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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV controversie di lavoro
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma,
c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 35792 /2022 promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Vladimiro Mazzocchi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell'Istituto sito in
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Madonia e e Massimiliano Morelli, per procura generale alle liti n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
NONCHÈ , ai sensi dell'art. 1, comma 3 Controparte_3
del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in legge dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché processuali, di società del Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. in CP_5 CP_6
virtù di procura per atto notaio di Roma del 28/04/2022, rep. Controparte_7
177893, racc. 11776, elettivamente domiciliata in Roma, Via Riccardo Grazioli
Lante 5, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Fortuna che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E
Controparte_8
- in persona del dirigente generale pro tempore della
[...]
direzione generale Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate
n. 3, presso sede legale, rappresentato e difeso dall' avv. Anna OS IA De LO, in virtù di procura generale alle liti per atti Notaio in Roma, allegata Persona_2
al ricorso;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e sottesi avvisi di addebito;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cpc conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma Controparte_1
l' chiedendo di, previa sospensione Controparte_3
dell'esecuzione, “in via principale e nel merito, per i motivi di cui al punto 3, accertare la nullità, illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento n.
09720110020773324000, 09720110030762837000, 09720110053492845000,
09720110094277991000, 09720110246649090000, 09720110300944215000,
09720120064742588000, 09720120206915736000, 09720130122226578000,
09720130172416557000, 09720130278902971000, 09720140055973260000,
09720140234233034000, 09720140300702659000, 09720150010207135001,
09720150048555176000, 09720150178808855000, 09720150178808956000,
09720150203437275000, 09720160016515649000, 09720160110707564000,
09720160141181745000, 09720160166572058000, 09720160204319748000,
09720160204864307001, 09720170012177077000, 09720170024327329000,
09720170102248789000, 09720170108401955000, 09720170128317303000,
09720170128317404000, 09720170187651303001, 09720170208403744000,
09720170252729059000, 09720180029447463000, 09720180051499076000,
09720180074314509000, 09720180074314610000, 09720190027432275000,
09720190096380556000, 09720190132331124000, 09720190169371610000,
09720190218454073000, 09720190247897974000, 09720200047400368000, degli avvisi di addebito n. 39720140030837876000, 39720150002407355000,
39720150019147052000, 39720160006557663000, 39720160022772520000,
39720160034031984000, 39720170008719488000, 39720180011563352000,
39720180019832769000, 39720180033037961000, 39720180033161588000,
39720190000135554000, 39720190005736780000, 39720190018292386000,
39720190022787930000, 39720190030032327000, 39720200000752064000 nonché degli avvisi di accertamento n. TK3016400987/2018 e
TK3016400129/2019 e della notifica degli stessi, nonché degli atti ad essi prodromici e connessi e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito;
- in via principale, per i motivi di cui al punto 4, accertare l'intervenuta prescrizione delle cartelle n. 09720110020773324000, 09720110030762837000,
09720110053492845000, 09720110094277991000, 09720110246649090000,
09720110300944215000, 09720120064742588000, 09720120206915736000,
09720130172416557000, 09720130278902971000, 09720140055973260000,
09720140234233034000, 09720140300702659000 e, per l'effetto, dichiarare
l'estinzione dei crediti in esse portati;
- in subordine, per i motivi di cui ai punti 1
e 2, dichiarare la nullità, la illegittimità e/o annullare l'intimazione di pagamento
n. 09720229015030765/000; - in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dall'opponente la minor somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie pretese l'opponente ha eccepito: la violazione dell'art. 7
L. 212/200 per difetto di completezza dell'intimazione, carente dell'indicazione dell'ufficio cui chiedere informazioni, delle modalità, dei termini e dell'autorità presso cui proporre impugnazione, l'omessa allegazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'intervenuta prescrizione.
Il giudizio assumeva il n. RG 35182/2022 ed era assegnato alla sez. 2 del tribunale ordinario.
Con comparsa si costituiva ritualmente in giudizio l Controparte_3
, impugnando e contestando tutto quanto dedotto da parte ricorrente e
[...]
chiedendo al tribunale: “- in via preliminare: dichiarare la propria carenza di giurisdizione in relazione alle cartelle ed avvisi riguardanti tributi, crediti di lavoro e contravvenzioni al codice della strada, di competenza, rispettivamente, della Corte di Giustizia Tributaria, del Tribunale sezione Lavoro e del Giudice di pace;
- in subordine, qualora la predetta eccezione non trovi accoglimento, disporre l'integrazione del contraddittorio a carico di parte opponente nei confronti dell e dell' - dichiarare la carenza di CP_3 CP_3 CP_2
legittimazione passiva dell per quanto concerne tutte le Controparte_9
eccezioni concernenti attività di competenza esclusiva degli enti impositori;
- in ogni caso, nel merito: rigettare la domanda nei confronti dell'ente della riscossione per i motivi evidenziati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
All'udienza del 25.10.2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, l
[...]
ribadiva la carenza di giurisdizione in merito alle cartelle Controparte_3
concernenti Tributi e l'incompetenza relativamente alle cartelle riguardanti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e crediti da lavoro.
