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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5007/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Muratore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 5007/2023 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessi Paolo come da procura allegata al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Di Primo Maria Pia Controparte_1 P.IVA_1 come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 15/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 10/04/2023, e Parte_1 [...]
hanno chiesto di ordinare al Sindaco di in qualità di Ufficiale di Parte_2 CP_1
Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere all'iscrizione di nell'anagrafe della popolazione residente e al suo Parte_2 inserimento nello stato di famiglia di con annotazione del contratto di convivenza Parte_1 tra e Parte_2 Parte_1
E' stato dedotto nel ricorso:
pagina 1 di 4 - che i ricorrenti si sono conosciuti nell'aprile del 2022, a Roma, dove il primo svolgeva l'attività di insegnante e, la seconda, si trovava in Italia con visto turistico, e hanno intrapreso una relazione sentimentale;
- che , nel mese di luglio 2022, ha raggiunto la compagna Parte_1 Parte_2
a Bogotà e, successivamente, il 5 settembre 2022, quest'ultima ha raggiunto il compagno in
Italia, dove hanno proseguito la convivenza a Roma;
- nel dicembre del 2022, scaduto nuovamente il visto, è tornata Parte_2
in Colombia, per poi riprendere la convivenza con il compagno a Roma a marzo 2023;
- che attualmente i ricorrenti hanno fissato la loro residenza a , in via Fassari n. 14, CP_1
presso un appartamento di proprietà di e hanno deciso di formalizzare la Parte_1 convivenza di fatto, stipulando in data 07.03.2023 l'accordo di convivenza ex l. 76/2016
(vedi doc. 2 allegato al ricorso);
- che in data 10.03.23, ha richiesto al di di formalizzare la Parte_1 CP_1 CP_1
costituzione della convivenza di fatto con , chiedendo altresì l'iscrizione Parte_2 anagrafica presso il predetto Comune;
- che il ha respinto la predetta richiesta, in data 13.03.23, per i seguenti Controparte_1
motivi: autocertificazione non compilata e cofirmata dai dichiaranti e perché la sig.ra Parte_2 non risultava residente nel medesimo stato di famiglia e non si conosceva il suo stato civile;
- che il rifiuto deve ritenersi illegittimo alla luce del quadro normativo vigente (Direttiva
38/2004/CE, recepita con il D. Lgs. 30/2007).
Il P.M., con visto del 26/09/2023, nulla ha opposto.
Con successivo ricorso in corso di causa, ex art. 700 c.p.c., depositato in data 22/05/2024, i ricorrenti hanno dedotto che, a seguito della convocazione presso la Questura di CP_1 quest'ultima ha notificato alla ricorrente preavviso di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno (vedi allegato 7) con la seguente motivazione “l'istanza risulta carente del necessario certificato di convivenza rilasciato dal competente Comune di residenza ai sensi della Le. 76/2016”. Pertanto, hanno chiesto, ex art. 700 c.p.c., di ordinare al Sindaco di , in qualità di Ufficiale di Governo CP_1 responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere alla immediata iscrizione di nell'anagrafe della popolazione residente e al Parte_2 suo inserimento nello stato di famiglia di con annotazione del contratto di Parte_1 convivenza tra i due. pagina 2 di 4 Instaurato il contraddittorio sul ricorso cautelare, si è costituito il in data Controparte_1
28/06/2024, chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato.
Fissata l'udienza del 02/07/2024 per la discussione in contraddittorio dell'istanza cautelare, è stato ulteriormente concesso alle parti termine fino al 09/07/2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza. Entrambe le parti hanno depositato note con cui hanno insistito nei rispettivi atti.
Con ordinanza ex artt. 669bis e ss. e 700 c.p.c., emessa in data 19/07/2024, in accoglimento del ricorso cautelare, è stato ordinato al Sindaco di , in qualità di Ufficiale di Governo CP_1 responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere all'iscrizione di nell'anagrafe della popolazione residente e al suo Parte_2 inserimento nello stato di famiglia di , con annotazione del contratto di convivenza Parte_1 stipulato tra i due, disponendo che le spese verranno liquidate all'esito del giudizio di merito.
All'udienza del 15/04/2025, fissata ex artt. 281sexies c.p.c. e 281terdecies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa di merito, parte ricorrente ha dichiarato che il ha ottemperato all'ordinanza emessa in corso di causa ex art. 700 c.p.c. ed ha Controparte_1 provveduto all'iscrizione anagrafica della ricorrente. I difensori di entrambe le parti hanno quindi precisato conclusioni congiunte, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, non residuando ulteriori motivi di contrasto tra le parti, con compensazione integrale delle spese di lite.
II. Ciò premesso, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr.
Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., ss uu, 28 settembre
2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass.
15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta (cfr. in tal pagina 3 di 4 senso: Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., ss uu, 26 luglio 2004, n.
13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962).
Nel caso in esame, entrambe le parti hanno dato atto che il ha ottemperato all'ordinanza CP_1 ex artt. 669bis e ss. e 700 c.p.c., emessa in data 19/07/2024, ed ha provveduto all'iscrizione di nell'anagrafe della popolazione residente e al suo inserimento nello Parte_2 stato di famiglia di con annotazione del contratto di convivenza stipulato tra i Parte_1 due.
Pertanto, non residuano ulteriori elementi di contrasto tra le parti, atteso che la pronuncia ex art. 700 c.p.c. ha integralmente anticipato gli effetti della sentenza che avrebbe dovuto essere emessa all'esito del giudizio di merito.
In ragione del principio di strumentalità attenuata per i procedimenti cautelari anticipatori,
l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia del provvedimento d'urgenza concesso in corso di causa (vedi art. 669octies comma 8 c.p.c.).
III. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto del tipo di pronuncia e dell'accordo delle parti al riguardo, manifestato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 17/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Muratore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Muratore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 5007/2023 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessi Paolo come da procura allegata al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Di Primo Maria Pia Controparte_1 P.IVA_1 come da procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 15/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 10/04/2023, e Parte_1 [...]
hanno chiesto di ordinare al Sindaco di in qualità di Ufficiale di Parte_2 CP_1
Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere all'iscrizione di nell'anagrafe della popolazione residente e al suo Parte_2 inserimento nello stato di famiglia di con annotazione del contratto di convivenza Parte_1 tra e Parte_2 Parte_1
E' stato dedotto nel ricorso:
pagina 1 di 4 - che i ricorrenti si sono conosciuti nell'aprile del 2022, a Roma, dove il primo svolgeva l'attività di insegnante e, la seconda, si trovava in Italia con visto turistico, e hanno intrapreso una relazione sentimentale;
- che , nel mese di luglio 2022, ha raggiunto la compagna Parte_1 Parte_2
a Bogotà e, successivamente, il 5 settembre 2022, quest'ultima ha raggiunto il compagno in
Italia, dove hanno proseguito la convivenza a Roma;
- nel dicembre del 2022, scaduto nuovamente il visto, è tornata Parte_2
in Colombia, per poi riprendere la convivenza con il compagno a Roma a marzo 2023;
- che attualmente i ricorrenti hanno fissato la loro residenza a , in via Fassari n. 14, CP_1
presso un appartamento di proprietà di e hanno deciso di formalizzare la Parte_1 convivenza di fatto, stipulando in data 07.03.2023 l'accordo di convivenza ex l. 76/2016
(vedi doc. 2 allegato al ricorso);
- che in data 10.03.23, ha richiesto al di di formalizzare la Parte_1 CP_1 CP_1
costituzione della convivenza di fatto con , chiedendo altresì l'iscrizione Parte_2 anagrafica presso il predetto Comune;
- che il ha respinto la predetta richiesta, in data 13.03.23, per i seguenti Controparte_1
motivi: autocertificazione non compilata e cofirmata dai dichiaranti e perché la sig.ra Parte_2 non risultava residente nel medesimo stato di famiglia e non si conosceva il suo stato civile;
- che il rifiuto deve ritenersi illegittimo alla luce del quadro normativo vigente (Direttiva
38/2004/CE, recepita con il D. Lgs. 30/2007).
Il P.M., con visto del 26/09/2023, nulla ha opposto.
Con successivo ricorso in corso di causa, ex art. 700 c.p.c., depositato in data 22/05/2024, i ricorrenti hanno dedotto che, a seguito della convocazione presso la Questura di CP_1 quest'ultima ha notificato alla ricorrente preavviso di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno (vedi allegato 7) con la seguente motivazione “l'istanza risulta carente del necessario certificato di convivenza rilasciato dal competente Comune di residenza ai sensi della Le. 76/2016”. Pertanto, hanno chiesto, ex art. 700 c.p.c., di ordinare al Sindaco di , in qualità di Ufficiale di Governo CP_1 responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere alla immediata iscrizione di nell'anagrafe della popolazione residente e al Parte_2 suo inserimento nello stato di famiglia di con annotazione del contratto di Parte_1 convivenza tra i due. pagina 2 di 4 Instaurato il contraddittorio sul ricorso cautelare, si è costituito il in data Controparte_1
28/06/2024, chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato.
Fissata l'udienza del 02/07/2024 per la discussione in contraddittorio dell'istanza cautelare, è stato ulteriormente concesso alle parti termine fino al 09/07/2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza. Entrambe le parti hanno depositato note con cui hanno insistito nei rispettivi atti.
Con ordinanza ex artt. 669bis e ss. e 700 c.p.c., emessa in data 19/07/2024, in accoglimento del ricorso cautelare, è stato ordinato al Sindaco di , in qualità di Ufficiale di Governo CP_1 responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere all'iscrizione di nell'anagrafe della popolazione residente e al suo Parte_2 inserimento nello stato di famiglia di , con annotazione del contratto di convivenza Parte_1 stipulato tra i due, disponendo che le spese verranno liquidate all'esito del giudizio di merito.
All'udienza del 15/04/2025, fissata ex artt. 281sexies c.p.c. e 281terdecies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa di merito, parte ricorrente ha dichiarato che il ha ottemperato all'ordinanza emessa in corso di causa ex art. 700 c.p.c. ed ha Controparte_1 provveduto all'iscrizione anagrafica della ricorrente. I difensori di entrambe le parti hanno quindi precisato conclusioni congiunte, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, non residuando ulteriori motivi di contrasto tra le parti, con compensazione integrale delle spese di lite.
II. Ciò premesso, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr.
Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., ss uu, 28 settembre
2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass.
15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta (cfr. in tal pagina 3 di 4 senso: Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., ss uu, 26 luglio 2004, n.
13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962).
Nel caso in esame, entrambe le parti hanno dato atto che il ha ottemperato all'ordinanza CP_1 ex artt. 669bis e ss. e 700 c.p.c., emessa in data 19/07/2024, ed ha provveduto all'iscrizione di nell'anagrafe della popolazione residente e al suo inserimento nello Parte_2 stato di famiglia di con annotazione del contratto di convivenza stipulato tra i Parte_1 due.
Pertanto, non residuano ulteriori elementi di contrasto tra le parti, atteso che la pronuncia ex art. 700 c.p.c. ha integralmente anticipato gli effetti della sentenza che avrebbe dovuto essere emessa all'esito del giudizio di merito.
In ragione del principio di strumentalità attenuata per i procedimenti cautelari anticipatori,
l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia del provvedimento d'urgenza concesso in corso di causa (vedi art. 669octies comma 8 c.p.c.).
III. Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto del tipo di pronuncia e dell'accordo delle parti al riguardo, manifestato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 17/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Muratore
pagina 4 di 4