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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/03/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella nella causa iscritta al n. 11493/2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6/10/1982, residente in [...] UNI, rappresentato e difeso dall'avv. Igor Dante (C.F. del Foro di Genova, domiciliato presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo in Genova, Viale IV Novembre 6/6.
parte attrice
CONTRO
(C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._3
19/05/1977, difeso in proprio, con studio professionale in Abbiategrasso, in corso S.
Martino 55.
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o
l'inesatto adempimento colpevole dell'avv. e per l'effetto: dichiarare Controparte_1 non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso liquidabile allo stesso;
condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal sig.
nella misura ritenuta di giustizia secondo il prudente Parte_1
pag. 1 apprezzamento del Giudice adito;
condannare controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96/2 comma c.p.c. Con vittoria di spese di giudizio, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha depositato tardivamente la nota di precisazione delle conclusioni, dovendosi per l'effetto fare riferimento alle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Voglia l'On. Tribunale adito, e per quanto di competenza del G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: in via preliminare e in rito, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269
c.p.c.; in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del sig. per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per Parte_1 indeterminatezza dell'oggetto della causa. Nel merito: in principalità, respingere la pretesa del sig. per essere infondata in fatto e in diritto e Parte_1 condannare lo stesso al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 97 c.p.c. a favore dell'odierno convenuto, nella misura accertanda in corso di causa o alternativamente in via equitativa.
In via subordinata, in casa di accoglimento della domanda di controparte, dichiarare tenuta a manlevare l'avv. da ogni Controparte_2 Controparte_1 conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla presente causa. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14/12/2023 citava in giudizio Parte_1
al fine di fare accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento di Controparte_1 quest'ultimo alla propria obbligazione professionale, chiedendo altresì al Giudice di dichiarare non dovuto, ex art. 1460 c.c., il compenso professionale, a seguito del lamentato inadempimento di controparte, con domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta negligente del difensore.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva :
- di aver ricevuto in data 26/02/2021a seguito della sentenza n. 1278/2018 resa dal Tribunale di PA in data 9/07/2018 ( resa nell'ambito del procedimento penale n. 501136/12 RGNR, successivamente confermata dalla Corte di pag. 2 Appello di Milano con la sentenza n. 239/2020), la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla condanna subita, pari ad anni
3 e mesi 6 di reclusione, oltre ad euro 600,00 di multa, unitamente al contestuale decreto di sospensione di detto ordine. Sia l'ordine di esecuzione, che il decreto di sospensione venivano notificati anche al di lui difensore avv.
in data 17/02/2021; CP_1
- che in tale veste il convenuto avv. aveva depositato all'Ufficio di CP_1
Sorveglianza istanza di affidamento in prova in data 29/03/2021;
- che stante l'errore nella notificazione della suddetta istanza - che veniva notificata all'Ufficio di Sorveglianza in luogo del competente Ufficio della
Procura - in data 7/04/2021 la Procura di PA revocava il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, così ripristinandone l'efficacia, di talchè l'attore veniva tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi;
- che solamente in data 16/09/2021 il Tribunale di Sorveglianza di Genova accoglieva la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, depositata dal nuovo difensore del . Pt_1
Il convenuto avv. si costituiva in giudizio con comparsa in data Controparte_1
20/03/2024 chiedendo, in via preliminare, la fissazione di nuova udienza, al fine di consentire la chiamata in causa dell'assicurazione, ex art. 269 c.p.c. Nel merito il convenuto chiedeva di dichiararsi l'infondatezza della pretesa di controparte, per l'insussistenza dell'inadempimento lamentato, con contestuale condanna dell'attore per lite temeraria. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, il convenuto chiedeva la condanna dell in sua CP_3 Controparte_2 manleva.
In data 27/03/2024 il Giudice, con decreto ex 171 bis c.p.c., autorizzava la chiamata in causa del terzo, fissando la nuova udienza per la comparizione delle parti al
22/10/2024, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., assegnando i termini ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative;
con decreto reso in data 24/07/2023 il Giudice, preso atto della mancata costituzione del terzo chiamato e rilevato che parte convenuta non aveva provveduto a fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione al fine della chiamata in causa del terzo, a cui era stata autorizzata con il pag. 3 precedente decreto ex 171 bis c.p.c., confermava l'udienza del 22/10/2024 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., assegnando i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Stante la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la causa veniva rinviata al 29/10/2024.
In tale sede parte attrice insisteva nelle istanze e nelle difese di cui agli atti introduttivi e nelle memorie integrative, contestando le avverse difese ed istanze e chiedendone il rigetto.
In particolare, a sostegno della ritenuta responsabilità professionale dell'avv.
, parte attrice evidenziava: CP_1
- Il deposito dell'istanza di affidamento in prova ad ufficio differente rispetto a quello previsto ex lege (art. 656 c.p.p.), con conseguente mancata trasmissione della stessa all'ufficio del PM titolare nel previsto termine di 30 giorni, aveva comportato la revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione con immediata traduzione in carcere di;
Parte_1
- nell'ipotesi di tempestiva presentazione dell'istanza il condannato sarebbe rimasto in libertà fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Parte convenuta dava atto, innanzitutto, di non aver notificato nel termine la chiamata in causa del terzo.
