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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/10/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 81/2025
All'udienza del 08/10/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.13 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MILIANTI ILARIA ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA ricorrente e
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra depositava ricorso avverso l' in data 31/01/2025 al fine di vedersi Parte_1 CP_1 riconosciuto il proprio diritto all'APE sociale.
La ricorrente iniziava a lavorare nell'anno 1976 presso varie aziende e, negli ultimi anni, prestava lavoro come collaboratrice familiare.
L'ultimo rapporto di lavoro della ricorrente si concludeva con lettera di licenziamento del 03/02/2022 a seguito della morte del datore di lavoro Sig. intimata da avente diritto CP_2 Controparte_3 in quanto erede del padre precedente datore di lavoro.
Una volta scaduto il periodo di preavviso il 18/02/2022, la ricorrente percepiva l'indennità di disoccupazione e, successivamente, in data 8/2/2024 presentava domanda all' per la verifica del CP_1 requisito contributivo per l'ape sociale in cui dichiarava di rivestire lo stato di disoccupato ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 150/2015; precisava, in particolare, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio: a) di trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento;
b) di aver terminato di fruire della
1 prestazione di disoccupazione dal 5/1/2023; c) di essere iscritta nelle liste di disoccupazione del Centro per l'Impiego di Lucca dal 24/2/2022.
La ricorrente presentava altresì la domanda di anticipo pensionistico dichiarando di aver proposto domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso e la sussistenza delle altre condizioni richieste:
a) di aver terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
b) che successivamente non erano venute meno le condizioni richieste dalla normativa per il mantenimento dello stato di disoccupazione;
c) di avere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (ridotta fino a 28 nel caso di figli) nelle gestioni interessate all'Ape sociale;
d) di avere 2 figli.
L' con nota datata 30/05/2024 accoglieva la domanda e certificava la sussistenza dei requisiti CP_1 richiesti dalla legge e la possibilità di accedere all'ape dal 1/8/24; successivamente, con determina del
Dirigente Responsabile della Sede di Lucca del 25/9/2024, l' annullava il provvedimento di CP_1 certificazione notificato il 31/5/24 con questa motivazione “Riesaminando d'ufficio la certificazione
APE rilasciata si è accertato che il motivo di cessazione del rapporto di lavoro domestico a fondamento della NASPI non deriva da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale come richiesto dall'art.1 comma 179 della L. n.232/2016 in quanto è dipeso dal decesso del datore di lavoro. Di conseguenza, conformemente alla risposta al quesito fornita in merito dalla
DCP, in caso di risoluzione del contratto per decesso, pur riconoscendosi il trattamento NASPI, si è al di fuori dell'ambito tutelato dalla L. 232/2016”.
Con il tramite del Patronato Inac, la ricorrente presentava ricorso amministrativo per le seguenti ragioni
“L'estinzione del rapporto è stata “involontaria” e che la normativa in materia (art.40 comma 7 del
CCNL di settore “Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso”) prevede che “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo” che l' , con nota del del 16/10/24, dichiarava inammissibile in quanto da CP_1 considerare inammissibili i ricorsi avverso le certificazioni, come l'APE sociale.
La ricorrente presentava pertanto richiesta di riesame per le seguenti ragioni “L'estinzione del rapporto
è stata “involontaria” e che la normativa in materia (art.40 comma 7 del CCNL di settore
“Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso”) prevede che “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo” che l' , con nota del del 28/10/24, dichiarava “non ricevibile. Il provvedimento di autotutela costituisce CP_1 già riesame di provvedimento di primo grado, non è prevista la possibilità di un secondo riesame” a cui seguiva comunicazione del 31/12/24 che confermava la reiezione del riesame.
Pertanto, la sig.ra presentava ricorso e chiedeva “al Tribunale di Lucca, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, affinchè in applicazione degli artt.415/420 c.p.c., voglia fissare l'udienza di
2 comparizione delle parti e discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'anticipo pensionistico (cd Ape sociale) a decorrere dall'8/2/24; 2) conseguentemente condannare l' a corrispondere il relativo trattamento CP_1 economico, con gli arretrati e gli interessi come per legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali”.
Parte resistente, regolarmente costituitasi, contesta le pretese avversarie e “conclude affinchè il
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia rigettare la domanda in quanto infondata. Vinte le spese di lite ”.
La causa è stata discussa oralmente e decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso deve essere accolto.
°°°°°°°°°°°°°°°
E' pacifico che la ricorrente abbia lavorato come collaboratrice familiare alle dipendenze del signor quando poi, a seguito del decesso di quest'ultimo, veniva licenziata dalla figlia CP_2 CP_3 in data 03.02.2022.
[...]
La ricorrente, in data 08.02.2024, presentava domanda di verifica del requisito contributivo per APE sociale e relativa domanda di riconoscimento dell'anticipo pensionistico che, dopo un'iniziale accoglimento, veniva revocata d'ufficio dall' . CP_1
Si deve premettere che l'anticipo pensionistico è una misura introdotta dall'art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni, che consiste nel riconoscimento di una un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, a beneficio di soggetti che abbiano un'età anagrafica al momento della domanda pari ad anni 63 e si trovino nelle condizioni indicate dal medesimo art. 1 comma 179 ossia, per quanto qui di interesse, il riconoscimento a soggetti che: "a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".
Proprio in punto del rispetto dei requisiti richiesti al fine del riconoscimento di tale beneficio, la documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente consente di accertare la sussistenza di tutti i
3 presupposti di legge per poter beneficiare dell'APE sociale.
Risulta, infatti, provato che trattasi di soggetto: di anni 63; in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento;
che non usufruisce di altri trattamenti pensionistici;
con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Non può essere condivisa la posizione dell' secondo la quale lo stato di disoccupazione della CP_1 ricorrente, determinato dal decesso del datore di lavoro, non può essere equiparato ad un licenziamento.
E' necessario difatti richiamare il nutrito filone giurisprudenziale di merito (al quale in altro recente provvedimento il presente Giudice già si era conformato, segnatamente nella sentenza n. 301/2025 del
Tribunale di Lucca;
si vedano tra le altre: Tribunale di Milano;
sent. n. 1803/2023 Tribunale di Arezzo;
sent. n. 327/2021; Tribunale di Pesaro, sent. n. 202/2021; Tribunale di Gorizia, sent. n. 142/2023;
Tribunale di Ancona, sent. 80/2023; Tribunale di Cagliari, sent. 2834/2024; sentenza Tribunale di
Varese – Sez. Lavoro dell'11/2/25 nella causa N.R.G. 719/2024; sentenza Tribunale di Torino – Sez.
Lavoro del 18/3/25 nella causa R.G.L. 4257/2024, tutte relative a rapporti di lavoro domestico), con orientamento ben chiarito dalla sentenza Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro del 22/5/25 nella causa R.G.L.1945/2024 a cui il presente giudice non può che aderire, secondo cui “l'indennità per cui è causa ha lo scopo di tutelare i soggetti che hanno subito una disoccupazione involontaria, cosi che la cessazione di attività causata dal decesso del datore di lavoro sia equiparabile, per natura ed effetti, ad un licenziamento e cioè ad una cessazione del rapporto di lavoro per un fatto estraneo ed involontario del lavoratore ed imputabile unicamente al datore.
Se così non fosse, il lavoratore che abbia perduto il lavoro per una causa a lui non imputabile, si troverebbe, senza giustificato motivo, penalizzato da una interpretazione puramente letterale della norma, perdendo la possibilità di fruire di una misura, quale l'anticipo pensionistico, pensata dal legislatore proprio per accompagnare i lavoratori con difficoltà oggettiva a reperire una nuova occupazione, verso la pensione.
