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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/10/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 3457/2023
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 09/10/2025 alle ore 12.30 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Maurizio Sbaiz, in sostituzione dell'Avv. FERRARA, che precisa le conclusioni come da nota depositata in data 23.1.2025, insistendo per la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per parte convenuta l'Avv. Laura Modolo, in CP_1 sostituzione dell'Avv. CARISTO, che precisa le conclusioni come da nota depositata in data 11.12.2024, insistendo per la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., per la convenuta l'Avv. Controparte_2
Antonio Sassi, che precisa le conclusioni come da come da nota depositata in data
12.12.2024.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo al n. 3457/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato in data 8.6.2023 da
, C.F. , con l'Avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
ALFONSO, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, con domicilio eletto presso il suo studio in NAPOLI
- parte attrice appellante - contro
C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'Avv. CARISTO UGO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Vecchioni Luca in TREVISO
- parte convenuta appellata - nonché contro
Controparte_4
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. ANTONIO SASSI e l'Avv. PAOLO SASSI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in NAPOLI
- parte convenuta appellata -
***
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n.
488/2023 (R.G. n. 3046/2019), avente ad oggetto opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi R.G.E. n. 1574/2018 presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni di parte appellante: “A) emettere i provvedimenti di legge;
B) accogliere l'appello proposto;
C) modificare la sentenza de qua e dichiarare non estinta l'obbligazione di
nella spiegata qualità in esecuzione della sentenza num. 102/18 Controparte_3
di Barra e dichiarare dovuto innanzitutto l'importo di € 1.511,02 (come calcolato in atti), oltre le spese di precetto e della procedura esecutiva;
D) condannare la nella qualità al pagamento delle competenze Controparte_3 della fase cautelare el giudizio di primo grado come da nota in atti. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Alfonso Ferrara quale antistatario”;
Conclusioni di parte appellata “1. accertare e Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. stante la Parte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c., come innanzi espost ronuncia consequenziale;
2. accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni domanda formulata dall'appellante ovvero rigettare nel merito l'appello, per le causali innanzi esposte e, dunque, confermare in toto la sentenza n. 488/2023 emessa dal Giudice di Pace di Treviso dott. Rizzo
3. accertare e dichiarare l'abuso del diritto posto in essere dall'appellante per quanto innanzi esposto, e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma che l'Adito Giudice riterrà giusta ed equa, ai sensi di quanto sancito dall'art. 96 c.p.c;
4. condannare l'appellante alle spese e competenze legali anche del presente grado di giudizio”;
Conclusioni di parte appellata “I. dichiarare Controparte_2 inammissibile e comunque nullo onseguenziale provvedimento;
II. disporre l'estromissione di e e CP_2 Controparte_4
dal giudiz nt Controparte_4
2 III. con condanna a rimborsare le spese di lite e le competenze professionali a favore di e e CP_2 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 con gli ac
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice propone appello nei confronti della sentenza n. 488/2023 depositata in data 4.5.2023 del Giudice di Pace di Treviso, con la quale l'opposizione all'esecuzione promossa dall'odierna convenuta appellata è CP_1 stata accolta e il credito vantato dall'odierna appellante sulla base del titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza del Giudice di Pace di Barra (NA) è stato dichiarato estinto, con condanna dell'odierna appellante alla rifusione delle spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c..
L'impugnazione è fondata, in particolare, sull'erroneità della pronuncia di prime cure in ordine all'intervenuta estinzione del debito, a fronte del legittimo rifiuto dell'odierno appellante del pagamento spontaneo effettuato dalla debitrice a mezzo assegno (minore rispetto al dovuto e privo di specificazione degli importi), nonché rispetto alla condanna alle spese, che parte appellante ritiene dovessero essere poste a carico di CP_1
Il Giudice di prime cure, in sostanza, avrebbe dovuto rigettare l'opposizione all'esecuzione di accertare il credito dell'appellante per la complessiva CP_1 somma di € 1.511,02, oltre le spese di precetto e della procedura esecutiva, e condannare al pagamento delle spese di lite del giudizio. CP_1
1.2 Parte convenuta appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione, per tutti i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta, con conferma della pronuncia del Giudice di Pace. Evidenzia, in particolare, che ha tempestivamente adempiuto alle proprie obbligazioni, CP_1 inviando al creditore presso lo studio del legale, ancor prima della notifica dell'atto di precetto, assegno bancario di data 13.03.2018 per € 1.747,95, cosicché il rifiuto dello stesso e la conseguente azione esecutiva sembrano avere avuto l'unico scopo di ottenere una ingiustificata lievitazione dei costi a danno della controparte;
che la condanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal Giudice di Pace era legittima. Conclude, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello, nonché per la condanna alle spese di parte appellante.