Nel merito contestava le avverse difese, evidenziando:
- che l'istanza era stata depositata nei termini di legge, in via telematica, all'Ufficio di Sorveglianza, che avrebbe dovuto trasmetterla al PM;
- la mancanza di nesso causale, in ordine al danno lamentato da controparte, posto che il Tribunale di Sorveglianza con ordinanza n. 3697 del
9/12/2021 revocava la misura dell'affidamento in prova (concessa in data
21/09/2021), dichiarando non computabile ai fini dell'espiazione della pena l'intero periodo di affidamento in prova.
I difensori concordemente chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice, dato atto, fissava l'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del
20/02/2025, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.: all'esito dell'udienza di cui sopra e del deposito delle memorie conclusive è stata emessa la presente sentenza.
§§§
pag. 4 Cosi brevemente ricostruito lo svolgimento del processo, si osserva quanto segue
IN VIA PRELIMINARE
1) Sulla nullità dell'atto di citazione.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della citazione, risultando perfettamente determinato il petitum, consistente nella determinazione della responsabilità del difensore per mancato deposito dell'istanza di concessione dei benefici penitenziari, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.
NEL MERITO
1) Sull'inadempimento e/o inesatto adempimento del professionista.
L'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni cd. di comportamento non è, come insegna la giurisprudenza, un qualsiasi inadempimento, ma deve connotarsi quale causa efficiente del danno lamentato.
Dunque, in materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, non è sufficiente, per la controparte, allegare il comportamento negligente del professionista, ma è necessario altresì dimostrare la sussistenza del danno e il nesso causale tra la condotta negligente dell'avvocato e l'evento lesivo.
Il danno derivante dall'omissione del professionista è ravvisabile solo se, in base a criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato perseguito dall'assistito sarebbe stato raggiunto. (tra le altre Cass. Civ. n. 2638/2013 – Cass. Civ. n.
1984/2016).
Il cliente, quindi, è tenuto a provare, non solo di aver sofferto un danno, ma anche che tale danno sia stato cagionato dalla condotta negligente dell'avvocato.
Per parte sua, l'avvocato, per andare esente da responsabilità, deve provare di aver osservato le regole dell'arte, ossia di aver svolto la propria prestazione con la diligenza richiesta dalla legge, ex art. 1176, secondo comma c.c.
Tale norma richiama, come parametro di valutazione della condotta dell'avvocato, il professionista “medio”, ovvero dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere.
Quando, poi, la prestazione professionale importi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, si applica l'art. 2236 c.c., in base al quale il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.
pag. 5 L'affermazione di responsabilità del professionista nei confronti del proprio cliente, per il negligente svolgimento dell'attività professionale, implica dunque una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, qualora la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
Da ciò ne consegue che, l'eventuale mancanza di elementi probatori atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera intellettuale induce ad escludere l'affermazione di responsabilità del legale, poiché tale responsabilità non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo necessariamente dimostrare che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta doverosa, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie istanze, difettando altrimenti la prova del necessario nesso causale tra la condotta del legale e il risultato pregiudizievole che ne è derivato.
Nel presente giudizio, parte attrice ha dedotto la sussistenza del grave inadempimento di controparte, consistente nell'omesso deposito entro i termini prescritti di istanza ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p. nei termini stabiliti dal comma 8 del citato articolo;
secondo le deduzioni difensive ciò ha causalmente determinato il danno lamentato da , consistente, in particolare, nell'essere stato Parte_1 tratto in arresto allo scadere dei 30 giorni previsti dalla legge per presentare istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, perdendo quindi la possibilità di attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza in stato di libertà, a seguito della mancata tempestiva notificazione dell'istanza, ex art. 656, sesto comma c.p.p., alla competente autorità, da parte dell'avv. . Controparte_1
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati in punto di responsabilità professionale e relativo onere probatorio, la doglianza di parte attrice risulta documentalmente provata, in tutti i suoi elementi costitutivi, avendo la stessa allegato il provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con ripristino dell'ordine medesimo, emesso dalla
Procura di PA, nel quale si dichiara espressamente: “RILEVATO che il condannato non ha presentato istanza ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p. nei termini stabiliti dal comma
8 del citato articolo, REVOCA il decreto di sospensione dell'esecuzione dell'Ordine di esecuzione emesso il 11-02-2021, DISPONE la carcerazione del condannato per
l'espiazione della pena…”.
pag. 6 Con il proprio atto introduttivo parte attrice ha prodotto anche l'istanza di affidamento in prova depositata dall'avv. in data 29/03/2021, dalla quale si CP_1 evince chiaramente l'errore in cui è incorso il difensore che ha notificato, via pec,
l'istanza presso l'Ufficio di Sorveglianza, in luogo del competente Ufficio della Procura, pur indicando nell'intestazione dell'atto anche la Procura della Repubblica di PA.
E, a ben vedere, è proprio in tale errore che si concentra la condotta negligente ed inadempiente del professionista, che ha causalmente determinato il danno di cui si chiede il ristoro, avendo lo stesso con tale condotta negligente violato la regola posta dall'art. 656, sesto comma c.p.p., che prescrive che l'istanza debba essere necessariamente presentata al PM, il quale poi la trasmette, unitamente a tutta la documentazione, al Tribunale di Sorveglianza.
Come affermato da giurisprudenza consolidata, infatti, qualora, in pendenza della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, l'istanza di applicazione di una misura alternativa venga presentata non al PM, ma all'Ufficio di Sorveglianza, ciò determina la cessazione degli effetti della disposta sospensione. (Cass. n. 12329/2005).