E, se è pur vero che, in termini generali, la morte del datore di lavoro non determina l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, in quanto "il decesso del datore di lavoro, che ha stipulato il contratto di lavoro subordinato con una determinata persona, comporta la trasmissione di tale rapporto ai suoi eredi, al pari dei diritti di obbligazione in genere, secondo le regole della successione
a titolo universale" (Cass., n. 8053/1994), e altresì vero che tale principio, non può applicarsi sic et simpliciter al lavoro domestico, il cui elemento caratterizzante è la prestazione finalizzata al soddisfacimento di un bisogno personale (e non professionale) del datore di lavoro, che viene inevitabilmente a mancare con il decesso di quest'ultimo”.
4 Nel caso di specie, tuttavia, la questione viene risolta della produzione agli atti della lettera di licenziamento della figlia avete diritto, non contestata da controparte, che sottolinea la chiara intenzione di non voler proseguire il rapporto di lavoro in essere.
Deve, pertanto, ritenersi che sussistano in capo alla ricorrente i requisiti necessari all'ottenimento del diritto alla pensione anticipata, con conseguente accoglimento del ricorso.
Quanto alla decorrenza del beneficio, questo potrà avere decorrenza dal mese successivo alla presentazione dalla domanda, come previsto per legge, ossia dal mese di marzo 2024 essendo stata la domanda presentata il 08.02.2024 .
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis secondo i valori minimi di cui al dm 55/14 attesa la bassa complessità della questione ed in assenza di determinazione del valore lo stesso va individuato nello scaglione sino a 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e dichiara il diritto della ricorrente ad accedere al beneficio pensionistico
– ape sociale- con decorrenza dal mese di marzo 2024 e fino al conseguimento dell'età anagrafica previsto per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia con conseguente CP_ condanna dell' al versamento del beneficio in favore della ricorrente nella misura di legge ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti con decorrenza da marzo 2024 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente in favore del procuratore antistatario le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2424,50 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella De Luca
5 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 81/2025
All'udienza del 08/10/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.13 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MILIANTI ILARIA ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA ricorrente e
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. QUARTA ROSSELLA resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra depositava ricorso avverso l' in data 31/01/2025 al fine di vedersi Parte_1 CP_1 riconosciuto il proprio diritto all'APE sociale.
La ricorrente iniziava a lavorare nell'anno 1976 presso varie aziende e, negli ultimi anni, prestava lavoro come collaboratrice familiare.
L'ultimo rapporto di lavoro della ricorrente si concludeva con lettera di licenziamento del 03/02/2022 a seguito della morte del datore di lavoro Sig. intimata da avente diritto CP_2 Controparte_3 in quanto erede del padre precedente datore di lavoro.
Una volta scaduto il periodo di preavviso il 18/02/2022, la ricorrente percepiva l'indennità di disoccupazione e, successivamente, in data 8/2/2024 presentava domanda all' per la verifica del CP_1 requisito contributivo per l'ape sociale in cui dichiarava di rivestire lo stato di disoccupato ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 150/2015; precisava, in particolare, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio: a) di trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento;
b) di aver terminato di fruire della
1 prestazione di disoccupazione dal 5/1/2023; c) di essere iscritta nelle liste di disoccupazione del Centro per l'Impiego di Lucca dal 24/2/2022.
La ricorrente presentava altresì la domanda di anticipo pensionistico dichiarando di aver proposto domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso e la sussistenza delle altre condizioni richieste:
a) di aver terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
b) che successivamente non erano venute meno le condizioni richieste dalla normativa per il mantenimento dello stato di disoccupazione;
c) di avere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (ridotta fino a 28 nel caso di figli) nelle gestioni interessate all'Ape sociale;
d) di avere 2 figli.