1.3 La terza pignorata nei cui confronti è stata Controparte_2 disposta la rinnovazione della citazione in appello, si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque nullo l'atto di appello, nonché di essere estromessa dal giudizio per la propria totale estraneità ai fatti di causa.
3 2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 16.09.2024.
2.1 Circa i fatti di causa, risultano documentate le seguenti circostanze:
- esiste un diritto di credito di nei confronti di Parte_1 Controparte_3 per € 1.500,00 oltre interessi, basato sulla sentenza n. 102/2018 pronunciata
[...] dal Giudice di Pace di Barra (NA), depositata in data 15.1.2018 (cfr. “copia sentenza procedura esecutiva rge 1574.18”, parte appellante);
- in data 13.3.2018, la debitrice ha trasmesso all'Avv. Controparte_3
Ferrara, procuratore di assegno di €. 1.747,95 intestato a Parte_1 favore del predetto, consegnato il giorno successivo 14.3.2018 (cfr. all. 5, pag. 51-
52, parte appellata);
- in data 15.3.2018, l'Avv. Ferrara, procuratore di ha Parte_1 notificato a mezzo PEC atto di precetto e in data 4.4.2018 ha richiesto all la Pt_2 notifica dell'atto di pignoramento (cfr. “copia atto di precetto” e “atto di pignoramento presso terzi”, parte appellante);
- l'assegno è stato restituito a dall'Avv. Ferrara, con Controparte_3 spedizione di data 6.4.2018 (cfr. “copia lettera raccomandata restituzione assegno”, parte appellante).
L'Avv. Ferrara, procuratore di non risulta avere mai inviato Parte_1 alla controparte, dopo il deposito della citata sentenza costituente titolo esecutivo,
i conteggi di quanto dovuto né avere indicato specifiche modalità di effettuazione del pagamento dovuto.
Ciò nonostante, egli ha proceduto alla notifica del precetto e del pignoramento, pur avendo nelle sue mani l'assegno inviatogli da restituito solo CP_1 successivamente, affermando che si sarebbe trattato di pagamento irrituale, non incassabile dal destinatario, privo di conto corrente, e non corrispondente alle somme dovute, oltre che mancante della specifica degli importi.
Deve rilevarsi che, anche alla luce della normativa c.d. anti-riciclaggio, che spesso rende obbligatori sistemi alternativi di pagamento, è da tempo consolidata l'interpretazione dell'art. 1277 c.c., ove prevede che “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato”, non nel senso di moneta liquida, ma come “sistema valutario nazionale” o come moneta dematerializzata o virtuale, cosicché i pagamenti con assegni sono equiparati a quelli in denaro e non è possibile rifiutarli senza un giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva (cfr. Cass. Sez. Unite n. 26617/2007 sull'assegno circolare;
Cass. Sez. Unite n.13658/2010 sull'assegno bancario).
4 Cosicché, lungi dall'essere una forma di “pagamento irrituale”, una volta provata la consegna dell'assegno, spetterà al prenditore giustificare il mancato incasso del medesimo.
Nel caso di specie, le motivazioni addotte per la restituzione del titolo appaiono prive di fondamento.
Quanto alla circostanza che il fosse privo di conto corrente e pertanto Pt_1 non potesse incassare l'assegno bancario (questione peraltro non riproposta nella citazione in appello), tale deduzione è infondata, atteso che l'art. 43 R.D. n.
1736/1933 dispone chiaramente che l'accredito dell'assegno bancario su conto corrente è una modalità alternativa rispetto al pagamento diretto al prenditore, su richiesta di quest'ultimo. Ciò a tacere del fatto che il creditore non ha nemmeno dedotto di aver provato a richiedere la conversione in contanti dell'assegno presso un istituto bancario e che il pagamento gli sia stato rifiutato.