La condotta negligente del legale, rappresentata dal deposito irrituale dell'istanza, ha determinato, con nesso causale diretto, la cessazione degli effetti della disposta sospensione dell'ordine di esecuzione, determinando l'immediata carcerazione di
. Pt_1
La ratio della norma violata, nel caso di specie totalmente frustrata, è quella di rendere edotto il PM titolare dell'avvenuta, tempestiva proposizione dell'istanza e, conseguentemente, della non eseguibilità della condanna fino alla decisione del
Tribunale di Sorveglianza.
A tal proposito, poi, pare del tutto priva di fondamento la tesi sostenuta da parte convenuta circa un presunto onere dell'Ufficio di Sorveglianza di trasmissione dell'istanza al competente PM, non sussistendo alcuna norma in tal senso.
In aggiunta a ciò, si consideri anche che nell'intestazione dell'istanza presentata dall'avv. compare, quale destinatario, anche la Procura della Repubblica di CP_1
PA (alla quale poi però non è stata notificata), con l'effetto di rendere in ogni caso non immediatamente evidente, per il Tribunale di Sorveglianza, la mancata notifica via pec all'Ufficio della Procura.
Nessun dubbio sussiste, ad avviso di questo Giudice, circa il probabile (qui sicuro) esito favorevole del risultato dell'attività dell'avvocato , qualora tale attività fosse CP_1
pag. 7 stata correttamente e diligentemente svolta, posto che, nell'ipotesi di una corretta e rituale presentazione dell'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione, il condannato sarebbe rimasto in stato di libertà fino alla decisione del
Tribunale di Sorveglianza (che a norma dell'art. 656 comma 6 ultima parte c.p.p.
“decide non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo dalla ricezione della richiesta”).
Peraltro, poi, si evidenzia come il convenuto, da parte sua, non ha contestato la circostanza del mancato deposito dell'istanza presso l'Ufficio del PM, da ritenersi dunque provata ex art. 115 c.p.c., limitandosi ad affermare di aver adempiuto tempestivamente al suo onere di deposito attraverso la notifica eseguita via pec all' nel rispetto del termine dei 30 giorni previsti dalla legge, Parte_2 sostenendo che sarebbe stato onere dell trasmettere l'istanza Parte_2 al competente Ufficio della Procura.
In ordine alla sussistenza del nesso causale, compiutamente provato da parte attrice, il convenuto, sovrapponendo in realtà due fasi diverse del procedimento di concessione di una delle misure alternative alla detenzione, ne ha sostenuto la mancanza, posto che il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza n. 3697 del 9/12/2021, revocava la misura dell'affidamento in prova (concessa in data 21/09/2021), dichiarando non computabile ai fini dell'espiazione della pena l'intero periodo di affidamento, affermando che nessun danno sarebbe quindi derivato dalla sua condotta, posto che comunque a suo dire non sussistevano le condizioni, per il condannato, per poter ottenere il beneficio penitenziario.
Tale affermazione è del tutto irrilevante ai fini di un giudizio liberatorio dalla responsabilità del convenuto, posto che il danno lamentato dall'attore attiene al periodo di detenzione sofferta nel periodo in cui avrebbe potuto attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza in stato di libertà, come invece sarebbe accaduto qualora l'avv. avesse ritualmente depositato l'istanza presso il PM competente;
del tutto CP_1 irrilevante a questi fini è la successiva intervenuta revoca della misura dell'affidamento in prova (fatto che può valere al più per la valutazione in concreto delle chance di ottenere – da libero - la misura alternativa da parte del Tribunale di Sorveglianza, eventualmente rilevante in merito alla determinazione del danno da liquidare).
Nel caso di specie il comportamento del professionista si connota, senza dubbio, come gravemente negligente, posto che la diligenza richiesta si deve valutare con pag. 8 riguardo alla natura dell'attività esercitata che, in questo caso, non pare attenere alla soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, trattandosi di attività di deposito di un'istanza, in un termine perentorio, ad un Ufficio espressamente previsto dalla legge.
La violazione posta in essere dall'avv. integra, senza dubbio alcuno, un CP_1 inadempimento di rilevante importanza, causalmente determinante il danno lamentato e provato dall'attore. Nessun dubbio sussiste, infatti, in ordine alla natura di “conditio sine qua non” del comportamento negligente del professionista nella genesi del decorso causale che ha portato al verificarsi del danno.
2) Sul diritto al compenso per l'attività professionale.
Parte attrice ha chiesto a questo Giudice di dichiarare non dovuto, ex art. 1460 c.c., il compenso liquidabile al professionista, stante il grave inadempimento imputabile allo stesso.
L'eccezione di inadempimento può essere opposta dal cliente, quando questo dimostri che la negligenza del professionista sia stata tale da incidere, in maniera definitiva, sui suoi interessi, avendo l'avvocato espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sulla base di un giudizio prognostico, risultino tali da aver impedito, in via definitiva, di conseguire un esito favorevole, altrimenti ottenibile. (tra le altre Cass. Civ. n. 25894/2016 – Cass. Civ. n. 11304/2012).
Nel caso di specie non può porsi in dubbio che il comportamento negligente dell'avv. ha incontrovertibilmente determinato la carcerazione del , a CP_1 Pt_1 seguito della revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione da parte del
PM.
L'inadempimento dell'avvocato, dunque, si connota per la sua rilevante importanza, che determina la perdita del diritto al compenso, ex art. 1460 c.c.