L' con nota datata 30/05/2024 accoglieva la domanda e certificava la sussistenza dei requisiti CP_1 richiesti dalla legge e la possibilità di accedere all'ape dal 1/8/24; successivamente, con determina del
Dirigente Responsabile della Sede di Lucca del 25/9/2024, l' annullava il provvedimento di CP_1 certificazione notificato il 31/5/24 con questa motivazione “Riesaminando d'ufficio la certificazione
APE rilasciata si è accertato che il motivo di cessazione del rapporto di lavoro domestico a fondamento della NASPI non deriva da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale come richiesto dall'art.1 comma 179 della L. n.232/2016 in quanto è dipeso dal decesso del datore di lavoro. Di conseguenza, conformemente alla risposta al quesito fornita in merito dalla
DCP, in caso di risoluzione del contratto per decesso, pur riconoscendosi il trattamento NASPI, si è al di fuori dell'ambito tutelato dalla L. 232/2016”.
Con il tramite del Patronato Inac, la ricorrente presentava ricorso amministrativo per le seguenti ragioni
“L'estinzione del rapporto è stata “involontaria” e che la normativa in materia (art.40 comma 7 del
CCNL di settore “Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso”) prevede che “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo” che l' , con nota del del 16/10/24, dichiarava inammissibile in quanto da CP_1 considerare inammissibili i ricorsi avverso le certificazioni, come l'APE sociale.
La ricorrente presentava pertanto richiesta di riesame per le seguenti ragioni “L'estinzione del rapporto
è stata “involontaria” e che la normativa in materia (art.40 comma 7 del CCNL di settore
“Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso”) prevede che “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo” che l' , con nota del del 28/10/24, dichiarava “non ricevibile. Il provvedimento di autotutela costituisce CP_1 già riesame di provvedimento di primo grado, non è prevista la possibilità di un secondo riesame” a cui seguiva comunicazione del 31/12/24 che confermava la reiezione del riesame.
Pertanto, la sig.ra presentava ricorso e chiedeva “al Tribunale di Lucca, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, affinchè in applicazione degli artt.415/420 c.p.c., voglia fissare l'udienza di
2 comparizione delle parti e discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'anticipo pensionistico (cd Ape sociale) a decorrere dall'8/2/24; 2) conseguentemente condannare l' a corrispondere il relativo trattamento CP_1 economico, con gli arretrati e gli interessi come per legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali”.
Parte resistente, regolarmente costituitasi, contesta le pretese avversarie e “conclude affinchè il
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia rigettare la domanda in quanto infondata. Vinte le spese di lite ”.
La causa è stata discussa oralmente e decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso deve essere accolto.
°°°°°°°°°°°°°°°
E' pacifico che la ricorrente abbia lavorato come collaboratrice familiare alle dipendenze del signor quando poi, a seguito del decesso di quest'ultimo, veniva licenziata dalla figlia CP_2 CP_3 in data 03.02.2022.
[...]
La ricorrente, in data 08.02.2024, presentava domanda di verifica del requisito contributivo per APE sociale e relativa domanda di riconoscimento dell'anticipo pensionistico che, dopo un'iniziale accoglimento, veniva revocata d'ufficio dall' . CP_1
Si deve premettere che l'anticipo pensionistico è una misura introdotta dall'art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni, che consiste nel riconoscimento di una un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, a beneficio di soggetti che abbiano un'età anagrafica al momento della domanda pari ad anni 63 e si trovino nelle condizioni indicate dal medesimo art. 1 comma 179 ossia, per quanto qui di interesse, il riconoscimento a soggetti che: "a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".
Proprio in punto del rispetto dei requisiti richiesti al fine del riconoscimento di tale beneficio, la documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente consente di accertare la sussistenza di tutti i
3 presupposti di legge per poter beneficiare dell'APE sociale.
Risulta, infatti, provato che trattasi di soggetto: di anni 63; in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento;
che non usufruisce di altri trattamenti pensionistici;
con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Non può essere condivisa la posizione dell' secondo la quale lo stato di disoccupazione della CP_1 ricorrente, determinato dal decesso del datore di lavoro, non può essere equiparato ad un licenziamento.
E' necessario difatti richiamare il nutrito filone giurisprudenziale di merito (al quale in altro recente provvedimento il presente Giudice già si era conformato, segnatamente nella sentenza n. 301/2025 del
Tribunale di Lucca;
si vedano tra le altre: Tribunale di Milano;
sent. n. 1803/2023 Tribunale di Arezzo;
sent. n. 327/2021; Tribunale di Pesaro, sent. n. 202/2021; Tribunale di Gorizia, sent. n. 142/2023;
Tribunale di Ancona, sent. 80/2023; Tribunale di Cagliari, sent. 2834/2024; sentenza Tribunale di
Varese – Sez. Lavoro dell'11/2/25 nella causa N.R.G. 719/2024; sentenza Tribunale di Torino – Sez.
Lavoro del 18/3/25 nella causa R.G.L. 4257/2024, tutte relative a rapporti di lavoro domestico), con orientamento ben chiarito dalla sentenza Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro del 22/5/25 nella causa R.G.L.1945/2024 a cui il presente giudice non può che aderire, secondo cui “l'indennità per cui è causa ha lo scopo di tutelare i soggetti che hanno subito una disoccupazione involontaria, cosi che la cessazione di attività causata dal decesso del datore di lavoro sia equiparabile, per natura ed effetti, ad un licenziamento e cioè ad una cessazione del rapporto di lavoro per un fatto estraneo ed involontario del lavoratore ed imputabile unicamente al datore.
Se così non fosse, il lavoratore che abbia perduto il lavoro per una causa a lui non imputabile, si troverebbe, senza giustificato motivo, penalizzato da una interpretazione puramente letterale della norma, perdendo la possibilità di fruire di una misura, quale l'anticipo pensionistico, pensata dal legislatore proprio per accompagnare i lavoratori con difficoltà oggettiva a reperire una nuova occupazione, verso la pensione.
E, se è pur vero che, in termini generali, la morte del datore di lavoro non determina l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, in quanto "il decesso del datore di lavoro, che ha stipulato il contratto di lavoro subordinato con una determinata persona, comporta la trasmissione di tale rapporto ai suoi eredi, al pari dei diritti di obbligazione in genere, secondo le regole della successione
a titolo universale" (Cass., n. 8053/1994), e altresì vero che tale principio, non può applicarsi sic et simpliciter al lavoro domestico, il cui elemento caratterizzante è la prestazione finalizzata al soddisfacimento di un bisogno personale (e non professionale) del datore di lavoro, che viene inevitabilmente a mancare con il decesso di quest'ultimo”.
4 Nel caso di specie, tuttavia, la questione viene risolta della produzione agli atti della lettera di licenziamento della figlia avete diritto, non contestata da controparte, che sottolinea la chiara intenzione di non voler proseguire il rapporto di lavoro in essere.
Deve, pertanto, ritenersi che sussistano in capo alla ricorrente i requisiti necessari all'ottenimento del diritto alla pensione anticipata, con conseguente accoglimento del ricorso.
Quanto alla decorrenza del beneficio, questo potrà avere decorrenza dal mese successivo alla presentazione dalla domanda, come previsto per legge, ossia dal mese di marzo 2024 essendo stata la domanda presentata il 08.02.2024 .
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis secondo i valori minimi di cui al dm 55/14 attesa la bassa complessità della questione ed in assenza di determinazione del valore lo stesso va individuato nello scaglione sino a 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e dichiara il diritto della ricorrente ad accedere al beneficio pensionistico
– ape sociale- con decorrenza dal mese di marzo 2024 e fino al conseguimento dell'età anagrafica previsto per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia con conseguente CP_ condanna dell' al versamento del beneficio in favore della ricorrente nella misura di legge ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti con decorrenza da marzo 2024 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente in favore del procuratore antistatario le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2424,50 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella De Luca
5 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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