Il Giudice del tribunale ordinario, con provvedimento del 26.10.2022 ha deciso quanto segue: “dispone la separazione delle cause e la formazione a cura della
Cancelleria di autonomo fascicolo, eventualmente con un nuovo numero di ruolo, relativo all'opposizione proposta da all'intimazione di Controparte_1
pagamento opposta n. 09720229015030765/000, limitatamente ai seguenti atti, cartella n. 09720160016515649000 ( e avvisi di addebito n. CP_8 CP_2
39720140030837876000, 39720150002407355000, 39720150019147052000,
39720160006557663000, 39720160022772520000, 39720160034031984000,
39720170008719488000, 39720180011563352000, 39720180019832769000,
39720180033037961000, 39720180033161588000, 39720190000135554000,
39720190005736780000, 39720190018292386000, 39720190022787930000,
39720190030032327000, 39720200000752064000; dispone altresì la trasmissione del fascicolo separato, tramite il Presidente della Seconda Sezione, al Presidente del Tribunale presso il ruolo generale, le determinazioni di competenza riguardo all'assegnazione della causa separata (come sopra indicata) al Tribunale di Roma Sezione Lavoro;
rispetto ai restanti titoli di cui all'intimazione di pagamento opposta n. 09720229015030765/000 così provvede: rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva proposta dall'opponente; concede i termini di cui all'art. 183 VI co cpc a far data dal 08.11.2022 e rinvia, per esame delle eventuali istanze istruttorie delle parti e, in mancanza, anche per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.03.2023 ore 11.30.”
Nel presente giudizio si costituiva l' l' e l CP_2 CP_8 Controparte_3
eccependo, i primi due istituti, la rituale notifica degli atti presupposti
[...] e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione nella parte riguardante di avvisi di addebito sopra indicati mentre l'ente concessionario del servizio di riscossione rilevava, ulteriormente, l'intervenuta notifica di precedente intimazione di pagamento non opposta, interruttiva del decorso del termine di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei relativi termini in conseguenza dell'emergenza epidemiologica per il COVID, concludendo pertanto per il rigetto del ricorso.
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
Va rilevato che a seguito del provvedimento di separazione dei giudizi emesso dal giudice ordinario del tribunale di Roma, il presente procedimento ha per oggetto esclusivamente la cartella n. 09720160016515649000 ( e gli avvisi CP_8
di addebito n. 39720140030837876000, 39720150002407355000, CP_2
39720150019147052000, 39720160006557663000, 39720160022772520000,
39720160034031984000, 39720170008719488000, 39720180011563352000,
39720180019832769000, 39720180033037961000, 39720180033161588000,
39720190000135554000, 39720190005736780000, 39720190018292386000,
39720190022787930000, 39720190030032327000, 39720200000752064000.
Ciò posto, va rilevato che nella prima udienza di discussione la parte ricorrente ha contestato tanto “la mancata notifica dell'intimazione di pagamento opposta che di quelle notificate in data 18.5.2018 e 24.1.2017 perché la notifica è stata effettuata da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, eccepisce inoltre la nullità della notifica del preavviso di fermo notificato il 25.2.2016 mediante procedimento degli irreperibili perché il notificante non ha dato atto delle ricerche effettuate per rintracciare il destinatario”. Nulla ha invece dedotto in relazione agli avvisi di addebito notificati dall' e alla cartella notificata CP_2
dall' nella prima udienza svoltasi a seguito dell'integrazione del CP_8
contraddittorio con i due predetti istituti e, pertanto, la notifica degli atti sottesi all'intimazione oggetto di giudizio può ritenersi non contestata ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. Infatti, nel processo del lavoro, sia il convenuto che l'attore hanno l'onere di contestare specificamente e tempestivamente i fatti affermati dalla controparte.
L'onere di contestazione tempestiva riguarda anche la parte attrice “perché tale onere è desumibile non solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (giusto processo). Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata “(Cass. 25269/2007). Non basta quindi una contestazione generica, come avvenuto nel caso di specie, tenuto conto di quanto dedotto e provato dalla resistente. Peraltro, va rilevato che nelle note scritte depositate dalla parte CP_10
ricorrente in vista dell'udienza di discussione, è stato ampliato il thema decidendum, introducendo inammissibilmente nel giudizio nuovi fatti circostanzianti il rapporto di lavoro oggetto del presente procedimento e, ancora in modo inammissibile, risulta depositata, unitamente alle note in questione, documentazione non autorizzata dal giudice.
Ciò premesso, alla luce del principio di cui all'articolo 115 c.p.c., in base al quale il giudice deve porre a base del proprio convincimento i fatti non contestati dalle parti, nei termini sopra indicati, vanno partitamente analizzate le singole domande proposte dal ricorrente, tenuto conto altresì dell'onere della prova e del riscontro in termini istruttori delle contrapposte affermazioni delle parti. Sempre in relazione a tale profilo, va peraltro rilevato che nell'atto introduttivo del giudizio, nell'eccepire in modo assolutamente generico l'intervenuta prescrizione del credito sotteso ai diversi atti presupposti, l'odierna parte ricorrente si è limitata a contestare in modo specifico l'intervenuta prescrizione di crediti diversi da quelli posti ad oggetto del presente procedimento. Peraltro, anche a non voler condividere siffatta prospettazione, venendo ad esaminare le censure mosse alle intimazioni di pagamento notificate al ricorrente, ivi compresa quella oggetto del presente giudizio va rilevato quanto segue, anche ai fini dell'eventuale interruzione del decorso del termine di prescrizione. In ordine all'intimazione posta a base dell'odierna domanda, risulta evidente che avendo l'intimazione suddetta raggiunto lo scopo di consentire tempestiva opposizione all'odierna parte attrice qualsiasi vizio lamentato, teso ad ottenere la declaratoria di nullità della notifica, anche ove esistente, non potrebbe mai consentire di dichiarare la nullità della notifica, avendo l'atto raggiunto il proprio scopo e, cioè, consentire al debitore di opporsi alla pretesa del concessionario del servizio di riscossione.
Le doglianze sollevate dalla parte ricorrente in merito alla validità della notifica eseguita a mezzo pec dell'atto impugnato, basate sul rilievo che il mittente ha eseguito la comunicazione utilizzando un Controparte_11
indirizzo pec diverso da quello inserito nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L.
179/2012, sono infondate. Premesso che la parte ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile della comunicazione in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Tribunale che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R.
n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 1983/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-
PEC)”. Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal
1°luglio 2017”. L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-
PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato … all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente (cfr. Comm. Trib. Reg. Roma, (La.) sez. XI, 01/06/2021,
n.2803). Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla Legge n. 53/1994 (come modificata dalla Legge n. 183/2011, integrata dal D.M. n. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile
DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del D.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”. Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i
Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata ( v. art. 2, lett. c), e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3
e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea. L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CA., è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite
PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta". Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA (ora AGII)), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14
e 15". Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R.
n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo
PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione dell'intimazione di pagamento anzidetta.
Risultano, infine, infondati i profili di contestazione relativi alla carente motivazione dell'atto impugnato, alla omessa allegazione di documenti giustificativi e alla mancata indicazione degli elementi essenziali delle pretese creditorie. Deve infatti ritenersi che gli oneri che gravano a tale proposito sul concessionario siano stati sufficientemente assolti mediante l'indicazione analitica (contenuta nel paragrafo “dettaglio del debito”) degli atti prodromici su cui si fonda l'intimazione impugnata e dei crediti ivi rappresentati (in ordine all'essere un tale rinvio “per relationem” idoneo a soddisfare l'onere di motivazione imposto dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 cfr. Cass. Sez. Un. n.
11722 del 14/05/2010) e senza che debba ritenersi necessaria, ai fini della validità dell'atto, la loro materiale allegazione. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento/avviso di addebito in precedenza notificati
(Cass. n. 28689 del 09/11/2018).
Inoltre, a pag. 2 e 29 dell'intimazione di pagamento sono contenute tutte le informazioni necessarie sia in ordine agli organi a cui rivolgersi per l'impugnazione dell'atto sia degli enti a cui rivolgersi per ottenere informazioni in merito al debito contenuto nello stesso.
Da tutto quanto sinora esposto emerge l'assoluta infondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente in relazione alle intimazioni di pagamento contestate, che quindi, da un lato, devono ritenersi ritualmente notificate all'interessato, con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione e, dall'altro, appaiono contenere tutti gli elementi necessari perché il contribuente abbia piena contezza delle ragioni del credito azionato nei suoi confronti e degli organi a cui rivolgersi per l'impugnazione dell'atto.
