Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 542
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del giudicato esterno

    La Corte ha ritenuto che l'accordo del valore delle aree fabbricabili per le annualità 2012-2013, confermato per il 2018, rappresenti una mutata situazione economica che rende inapplicabile il giudicato esterno relativo ad anni precedenti, basato su consulenze datate.

  • Rigettato
    Infondatezza della stima delle aree fabbricabili

    La Corte ha confermato la validità dell'accordo intervenuto tra la contribuente e il Comune sul valore delle aree fabbricabili, superando le delibere comunali e costituendo un valido parametro per gli accertamenti successivi.

  • Rigettato
    Mancata moderazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto corretto non applicare il cumulo giuridico, distinguendo le violazioni per ciascuna annualità, trattandosi di periodi d'imposta separati con regime impositivo e sanzionatorio autonomo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 542
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 542
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo