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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3379/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3379/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Avaldi e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristina Amadori, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliato in
Ravenna, Via Newton n. 78, in virtù di procure allegate, rispettivamente, al ricorso ed alla memoria di nomina di nuovo difensore
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tarroni e CP_1 C.F._2 dall'avv. Paola Galan, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale V. Randi n.37, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FA Parte_1
(BL) e trascritto sul registro degli atti del matrimonio del Comune di Pianengo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pianengo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e
pagina 1 di 11 chiede che, a parziale modifica delle condizioni già sancite in sede di separazione, vengano stabilite le seguenti condizioni:
1. Confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
2. Disporre che quando il SI. si trova in Italia possa stare con i figli quando lo desidera, Pt_1
compatibilmente con le eSIenze degli stessi, rispettando le eSIenze dei minori e dividendo con la SI.ra le vacanze natalizie e pasquali al 50%; CP_1
3. Disporre che il padre possa, altresì, trascorrere con i figli, durante la stagione estiva, un periodo anche non continuativo di almeno 15 giorni, concordando con la madre, la durata e il periodo del soggiorno o dei soggiorni estivi e comunicando alla medesima la località o le località di villeggiatura;
analoga comunicazione dovrà dare la madre;
4. Disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile di € 600,00 per le figlie e , conviventi con Per_1 Per_2 la madre, e quindi in totale € 1.200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino
a quando vivranno con la madre e non saranno economicamente indipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo del Tribunale di Ravenna;
5. Disporre che il SI. versi direttamente alla figlia € 300,00 mensili ed al figlio Pt_1 Per_3 Pt_2
€ 500,00 mensili, somme da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
[...]
6. Disporre che la madre versi direttamente alla figlia € 100,00 mensili ed al figlio Per_3 Pt_2
€ 100,00 mensili, a titolo di contributo al loro mantenimento, somme da rivalutarsi annualmente
[...]
in base agli indici ISTAT;
7. Accertare e dichiarare che la SI.ra è economicamente autosufficiente ed in ogni caso che CP_1
stante il bene immobile ricevuto e le ingenti somme di denaro ricevute dal marito in sede di separazione, nulla le è dovuto;
8. Assegnare l'assegno unico al 50% a ciascun coniuge;
9. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge”; per : “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FA (BL) il CP_1
09.09.2022 da e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del CP_1 Parte_1
predetto Comune dell'anno 2000 al n.5, Parte 2, Serie A e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
disporre l'affidamento condiviso delle minori, e , con collocazione Persona_4 Persona_5
abitativa presso la madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente dal padre per le questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 2 di 11 disporre che il padre, che lavora all'estero, nei periodi di sua permanenza in Italia, possa tenere con sé le minori per i giorni che andranno previamente comunicati e concordati con la madre, rispettando le eSIenze delle minori e dividendo con la madre le vacanze natalizie e pasquali. Per le vacanze estive, disporre che il padre trascorra con le figlie un periodo anche non continuativo di almeno 15 giorni, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
porre a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma complessiva di € 3.000,00 (di cui € 300,00 per
, € 300,00 per ed € 1.200,00 per ciascuna delle altre due figlie), da rivalutarsi Per_3 Parte_2
annualmente ex indici ISTAT, con decorrenza dal 01.12.2013, oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo in uso al Tribunale di Ravenna.
Porre a carico di l'onere di mantenere integralmente i figli all'università, Parte_1 provvedendo al pagamento delle tasse, dell'alloggio, dei trasporti e di ogni altra loro eSIenza;
porre a carico di l'onere di contribuire al mantenimento di mediante il Parte_1 CP_1 versamento, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT con decorrenza dal 01.12.2013; disporre che l'assegno unico e universale per i figli venga integralmente percepito da . CP_1
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/12/2021 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con , celebrato in FA (BL), il 9/9/2000, trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000 al n.5, parte II, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dal matrimonio nacquero i figli , il Per_3
7/7/2001, , il 9/2/2005, e , entrambe il 15/5/2007. Parte_2 Per_1 Per_2
Con memoria difensiva depositata il 6/5/2022 si è costituita in giudizio , che non si è CP_1
opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale del ricorrente, escussi i testimoni ammessi ed acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 29/5/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
pagina 3 di 11 1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, poiché dalla documentazione in atti si evince che con sentenza n. 1291/2013, pubblicata il
05/11/2013, l'intestato Tribunale pronunciò la separazione personale tra le parti sulla base delle conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate;
risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione giudiziale, trasformatasi in consensuale.