Sicuramente è impugnabile l'intimazione di pagamento, come affermato più volte dalla Suprema Corte in materia tributaria (Cass. civ., Sezioni Unite
Sentenza n. 8928 del 17 aprile 2014; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15 giugno 2010; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 12194 del 15 maggio 2008, Cass. civ., Sezioni Unite Sentenza n. 16293 del 24 luglio 2007). Peraltro, relativamente alle impugnazioni ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice Ordinario, il problema dell'impugnabilità o meno di tali atti non sussiste, in quanto il contribuente con l'esercizio di tale azione può sempre dare il via ad un giudizio di accertamento negativo del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, che può portare all'annullamento delle cartelle e/o avvisi di addebito prescritti e/o illegittimi non resisi definitivi, di cui si chiede il pagamento per mezzo dell'intimazione o sollecito. Tuttavia, deve evidenziarsi come l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento non può consentire di superare le preclusioni e le decadenze conseguenti alla mancata impugnazione tempestiva della stessa intimazione e/o degli atti prodromici e, nella fattispecie degli avvisi di addebito sopra indicati.
Ciò in quanto esistono precisi termini di rispettare a pena di inammissibilità. In definitiva, in ogni caso tale impugnativa non "sana" le decadenze già maturate.
Pertanto, non è più possibile dedurre vizi relativi all'avviso di addebito regolarmente notificati né eccepire la prescrizione maturata prima della notifica di tale avviso.
Sull'argomento, come sopra ampiamente evidenziato deve essere in questa sede ribadito che che l' ha depositato tutti gli avvisi di addebito asseritamente non CP_2
notificati, con le relative relate di notifica all'odierna parte attrice la quale ha omesso di rilevare alcunché al riguardo, dovendosi nuovamente sottolineare l'assenza di una contestazione specifica per i crediti e in ordine alla CP_2 CP_8
fermata prescrizione del credito, solo genericamente dedotta. Tale aspetto risulta ancor più evidente tenuto conto che nell'atto introduttivo del giudizio non viene riferito neppure il periodo a cui il credito previdenziale si riferisce. Inoltre, come dedotto dalle parti convenute, deve tenersi conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione conseguenti alla pandemia da COVID 19 risulta evidente che nessuna prescrizione quinquennale è maturata. In particolare al riguardo si osserva che non sono rilevanti ai fini in esame i periodi di sospensione indicati dall e, in particolare, Controparte_12
l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (relativo alla sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie scadenti dall'8 marzo 2020) e il comma 4 bis del suddetto articolo, relativo ai “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, fra cui non rientrano quelli in esame. Nel caso di specie occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31dicembre 2020, n.
183, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Quelle sopra indicate sono le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate dall
[...]
riguardano la sospensione della prescrizione dei Controparte_3
crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, del predetto art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente stabilisce che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. Come risulta evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Dunque, poiché i crediti di cui agli avvisi di addebito oggetto di impugnazione a seguito dell'interruzione della prescrizione operata dalla notifica della intimazione di pagamento avvenuta in data 31 luglio 2017 si sarebbero estinti per prescrizione solo il 31 luglio 2023, dopo entrambi i periodi di sospensione, alla detta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182. Quindi, il termine si sarebbe potuto perfezionare solo successivamente a tale epoca, ma l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data a mezzo pec in data 20 aprile 2022, dunque ben prima allo spirare del termine, con la conseguenza che nessuna prescrizione successiva è maturata. Risultano, infine, infondati i profili di contestazione relativi alla carente motivazione dell'atto impugnato, alla omessa allegazione di documenti giustificativi e alla mancata indicazione degli elementi essenziali delle pretese creditorie. Deve infatti ritenersi che gli oneri che gravano a tale proposito sul concessionario siano stati sufficientemente assolti mediante l'indicazione analitica (contenuta nel paragrafo
“dettaglio del debito”) degli atti prodromici su cui si fonda l'intimazione impugnata e dei crediti ivi rappresentati (in ordine all'essere un tale rinvio “per relationem” idoneo a soddisfare l'onere di motivazione imposto dall'art. 7 della
Legge n. 212/2000 cfr. Cass. Sez. Un. n. 11722 del 14/05/2010) e senza che debba ritenersi necessaria, ai fini della validità dell'atto, la loro materiale allegazione. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento/avviso di addebito in precedenza notificati (Cass. n. 28689 del
09/11/2018).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell e CP_2
dell e dell' liquidate in euro 4.000,00 Controparte_12 CP_8 ciascuno, oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge.
