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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 09/12/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 622/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Jacopo Baldi Parte_1
ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71 e l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, a fronte del disconoscimento della domanda amministrativa, avendo la commissione riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa pari al 50%; che anche in sede di atp (rgn.
3046/2022) veniva riconosciuta, ma non omologata, una riduzione della capacità lavorativa del 67% a decorrere dalla domanda amministrativa;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis
c.p.c., ha chiesto che le sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 1.12.2020 o in subordine che venga accertato lo stato invalidante pari al
67% utile ai fini dell'esenzione al pagamento del ticket sanitario, già riconosciuto in sede di atp ma non omologato.
L'Ente resistente, non si costituiva nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
La causa, istruita mediante CTU medico-legale, e decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
L'esito della nuova perizia, tuttavia, conferma quello della precedente: gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono congrua la valutazione espressa nella precedente perizia, accertando una invalidità nella misura del 67% e evidenziano a carico della parte ricorrente l'insussistenza del requisito legittimante il riconoscimento dell'assegno di assistenza di cui all'art. 13 l. 118/71.
Il consulente, infatti, pur riconoscendo la paziente affetta da “Diabete Mellito tipo 2 in trattamento misto senza complicanze documentate. Poliartrosi a modesto impegno funzionale. Segni clinici di spondiloartrosi della colonna”, ha negato che tali patologie possnoa integrare il requisito medico utile per ottenere il beneficio di cui all'art. 13 L. 118/71, affermando che “in considerazione della scarsa documentazione in atti, per quanto emerso alla visita medica espletata, si deve ritenere che le condizioni cliniche, nemmeno attualmente, concretizzano le condizioni di cui all'art 13 L 118/71”
Il CTU ha correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono lo stesso e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa della ricorrente.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Deve comunque essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato, con decorrenza dalla domanda amministrativa. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP
è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati
(Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 622/2023 r.g.: - Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente di una percentuale di invalidità pari al 67% utile ai fini della concessione dei benefici sociosanitari di cui all'art. 5 comma 4 della legge 407/90
(esenzione pagamento ticket sanitario);
- Respinge per il resto il ricorso;
- Compensa tre le parti le spese legali;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 9/12/2025
Il Giudice
LA OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 09/12/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 622/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Jacopo Baldi Parte_1
ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71 e l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, a fronte del disconoscimento della domanda amministrativa, avendo la commissione riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa pari al 50%; che anche in sede di atp (rgn.
3046/2022) veniva riconosciuta, ma non omologata, una riduzione della capacità lavorativa del 67% a decorrere dalla domanda amministrativa;
di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis
c.p.c., ha chiesto che le sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 1.12.2020 o in subordine che venga accertato lo stato invalidante pari al
67% utile ai fini dell'esenzione al pagamento del ticket sanitario, già riconosciuto in sede di atp ma non omologato.
L'Ente resistente, non si costituiva nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
La causa, istruita mediante CTU medico-legale, e decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
L'esito della nuova perizia, tuttavia, conferma quello della precedente: gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono congrua la valutazione espressa nella precedente perizia, accertando una invalidità nella misura del 67% e evidenziano a carico della parte ricorrente l'insussistenza del requisito legittimante il riconoscimento dell'assegno di assistenza di cui all'art. 13 l. 118/71.
Il consulente, infatti, pur riconoscendo la paziente affetta da “Diabete Mellito tipo 2 in trattamento misto senza complicanze documentate. Poliartrosi a modesto impegno funzionale. Segni clinici di spondiloartrosi della colonna”, ha negato che tali patologie possnoa integrare il requisito medico utile per ottenere il beneficio di cui all'art. 13 L. 118/71, affermando che “in considerazione della scarsa documentazione in atti, per quanto emerso alla visita medica espletata, si deve ritenere che le condizioni cliniche, nemmeno attualmente, concretizzano le condizioni di cui all'art 13 L 118/71”
Il CTU ha correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono lo stesso e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa della ricorrente.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Deve comunque essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato, con decorrenza dalla domanda amministrativa. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP
è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati
(Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 622/2023 r.g.: - Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente di una percentuale di invalidità pari al 67% utile ai fini della concessione dei benefici sociosanitari di cui all'art. 5 comma 4 della legge 407/90
(esenzione pagamento ticket sanitario);
- Respinge per il resto il ricorso;
- Compensa tre le parti le spese legali;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 9/12/2025
Il Giudice
LA OT