2. Circa l'affidamento ed il collocamento delle figlie minori d'età, e , va premesso, Per_1 Per_2
in diritto, che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della legge
54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e, di per sé, la conflittualità tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord.
n. 5604/2020).
Nel caso di specie, in conformità alla domanda di entrambe le parti, non v'è ragione per derogare all'applicazione del regime ordinario di affido delle figlie minori d'età. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al collocamento delle figlie minori, poi, in continuità con le loro abitudini di vita, le stesse vanno collocate presso la madre ed il padre potrà vederle e tenere con sé nel corso della sua permanenza in Italia, previo tempestivo avviso alla madre circa il periodo in cui sarà in Italia e tenuto conto delle eSIenze delle minori, oltre che per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, e per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno.
3. Circa il contributo al mantenimento dei figli, poi, va premesso in diritto che l'art. 337 ter, comma 4,
c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al pagina 4 di 11 proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, quando un provvedimento giudiziale abbia stabilito la misura dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, il provvedimento di revisione di tale assegno presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Infine è noto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (cfr., tra altre, Cass. ord. n.
34100/2021).
E la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio (o lavorativi, n.d.r.) dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento pagina 5 di 11 stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eSIenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (o presso la sede di lavoro del figlio non economicamente autosufficiente, n.d.r.; cfr. Cass. sent. n. 29977/2020 e, da ultimo, in motivazione, in senso conforme, Cass. ord. n. 30179/2024).
Ebbene, per quanto concerne i figli maggiorenni delle parti in causa deve osservarsi che la figlia
, successivamente al compimento degli studi universitari, ha iniziato a lavorare con un Persona_6
contratto a termine di 6 mesi a Bologna, con una retribuzione di euro 1500,00-1600,00 (stando alla diversa prospettazione del padre e della madre), provvedendo il padre “al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui la ragazza vive” (cfr. comparsa conclusionale di ). CP_1
A tanto consegue che non sussiste la legittimazione iure proprio di di richiedere l'assegno CP_1
di mantenimento della figlia primogenita, per non essere la madre il genitore che provvede materialmente alle eSIenze della figlia, anticipando ogni esborso necessario per il di lei sostentamento.
Quanto, poi, all'allegazione contenuta nella memoria di replica di depositata il 19/9/2024, CP_1
secondo cui la figlia primogenita sarebbe ritornata a vivere a Ravenna, presso la madre, essa deve ritenersi irrituale (perché non preceduta da rituale istanza di rimessione in termini) e comunque non provata;
per tale ragione (ed a prescindere dalla circostanza che con uno stipendio di euro 1500,00-
1600,00 la figlia ben potrebbe contribuire alle eSIenze della famiglia finché conviva con essa: cfr. art. 315 bis c.c.) non può in questa sede attribuirsi alcun rilievo a tale allegazione.
Lo stesso discorso deve essere fatto per il figlio neomaggiorenne che frequenta la facoltà di ingegneria a Milano. La stessa ha dedotto, infatti, che ella “gira” al figlio mensilmente la somma di CP_1
euro 1000,00, prelevandola dai 3000,00 euro versati dal padre per il mantenimento dei figli
(secondogenito e le due gemelle).
Anche in relazione al figlio secondogenito, quindi, non sussiste la legittimazione iure proprio di CP_1
di richiedere l'assegno di mantenimento del figlio studente fuori sede, perché ella non è il genitore
[...]
che anticipa ogni esborso necessario per il sostentamento del figlio.
In relazione ai figli maggiorenni, dunque, non può ritenersi legittimata iure proprio a CP_1
richiedere l'assegno di mantenimento degli stessi e le relative domande devono pertanto ritenersi inammissibili.
Parimenti non è legittimato a chiedere in questa sede, in luogo dei figli maggiorenni Parte_1
che non ne hanno fatto domanda, che la madre contribuisca al mantenimento dei predetti figli versando direttamente agli stessi la somma di euro 100,00. Anche tale domanda deve pertanto ritenersi inammissibile.
pagina 6 di 11 Per quanto concerne, invece, il mantenimento delle figlie minori d'età conviventi con la madre, dagli atti di causa risulta che in sede di separazione personale dei coniugi, pronunciata sulla base delle conclusioni congiunte delle parti, essi concordarono che avrebbe contribuito al Parte_1
mantenimento dei 4 figli versando alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 3.000,00 (750,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
È pacifico che al tempo della separazione il marito percepisse un reddito mensile netto pari ad euro
12.000,00 e la moglie fosse casalinga. I coniugi erano poi comproprietari al 50 % della casa familiare ed il marito s'impegnò, in sede di separazione, a cedere alla moglie la propria quota, come di fatto successivamente fece.