Roma 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV controversie di lavoro
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma,
c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 35792 /2022 promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Vladimiro Mazzocchi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell'Istituto sito in
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Madonia e e Massimiliano Morelli, per procura generale alle liti n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023 a rogito per notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
NONCHÈ , ai sensi dell'art. 1, comma 3 Controparte_3
del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in legge dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché processuali, di società del Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. in CP_5 CP_6
virtù di procura per atto notaio di Roma del 28/04/2022, rep. Controparte_7
177893, racc. 11776, elettivamente domiciliata in Roma, Via Riccardo Grazioli
Lante 5, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Fortuna che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E
Controparte_8
- in persona del dirigente generale pro tempore della
[...]
direzione generale Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate
n. 3, presso sede legale, rappresentato e difeso dall' avv. Anna OS IA De LO, in virtù di procura generale alle liti per atti Notaio in Roma, allegata Persona_2
al ricorso;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e sottesi avvisi di addebito;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cpc conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma Controparte_1
l' chiedendo di, previa sospensione Controparte_3
dell'esecuzione, “in via principale e nel merito, per i motivi di cui al punto 3, accertare la nullità, illegittimità e/o inesistenza delle cartelle di pagamento n.
09720110020773324000, 09720110030762837000, 09720110053492845000,
09720110094277991000, 09720110246649090000, 09720110300944215000,
09720120064742588000, 09720120206915736000, 09720130122226578000,
09720130172416557000, 09720130278902971000, 09720140055973260000,
09720140234233034000, 09720140300702659000, 09720150010207135001,
09720150048555176000, 09720150178808855000, 09720150178808956000,
09720150203437275000, 09720160016515649000, 09720160110707564000,
09720160141181745000, 09720160166572058000, 09720160204319748000,
09720160204864307001, 09720170012177077000, 09720170024327329000,
09720170102248789000, 09720170108401955000, 09720170128317303000,
09720170128317404000, 09720170187651303001, 09720170208403744000,
09720170252729059000, 09720180029447463000, 09720180051499076000,
09720180074314509000, 09720180074314610000, 09720190027432275000,
09720190096380556000, 09720190132331124000, 09720190169371610000,
09720190218454073000, 09720190247897974000, 09720200047400368000, degli avvisi di addebito n. 39720140030837876000, 39720150002407355000,
39720150019147052000, 39720160006557663000, 39720160022772520000,
39720160034031984000, 39720170008719488000, 39720180011563352000,
39720180019832769000, 39720180033037961000, 39720180033161588000,
39720190000135554000, 39720190005736780000, 39720190018292386000,
39720190022787930000, 39720190030032327000, 39720200000752064000 nonché degli avvisi di accertamento n. TK3016400987/2018 e
TK3016400129/2019 e della notifica degli stessi, nonché degli atti ad essi prodromici e connessi e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del credito;
- in via principale, per i motivi di cui al punto 4, accertare l'intervenuta prescrizione delle cartelle n. 09720110020773324000, 09720110030762837000,
09720110053492845000, 09720110094277991000, 09720110246649090000,
09720110300944215000, 09720120064742588000, 09720120206915736000,
09720130172416557000, 09720130278902971000, 09720140055973260000,
09720140234233034000, 09720140300702659000 e, per l'effetto, dichiarare
l'estinzione dei crediti in esse portati;
- in subordine, per i motivi di cui ai punti 1
e 2, dichiarare la nullità, la illegittimità e/o annullare l'intimazione di pagamento
n. 09720229015030765/000; - in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dall'opponente la minor somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie pretese l'opponente ha eccepito: la violazione dell'art. 7
L. 212/200 per difetto di completezza dell'intimazione, carente dell'indicazione dell'ufficio cui chiedere informazioni, delle modalità, dei termini e dell'autorità presso cui proporre impugnazione, l'omessa allegazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'intervenuta prescrizione.
Il giudizio assumeva il n. RG 35182/2022 ed era assegnato alla sez. 2 del tribunale ordinario.
Con comparsa si costituiva ritualmente in giudizio l Controparte_3
, impugnando e contestando tutto quanto dedotto da parte ricorrente e
[...]
chiedendo al tribunale: “- in via preliminare: dichiarare la propria carenza di giurisdizione in relazione alle cartelle ed avvisi riguardanti tributi, crediti di lavoro e contravvenzioni al codice della strada, di competenza, rispettivamente, della Corte di Giustizia Tributaria, del Tribunale sezione Lavoro e del Giudice di pace;
- in subordine, qualora la predetta eccezione non trovi accoglimento, disporre l'integrazione del contraddittorio a carico di parte opponente nei confronti dell e dell' - dichiarare la carenza di CP_3 CP_3 CP_2
legittimazione passiva dell per quanto concerne tutte le Controparte_9
eccezioni concernenti attività di competenza esclusiva degli enti impositori;
- in ogni caso, nel merito: rigettare la domanda nei confronti dell'ente della riscossione per i motivi evidenziati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
All'udienza del 25.10.2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, l
[...]
ribadiva la carenza di giurisdizione in merito alle cartelle Controparte_3
concernenti Tributi e l'incompetenza relativamente alle cartelle riguardanti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e crediti da lavoro.
