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Sentenza 13 settembre 2021
Sentenza 13 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2021, n. 33931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33931 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CH AZ, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/11/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE IN, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 12 dicembre 2019 dal Tribunale di Grosseto, che ha condannato il ricorrente alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione e di euro 23 mila di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere ceduto plurimi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, hashish e cocaina a nove diversi acquirenti nel periodo Penale Sent. Sez. 6 Num. 33931 Anno 2021 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 02/07/2021 compreso tra il mese di gennaio e il 30 maggio 2019 in concorso con altri soggetti non identificati. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, AZ CH ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Nel primo motivo deduce cumulativamente la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto reato, ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, sull'erroneo presupposto che l'appello proposto devolvesse al Giudice dell'impugnazione solamente il punto relativo al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo si obietta che il punto devoluto con l'appello investiva anche l'accertamento del fatto-reato, sia pure con riferimento al trattamento sanzionatorio, e quindi il giudice dell'appello avrebbe potuto e dovuto riqualificare il fatto ove ne avesse ravvisato i presupposti. Pertanto, essendosi limitato a valutare le doglianze dell'atto di appello ai soli fini del trattamento sanzionatorio, il Giudice dell'appello è venuto meno al potere- dovere di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e di modificarla ove più favorevole per l'imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla insussistenza delle circostanze attenuanti generiche ed alla errata determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi addotti dal ricorrente sono inammissibili perché propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito dei fatti oggetto del giudizio da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità. Quanto al denunciato vizio per violazione di legge, in punto di qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. 309/90, va osservato innanzitutto che compete d'ufficio al giudice, anche se adito nel grado di appello, e pure senza un motivo specifico sul punto, il potere-dovere di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica entro i limiti del devoluto, ciò evincendosi dall'art. 597 cod. proc. pen. che regola l'ambito della cognizione del giudice di appello. Ed analogo potere spetta anche alla Corte di cassazione ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., sempre che il fatto sia però già sufficientemente delineato nel giudizio di merito. Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che i fatti, per come emersi dagli atti, potessero essere riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 2 309/90, per la reiterazione dello spaccio, frequenza, organizzazione ed uso di telefoni cellulari. Quindi, la diversa qualificazione poteva essere dedotta in sede di ricorso per cassazione anche se non dedotta nei motivi di appello, ma sempre che i relativi presupposti di fatto fossero certi ed incontestati. Non è, invece, possibile procedere ad una riqualificazione del fatto quando le valutazioni operate dal giudice di merito non siano ictu °cui/ incompatibili con la esclusione del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90, né la ‘rte di cassazione può compiere apprezzamenti in fatto sostitutivi in termini di ridotta gravità, né annullare con rinvio al giudice di merito perché vi provveda, non potendosi devolvere al giudice di rinvio un punto della decisione che non sia stato oggetto di censure specifiche in sede di appello. Considerato che la diversa individuazione del titolo di reato investe la valutazione di criteri normativi che rinviano all'accertamento di fatti specifici, tali profili fattuali devono essere censurati nei motivi di appello non solo genericamente ai fini del trattamento sanzionatorio, ma nello specifico e precipuamente ai fini della qualificazione giuridica. L'offensività del fatto assume, infatti, una diversa connotazione a seconda che sia dedotta con riferimento al solo trattamento sanzionatorio o anche ai fini della qualificazione giuridica o ai fini dell'applicazione di altri istituti giuridici, come nel caso della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. La valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico protetto, rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133, comma primo, n.2, cod. pen., non è equivalente alla valutazione dei presupposti richiesti per ravvisare gli estremi, tassativamente indicati nella normativa di riferimento, di una differente fattispecie dì reato, che, una volta accertati, comunque implicano una ulteriore valutazione di quei parametri da cui dipende, invece, la gravità del reato agli effetti della commisurazione della pena. 2. Nel caso in esame, entrambi i giudici di merito hanno escluso che i fatti fossero di minima offensività ai fini della diversa qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, mentre il difensore dell'imputato nell'atto di appello, senza mettere in discussione la qualificazione del reato, si è limitato ad evidenziare aspetti che attengono al ruolo più ridotto avuto dal CH nell'attività di spaccio, rispetto al maggiore prolungamento nel tempo delle analoghe condotte svolte dal correo non identificato. Non sono stati dedotti rilievi specifici sul dato ponderale, o su quello della qualità della droga, o sulla diversa tipologia delle sostanze vendute, o sulla intensità e frequenza dello spaccio, quindi, su tutti quegli elementi 3 normativamente indicati, concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), o attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti) che per giurisprudenza consolidata costituiscono gli indici di gravità del fatto che devono essere vagliati ai fini del riconoscimento della fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 3. Pertanto, non essendo state dedotte con i motivi in appello censure specifiche in punto di valutazione delle concrete modalità del fatto ai fini della diversa qualificazione giuridica, tale questione non può più essere dedotta in sede di ricorso per cassazione, investendo apprezzamenti di fatto riservati al giudizio di merito. Invero, trattandosi di una diversa qualificazione del reato che investe valutazioni attinenti non soltanto genericamente4Igrado di offensività del fatto ma A specificamente la sussistenza di tutti quegli indici normativi alla stregua dei quali deve operarsi la verifica della sussistenza della fattispecie del fatto di lieve entità, l'assenza di puntuali deduzioni al riguardo non solo non inficia la valutazione operata dal giudice di appello nell'esercizio del potere-dovere di dare al fatto la sua corretta definizione giuridica ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ma neppure può essere oggetto di un nuovo sindacato in sede di legittimità. Quindi, se è vero che in linea di principio con il ricorso per cassazione si può richiedere una qualificazione giuridica diversa anche se non dedotta in appello, laddove, come nel caso di specie, tale derubricazione presupponga apprezzamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità, è onere della difesa dedurli in appello con rilievi specifici e non generici, così come affermato mutatis mutandi per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che incide sulla punibilità del fatto e non sulla qualificazione, ma che ugualmente richiama il parametro della minima offensività e che si è escluso possa essere dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione, imponendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018 , Sarr, Rv. 272789). 4. In conclusione, anche con specifico riferimento alla qualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90, deve ribadirsi il principio, già più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ígorte di cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito e quindi non anche quando la richiesta riqualificazione del fatto sia dedotta su aspetti in fatto mai prospettati al giudice di merito (Sez. 5, n.23391 4 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 6, n.6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543). 5. Il secondo motivo sulle circostanze attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena è assolutamente generico, non essendo stati apprezzati né dedotti elementi validi per giustificarne il riconoscimento. La motivazione è coerente e giustifica ampiamente la determinazione della pena irrogata in ragione della ravvisata intensità dell'attività di spaccio in concorso con altri soggetti non identificati. 6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE IN, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 12 dicembre 2019 dal Tribunale di Grosseto, che ha condannato il ricorrente alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione e di euro 23 mila di multa, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere ceduto plurimi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, hashish e cocaina a nove diversi acquirenti nel periodo Penale Sent. Sez. 6 Num. 33931 Anno 2021 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 02/07/2021 compreso tra il mese di gennaio e il 30 maggio 2019 in concorso con altri soggetti non identificati. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, AZ CH ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Nel primo motivo deduce cumulativamente la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto reato, ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, sull'erroneo presupposto che l'appello proposto devolvesse al Giudice dell'impugnazione solamente il punto relativo al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo si obietta che il punto devoluto con l'appello investiva anche l'accertamento del fatto-reato, sia pure con riferimento al trattamento sanzionatorio, e quindi il giudice dell'appello avrebbe potuto e dovuto riqualificare il fatto ove ne avesse ravvisato i presupposti. Pertanto, essendosi limitato a valutare le doglianze dell'atto di appello ai soli fini del trattamento sanzionatorio, il Giudice dell'appello è venuto meno al potere- dovere di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e di modificarla ove più favorevole per l'imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla insussistenza delle circostanze attenuanti generiche ed alla errata determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi addotti dal ricorrente sono inammissibili perché propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito dei fatti oggetto del giudizio da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità. Quanto al denunciato vizio per violazione di legge, in punto di qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. 309/90, va osservato innanzitutto che compete d'ufficio al giudice, anche se adito nel grado di appello, e pure senza un motivo specifico sul punto, il potere-dovere di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica entro i limiti del devoluto, ciò evincendosi dall'art. 597 cod. proc. pen. che regola l'ambito della cognizione del giudice di appello. Ed analogo potere spetta anche alla Corte di cassazione ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., sempre che il fatto sia però già sufficientemente delineato nel giudizio di merito. Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso che i fatti, per come emersi dagli atti, potessero essere riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 2 309/90, per la reiterazione dello spaccio, frequenza, organizzazione ed uso di telefoni cellulari. Quindi, la diversa qualificazione poteva essere dedotta in sede di ricorso per cassazione anche se non dedotta nei motivi di appello, ma sempre che i relativi presupposti di fatto fossero certi ed incontestati. Non è, invece, possibile procedere ad una riqualificazione del fatto quando le valutazioni operate dal giudice di merito non siano ictu °cui/ incompatibili con la esclusione del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90, né la ‘rte di cassazione può compiere apprezzamenti in fatto sostitutivi in termini di ridotta gravità, né annullare con rinvio al giudice di merito perché vi provveda, non potendosi devolvere al giudice di rinvio un punto della decisione che non sia stato oggetto di censure specifiche in sede di appello. Considerato che la diversa individuazione del titolo di reato investe la valutazione di criteri normativi che rinviano all'accertamento di fatti specifici, tali profili fattuali devono essere censurati nei motivi di appello non solo genericamente ai fini del trattamento sanzionatorio, ma nello specifico e precipuamente ai fini della qualificazione giuridica. L'offensività del fatto assume, infatti, una diversa connotazione a seconda che sia dedotta con riferimento al solo trattamento sanzionatorio o anche ai fini della qualificazione giuridica o ai fini dell'applicazione di altri istituti giuridici, come nel caso della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. La valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico protetto, rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133, comma primo, n.2, cod. pen., non è equivalente alla valutazione dei presupposti richiesti per ravvisare gli estremi, tassativamente indicati nella normativa di riferimento, di una differente fattispecie dì reato, che, una volta accertati, comunque implicano una ulteriore valutazione di quei parametri da cui dipende, invece, la gravità del reato agli effetti della commisurazione della pena. 2. Nel caso in esame, entrambi i giudici di merito hanno escluso che i fatti fossero di minima offensività ai fini della diversa qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, mentre il difensore dell'imputato nell'atto di appello, senza mettere in discussione la qualificazione del reato, si è limitato ad evidenziare aspetti che attengono al ruolo più ridotto avuto dal CH nell'attività di spaccio, rispetto al maggiore prolungamento nel tempo delle analoghe condotte svolte dal correo non identificato. Non sono stati dedotti rilievi specifici sul dato ponderale, o su quello della qualità della droga, o sulla diversa tipologia delle sostanze vendute, o sulla intensità e frequenza dello spaccio, quindi, su tutti quegli elementi 3 normativamente indicati, concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), o attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti) che per giurisprudenza consolidata costituiscono gli indici di gravità del fatto che devono essere vagliati ai fini del riconoscimento della fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 3. Pertanto, non essendo state dedotte con i motivi in appello censure specifiche in punto di valutazione delle concrete modalità del fatto ai fini della diversa qualificazione giuridica, tale questione non può più essere dedotta in sede di ricorso per cassazione, investendo apprezzamenti di fatto riservati al giudizio di merito. Invero, trattandosi di una diversa qualificazione del reato che investe valutazioni attinenti non soltanto genericamente4Igrado di offensività del fatto ma A specificamente la sussistenza di tutti quegli indici normativi alla stregua dei quali deve operarsi la verifica della sussistenza della fattispecie del fatto di lieve entità, l'assenza di puntuali deduzioni al riguardo non solo non inficia la valutazione operata dal giudice di appello nell'esercizio del potere-dovere di dare al fatto la sua corretta definizione giuridica ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ma neppure può essere oggetto di un nuovo sindacato in sede di legittimità. Quindi, se è vero che in linea di principio con il ricorso per cassazione si può richiedere una qualificazione giuridica diversa anche se non dedotta in appello, laddove, come nel caso di specie, tale derubricazione presupponga apprezzamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità, è onere della difesa dedurli in appello con rilievi specifici e non generici, così come affermato mutatis mutandi per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che incide sulla punibilità del fatto e non sulla qualificazione, ma che ugualmente richiama il parametro della minima offensività e che si è escluso possa essere dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione, imponendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018 , Sarr, Rv. 272789). 4. In conclusione, anche con specifico riferimento alla qualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90, deve ribadirsi il principio, già più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ígorte di cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito e quindi non anche quando la richiesta riqualificazione del fatto sia dedotta su aspetti in fatto mai prospettati al giudice di merito (Sez. 5, n.23391 4 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 6, n.6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543). 5. Il secondo motivo sulle circostanze attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena è assolutamente generico, non essendo stati apprezzati né dedotti elementi validi per giustificarne il riconoscimento. La motivazione è coerente e giustifica ampiamente la determinazione della pena irrogata in ragione della ravvisata intensità dell'attività di spaccio in concorso con altri soggetti non identificati. 6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2021