All'attualità, per quanto concerne questi in sede d'interrogatorio formale (26/6/2023) Parte_1
ha dichiarato “fino a luglio 2012 io lavoravo presso ENI ed il mio stipendio mensile si aggirava sui
10.000 euro. Il contratto di lavoro con ENI prevedeva molti benefit. Da agosto 2012 a ottobre 2012 ero
a Londra per lavoro ed il mio stipendio mensile era sugli 8.000 euro. Negli ultimi due mesi del 2012 ho lavorato in Angola in un ruolo manageriale ed il mio stipendio era quello che risulta dalle buste paga che mi sono state mostrate. Non è vero che il mio reddito attuale è aumentato. Nel 2016 ho lavorato per un anno in Inghilterra ed il mio stipendio mensile era di circa 7.000 euro. Dal 2017 sia per rimanere vicino ai miei figli sia perché la società per cui lavoravo ha rilevato che non ero laureato, ho dovuto accettare un contratto con un inquadramento professionale inferiore per cui il mio stipendio mensile si aggira intorno ai 10.000 euro, poi possono esserci dei premi in alcuni periodi dell'anno, che mi portano ad avere una media mensile di circa 12.000 euro. Preciso inoltre che io oggi lavoro per una società inglese e vengo pagato in sterline. Poi quando si fa la conversione in euro ci possono essere effetti peggiorativi o migliorativi a seconda del cambio. Preciso inoltre che il mio attuale contratto di lavoro terminerà a dicembre 2023”.
Dalla documentazione depositata dalla parte (doc.i 26-33 e doc. 11 allegato all'istanza del 22/1/2024) si evince, poi, che ha percepito negli anni dal 2016 al 2024 i seguenti redditi netti in Parte_1
sterline: 75.450,00, 84.075,00, 84.075,00, 84.075,00, 85.075,00, 85.350,00, 88.000,00, 91.650,00,
91.650,00, 81.640,00, a cui devono sommarsi i benefici economici puntualmente riportati nei documenti sopra citati e riassunti correttamente nella comparsa conclusionale dell'odierna resistente.
Successivamente alla separazione ha ceduto la sua quota del 50% di proprietà della Parte_1
casa familiare alla moglie, ha acquistato un'abitazione con un garage pertinenziale siti in Ravenna rispettivamente di mq 147 e 50 ed è divenuto comproprietario dei beni immobili indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata il 30/1/2023, acquistati per successione ereditaria materna. Al 30/1/2023 l'odierno ricorrente risultava anche proprietario di una Land Rover Velar 2.0
pagina 7 di 11 immatricolata nell'anno 2018 e di una Ducati Scrambler immatricolata nel 2015 ed al mese di gennaio dell'anno 2023 risultava aver accantonato in due diversi c/c la somma di euro 38.457,83 e di euro
45.600,00 e risultava altresì proprietario di titoli con un controvalore di euro 88908,00 e, infine, titolare di un fondo pensione con un valore di euro 177.920,34 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio e documentazione allegata).
Per quanto concerne invece , al 31/1/2023 ella risultava proprietaria della casa familiare, CP_1
proprietaria di un'autovettura Citroen C3 e titolare d'investimenti e depositi in c/c pari ad euro
31.903,00 (arrotondati per difetto).
Dall'anno 2019 la parte ha reperito un'occupazione a tempo indeterminato, part time, presso la cooperativa sociale “il cerchio”, con un reddito lavorativo annuo netto pari ad euro 7.000,00-8.000,00.
ha in questo giudizio dichiarato, per quanto ancora interessa, che la scelta di un lavoro part CP_1
time fosse stata (e si rendesse tutt'ora) indispensabile per la necessità di garantire ai figli la presenza di un genitore in casa (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale depositata il 29/7/2024).
Pertanto, tenuto conto: a) degli accordi presi dai genitori in sede di separazione sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali in allora esistenti e delle attuali capacità reddituali e patrimoniali delle parti, b) delle presumibili (art. 2729 c.c.) aumentate eSIenze delle figlie ancora minori d'età, conviventi con la madre, c) della loro collocazione prevalente presso la madre, svolgendo il padre ancora attività lavorativa all'estero, d) della potenzialità reddituale concreta di resa CP_1
possibile dalla possibilità per la stessa di svolgere un lavoro full time in ragione dell'accresciuta età dei figli, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
delle figlie minorenni conviventi con la madre versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1
somma di euro 900,00 per ciascuna figlia, fino alla loro autosufficienza economica, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 60 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale.
L'assegno unico per i figli sarà ripartito tra i genitori al 50% come per legge.
4. Circa la domanda di assegno divorzile avanzata da va premesso, in diritto, che il CP_1
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass. S.U. n. 18287/2018).
pagina 8 di 11 I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una eSIenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Nel caso di specie ha dedotto, a fondamento della domanda dell'assegno divorzile, che CP_1 dall'anno del matrimonio (2000) al momento della separazione (2012) ella seguì il marito nelle sue trasferte all'estero (Nigeria, Tunisia, Congo) per complessivi 8 anni, unitamente ai 4 figli nati, rispettivamente, nel 2001, nel 2005, e nel 2007, rinunciando a qualsivoglia prospettiva lavorativa per dedicarsi alla famiglia e, in particolare, alla sua attività di ballerina ed insegnante con la qualifica di tersicoreo lirico istruttore di danza.
In sede di interrogatorio formale ha ammesso che, effettivamente, la moglie ed i figli Parte_1
vissero con lui per tre anni in Nigeria, per tre anni in Tunisia e per due anni in Congo.
pagina 9 di 11 Il Collegio osserva, allora, innanzitutto, che è chiara la sproporzione patrimoniale e reddituale tra le parti, come sopra già evidenziata ed è documentato che negli anni 1999 e 2000 svolgesse CP_1
attività d'istruttrice di danza, sebbene con redditi piuttosto modesti (cfr. doc. 27).
In secondo luogo deve considerarsi che l'organizzazione familiare scelta dalle parti in causa (
[...]
, lavoratore del settore petrolifero svolgente l'attività all'estero e dedita alle Parte_1 CP_1
necessità dei 4 figli nati negli anni dal 2001 al 2007) deve ritenersi frutto di un accordo preciso tra le parti, perfezionatosi “di fatto”, se non esplicitamente, anche considerato che l'odierno ricorrente non ha neppure dedotto in questa causa di aver manifestato doglianze alla moglie circa la sua dedizione esclusiva alle eSIenze dei figli e della famiglia nel corso del matrimonio.
Deve perciò ritenersi che , effettivamente, in virtù di un accordo coniugale, quanto meno CP_1
tacito, rinunciò allo svolgimento di una sua propria attività lavorativa (d'istruttrice di danza o di altra più generica attività: per es. di segretaria d'azienda, come dallo stesso esposto in sede Parte_1
d'interrogatorio formale) per contribuire ai bisogni della famiglia.
Non può attribuirsi rilievo di per sé, invece, alla circostanza dedotta da per cui in virtù Parte_1
degli accordi assunti in sede di separazione alla moglie fu ceduta la quota di proprietà della casa familiare del marito e furono pagate somme di denaro, poiché - a prescindere dalla validità o meno di un eventuale patto tra i coniugi in vista del divorzio - non ha assolto in questo giudizio Parte_1
l'onere della prova a suo carico circa la volontà dei paciscenti di regolare attraverso le dette attribuzioni a anche i rapporti patrimoniali “in vista del divorzio”. CP_1
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, b) dei sacrifici delle aspettative lavorative e pensionistiche effettuati dalla odierna resistente in funzione delle eSIenze familiari, c) della durata del matrimonio, d) dell'impossibilità di porre a carico di un Parte_1
obbligo di pagamento di un assegno divorzile in favore dell'ex moglie con funzione (anche) assistenziale comprendente ciò che ella, nata nel 1972, deve ritenersi poter percepire con un lavoro a tempo pieno reso possibile dall'accresciuta autonomia dei figli, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la somma mensile di euro 550,00 a Parte_1 CP_1
titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
5. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3379/2021, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
celebrato in FA (BL), il 9/9/2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2000 al n.5, parte II, serie A;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FA (BL), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. affida le figlie minori d'età in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
4. dispone che le figlie minori, in continuità con le loro abitudini di vita, siano collocate presso la madre e che il padre possa vederle e tenere con sé nel corso della sua permanenza in Italia, previo tempestivo avviso alla madre circa il periodo in cui sarà in Italia e tenuto conto delle eSIenze delle minori, oltre che per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, e per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minorenni Parte_1
versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 900,00 per ciascuna figlia, fino CP_1
alla loro autosufficienza economica, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 60 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la somma Parte_1 CP_1
mensile di euro 550,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
7. compensa le spese di lite.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di conSIlio del 9/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3379/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Avaldi e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cristina Amadori, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliato in
Ravenna, Via Newton n. 78, in virtù di procure allegate, rispettivamente, al ricorso ed alla memoria di nomina di nuovo difensore
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tarroni e CP_1 C.F._2 dall'avv. Paola Galan, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale V. Randi n.37, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FA Parte_1
(BL) e trascritto sul registro degli atti del matrimonio del Comune di Pianengo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pianengo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e
pagina 1 di 11 chiede che, a parziale modifica delle condizioni già sancite in sede di separazione, vengano stabilite le seguenti condizioni:
1. Confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
2. Disporre che quando il SI. si trova in Italia possa stare con i figli quando lo desidera, Pt_1
compatibilmente con le eSIenze degli stessi, rispettando le eSIenze dei minori e dividendo con la SI.ra le vacanze natalizie e pasquali al 50%; CP_1
3. Disporre che il padre possa, altresì, trascorrere con i figli, durante la stagione estiva, un periodo anche non continuativo di almeno 15 giorni, concordando con la madre, la durata e il periodo del soggiorno o dei soggiorni estivi e comunicando alla medesima la località o le località di villeggiatura;
analoga comunicazione dovrà dare la madre;
4. Disporre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese, assegno mensile di € 600,00 per le figlie e , conviventi con Per_1 Per_2 la madre, e quindi in totale € 1.200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino
a quando vivranno con la madre e non saranno economicamente indipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo del Tribunale di Ravenna;
5. Disporre che il SI. versi direttamente alla figlia € 300,00 mensili ed al figlio Pt_1 Per_3 Pt_2
€ 500,00 mensili, somme da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
[...]
6. Disporre che la madre versi direttamente alla figlia € 100,00 mensili ed al figlio Per_3 Pt_2
€ 100,00 mensili, a titolo di contributo al loro mantenimento, somme da rivalutarsi annualmente
[...]
in base agli indici ISTAT;
7. Accertare e dichiarare che la SI.ra è economicamente autosufficiente ed in ogni caso che CP_1
stante il bene immobile ricevuto e le ingenti somme di denaro ricevute dal marito in sede di separazione, nulla le è dovuto;
8. Assegnare l'assegno unico al 50% a ciascun coniuge;
9. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge”; per : “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FA (BL) il CP_1
09.09.2022 da e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del CP_1 Parte_1
predetto Comune dell'anno 2000 al n.5, Parte 2, Serie A e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
disporre l'affidamento condiviso delle minori, e , con collocazione Persona_4 Persona_5
abitativa presso la madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente dal padre per le questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 2 di 11 disporre che il padre, che lavora all'estero, nei periodi di sua permanenza in Italia, possa tenere con sé le minori per i giorni che andranno previamente comunicati e concordati con la madre, rispettando le eSIenze delle minori e dividendo con la madre le vacanze natalizie e pasquali. Per le vacanze estive, disporre che il padre trascorra con le figlie un periodo anche non continuativo di almeno 15 giorni, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
porre a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma complessiva di € 3.000,00 (di cui € 300,00 per
, € 300,00 per ed € 1.200,00 per ciascuna delle altre due figlie), da rivalutarsi Per_3 Parte_2
annualmente ex indici ISTAT, con decorrenza dal 01.12.2013, oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo in uso al Tribunale di Ravenna.
Porre a carico di l'onere di mantenere integralmente i figli all'università, Parte_1 provvedendo al pagamento delle tasse, dell'alloggio, dei trasporti e di ogni altra loro eSIenza;
porre a carico di l'onere di contribuire al mantenimento di mediante il Parte_1 CP_1 versamento, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT con decorrenza dal 01.12.2013; disporre che l'assegno unico e universale per i figli venga integralmente percepito da . CP_1
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/12/2021 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con , celebrato in FA (BL), il 9/9/2000, trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000 al n.5, parte II, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dal matrimonio nacquero i figli , il Per_3
7/7/2001, , il 9/2/2005, e , entrambe il 15/5/2007. Parte_2 Per_1 Per_2
Con memoria difensiva depositata il 6/5/2022 si è costituita in giudizio , che non si è CP_1
opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale del ricorrente, escussi i testimoni ammessi ed acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 29/5/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
pagina 3 di 11 1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, poiché dalla documentazione in atti si evince che con sentenza n. 1291/2013, pubblicata il
05/11/2013, l'intestato Tribunale pronunciò la separazione personale tra le parti sulla base delle conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate;
risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione giudiziale, trasformatasi in consensuale.
2. Circa l'affidamento ed il collocamento delle figlie minori d'età, e , va premesso, Per_1 Per_2
in diritto, che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della legge
54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e, di per sé, la conflittualità tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord.
n. 5604/2020).
Nel caso di specie, in conformità alla domanda di entrambe le parti, non v'è ragione per derogare all'applicazione del regime ordinario di affido delle figlie minori d'età. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al collocamento delle figlie minori, poi, in continuità con le loro abitudini di vita, le stesse vanno collocate presso la madre ed il padre potrà vederle e tenere con sé nel corso della sua permanenza in Italia, previo tempestivo avviso alla madre circa il periodo in cui sarà in Italia e tenuto conto delle eSIenze delle minori, oltre che per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, e per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno.
3. Circa il contributo al mantenimento dei figli, poi, va premesso in diritto che l'art. 337 ter, comma 4,
c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al pagina 4 di 11 proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, quando un provvedimento giudiziale abbia stabilito la misura dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, il provvedimento di revisione di tale assegno presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Infine è noto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (cfr., tra altre, Cass. ord. n.
34100/2021).
E la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio (o lavorativi, n.d.r.) dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento pagina 5 di 11 stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eSIenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (o presso la sede di lavoro del figlio non economicamente autosufficiente, n.d.r.; cfr. Cass. sent. n. 29977/2020 e, da ultimo, in motivazione, in senso conforme, Cass. ord. n. 30179/2024).
Ebbene, per quanto concerne i figli maggiorenni delle parti in causa deve osservarsi che la figlia
, successivamente al compimento degli studi universitari, ha iniziato a lavorare con un Persona_6
contratto a termine di 6 mesi a Bologna, con una retribuzione di euro 1500,00-1600,00 (stando alla diversa prospettazione del padre e della madre), provvedendo il padre “al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui la ragazza vive” (cfr. comparsa conclusionale di ). CP_1
A tanto consegue che non sussiste la legittimazione iure proprio di di richiedere l'assegno CP_1
di mantenimento della figlia primogenita, per non essere la madre il genitore che provvede materialmente alle eSIenze della figlia, anticipando ogni esborso necessario per il di lei sostentamento.
Quanto, poi, all'allegazione contenuta nella memoria di replica di depositata il 19/9/2024, CP_1
secondo cui la figlia primogenita sarebbe ritornata a vivere a Ravenna, presso la madre, essa deve ritenersi irrituale (perché non preceduta da rituale istanza di rimessione in termini) e comunque non provata;
per tale ragione (ed a prescindere dalla circostanza che con uno stipendio di euro 1500,00-
1600,00 la figlia ben potrebbe contribuire alle eSIenze della famiglia finché conviva con essa: cfr. art. 315 bis c.c.) non può in questa sede attribuirsi alcun rilievo a tale allegazione.
Lo stesso discorso deve essere fatto per il figlio neomaggiorenne che frequenta la facoltà di ingegneria a Milano. La stessa ha dedotto, infatti, che ella “gira” al figlio mensilmente la somma di CP_1
euro 1000,00, prelevandola dai 3000,00 euro versati dal padre per il mantenimento dei figli
(secondogenito e le due gemelle).
Anche in relazione al figlio secondogenito, quindi, non sussiste la legittimazione iure proprio di CP_1
di richiedere l'assegno di mantenimento del figlio studente fuori sede, perché ella non è il genitore
[...]
che anticipa ogni esborso necessario per il sostentamento del figlio.
In relazione ai figli maggiorenni, dunque, non può ritenersi legittimata iure proprio a CP_1
richiedere l'assegno di mantenimento degli stessi e le relative domande devono pertanto ritenersi inammissibili.
Parimenti non è legittimato a chiedere in questa sede, in luogo dei figli maggiorenni Parte_1
che non ne hanno fatto domanda, che la madre contribuisca al mantenimento dei predetti figli versando direttamente agli stessi la somma di euro 100,00. Anche tale domanda deve pertanto ritenersi inammissibile.
pagina 6 di 11 Per quanto concerne, invece, il mantenimento delle figlie minori d'età conviventi con la madre, dagli atti di causa risulta che in sede di separazione personale dei coniugi, pronunciata sulla base delle conclusioni congiunte delle parti, essi concordarono che avrebbe contribuito al Parte_1
mantenimento dei 4 figli versando alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 3.000,00 (750,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
È pacifico che al tempo della separazione il marito percepisse un reddito mensile netto pari ad euro
12.000,00 e la moglie fosse casalinga. I coniugi erano poi comproprietari al 50 % della casa familiare ed il marito s'impegnò, in sede di separazione, a cedere alla moglie la propria quota, come di fatto successivamente fece.
