Articolo 2196 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2197 ter 1Articolo 2197 ter 1
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Art. 2196-bis. Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). 1. Sino all'anno ((2033)) , per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:
a) limiti di eta', comunque non superiori a 52 anni;
b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;
d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.
1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio e' svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalita' definite dall'articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), valutano:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso;
1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati entro la data di presentazione della domanda, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei.
1-quinques. Il limite di eta' di cui al comma 1, lettera a):
a) fino all'anno 2024, e' innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano;
b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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