TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4958 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della “ (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA P.PE UMBERTO n. 48 PARTINICO, presso lo studio dell'avv. SOLLENA GASPARE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_2
per procura notarile in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002852197 prot. 5500.18/09/2024.0765194 notificata il 08/11/2024, relativa CP_2
all'atto di accertamento n. 5500.29/11/2023.0884717 del 29/11/2023 CP_2
riferito all'anno 2021.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
04/12/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/11/2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002852197 prot.
5500.18/09/2024.0765194 notificata il 08/11/2024, relativa all'atto di CP_2
accertamento n. 5500.29/11/2023.0884717 del 29/11/2023 riferito CP_2
all'anno 2021, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L' resistente si è costituito, riconoscendo in via di autotutela CP_2
l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione, che annullava con disposizione n.
550000-25-0826 del 22/10/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte ricorrente, alla luce dell'intervenuto annullamento, si è uniformata alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
Al riguardo si osserva che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia
2 del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.
11962).
Quanto alle spese, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del
10/01/1996, Cass. n. 4884 del 27/05/1996, Cass. n. 2937 del 27/03/1999,
Cass. Sez. Lav. 21/06/2004 n. 11494, Cass. 02/08/2004 n. 14775).
Non v'è dubbio che la domanda fosse fondata, come dimostrato dall'esito dell'intervenuto annullamento (cfr. allegato), e dallo stesso atteggiamento dell' che si è adeguato alla richiesta. L'Ente va pertanto condannato al CP_2
pagamento delle spese di lite maturate sino all'udienza conclusiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Non si reputa meritevole di accoglimento la richiesta di compensazione formulata dall' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' convenuto al rimborso in favore della parte ricorrente CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del
3 procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 20/12/2025.
4
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4958 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della “ (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA P.PE UMBERTO n. 48 PARTINICO, presso lo studio dell'avv. SOLLENA GASPARE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_2
per procura notarile in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002852197 prot. 5500.18/09/2024.0765194 notificata il 08/11/2024, relativa CP_2
all'atto di accertamento n. 5500.29/11/2023.0884717 del 29/11/2023 CP_2
riferito all'anno 2021.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
04/12/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/11/2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002852197 prot.
5500.18/09/2024.0765194 notificata il 08/11/2024, relativa all'atto di CP_2
accertamento n. 5500.29/11/2023.0884717 del 29/11/2023 riferito CP_2
all'anno 2021, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L' resistente si è costituito, riconoscendo in via di autotutela CP_2
l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione, che annullava con disposizione n.
550000-25-0826 del 22/10/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte ricorrente, alla luce dell'intervenuto annullamento, si è uniformata alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
Al riguardo si osserva che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia
2 del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.
11962).
Quanto alle spese, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del
10/01/1996, Cass. n. 4884 del 27/05/1996, Cass. n. 2937 del 27/03/1999,
Cass. Sez. Lav. 21/06/2004 n. 11494, Cass. 02/08/2004 n. 14775).
Non v'è dubbio che la domanda fosse fondata, come dimostrato dall'esito dell'intervenuto annullamento (cfr. allegato), e dallo stesso atteggiamento dell' che si è adeguato alla richiesta. L'Ente va pertanto condannato al CP_2
pagamento delle spese di lite maturate sino all'udienza conclusiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Non si reputa meritevole di accoglimento la richiesta di compensazione formulata dall' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' convenuto al rimborso in favore della parte ricorrente CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del
3 procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 20/12/2025.
4
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla