date rispettivamente indicate, all'indirizzo di posta certificata del ricorrente.
Deve essere rigettata l'eccezione relativa alla inesistenza della notificazione dei provvedimenti indicati nella intimazione impugnata.
Ritiene la Corte condivisibile il principio elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione a S.U. in materia di notifica di atto giudiziario effettuato dalla Procura Generale della Corte dei Conti mediante un indirizzo Pec non inserito nei registri previsti dalla legge, come desumibile dalla motivazione che segue: “….tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (Email_4), rinvenibile nel rispettivo sito (Sito_1a) e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell'art.3bis, primo comma, secondo periodo, della legge 11 gennaio 1994, n. 53 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola – invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Né vale osservare che, per l'art.16ter decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma
12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
(convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82); invero,
è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6ter co.3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come – anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art.3bis co.1 secondo periodo legge n.53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde l'art.16ter, co.1ter, d.l. n.179 del 2012, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.
A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art.6ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro. Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo
PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante..” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
Il Giudice di legittimità ha pertanto diversificato tra le notifiche eseguite dalla pubblica amministrazione e quelle eseguite dai privati, associando solo a queste ultime il requisito dell'impiego degli indirizzi PEC dei registri normativamente previsti, ai fini della individuazione di requisiti legali necessari per la certezza della individuazione del mittente.
Né nel caso di specie vi sono margini di incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, rispettivamente, dal concessionario della riscossione e dal Comune di Reggio Calabria e sull'oggetto della notifica, atteso che l'indirizzo di posta elettronica impiegato comunque consentiva di individuare il mittente e l'atto notificato inerisce proprio la funzione esercitata dal mittente.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine di cinque anni dalla data di notifica degli atti indicati nell'intimazione impugnata a quella della notifica del provvedimento medesimo.
L'eccezione di carente motivazione è infondata, poiché l'intimazione impugnata fa dettagliato riferimento ai suddetti titoli di riscossione precedentemente notificati, che pertanto parte ricorrente ben conosceva.
Nessun ingresso possono avere le doglianze relative al merito dell'imposizione, in quanto esse andavano fatte valere insorgendo entro i termini di legge avverso i suddetti atti impositivi.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese devono essere compensate fra le parti, avendo parte ricorrente richiesto, sia nel pregresso giudizio che nel presente, la riunione dei procedimenti indicati, riguardanti due provvedimenti di riscossione emessi nell'arco di pochissimo tempo, opposti con ricorsi fondati sugli stessi motivi e concernenti gli stessi titoli di riscossione, riunione non verificatasi per la tempestiva decisione del precedente giudizio.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Spese compensate.