Ordinanza cautelare 19 maggio 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 23080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23080 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04497/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4497 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Roma nr. -OMISSIS- del 27 gennaio 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 24 novembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IC TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Prefetto della Provincia di Roma nr. -OMISSIS- del 27 gennaio 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 24 novembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa l’indisponibilità “di adeguati mezzi economici di sostentamento”, ovvero di un reddito conforme ai parametri di legge.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Illegittimità del provvedimento per erronea o mancata considerazione reddituale relativa al biennio 2019/2020 , avendo il ricorrente prodotto documentazione attestante il superamento della richiesta soglia reddituale per dette annualità.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 per omessa ed errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza, nonché violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 1 della legge n. 104/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 , atteso che la scelta del parametro utilizzato dall’amministrazione per valutare l’autosufficienza reddituale del soggetto richiedente la cittadinanza, ricavato in via interpretativa sulla base dell’art. 3 del decreto legge n. 382/1989, conv. con modif. con legge n. 8/90 (corrispondente a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico), non risulterebbe adeguato al caso di specie.
III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, di presupposti e di motivazione , attesa l’assoluta mancata valutazione della documentazione aggiunta da parte ricorrente, in cui veniva confermata la percezione di reddito congruo anche nel biennio 2019-2020.
Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Roma si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).
Tanto premesso, occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate, in particolare dall’Estratto di punto fisco relativo alla situazione fiscale dell’odierna ricorrente, è emerso un reddito di soli 6.676 euro nel corso del 2019 e 2.872 euro nel corso del 2020.
Appare pertanto conclamata la rilevata insufficienza reddituale, atteso che soltanto un reddito pari ad € 11.878,05 avrebbe potuto ritenersi sufficiente per un nucleo familiare di composto, oltreché dall’istante, dalla moglie e dal figlio della coppia, sicché il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, in ottemperanza al principio “tempus regit actum” .
D’altra parte, come chiarito in giurisprudenza (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, 1526/2024), in caso di discordanza tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato e le risultanze delle ricerche eseguite tramite interrogazione delle banche dati telematiche a disposizione del Ministero dell’Interno (Punto Fisco, Anagrafe Tributaria, Ufficio Attività Produttive, INPS, Agenzia delle Entrate etc.) si deve far riferimento a queste ultime in quanto i predetti Sistemi Informatici sono strumenti che “permettono di individuare in tempo reale il quadro completo della posizione economica del soggetto e di tutti i componenti del proprio nucleo familiare. ovvero addivenire a tutte le informazioni descrittive del reddito, del patrimonio, degli affari, degli scambi, della produzione e dei consumi di ogni singolo contribuente, ovvero i dati identificativi di tutte le ditte regolarmente censite” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 2771/2023).
Con particolare riferimento alla possibilità di provare in giudizio il possesso del requisito in contestazione mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi è stato infatti osservato che “La dichiarazione dei redditi non è di per sé documento idoneo a dimostrare i redditi percepiti in quanto non è un atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì una dichiarazione di scienza con cui il contribuente autoliquida l’imposta dovuta, così atteggiandosi come un documento idoneo a costituire un mero principio di prova che può essere superato da diversi indizi di segno contrario” (T.A.R. Pescara, n. 294/2019; cfr. TAR Sicilia, sez. III, n. 1948/2019; nonché T.A.R. Molise, n. 235/2023, con riferimento alle risultanze della banca dati PUNTO FISCO, ove non risultino presentate dichiarazioni fiscali).
In caso di contestazioni, spetta quindi all’interessato dimostrare l’incongruenza dei dati indicati, ricadendo su di lui l’onere della prova, secondo il criterio di riparto ordinario, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza in materia che ha anche di recente ribadito che: “ai sensi dell’art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell’onere della prova, in base al quale ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, che siano nella rispettiva disponibilità. Infatti, sebbene tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell’azione di annullamento, nondimeno il potere del giudice di acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione - al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale – è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi. (…non vi è dubbio che, a fronte di un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, gravi sulla parte che assuma di essere in possesso di detto requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali, tenuto conto che la correlata documentazione a supporto è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente” (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 19475/23, 13305/23, 9588/23, 8194/23, nonché, tra tante, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8693/22, 11285/22, 11928/22, 11188/22, n. 1198/23, con richiamo, ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 27.12.2017, n.6082).
In tale ottica, non può pertanto valutarsi positivamente in favore del ricorrente quanto da questi allegato alla propria comunicazione del 2 dicembre 2024, contenente una serie di, bollettini M.AV. relativi a contribuzioni per lavoratori domestici, buste paga e dichiarazioni sostitutive a certificazioni uniche relative al 2019 e 2020 che, oltre a non risultare sottoscritte dal proprio datore di lavoro, non possono comunque essere computate nell’ambito del procedimento per la concessione della cittadinanza italiana in quanto non si sono tradotte nella presentazione di dichiarazioni fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, tanto più nel caso di specie, in considerazione del mancato possesso della qualifica di sostituto d’imposta da parte datore di lavoro domestico, il quale, pertanto, non è chiamato ad effettuare le trattenute fiscali sulla retribuzione.
Inoltre, i predetti ammanchi, pari a più di 14 mila euro, non sono risultati neppure compensati dalle somme dichiarate nel corso del 2021 (pari a circa 20 mila euro), ovvero in annualità ulteriori al triennio precedente alla presentazione della domanda di cittadinanza, avendo il ricorrente dichiarato esclusivamente redditi esenti e non computabili nel corso del 2018 e nel 2022 e lo stesso non risulta aver presentato alcuna dichiarazione reddituale all’Agenzia delle Entrate per gli anni 2023 e 2024.
Appare pertanto chiaro l’iter logico seguito dall’Amministrazione, che ha basato il proprio provvedimento sulla documentazione richiamata, dalla quale risulta l’insufficienza del reddito posto a sostegno della domanda di cittadinanza.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
Rimane comunque ferma la facoltà, per il ricorrente, di reiterare l’istanza di cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Amministrazioni intimate, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
IC TT, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TT | AN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.