3) Sulla domanda risarcitoria di parte attrice.
La domanda risarcitoria di parte attrice può essere accolta nei seguenti limiti.
Si ritiene che il danno risarcibile, in via equitativa, sia da individuarsi limitatamente al periodo di tempo, previsto ex art. 656, sesto comma c.p.p. (da 30 a 45 giorni) , entro il quale il Tribunale di Sorveglianza ex lege deve pronunciarsi sull'istanza di concessione di una delle misure alternative alla detenzione, presentata da soggetto in stato di libertà. È, infatti, in relazione a (una parte di) tale periodo che l'attore in concreto ha sofferto una carcerazione che avrebbe potuto essere evitata, essendo stato tratto in pag. 9 arresto nel lasso di tempo in cui da libero avrebbe potuto attendere il pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza.
In particolare, dal 29/3/2021 al 12/4/2021 è rimasto in libertà, nella Pt_1 vigenza della sospensione dell'ordine di carcerazione, dunque in relazione a detto periodo alcun danno è stato patito.
Al contrario, per il periodo dal 12/4/2021 al 13/5/2021, durante il quale il Pt_1
– se il suo difensore avesse correttamente depositato l'istanza di concessione delle misure alternative - avrebbe potuto attendere in stato di libertà la decisione del
Tribunale di Sorveglianza, si ritiene provato il danno sofferto, consistente nella privazione della libertà. Per la liquidazione di detto danno si procede in via equitativa, prendendo a parametro il quantum riconosciuto per l'ingiusta detenzione;
esso, a parere della scrivente, non può però essere riconosciuto integralmente, in quanto la limitazione della libertà si fondava su un titolo legittimo ed essa è stata computata nell'espiazione della pena anche ai fini del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, bensì nella misura di 150 € pro die ; moltiplicando detta cifra per il numero di giorni si ottiene la somma di in € 4.650,00 liquidata in moneta attuale: il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore dell'attore di detta somma, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Oltre tale data (13.5.2024) nulla può essere riconosciuto;
in particolare all'esito dell'istruttoria – a fronte delle difese del convenuto - non si ritiene sia stata raggiunta una prova idonea , con i canoni di apprezzabilità, serietà e consistenza, in merito alla effettiva concreta possibilità per l'attore di accedere al beneficio a seguito della presentazione dell' istanza del 29.3.2021.
Come è noto la Suprema Corte (vedi sent. 3824/2024) richiede per la liquidazione del danno da perdita di chance la commisurazione in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo;
tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza.
Nel caso di specie, non è stato dedotto dall'attore alcun elemento volto a dimostrare la sussistenza, in capo ad esso, dei requisiti che avrebbero concorso a determinare, con un elevato grado di probabilità, l'accoglimento dell'istanza di concessione provvisoria delle misure alternative alla detenzione, quali, ad esempio, la dimostrazione della sussistenza di una regolare attività lavorativa o, ancora,
l'attestazione di frequenza a percorsi di recupero presso il Sert.
pag. 10 La mancanza di elementi probatori in tal senso, in uno anche alla considerazione del successivo rigetto, da parte del Magistrato di Sorveglianza, dell'istanza di concessione provvisoria presentata dal nuovo legale in data 27/04/2021 – che troverà accoglimento solo in data 16/09/2021, a seguito di una nuova rivalutazione della situazione personale e carceraria del - determinano questo Giudice nel senso Pt_1 di ritenere non provata la perdita di chance di ottenere la concessione provvisoria dei benefici.
Ed in particolare, il rigetto disposto dal Magistrato di Sorveglianza in data
23.06.2021 è stato motivato dalla mancanza di un'attività lavorativa del , Pt_1 dovuta all'impossibilità del datore di lavoro di prevedere un impiego fisso CP_4 dello stesso, a seguito della chiusura per la pandemia. Oltre a tale circostanza impeditiva, il Magistrato di Sorveglianza ha motivato il rigetto anche sulla relazione negativa fornita dall'esperto, ex art. 80 o.p., che ha rilevato l'assenza di una revisione critica rispetto al grave reato commesso, che non ha consentito un percorso introspettivo del reo.
Tutto quanto sopra esposto dimostra, ad avviso della scrivente, la mancanza di una prognosi favorevole per ottenere ( nel maggio 2021) la concessione delle misure alternative alla detenzione.
4) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono pertanto poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata nel dispositivo con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (rispetto a quanto riconosciuto con la presente sentenza, così anche per il CU) per le fasi di studio e di introduzione della lite, intermedi fra minimi e medi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio .
La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, considerata la sua soccombenza, non può essere accolta;
neppure sussistono gli estremi per la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte attrice tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda da essa svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
pag. 11 a) Dichiara l'inadempimento colpevole dell'avv. e, Controparte_1 per l'effetto, dichiara non dovuto, ex art. 1460 c.c., il compenso liquidabile allo stesso;
b) Condanna parte convenuta al risarcimento in favore dell'attore dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore per il periodo di tempo dal
12/4/2021 al 13/5/2021 che liquida in € 4.650,00 in moneta attuale, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
c) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.150,00 per compenso professionale, € 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
d) Rigetta la domanda ex art. 96 avanzata da parte convenuta.
Genova 7/03/2025
Il Giudice Unico
Maria Cristina Scarzella
minuta redatta dal Magistrato in tirocinio Maria Beatrice Simonetti
pag. 12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella nella causa iscritta al n. 11493/2023 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6/10/1982, residente in [...] UNI, rappresentato e difeso dall'avv. Igor Dante (C.F. del Foro di Genova, domiciliato presso C.F._2 lo studio di quest'ultimo in Genova, Viale IV Novembre 6/6.
parte attrice
CONTRO
(C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._3
19/05/1977, difeso in proprio, con studio professionale in Abbiategrasso, in corso S.
Martino 55.
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o
l'inesatto adempimento colpevole dell'avv. e per l'effetto: dichiarare Controparte_1 non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso liquidabile allo stesso;
condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal sig.
nella misura ritenuta di giustizia secondo il prudente Parte_1
pag. 1 apprezzamento del Giudice adito;
condannare controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96/2 comma c.p.c. Con vittoria di spese di giudizio, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha depositato tardivamente la nota di precisazione delle conclusioni, dovendosi per l'effetto fare riferimento alle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Voglia l'On. Tribunale adito, e per quanto di competenza del G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: in via preliminare e in rito, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269
c.p.c.; in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del sig. per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per Parte_1 indeterminatezza dell'oggetto della causa. Nel merito: in principalità, respingere la pretesa del sig. per essere infondata in fatto e in diritto e Parte_1 condannare lo stesso al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 97 c.p.c. a favore dell'odierno convenuto, nella misura accertanda in corso di causa o alternativamente in via equitativa.
In via subordinata, in casa di accoglimento della domanda di controparte, dichiarare tenuta a manlevare l'avv. da ogni Controparte_2 Controparte_1 conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla presente causa. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14/12/2023 citava in giudizio Parte_1
al fine di fare accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento di Controparte_1 quest'ultimo alla propria obbligazione professionale, chiedendo altresì al Giudice di dichiarare non dovuto, ex art. 1460 c.c., il compenso professionale, a seguito del lamentato inadempimento di controparte, con domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta negligente del difensore.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva :
- di aver ricevuto in data 26/02/2021a seguito della sentenza n. 1278/2018 resa dal Tribunale di PA in data 9/07/2018 ( resa nell'ambito del procedimento penale n. 501136/12 RGNR, successivamente confermata dalla Corte di pag. 2 Appello di Milano con la sentenza n. 239/2020), la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla condanna subita, pari ad anni
3 e mesi 6 di reclusione, oltre ad euro 600,00 di multa, unitamente al contestuale decreto di sospensione di detto ordine. Sia l'ordine di esecuzione, che il decreto di sospensione venivano notificati anche al di lui difensore avv.
in data 17/02/2021; CP_1
- che in tale veste il convenuto avv. aveva depositato all'Ufficio di CP_1
Sorveglianza istanza di affidamento in prova in data 29/03/2021;
- che stante l'errore nella notificazione della suddetta istanza - che veniva notificata all'Ufficio di Sorveglianza in luogo del competente Ufficio della
Procura - in data 7/04/2021 la Procura di PA revocava il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, così ripristinandone l'efficacia, di talchè l'attore veniva tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi;
- che solamente in data 16/09/2021 il Tribunale di Sorveglianza di Genova accoglieva la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, depositata dal nuovo difensore del . Pt_1
Il convenuto avv. si costituiva in giudizio con comparsa in data Controparte_1
20/03/2024 chiedendo, in via preliminare, la fissazione di nuova udienza, al fine di consentire la chiamata in causa dell'assicurazione, ex art. 269 c.p.c. Nel merito il convenuto chiedeva di dichiararsi l'infondatezza della pretesa di controparte, per l'insussistenza dell'inadempimento lamentato, con contestuale condanna dell'attore per lite temeraria. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, il convenuto chiedeva la condanna dell in sua CP_3 Controparte_2 manleva.
In data 27/03/2024 il Giudice, con decreto ex 171 bis c.p.c., autorizzava la chiamata in causa del terzo, fissando la nuova udienza per la comparizione delle parti al
22/10/2024, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., assegnando i termini ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative;
con decreto reso in data 24/07/2023 il Giudice, preso atto della mancata costituzione del terzo chiamato e rilevato che parte convenuta non aveva provveduto a fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione al fine della chiamata in causa del terzo, a cui era stata autorizzata con il pag. 3 precedente decreto ex 171 bis c.p.c., confermava l'udienza del 22/10/2024 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., assegnando i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Stante la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la causa veniva rinviata al 29/10/2024.
In tale sede parte attrice insisteva nelle istanze e nelle difese di cui agli atti introduttivi e nelle memorie integrative, contestando le avverse difese ed istanze e chiedendone il rigetto.
In particolare, a sostegno della ritenuta responsabilità professionale dell'avv.
, parte attrice evidenziava: CP_1
- Il deposito dell'istanza di affidamento in prova ad ufficio differente rispetto a quello previsto ex lege (art. 656 c.p.p.), con conseguente mancata trasmissione della stessa all'ufficio del PM titolare nel previsto termine di 30 giorni, aveva comportato la revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione con immediata traduzione in carcere di;
Parte_1
- nell'ipotesi di tempestiva presentazione dell'istanza il condannato sarebbe rimasto in libertà fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.
Parte convenuta dava atto, innanzitutto, di non aver notificato nel termine la chiamata in causa del terzo.