Il Giudice del tribunale ordinario, con provvedimento del 26.10.2022 ha deciso quanto segue: “dispone la separazione delle cause e la formazione a cura della
Cancelleria di autonomo fascicolo, eventualmente con un nuovo numero di ruolo, relativo all'opposizione proposta da all'intimazione di Controparte_1
pagamento opposta n. 09720229015030765/000, limitatamente ai seguenti atti, cartella n. 09720160016515649000 ( e avvisi di addebito n. CP_8 CP_2
39720140030837876000, 39720150002407355000, 39720150019147052000,
39720160006557663000, 39720160022772520000, 39720160034031984000,
39720170008719488000, 39720180011563352000, 39720180019832769000,
39720180033037961000, 39720180033161588000, 39720190000135554000,
39720190005736780000, 39720190018292386000, 39720190022787930000,
39720190030032327000, 39720200000752064000; dispone altresì la trasmissione del fascicolo separato, tramite il Presidente della Seconda Sezione, al Presidente del Tribunale presso il ruolo generale, le determinazioni di competenza riguardo all'assegnazione della causa separata (come sopra indicata) al Tribunale di Roma Sezione Lavoro;
rispetto ai restanti titoli di cui all'intimazione di pagamento opposta n. 09720229015030765/000 così provvede: rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva proposta dall'opponente; concede i termini di cui all'art. 183 VI co cpc a far data dal 08.11.2022 e rinvia, per esame delle eventuali istanze istruttorie delle parti e, in mancanza, anche per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.03.2023 ore 11.30.”
Nel presente giudizio si costituiva l' l' e l CP_2 CP_8 Controparte_3
eccependo, i primi due istituti, la rituale notifica degli atti presupposti
[...] e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione nella parte riguardante di avvisi di addebito sopra indicati mentre l'ente concessionario del servizio di riscossione rilevava, ulteriormente, l'intervenuta notifica di precedente intimazione di pagamento non opposta, interruttiva del decorso del termine di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei relativi termini in conseguenza dell'emergenza epidemiologica per il COVID, concludendo pertanto per il rigetto del ricorso.
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
Va rilevato che a seguito del provvedimento di separazione dei giudizi emesso dal giudice ordinario del tribunale di Roma, il presente procedimento ha per oggetto esclusivamente la cartella n. 09720160016515649000 ( e gli avvisi CP_8
di addebito n. 39720140030837876000, 39720150002407355000, CP_2
39720150019147052000, 39720160006557663000, 39720160022772520000,
39720160034031984000, 39720170008719488000, 39720180011563352000,
39720180019832769000, 39720180033037961000, 39720180033161588000,
39720190000135554000, 39720190005736780000, 39720190018292386000,
39720190022787930000, 39720190030032327000, 39720200000752064000.
Ciò posto, va rilevato che nella prima udienza di discussione la parte ricorrente ha contestato tanto “la mancata notifica dell'intimazione di pagamento opposta che di quelle notificate in data 18.5.2018 e 24.1.2017 perché la notifica è stata effettuata da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, eccepisce inoltre la nullità della notifica del preavviso di fermo notificato il 25.2.2016 mediante procedimento degli irreperibili perché il notificante non ha dato atto delle ricerche effettuate per rintracciare il destinatario”. Nulla ha invece dedotto in relazione agli avvisi di addebito notificati dall' e alla cartella notificata CP_2
dall' nella prima udienza svoltasi a seguito dell'integrazione del CP_8
contraddittorio con i due predetti istituti e, pertanto, la notifica degli atti sottesi all'intimazione oggetto di giudizio può ritenersi non contestata ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. Infatti, nel processo del lavoro, sia il convenuto che l'attore hanno l'onere di contestare specificamente e tempestivamente i fatti affermati dalla controparte.
L'onere di contestazione tempestiva riguarda anche la parte attrice “perché tale onere è desumibile non solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (giusto processo). Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata “(Cass. 25269/2007). Non basta quindi una contestazione generica, come avvenuto nel caso di specie, tenuto conto di quanto dedotto e provato dalla resistente. Peraltro, va rilevato che nelle note scritte depositate dalla parte CP_10
ricorrente in vista dell'udienza di discussione, è stato ampliato il thema decidendum, introducendo inammissibilmente nel giudizio nuovi fatti circostanzianti il rapporto di lavoro oggetto del presente procedimento e, ancora in modo inammissibile, risulta depositata, unitamente alle note in questione, documentazione non autorizzata dal giudice.
Ciò premesso, alla luce del principio di cui all'articolo 115 c.p.c., in base al quale il giudice deve porre a base del proprio convincimento i fatti non contestati dalle parti, nei termini sopra indicati, vanno partitamente analizzate le singole domande proposte dal ricorrente, tenuto conto altresì dell'onere della prova e del riscontro in termini istruttori delle contrapposte affermazioni delle parti. Sempre in relazione a tale profilo, va peraltro rilevato che nell'atto introduttivo del giudizio, nell'eccepire in modo assolutamente generico l'intervenuta prescrizione del credito sotteso ai diversi atti presupposti, l'odierna parte ricorrente si è limitata a contestare in modo specifico l'intervenuta prescrizione di crediti diversi da quelli posti ad oggetto del presente procedimento. Peraltro, anche a non voler condividere siffatta prospettazione, venendo ad esaminare le censure mosse alle intimazioni di pagamento notificate al ricorrente, ivi compresa quella oggetto del presente giudizio va rilevato quanto segue, anche ai fini dell'eventuale interruzione del decorso del termine di prescrizione. In ordine all'intimazione posta a base dell'odierna domanda, risulta evidente che avendo l'intimazione suddetta raggiunto lo scopo di consentire tempestiva opposizione all'odierna parte attrice qualsiasi vizio lamentato, teso ad ottenere la declaratoria di nullità della notifica, anche ove esistente, non potrebbe mai consentire di dichiarare la nullità della notifica, avendo l'atto raggiunto il proprio scopo e, cioè, consentire al debitore di opporsi alla pretesa del concessionario del servizio di riscossione.
Le doglianze sollevate dalla parte ricorrente in merito alla validità della notifica eseguita a mezzo pec dell'atto impugnato, basate sul rilievo che il mittente ha eseguito la comunicazione utilizzando un Controparte_11
indirizzo pec diverso da quello inserito nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L.
179/2012, sono infondate. Premesso che la parte ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile della comunicazione in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Tribunale che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R.
n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 1983/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-
PEC)”. Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal
1°luglio 2017”. L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-
PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato … all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo pec del mittente (cfr. Comm. Trib. Reg. Roma, (La.) sez. XI, 01/06/2021,
n.2803). Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla Legge n. 53/1994 (come modificata dalla Legge n. 183/2011, integrata dal D.M. n. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile
DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del D.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”. Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i
Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata ( v. art. 2, lett. c), e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3
e ss dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea. L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CA., è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite
PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta". Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA (ora AGII)), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14
e 15". Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R.
n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo
PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione dell'intimazione di pagamento anzidetta.
Risultano, infine, infondati i profili di contestazione relativi alla carente motivazione dell'atto impugnato, alla omessa allegazione di documenti giustificativi e alla mancata indicazione degli elementi essenziali delle pretese creditorie. Deve infatti ritenersi che gli oneri che gravano a tale proposito sul concessionario siano stati sufficientemente assolti mediante l'indicazione analitica (contenuta nel paragrafo “dettaglio del debito”) degli atti prodromici su cui si fonda l'intimazione impugnata e dei crediti ivi rappresentati (in ordine all'essere un tale rinvio “per relationem” idoneo a soddisfare l'onere di motivazione imposto dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 cfr. Cass. Sez. Un. n.
11722 del 14/05/2010) e senza che debba ritenersi necessaria, ai fini della validità dell'atto, la loro materiale allegazione. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento/avviso di addebito in precedenza notificati
(Cass. n. 28689 del 09/11/2018).
Inoltre, a pag. 2 e 29 dell'intimazione di pagamento sono contenute tutte le informazioni necessarie sia in ordine agli organi a cui rivolgersi per l'impugnazione dell'atto sia degli enti a cui rivolgersi per ottenere informazioni in merito al debito contenuto nello stesso.
Da tutto quanto sinora esposto emerge l'assoluta infondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente in relazione alle intimazioni di pagamento contestate, che quindi, da un lato, devono ritenersi ritualmente notificate all'interessato, con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione e, dall'altro, appaiono contenere tutti gli elementi necessari perché il contribuente abbia piena contezza delle ragioni del credito azionato nei suoi confronti e degli organi a cui rivolgersi per l'impugnazione dell'atto.
