Articolo 133 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 132Articolo 134
Versione
15 gennaio 1970
Art. 133.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970