Nel merito contestava le avverse difese, evidenziando:
- che l'istanza era stata depositata nei termini di legge, in via telematica, all'Ufficio di Sorveglianza, che avrebbe dovuto trasmetterla al PM;
- la mancanza di nesso causale, in ordine al danno lamentato da controparte, posto che il Tribunale di Sorveglianza con ordinanza n. 3697 del
9/12/2021 revocava la misura dell'affidamento in prova (concessa in data
21/09/2021), dichiarando non computabile ai fini dell'espiazione della pena l'intero periodo di affidamento in prova.
I difensori concordemente chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e il Giudice, dato atto, fissava l'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del
20/02/2025, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.: all'esito dell'udienza di cui sopra e del deposito delle memorie conclusive è stata emessa la presente sentenza.
§§§
pag. 4 Cosi brevemente ricostruito lo svolgimento del processo, si osserva quanto segue
IN VIA PRELIMINARE
1) Sulla nullità dell'atto di citazione.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della citazione, risultando perfettamente determinato il petitum, consistente nella determinazione della responsabilità del difensore per mancato deposito dell'istanza di concessione dei benefici penitenziari, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.
NEL MERITO
1) Sull'inadempimento e/o inesatto adempimento del professionista.
L'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni cd. di comportamento non è, come insegna la giurisprudenza, un qualsiasi inadempimento, ma deve connotarsi quale causa efficiente del danno lamentato.
Dunque, in materia di responsabilità professionale per la condotta inadempiente dell'avvocato, non è sufficiente, per la controparte, allegare il comportamento negligente del professionista, ma è necessario altresì dimostrare la sussistenza del danno e il nesso causale tra la condotta negligente dell'avvocato e l'evento lesivo.
Il danno derivante dall'omissione del professionista è ravvisabile solo se, in base a criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato perseguito dall'assistito sarebbe stato raggiunto. (tra le altre Cass. Civ. n. 2638/2013 – Cass. Civ. n.
1984/2016).
Il cliente, quindi, è tenuto a provare, non solo di aver sofferto un danno, ma anche che tale danno sia stato cagionato dalla condotta negligente dell'avvocato.
Per parte sua, l'avvocato, per andare esente da responsabilità, deve provare di aver osservato le regole dell'arte, ossia di aver svolto la propria prestazione con la diligenza richiesta dalla legge, ex art. 1176, secondo comma c.c.
Tale norma richiama, come parametro di valutazione della condotta dell'avvocato, il professionista “medio”, ovvero dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere.
Quando, poi, la prestazione professionale importi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, si applica l'art. 2236 c.c., in base al quale il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.
pag. 5 L'affermazione di responsabilità del professionista nei confronti del proprio cliente, per il negligente svolgimento dell'attività professionale, implica dunque una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, qualora la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
Da ciò ne consegue che, l'eventuale mancanza di elementi probatori atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera intellettuale induce ad escludere l'affermazione di responsabilità del legale, poiché tale responsabilità non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo necessariamente dimostrare che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta doverosa, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie istanze, difettando altrimenti la prova del necessario nesso causale tra la condotta del legale e il risultato pregiudizievole che ne è derivato.
Nel presente giudizio, parte attrice ha dedotto la sussistenza del grave inadempimento di controparte, consistente nell'omesso deposito entro i termini prescritti di istanza ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p. nei termini stabiliti dal comma 8 del citato articolo;
secondo le deduzioni difensive ciò ha causalmente determinato il danno lamentato da , consistente, in particolare, nell'essere stato Parte_1 tratto in arresto allo scadere dei 30 giorni previsti dalla legge per presentare istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, perdendo quindi la possibilità di attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza in stato di libertà, a seguito della mancata tempestiva notificazione dell'istanza, ex art. 656, sesto comma c.p.p., alla competente autorità, da parte dell'avv. . Controparte_1
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati in punto di responsabilità professionale e relativo onere probatorio, la doglianza di parte attrice risulta documentalmente provata, in tutti i suoi elementi costitutivi, avendo la stessa allegato il provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con ripristino dell'ordine medesimo, emesso dalla
Procura di PA, nel quale si dichiara espressamente: “RILEVATO che il condannato non ha presentato istanza ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p. nei termini stabiliti dal comma
8 del citato articolo, REVOCA il decreto di sospensione dell'esecuzione dell'Ordine di esecuzione emesso il 11-02-2021, DISPONE la carcerazione del condannato per
l'espiazione della pena…”.
pag. 6 Con il proprio atto introduttivo parte attrice ha prodotto anche l'istanza di affidamento in prova depositata dall'avv. in data 29/03/2021, dalla quale si CP_1 evince chiaramente l'errore in cui è incorso il difensore che ha notificato, via pec,
l'istanza presso l'Ufficio di Sorveglianza, in luogo del competente Ufficio della Procura, pur indicando nell'intestazione dell'atto anche la Procura della Repubblica di PA.
E, a ben vedere, è proprio in tale errore che si concentra la condotta negligente ed inadempiente del professionista, che ha causalmente determinato il danno di cui si chiede il ristoro, avendo lo stesso con tale condotta negligente violato la regola posta dall'art. 656, sesto comma c.p.p., che prescrive che l'istanza debba essere necessariamente presentata al PM, il quale poi la trasmette, unitamente a tutta la documentazione, al Tribunale di Sorveglianza.
Come affermato da giurisprudenza consolidata, infatti, qualora, in pendenza della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, l'istanza di applicazione di una misura alternativa venga presentata non al PM, ma all'Ufficio di Sorveglianza, ciò determina la cessazione degli effetti della disposta sospensione. (Cass. n. 12329/2005).