Sicuramente è impugnabile l'intimazione di pagamento, come affermato più volte dalla Suprema Corte in materia tributaria (Cass. civ., Sezioni Unite
Sentenza n. 8928 del 17 aprile 2014; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15 giugno 2010; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 12194 del 15 maggio 2008, Cass. civ., Sezioni Unite Sentenza n. 16293 del 24 luglio 2007). Peraltro, relativamente alle impugnazioni ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice Ordinario, il problema dell'impugnabilità o meno di tali atti non sussiste, in quanto il contribuente con l'esercizio di tale azione può sempre dare il via ad un giudizio di accertamento negativo del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione, che può portare all'annullamento delle cartelle e/o avvisi di addebito prescritti e/o illegittimi non resisi definitivi, di cui si chiede il pagamento per mezzo dell'intimazione o sollecito. Tuttavia, deve evidenziarsi come l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento non può consentire di superare le preclusioni e le decadenze conseguenti alla mancata impugnazione tempestiva della stessa intimazione e/o degli atti prodromici e, nella fattispecie degli avvisi di addebito sopra indicati.
Ciò in quanto esistono precisi termini di rispettare a pena di inammissibilità. In definitiva, in ogni caso tale impugnativa non "sana" le decadenze già maturate.
Pertanto, non è più possibile dedurre vizi relativi all'avviso di addebito regolarmente notificati né eccepire la prescrizione maturata prima della notifica di tale avviso.
Sull'argomento, come sopra ampiamente evidenziato deve essere in questa sede ribadito che che l' ha depositato tutti gli avvisi di addebito asseritamente non CP_2
notificati, con le relative relate di notifica all'odierna parte attrice la quale ha omesso di rilevare alcunché al riguardo, dovendosi nuovamente sottolineare l'assenza di una contestazione specifica per i crediti e in ordine alla CP_2 CP_8
fermata prescrizione del credito, solo genericamente dedotta. Tale aspetto risulta ancor più evidente tenuto conto che nell'atto introduttivo del giudizio non viene riferito neppure il periodo a cui il credito previdenziale si riferisce. Inoltre, come dedotto dalle parti convenute, deve tenersi conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione conseguenti alla pandemia da COVID 19 risulta evidente che nessuna prescrizione quinquennale è maturata. In particolare al riguardo si osserva che non sono rilevanti ai fini in esame i periodi di sospensione indicati dall e, in particolare, Controparte_12
l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (relativo alla sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie scadenti dall'8 marzo 2020) e il comma 4 bis del suddetto articolo, relativo ai “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”, fra cui non rientrano quelli in esame. Nel caso di specie occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31dicembre 2020, n.
183, convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Quelle sopra indicate sono le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate dall
[...]
riguardano la sospensione della prescrizione dei Controparte_3
crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, del predetto art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente stabilisce che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. Come risulta evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi. Dunque, poiché i crediti di cui agli avvisi di addebito oggetto di impugnazione a seguito dell'interruzione della prescrizione operata dalla notifica della intimazione di pagamento avvenuta in data 31 luglio 2017 si sarebbero estinti per prescrizione solo il 31 luglio 2023, dopo entrambi i periodi di sospensione, alla detta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182. Quindi, il termine si sarebbe potuto perfezionare solo successivamente a tale epoca, ma l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data a mezzo pec in data 20 aprile 2022, dunque ben prima allo spirare del termine, con la conseguenza che nessuna prescrizione successiva è maturata. Risultano, infine, infondati i profili di contestazione relativi alla carente motivazione dell'atto impugnato, alla omessa allegazione di documenti giustificativi e alla mancata indicazione degli elementi essenziali delle pretese creditorie. Deve infatti ritenersi che gli oneri che gravano a tale proposito sul concessionario siano stati sufficientemente assolti mediante l'indicazione analitica (contenuta nel paragrafo
“dettaglio del debito”) degli atti prodromici su cui si fonda l'intimazione impugnata e dei crediti ivi rappresentati (in ordine all'essere un tale rinvio “per relationem” idoneo a soddisfare l'onere di motivazione imposto dall'art. 7 della
Legge n. 212/2000 cfr. Cass. Sez. Un. n. 11722 del 14/05/2010) e senza che debba ritenersi necessaria, ai fini della validità dell'atto, la loro materiale allegazione. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento/avviso di addebito in precedenza notificati (Cass. n. 28689 del
09/11/2018).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell e CP_2
dell e dell' liquidate in euro 4.000,00 Controparte_12 CP_8 ciascuno, oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge.
Roma 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti