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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 144/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.01.2025 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Maiorano Ferdinando, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa (CE) in data 06.10.2001, dalla cui unione sono nati i figli il 20.02.2002 e il 15.02.2005, entrambi maggiorenni ed Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza N. 935/2024 pubblicata in data 06/03/2024, nell'ambito del procedimento RG 7912/2023, con attestazione del passaggio in giudicato datata 17.02.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“-“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcun reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere reciprocamente;
-i coniugi dichiarano che non sussistono beni, crediti o debiti ricadenti nel regime della comunione legale
-I signori ed dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le Pt_1 Parte_2 medesime domande o domande ad esse connesse.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa (CE) il 06.10.2001 tra
, nata a [...] il [...], e nato ad [...] Parte_1 Parte_2
(CE) il 03.10.1977, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 291, parte II, serie A, anno 2001);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Oonofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 144/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.01.2025 da e Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Maiorano Ferdinando, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa (CE) in data 06.10.2001, dalla cui unione sono nati i figli il 20.02.2002 e il 15.02.2005, entrambi maggiorenni ed Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza N. 935/2024 pubblicata in data 06/03/2024, nell'ambito del procedimento RG 7912/2023, con attestazione del passaggio in giudicato datata 17.02.2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“-“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcun reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale, non avendo perciò nulla da pretendere reciprocamente;
-i coniugi dichiarano che non sussistono beni, crediti o debiti ricadenti nel regime della comunione legale
-I signori ed dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le Pt_1 Parte_2 medesime domande o domande ad esse connesse.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Aversa (CE) il 06.10.2001 tra
, nata a [...] il [...], e nato ad [...] Parte_1 Parte_2
(CE) il 03.10.1977, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 291, parte II, serie A, anno 2001);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Oonofrio