La condotta negligente del legale, rappresentata dal deposito irrituale dell'istanza, ha determinato, con nesso causale diretto, la cessazione degli effetti della disposta sospensione dell'ordine di esecuzione, determinando l'immediata carcerazione di
. Pt_1
La ratio della norma violata, nel caso di specie totalmente frustrata, è quella di rendere edotto il PM titolare dell'avvenuta, tempestiva proposizione dell'istanza e, conseguentemente, della non eseguibilità della condanna fino alla decisione del
Tribunale di Sorveglianza.
A tal proposito, poi, pare del tutto priva di fondamento la tesi sostenuta da parte convenuta circa un presunto onere dell'Ufficio di Sorveglianza di trasmissione dell'istanza al competente PM, non sussistendo alcuna norma in tal senso.
In aggiunta a ciò, si consideri anche che nell'intestazione dell'istanza presentata dall'avv. compare, quale destinatario, anche la Procura della Repubblica di CP_1
PA (alla quale poi però non è stata notificata), con l'effetto di rendere in ogni caso non immediatamente evidente, per il Tribunale di Sorveglianza, la mancata notifica via pec all'Ufficio della Procura.
Nessun dubbio sussiste, ad avviso di questo Giudice, circa il probabile (qui sicuro) esito favorevole del risultato dell'attività dell'avvocato , qualora tale attività fosse CP_1
pag. 7 stata correttamente e diligentemente svolta, posto che, nell'ipotesi di una corretta e rituale presentazione dell'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione, il condannato sarebbe rimasto in stato di libertà fino alla decisione del
Tribunale di Sorveglianza (che a norma dell'art. 656 comma 6 ultima parte c.p.p.
“decide non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo dalla ricezione della richiesta”).
Peraltro, poi, si evidenzia come il convenuto, da parte sua, non ha contestato la circostanza del mancato deposito dell'istanza presso l'Ufficio del PM, da ritenersi dunque provata ex art. 115 c.p.c., limitandosi ad affermare di aver adempiuto tempestivamente al suo onere di deposito attraverso la notifica eseguita via pec all' nel rispetto del termine dei 30 giorni previsti dalla legge, Parte_2 sostenendo che sarebbe stato onere dell trasmettere l'istanza Parte_2 al competente Ufficio della Procura.
In ordine alla sussistenza del nesso causale, compiutamente provato da parte attrice, il convenuto, sovrapponendo in realtà due fasi diverse del procedimento di concessione di una delle misure alternative alla detenzione, ne ha sostenuto la mancanza, posto che il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza n. 3697 del 9/12/2021, revocava la misura dell'affidamento in prova (concessa in data 21/09/2021), dichiarando non computabile ai fini dell'espiazione della pena l'intero periodo di affidamento, affermando che nessun danno sarebbe quindi derivato dalla sua condotta, posto che comunque a suo dire non sussistevano le condizioni, per il condannato, per poter ottenere il beneficio penitenziario.
Tale affermazione è del tutto irrilevante ai fini di un giudizio liberatorio dalla responsabilità del convenuto, posto che il danno lamentato dall'attore attiene al periodo di detenzione sofferta nel periodo in cui avrebbe potuto attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza in stato di libertà, come invece sarebbe accaduto qualora l'avv. avesse ritualmente depositato l'istanza presso il PM competente;
del tutto CP_1 irrilevante a questi fini è la successiva intervenuta revoca della misura dell'affidamento in prova (fatto che può valere al più per la valutazione in concreto delle chance di ottenere – da libero - la misura alternativa da parte del Tribunale di Sorveglianza, eventualmente rilevante in merito alla determinazione del danno da liquidare).
Nel caso di specie il comportamento del professionista si connota, senza dubbio, come gravemente negligente, posto che la diligenza richiesta si deve valutare con pag. 8 riguardo alla natura dell'attività esercitata che, in questo caso, non pare attenere alla soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, trattandosi di attività di deposito di un'istanza, in un termine perentorio, ad un Ufficio espressamente previsto dalla legge.
La violazione posta in essere dall'avv. integra, senza dubbio alcuno, un CP_1 inadempimento di rilevante importanza, causalmente determinante il danno lamentato e provato dall'attore. Nessun dubbio sussiste, infatti, in ordine alla natura di “conditio sine qua non” del comportamento negligente del professionista nella genesi del decorso causale che ha portato al verificarsi del danno.
2) Sul diritto al compenso per l'attività professionale.
Parte attrice ha chiesto a questo Giudice di dichiarare non dovuto, ex art. 1460 c.c., il compenso liquidabile al professionista, stante il grave inadempimento imputabile allo stesso.
L'eccezione di inadempimento può essere opposta dal cliente, quando questo dimostri che la negligenza del professionista sia stata tale da incidere, in maniera definitiva, sui suoi interessi, avendo l'avvocato espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sulla base di un giudizio prognostico, risultino tali da aver impedito, in via definitiva, di conseguire un esito favorevole, altrimenti ottenibile. (tra le altre Cass. Civ. n. 25894/2016 – Cass. Civ. n. 11304/2012).
Nel caso di specie non può porsi in dubbio che il comportamento negligente dell'avv. ha incontrovertibilmente determinato la carcerazione del , a CP_1 Pt_1 seguito della revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione da parte del
PM.
L'inadempimento dell'avvocato, dunque, si connota per la sua rilevante importanza, che determina la perdita del diritto al compenso, ex art. 1460 c.c.