Sull'asserita non adeguatezza dell'importo dell'assegno e sull'assenza della specificazione degli importi, la contestazione dell'odierno appellante è del tutto generica, giacché il creditore non ha mai indicato quale sarebbe stata la somma a suo avviso corretta e le modalità di calcolo della stessa. I conteggi di CP_1 appaiono, invece, esatti ed, anzi, eccedenti l'importo effettivamente dovuto, dal momento che l'assegno, portante la somma di € 1.747,95, era pienamente satisfattivo del credito in allora sussistente (come confermato anche nelle conclusioni del presente giudizio in € 1.511,02), comprendendo altresì la liquidazione dei compensi per l'atto di precetto, seppur non ancora notificato.
Il rifiuto del pagamento a mezzo di assegno è stato, pertanto, arbitrario.
Da ciò non può, tuttavia, desumersi, come ha fatto il Giudice di prime cure,
l'estinzione dell'obbligazione, atteso che è pacifico, nel caso di specie, che l'assegno, giunto a parte creditrice prima dell'avvio dell'azione esecutiva, non sia stato incassato e che all'offerta della prestazione non abbia fatto seguito la procedura di liberazione coattiva, ai sensi dell'art. 1210 c.c. Infatti, gli effetti della mora del creditore non comprendono l'estinzione dell'obbligazione, ma solo le conseguenze di cui all'art. 1207 c.c.
Piuttosto, giacché nel comportamento del creditore si ravvisa una violazione degli obblighi di correttezza e cooperazione all'adempimento (art. 1175 c.c.),
l'introduzione dell'esecuzione configura un abuso del processo, che appare non avere altro scopo che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, con conseguente inammissibilità della procedura (cfr.
Cass. Civ. n. 7409/2021) e insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata.
5 In tal senso, l'opposizione all'esecuzione, proposta da , è Controparte_3 fondata. Tuttavia, l'appellata sentenza del Giudice di Pace deve essere riformata, dovendosi dichiarare non l'estinzione dell'obbligazione di nei confronti di CP_1
ma soltanto l'insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata. Pt_1
2.2 Per quanto riguarda la posizione di e nei giudizi CP_2 Controparte_2 di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario: l'esito dell'opposizione non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi imposti su quest'ultimo dal pignoramento (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 12934/2025; n.
21290/2024). Come noto, la mancata partecipazione al processo di un litisconsorte necessario può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e la sentenza emessa a contraddittorio non integro è inutiliter data, cosicché la rinnovazione della citazione in appello nei confronti della Società – che era già stata parte del giudizio di primo grado, seppur rimasta contumace - era atto dovuto, di cui la stessa non può dolersi.
Non risulta, pertanto, giustificata la domanda di e di CP_2 Controparte_2 condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in suo favore, posto che la sua chiamata in giudizio era necessitata e che ben essa avrebbe potuto evitare di costituirsi nell'odierno giudizio, come avvenuto in primo grado, non essendo stata formulata nei suoi confronti alcuna domanda.
3.1 Alla conferma della sentenza di primo grado quanto all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione consegue la conferma della condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di a carico dell'esecutante CP_1
Non sussistono, del resto, i presupposti per una riforma della Parte_1 sentenza anche in ordine alla condanna disposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dal procuratore dell'appellante; infatti, come motivato dal Giudice di
Pace, il compenso liquidato a favore dell'opponente per il primo grado di giudizio, pari ad € 1.900,00, tiene conto, da un lato, della “semplicità dell'istruttoria e della verifica”, dall'altro lato dell'art. 96 c.p.c. (espressamente richiamato nella motivazione, evidentemente sulla base del capoverso precedente, in cui il comportamento attoreo veniva condivisibilmente qualificato come “mosso dall'abuso del diritto”), che ben giustificava una condanna dell'esecutante alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte, in misura pari ai valori medi per tutte le fasi (€ 1.265,00, come del resto richiesto dallo stesso odierno appellante a pag. 4 dell'atto di appello), con un aumento nella misura del 50%, sino ad € 1.898,00, quale condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6 3.2 Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, limitatamente alla parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato l'estinzione dell'obbligazione in capo a sussistono, ai CP_1 sensi dell'art. 92 c.p.c., giustificate ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre non appare giustificata una condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da , a Parte_1 parziale modifica della sentenza del Giudice di Pace n. 488/2023, in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'insussistenza del Controparte_3 diritto di a procedere all'esecuzione forzata nella procedura Parte_1 esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. n. 1574/2018, per le ragioni esposte in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite dell'odierno grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Treviso, il 9 ottobre 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo
7
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 3457/2023
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 09/10/2025 alle ore 12.30 sono comparsi per parte attrice l'Avv. Maurizio Sbaiz, in sostituzione dell'Avv. FERRARA, che precisa le conclusioni come da nota depositata in data 23.1.2025, insistendo per la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per parte convenuta l'Avv. Laura Modolo, in CP_1 sostituzione dell'Avv. CARISTO, che precisa le conclusioni come da nota depositata in data 11.12.2024, insistendo per la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., per la convenuta l'Avv. Controparte_2
Antonio Sassi, che precisa le conclusioni come da come da nota depositata in data
12.12.2024.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo al n. 3457/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato in data 8.6.2023 da
, C.F. , con l'Avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
ALFONSO, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, con domicilio eletto presso il suo studio in NAPOLI
- parte attrice appellante - contro
C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con l'Avv. CARISTO UGO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Vecchioni Luca in TREVISO
- parte convenuta appellata - nonché contro
Controparte_4
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. ANTONIO SASSI e l'Avv. PAOLO SASSI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in NAPOLI
- parte convenuta appellata -
***
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n.
