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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/02/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 607/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1361/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag.entrate - CO - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 13/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920189004661476000 RS a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di intimazione nr. 059/2018/9004661476000 il Sig. Resistente_1 proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce;
con sentenza nr. 138/5/2020 pronunciata il 16/12/2019 e depositata il 13/01/2020, il Giudice di primog grado accoglieva il ricorso limitatamente alle cartelle per la tassa di smaltimento rifiuti, rilevandone la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, per il resto, dichiarava la cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella nr.
059/2010/0042370912000 ai sensi del D.L. 119/2018, art. 4, comma 1, convertito in L. 136/2018; riteneva, infine, “l'incompetenza per territorio con riferimento alle cartelle relative a tasse automobilistiche”.
Contro la suindicata sentenza, con atto notificato in data 15/05/2020, l'Agenzia delle Entrate –
CO proponeva appello;
seguiva la costituzione di parte convenuta con contestuale appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'ordine logico delle questioni, vale la pena affontare dapprima la questione della competenza territoriale per le controversie relative alle tasse automobilistiche (bollo auto) che, secondo quella parte della giurisprudenza che qui si condivide, spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore o l'agente della riscossione che ha emesso la cartella. Non sfugge alla Corte come alcune Commissioni tributarie provinciali abbiano aderito a diversa impostazione con la motivazione singolare di semplificare la presentazione dell'opposizione da parte contribuente. Per contro e confomemente ai principi di diritto, questa Corte ritiene che sussista l'incompetenza per territorio della Commissione con riferimento alle cartelle per tasse automobilistiche, atteso che, essendo stata eccepita la prescrizione del credito e quindi un fatto estintivo del merito della pretesa tributaria, la relativa valutazione dovrà essere effettuata dalla-C.T.P. di Bari, trattandosi di tributo richiesto dalla Regione
Puglia, che ha sede legale in Bari. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 546/92, invero, "Le commissioni Tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso".
Si rileva, ancora, come l'Agenzia delle Entrate - CO s.p.a., nel costituirsi nel giudizio di primo grado, abbia prodotto copia delle notifiche a mezzo posta delle cartelle prodromiche. “Siffatte notifiche devono ritenersi perfettamente regolari e valide, dal momento che il concessionario ha la possibilità di effettuare direttamente la notifica a mezzo del servizio postale, mediante lettera raccomandata. La rilevata regolarità delle notifiche delle cartelle comporta che sono inammissibili i motivi di opposizione relativi al merito del credito tributario”. Reputa la Corte di non dover aggiungere altro in merito ai suddetti granitici principi.
Corretta è ancora la valutazione operata dalla Commissione di primo grado della decorrenza, successivamente alla notifica delle cartelle, del termine quinquennale di prescrizione, che si applica alle cartelle relative a crediti per tributi locali, con riferimento alle seguenti cartelle: 05920110018533371000, notificata il 4.4.2012; 05920120009314731000, notificata il 7.11.2012; 05920120015407746000, notificata il 7.12.2012.
È utile, a tal proposito, richiamare l'ordinanza nr. 20425/2017 della Corte di Cassazione sancisce che “Le
Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che "il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. " conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c…Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”, confermata da plurime sentenze successive e allegate anche da parte resistente.
Per le ragioni suddette deve essere confermata pienamente la statuizione di primo grado con conseguente rigetto tanto dell'appello principale, quanto di quello incidentale e derivante ragionevole compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La corte conferma la sentenza di primo grado, rigettando l'appello principale e quello incidentale.
Spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1361/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag.entrate - CO - Lecce
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 13/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920189004661476000 RS a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di intimazione nr. 059/2018/9004661476000 il Sig. Resistente_1 proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce;
con sentenza nr. 138/5/2020 pronunciata il 16/12/2019 e depositata il 13/01/2020, il Giudice di primog grado accoglieva il ricorso limitatamente alle cartelle per la tassa di smaltimento rifiuti, rilevandone la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, per il resto, dichiarava la cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella nr.
059/2010/0042370912000 ai sensi del D.L. 119/2018, art. 4, comma 1, convertito in L. 136/2018; riteneva, infine, “l'incompetenza per territorio con riferimento alle cartelle relative a tasse automobilistiche”.
Contro la suindicata sentenza, con atto notificato in data 15/05/2020, l'Agenzia delle Entrate –
CO proponeva appello;
seguiva la costituzione di parte convenuta con contestuale appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'ordine logico delle questioni, vale la pena affontare dapprima la questione della competenza territoriale per le controversie relative alle tasse automobilistiche (bollo auto) che, secondo quella parte della giurisprudenza che qui si condivide, spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore o l'agente della riscossione che ha emesso la cartella. Non sfugge alla Corte come alcune Commissioni tributarie provinciali abbiano aderito a diversa impostazione con la motivazione singolare di semplificare la presentazione dell'opposizione da parte contribuente. Per contro e confomemente ai principi di diritto, questa Corte ritiene che sussista l'incompetenza per territorio della Commissione con riferimento alle cartelle per tasse automobilistiche, atteso che, essendo stata eccepita la prescrizione del credito e quindi un fatto estintivo del merito della pretesa tributaria, la relativa valutazione dovrà essere effettuata dalla-C.T.P. di Bari, trattandosi di tributo richiesto dalla Regione
Puglia, che ha sede legale in Bari. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 546/92, invero, "Le commissioni Tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso".
Si rileva, ancora, come l'Agenzia delle Entrate - CO s.p.a., nel costituirsi nel giudizio di primo grado, abbia prodotto copia delle notifiche a mezzo posta delle cartelle prodromiche. “Siffatte notifiche devono ritenersi perfettamente regolari e valide, dal momento che il concessionario ha la possibilità di effettuare direttamente la notifica a mezzo del servizio postale, mediante lettera raccomandata. La rilevata regolarità delle notifiche delle cartelle comporta che sono inammissibili i motivi di opposizione relativi al merito del credito tributario”. Reputa la Corte di non dover aggiungere altro in merito ai suddetti granitici principi.
Corretta è ancora la valutazione operata dalla Commissione di primo grado della decorrenza, successivamente alla notifica delle cartelle, del termine quinquennale di prescrizione, che si applica alle cartelle relative a crediti per tributi locali, con riferimento alle seguenti cartelle: 05920110018533371000, notificata il 4.4.2012; 05920120009314731000, notificata il 7.11.2012; 05920120015407746000, notificata il 7.12.2012.
È utile, a tal proposito, richiamare l'ordinanza nr. 20425/2017 della Corte di Cassazione sancisce che “Le
Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che "il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. " conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c…Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”, confermata da plurime sentenze successive e allegate anche da parte resistente.
Per le ragioni suddette deve essere confermata pienamente la statuizione di primo grado con conseguente rigetto tanto dell'appello principale, quanto di quello incidentale e derivante ragionevole compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La corte conferma la sentenza di primo grado, rigettando l'appello principale e quello incidentale.
Spese compensate