3) Sulla domanda risarcitoria di parte attrice.
La domanda risarcitoria di parte attrice può essere accolta nei seguenti limiti.
Si ritiene che il danno risarcibile, in via equitativa, sia da individuarsi limitatamente al periodo di tempo, previsto ex art. 656, sesto comma c.p.p. (da 30 a 45 giorni) , entro il quale il Tribunale di Sorveglianza ex lege deve pronunciarsi sull'istanza di concessione di una delle misure alternative alla detenzione, presentata da soggetto in stato di libertà. È, infatti, in relazione a (una parte di) tale periodo che l'attore in concreto ha sofferto una carcerazione che avrebbe potuto essere evitata, essendo stato tratto in pag. 9 arresto nel lasso di tempo in cui da libero avrebbe potuto attendere il pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza.
In particolare, dal 29/3/2021 al 12/4/2021 è rimasto in libertà, nella Pt_1 vigenza della sospensione dell'ordine di carcerazione, dunque in relazione a detto periodo alcun danno è stato patito.
Al contrario, per il periodo dal 12/4/2021 al 13/5/2021, durante il quale il Pt_1
– se il suo difensore avesse correttamente depositato l'istanza di concessione delle misure alternative - avrebbe potuto attendere in stato di libertà la decisione del
Tribunale di Sorveglianza, si ritiene provato il danno sofferto, consistente nella privazione della libertà. Per la liquidazione di detto danno si procede in via equitativa, prendendo a parametro il quantum riconosciuto per l'ingiusta detenzione;
esso, a parere della scrivente, non può però essere riconosciuto integralmente, in quanto la limitazione della libertà si fondava su un titolo legittimo ed essa è stata computata nell'espiazione della pena anche ai fini del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, bensì nella misura di 150 € pro die ; moltiplicando detta cifra per il numero di giorni si ottiene la somma di in € 4.650,00 liquidata in moneta attuale: il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore dell'attore di detta somma, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
Oltre tale data (13.5.2024) nulla può essere riconosciuto;
in particolare all'esito dell'istruttoria – a fronte delle difese del convenuto - non si ritiene sia stata raggiunta una prova idonea , con i canoni di apprezzabilità, serietà e consistenza, in merito alla effettiva concreta possibilità per l'attore di accedere al beneficio a seguito della presentazione dell' istanza del 29.3.2021.
Come è noto la Suprema Corte (vedi sent. 3824/2024) richiede per la liquidazione del danno da perdita di chance la commisurazione in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo;
tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza.
Nel caso di specie, non è stato dedotto dall'attore alcun elemento volto a dimostrare la sussistenza, in capo ad esso, dei requisiti che avrebbero concorso a determinare, con un elevato grado di probabilità, l'accoglimento dell'istanza di concessione provvisoria delle misure alternative alla detenzione, quali, ad esempio, la dimostrazione della sussistenza di una regolare attività lavorativa o, ancora,
l'attestazione di frequenza a percorsi di recupero presso il Sert.
pag. 10 La mancanza di elementi probatori in tal senso, in uno anche alla considerazione del successivo rigetto, da parte del Magistrato di Sorveglianza, dell'istanza di concessione provvisoria presentata dal nuovo legale in data 27/04/2021 – che troverà accoglimento solo in data 16/09/2021, a seguito di una nuova rivalutazione della situazione personale e carceraria del - determinano questo Giudice nel senso Pt_1 di ritenere non provata la perdita di chance di ottenere la concessione provvisoria dei benefici.
Ed in particolare, il rigetto disposto dal Magistrato di Sorveglianza in data
23.06.2021 è stato motivato dalla mancanza di un'attività lavorativa del , Pt_1 dovuta all'impossibilità del datore di lavoro di prevedere un impiego fisso CP_4 dello stesso, a seguito della chiusura per la pandemia. Oltre a tale circostanza impeditiva, il Magistrato di Sorveglianza ha motivato il rigetto anche sulla relazione negativa fornita dall'esperto, ex art. 80 o.p., che ha rilevato l'assenza di una revisione critica rispetto al grave reato commesso, che non ha consentito un percorso introspettivo del reo.
Tutto quanto sopra esposto dimostra, ad avviso della scrivente, la mancanza di una prognosi favorevole per ottenere ( nel maggio 2021) la concessione delle misure alternative alla detenzione.
4) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono pertanto poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata nel dispositivo con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (rispetto a quanto riconosciuto con la presente sentenza, così anche per il CU) per le fasi di studio e di introduzione della lite, intermedi fra minimi e medi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio .
La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, considerata la sua soccombenza, non può essere accolta;
neppure sussistono gli estremi per la condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte attrice tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda da essa svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
pag. 11 a) Dichiara l'inadempimento colpevole dell'avv. e, Controparte_1 per l'effetto, dichiara non dovuto, ex art. 1460 c.c., il compenso liquidabile allo stesso;
b) Condanna parte convenuta al risarcimento in favore dell'attore dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore per il periodo di tempo dal
12/4/2021 al 13/5/2021 che liquida in € 4.650,00 in moneta attuale, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
c) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.150,00 per compenso professionale, € 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
d) Rigetta la domanda ex art. 96 avanzata da parte convenuta.
Genova 7/03/2025
Il Giudice Unico
Maria Cristina Scarzella
minuta redatta dal Magistrato in tirocinio Maria Beatrice Simonetti
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