488/2023 (R.G. n. 3046/2019), avente ad oggetto opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi R.G.E. n. 1574/2018 presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni di parte appellante: “A) emettere i provvedimenti di legge;
B) accogliere l'appello proposto;
C) modificare la sentenza de qua e dichiarare non estinta l'obbligazione di
nella spiegata qualità in esecuzione della sentenza num. 102/18 Controparte_3
di Barra e dichiarare dovuto innanzitutto l'importo di € 1.511,02 (come calcolato in atti), oltre le spese di precetto e della procedura esecutiva;
D) condannare la nella qualità al pagamento delle competenze Controparte_3 della fase cautelare el giudizio di primo grado come da nota in atti. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Alfonso Ferrara quale antistatario”;
Conclusioni di parte appellata “1. accertare e Controparte_3 dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. stante la Parte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c., come innanzi espost ronuncia consequenziale;
2. accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni domanda formulata dall'appellante ovvero rigettare nel merito l'appello, per le causali innanzi esposte e, dunque, confermare in toto la sentenza n. 488/2023 emessa dal Giudice di Pace di Treviso dott. Rizzo
3. accertare e dichiarare l'abuso del diritto posto in essere dall'appellante per quanto innanzi esposto, e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma che l'Adito Giudice riterrà giusta ed equa, ai sensi di quanto sancito dall'art. 96 c.p.c;
4. condannare l'appellante alle spese e competenze legali anche del presente grado di giudizio”;
Conclusioni di parte appellata “I. dichiarare Controparte_2 inammissibile e comunque nullo onseguenziale provvedimento;
II. disporre l'estromissione di e e CP_2 Controparte_4
dal giudiz nt Controparte_4
2 III. con condanna a rimborsare le spese di lite e le competenze professionali a favore di e e CP_2 Controparte_4 Controparte_4 Controparte_4 con gli ac
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice propone appello nei confronti della sentenza n. 488/2023 depositata in data 4.5.2023 del Giudice di Pace di Treviso, con la quale l'opposizione all'esecuzione promossa dall'odierna convenuta appellata è CP_1 stata accolta e il credito vantato dall'odierna appellante sulla base del titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza del Giudice di Pace di Barra (NA) è stato dichiarato estinto, con condanna dell'odierna appellante alla rifusione delle spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c..
L'impugnazione è fondata, in particolare, sull'erroneità della pronuncia di prime cure in ordine all'intervenuta estinzione del debito, a fronte del legittimo rifiuto dell'odierno appellante del pagamento spontaneo effettuato dalla debitrice a mezzo assegno (minore rispetto al dovuto e privo di specificazione degli importi), nonché rispetto alla condanna alle spese, che parte appellante ritiene dovessero essere poste a carico di CP_1
Il Giudice di prime cure, in sostanza, avrebbe dovuto rigettare l'opposizione all'esecuzione di accertare il credito dell'appellante per la complessiva CP_1 somma di € 1.511,02, oltre le spese di precetto e della procedura esecutiva, e condannare al pagamento delle spese di lite del giudizio. CP_1
1.2 Parte convenuta appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione, per tutti i motivi meglio esposti nella comparsa di costituzione e risposta, con conferma della pronuncia del Giudice di Pace. Evidenzia, in particolare, che ha tempestivamente adempiuto alle proprie obbligazioni, CP_1 inviando al creditore presso lo studio del legale, ancor prima della notifica dell'atto di precetto, assegno bancario di data 13.03.2018 per € 1.747,95, cosicché il rifiuto dello stesso e la conseguente azione esecutiva sembrano avere avuto l'unico scopo di ottenere una ingiustificata lievitazione dei costi a danno della controparte;
che la condanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal Giudice di Pace era legittima. Conclude, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello, nonché per la condanna alle spese di parte appellante.