All'attualità, per quanto concerne questi in sede d'interrogatorio formale (26/6/2023) Parte_1
ha dichiarato “fino a luglio 2012 io lavoravo presso ENI ed il mio stipendio mensile si aggirava sui
10.000 euro. Il contratto di lavoro con ENI prevedeva molti benefit. Da agosto 2012 a ottobre 2012 ero
a Londra per lavoro ed il mio stipendio mensile era sugli 8.000 euro. Negli ultimi due mesi del 2012 ho lavorato in Angola in un ruolo manageriale ed il mio stipendio era quello che risulta dalle buste paga che mi sono state mostrate. Non è vero che il mio reddito attuale è aumentato. Nel 2016 ho lavorato per un anno in Inghilterra ed il mio stipendio mensile era di circa 7.000 euro. Dal 2017 sia per rimanere vicino ai miei figli sia perché la società per cui lavoravo ha rilevato che non ero laureato, ho dovuto accettare un contratto con un inquadramento professionale inferiore per cui il mio stipendio mensile si aggira intorno ai 10.000 euro, poi possono esserci dei premi in alcuni periodi dell'anno, che mi portano ad avere una media mensile di circa 12.000 euro. Preciso inoltre che io oggi lavoro per una società inglese e vengo pagato in sterline. Poi quando si fa la conversione in euro ci possono essere effetti peggiorativi o migliorativi a seconda del cambio. Preciso inoltre che il mio attuale contratto di lavoro terminerà a dicembre 2023”.
Dalla documentazione depositata dalla parte (doc.i 26-33 e doc. 11 allegato all'istanza del 22/1/2024) si evince, poi, che ha percepito negli anni dal 2016 al 2024 i seguenti redditi netti in Parte_1
sterline: 75.450,00, 84.075,00, 84.075,00, 84.075,00, 85.075,00, 85.350,00, 88.000,00, 91.650,00,
91.650,00, 81.640,00, a cui devono sommarsi i benefici economici puntualmente riportati nei documenti sopra citati e riassunti correttamente nella comparsa conclusionale dell'odierna resistente.
Successivamente alla separazione ha ceduto la sua quota del 50% di proprietà della Parte_1
casa familiare alla moglie, ha acquistato un'abitazione con un garage pertinenziale siti in Ravenna rispettivamente di mq 147 e 50 ed è divenuto comproprietario dei beni immobili indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata il 30/1/2023, acquistati per successione ereditaria materna. Al 30/1/2023 l'odierno ricorrente risultava anche proprietario di una Land Rover Velar 2.0
pagina 7 di 11 immatricolata nell'anno 2018 e di una Ducati Scrambler immatricolata nel 2015 ed al mese di gennaio dell'anno 2023 risultava aver accantonato in due diversi c/c la somma di euro 38.457,83 e di euro
45.600,00 e risultava altresì proprietario di titoli con un controvalore di euro 88908,00 e, infine, titolare di un fondo pensione con un valore di euro 177.920,34 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio e documentazione allegata).
Per quanto concerne invece , al 31/1/2023 ella risultava proprietaria della casa familiare, CP_1
proprietaria di un'autovettura Citroen C3 e titolare d'investimenti e depositi in c/c pari ad euro
31.903,00 (arrotondati per difetto).
Dall'anno 2019 la parte ha reperito un'occupazione a tempo indeterminato, part time, presso la cooperativa sociale “il cerchio”, con un reddito lavorativo annuo netto pari ad euro 7.000,00-8.000,00.
ha in questo giudizio dichiarato, per quanto ancora interessa, che la scelta di un lavoro part CP_1
time fosse stata (e si rendesse tutt'ora) indispensabile per la necessità di garantire ai figli la presenza di un genitore in casa (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale depositata il 29/7/2024).
Pertanto, tenuto conto: a) degli accordi presi dai genitori in sede di separazione sulla base delle condizioni reddituali e patrimoniali in allora esistenti e delle attuali capacità reddituali e patrimoniali delle parti, b) delle presumibili (art. 2729 c.c.) aumentate eSIenze delle figlie ancora minori d'età, conviventi con la madre, c) della loro collocazione prevalente presso la madre, svolgendo il padre ancora attività lavorativa all'estero, d) della potenzialità reddituale concreta di resa CP_1
possibile dalla possibilità per la stessa di svolgere un lavoro full time in ragione dell'accresciuta età dei figli, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
delle figlie minorenni conviventi con la madre versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1
somma di euro 900,00 per ciascuna figlia, fino alla loro autosufficienza economica, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 60 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale.
L'assegno unico per i figli sarà ripartito tra i genitori al 50% come per legge.
4. Circa la domanda di assegno divorzile avanzata da va premesso, in diritto, che il CP_1
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass. S.U. n. 18287/2018).
pagina 8 di 11 I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una eSIenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Nel caso di specie ha dedotto, a fondamento della domanda dell'assegno divorzile, che CP_1 dall'anno del matrimonio (2000) al momento della separazione (2012) ella seguì il marito nelle sue trasferte all'estero (Nigeria, Tunisia, Congo) per complessivi 8 anni, unitamente ai 4 figli nati, rispettivamente, nel 2001, nel 2005, e nel 2007, rinunciando a qualsivoglia prospettiva lavorativa per dedicarsi alla famiglia e, in particolare, alla sua attività di ballerina ed insegnante con la qualifica di tersicoreo lirico istruttore di danza.
In sede di interrogatorio formale ha ammesso che, effettivamente, la moglie ed i figli Parte_1
vissero con lui per tre anni in Nigeria, per tre anni in Tunisia e per due anni in Congo.
pagina 9 di 11 Il Collegio osserva, allora, innanzitutto, che è chiara la sproporzione patrimoniale e reddituale tra le parti, come sopra già evidenziata ed è documentato che negli anni 1999 e 2000 svolgesse CP_1
attività d'istruttrice di danza, sebbene con redditi piuttosto modesti (cfr. doc. 27).
In secondo luogo deve considerarsi che l'organizzazione familiare scelta dalle parti in causa (
[...]
, lavoratore del settore petrolifero svolgente l'attività all'estero e dedita alle Parte_1 CP_1
necessità dei 4 figli nati negli anni dal 2001 al 2007) deve ritenersi frutto di un accordo preciso tra le parti, perfezionatosi “di fatto”, se non esplicitamente, anche considerato che l'odierno ricorrente non ha neppure dedotto in questa causa di aver manifestato doglianze alla moglie circa la sua dedizione esclusiva alle eSIenze dei figli e della famiglia nel corso del matrimonio.
Deve perciò ritenersi che , effettivamente, in virtù di un accordo coniugale, quanto meno CP_1
tacito, rinunciò allo svolgimento di una sua propria attività lavorativa (d'istruttrice di danza o di altra più generica attività: per es. di segretaria d'azienda, come dallo stesso esposto in sede Parte_1
d'interrogatorio formale) per contribuire ai bisogni della famiglia.
Non può attribuirsi rilievo di per sé, invece, alla circostanza dedotta da per cui in virtù Parte_1
degli accordi assunti in sede di separazione alla moglie fu ceduta la quota di proprietà della casa familiare del marito e furono pagate somme di denaro, poiché - a prescindere dalla validità o meno di un eventuale patto tra i coniugi in vista del divorzio - non ha assolto in questo giudizio Parte_1
l'onere della prova a suo carico circa la volontà dei paciscenti di regolare attraverso le dette attribuzioni a anche i rapporti patrimoniali “in vista del divorzio”. CP_1
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, b) dei sacrifici delle aspettative lavorative e pensionistiche effettuati dalla odierna resistente in funzione delle eSIenze familiari, c) della durata del matrimonio, d) dell'impossibilità di porre a carico di un Parte_1
obbligo di pagamento di un assegno divorzile in favore dell'ex moglie con funzione (anche) assistenziale comprendente ciò che ella, nata nel 1972, deve ritenersi poter percepire con un lavoro a tempo pieno reso possibile dall'accresciuta autonomia dei figli, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la somma mensile di euro 550,00 a Parte_1 CP_1
titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
5. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3379/2021, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
celebrato in FA (BL), il 9/9/2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2000 al n.5, parte II, serie A;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di FA (BL), all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. affida le figlie minori d'età in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
4. dispone che le figlie minori, in continuità con le loro abitudini di vita, siano collocate presso la madre e che il padre possa vederle e tenere con sé nel corso della sua permanenza in Italia, previo tempestivo avviso alla madre circa il periodo in cui sarà in Italia e tenuto conto delle eSIenze delle minori, oltre che per la metà delle vacanze natalizie e pasquali, e per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minorenni Parte_1
versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 900,00 per ciascuna figlia, fino CP_1
alla loro autosufficienza economica, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 60 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di la somma Parte_1 CP_1
mensile di euro 550,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
7. compensa le spese di lite.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di conSIlio del 9/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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