TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, dato atto della trattazione della presente controversia (N. 2740/2023 R.G.), in data 17.09.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. LEGROTTAGLIE CATERINA;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/03/2023 esponeva di aver presentato domanda Parte_1
CP_ di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021. Aggiungeva che l' pur accogliendo la suindicata domanda di disoccupazione agricola, aveva indennizzato di n. 128 anziché 154 giornate effettivamente lavorate.
Lamentava, dunque, che, nonostante numerosi solleciti, l'ente convenuto non avesse liquidato la prestazione residua, sicché chiedeva la condanna dell'Istituto al pagamento della somma ancora dovuta a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
Resisteva l' . CP_1
All'odierna udienza, senza necessità di attività istruttoria, la causa è stata decisa.
--------------
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
1 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge
18 giugno 2009, n. 69.
--------
La domanda è fondata e merita di accoglimento.
Risulta dall'estratto contro contributivo prodotto telematicamente dal ricorrente che a questi, quale operaio agricolo a tempo determinato, sono stati riconosciuti “contributi utili per la pensione” parametrati su 154 giorni lavorati per l'anno 2021.
La tesi difensiva dell' per cui, al suddetto numero di giornate andrebbe detratto quello in cui CP_1 presumibilmente il ricorrente avrebbe lavorato in proprio, in quanto proprietario di terreni in agro di
Monopoli e Fasano, non può essere condivisa dovendosi fare riferimento al numero di giornate già riconosciute dallo stesso , come giornate lavorate, piuttosto che a quello rideterminato in base CP_2 ad un criterio privo di idoneo riscontro. CP_ D'altronde lo stesso nel giudizio n. 12881 r.g. 2021, avente ad oggetto la medesima questione, ma relativamente alla annualità 2020, si è costituito riconoscendo il diritto di e Parte_1 provvedendo a riliquidare la indennità di disoccupazione. CP_ In conclusione la domanda va accolta e l' va condannato alla riliquidazione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, parametrata al numero di 154 giornate, con conseguente pagamento, in favore del ricorrente, delle somme ancora dovute a tale titolo.
-----------
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti Parte_1
CP_ dell' con ricorso depositato il 09/03/2023, così provvede:
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto di alla liquidazione della disoccupazione agricola relativa Parte_1 all'anno0 2021 calcolata su n. 154 giornate;
CP_
- per l'effetto condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali che liquida in euro
550,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 17/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
2