1.3 La terza pignorata nei cui confronti è stata Controparte_2 disposta la rinnovazione della citazione in appello, si è costituita chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque nullo l'atto di appello, nonché di essere estromessa dal giudizio per la propria totale estraneità ai fatti di causa.
3 2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data 16.09.2024.
2.1 Circa i fatti di causa, risultano documentate le seguenti circostanze:
- esiste un diritto di credito di nei confronti di Parte_1 Controparte_3 per € 1.500,00 oltre interessi, basato sulla sentenza n. 102/2018 pronunciata
[...] dal Giudice di Pace di Barra (NA), depositata in data 15.1.2018 (cfr. “copia sentenza procedura esecutiva rge 1574.18”, parte appellante);
- in data 13.3.2018, la debitrice ha trasmesso all'Avv. Controparte_3
Ferrara, procuratore di assegno di €. 1.747,95 intestato a Parte_1 favore del predetto, consegnato il giorno successivo 14.3.2018 (cfr. all. 5, pag. 51-
52, parte appellata);
- in data 15.3.2018, l'Avv. Ferrara, procuratore di ha Parte_1 notificato a mezzo PEC atto di precetto e in data 4.4.2018 ha richiesto all la Pt_2 notifica dell'atto di pignoramento (cfr. “copia atto di precetto” e “atto di pignoramento presso terzi”, parte appellante);
- l'assegno è stato restituito a dall'Avv. Ferrara, con Controparte_3 spedizione di data 6.4.2018 (cfr. “copia lettera raccomandata restituzione assegno”, parte appellante).
L'Avv. Ferrara, procuratore di non risulta avere mai inviato Parte_1 alla controparte, dopo il deposito della citata sentenza costituente titolo esecutivo,
i conteggi di quanto dovuto né avere indicato specifiche modalità di effettuazione del pagamento dovuto.
Ciò nonostante, egli ha proceduto alla notifica del precetto e del pignoramento, pur avendo nelle sue mani l'assegno inviatogli da restituito solo CP_1 successivamente, affermando che si sarebbe trattato di pagamento irrituale, non incassabile dal destinatario, privo di conto corrente, e non corrispondente alle somme dovute, oltre che mancante della specifica degli importi.
Deve rilevarsi che, anche alla luce della normativa c.d. anti-riciclaggio, che spesso rende obbligatori sistemi alternativi di pagamento, è da tempo consolidata l'interpretazione dell'art. 1277 c.c., ove prevede che “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato”, non nel senso di moneta liquida, ma come “sistema valutario nazionale” o come moneta dematerializzata o virtuale, cosicché i pagamenti con assegni sono equiparati a quelli in denaro e non è possibile rifiutarli senza un giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva (cfr. Cass. Sez. Unite n. 26617/2007 sull'assegno circolare;
Cass. Sez. Unite n.13658/2010 sull'assegno bancario).
4 Cosicché, lungi dall'essere una forma di “pagamento irrituale”, una volta provata la consegna dell'assegno, spetterà al prenditore giustificare il mancato incasso del medesimo.
Nel caso di specie, le motivazioni addotte per la restituzione del titolo appaiono prive di fondamento.
Quanto alla circostanza che il fosse privo di conto corrente e pertanto Pt_1 non potesse incassare l'assegno bancario (questione peraltro non riproposta nella citazione in appello), tale deduzione è infondata, atteso che l'art. 43 R.D. n.
1736/1933 dispone chiaramente che l'accredito dell'assegno bancario su conto corrente è una modalità alternativa rispetto al pagamento diretto al prenditore, su richiesta di quest'ultimo. Ciò a tacere del fatto che il creditore non ha nemmeno dedotto di aver provato a richiedere la conversione in contanti dell'assegno presso un istituto bancario e che il pagamento gli sia stato rifiutato.
Sull'asserita non adeguatezza dell'importo dell'assegno e sull'assenza della specificazione degli importi, la contestazione dell'odierno appellante è del tutto generica, giacché il creditore non ha mai indicato quale sarebbe stata la somma a suo avviso corretta e le modalità di calcolo della stessa. I conteggi di CP_1 appaiono, invece, esatti ed, anzi, eccedenti l'importo effettivamente dovuto, dal momento che l'assegno, portante la somma di € 1.747,95, era pienamente satisfattivo del credito in allora sussistente (come confermato anche nelle conclusioni del presente giudizio in € 1.511,02), comprendendo altresì la liquidazione dei compensi per l'atto di precetto, seppur non ancora notificato.
Il rifiuto del pagamento a mezzo di assegno è stato, pertanto, arbitrario.
Da ciò non può, tuttavia, desumersi, come ha fatto il Giudice di prime cure,
l'estinzione dell'obbligazione, atteso che è pacifico, nel caso di specie, che l'assegno, giunto a parte creditrice prima dell'avvio dell'azione esecutiva, non sia stato incassato e che all'offerta della prestazione non abbia fatto seguito la procedura di liberazione coattiva, ai sensi dell'art. 1210 c.c. Infatti, gli effetti della mora del creditore non comprendono l'estinzione dell'obbligazione, ma solo le conseguenze di cui all'art. 1207 c.c.
Piuttosto, giacché nel comportamento del creditore si ravvisa una violazione degli obblighi di correttezza e cooperazione all'adempimento (art. 1175 c.c.),
l'introduzione dell'esecuzione configura un abuso del processo, che appare non avere altro scopo che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, con conseguente inammissibilità della procedura (cfr.
Cass. Civ. n. 7409/2021) e insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata.
5 In tal senso, l'opposizione all'esecuzione, proposta da , è Controparte_3 fondata. Tuttavia, l'appellata sentenza del Giudice di Pace deve essere riformata, dovendosi dichiarare non l'estinzione dell'obbligazione di nei confronti di CP_1
ma soltanto l'insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata. Pt_1
2.2 Per quanto riguarda la posizione di e nei giudizi CP_2 Controparte_2 di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario: l'esito dell'opposizione non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi imposti su quest'ultimo dal pignoramento (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 12934/2025; n.
21290/2024). Come noto, la mancata partecipazione al processo di un litisconsorte necessario può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e la sentenza emessa a contraddittorio non integro è inutiliter data, cosicché la rinnovazione della citazione in appello nei confronti della Società – che era già stata parte del giudizio di primo grado, seppur rimasta contumace - era atto dovuto, di cui la stessa non può dolersi.
Non risulta, pertanto, giustificata la domanda di e di CP_2 Controparte_2 condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in suo favore, posto che la sua chiamata in giudizio era necessitata e che ben essa avrebbe potuto evitare di costituirsi nell'odierno giudizio, come avvenuto in primo grado, non essendo stata formulata nei suoi confronti alcuna domanda.
3.1 Alla conferma della sentenza di primo grado quanto all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione consegue la conferma della condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di a carico dell'esecutante CP_1
Non sussistono, del resto, i presupposti per una riforma della Parte_1 sentenza anche in ordine alla condanna disposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dal procuratore dell'appellante; infatti, come motivato dal Giudice di
Pace, il compenso liquidato a favore dell'opponente per il primo grado di giudizio, pari ad € 1.900,00, tiene conto, da un lato, della “semplicità dell'istruttoria e della verifica”, dall'altro lato dell'art. 96 c.p.c. (espressamente richiamato nella motivazione, evidentemente sulla base del capoverso precedente, in cui il comportamento attoreo veniva condivisibilmente qualificato come “mosso dall'abuso del diritto”), che ben giustificava una condanna dell'esecutante alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte, in misura pari ai valori medi per tutte le fasi (€ 1.265,00, come del resto richiesto dallo stesso odierno appellante a pag. 4 dell'atto di appello), con un aumento nella misura del 50%, sino ad € 1.898,00, quale condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6 3.2 Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, limitatamente alla parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato l'estinzione dell'obbligazione in capo a sussistono, ai CP_1 sensi dell'art. 92 c.p.c., giustificate ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre non appare giustificata una condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da , a Parte_1 parziale modifica della sentenza del Giudice di Pace n. 488/2023, in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'insussistenza del Controparte_3 diritto di a procedere all'esecuzione forzata nella procedura Parte_1 esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. n. 1574/2018, per le ragioni esposte in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite dell'odierno grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Treviso, il 9 ottobre 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo
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