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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa MA LU MA NA all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 2175/2021 vertente tra:
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Brolo c/da Parte_1
Scarapullì n.22, C.F. ed elettivamente domiciliata in Brolo, via Ferrara n. 99, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.06.2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2019 alle dipendenze della ditta
Agriservice S.r.l.s., per 152 giornate annue;
che, l'Istituto previdenziale aveva disposto la sua cancellazione dagli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza e che per tale ragione aveva proposto ricorso amministrativo rimasto infruttuoso;
che, non avendo avuto esito la impugnazione amministrativa proposta CP_ avverso il provvedimento di cancellazione aveva convenuto in giudizio l per ottenere la condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, per il suddetto anno e per le suddette giornate lavorate.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava il ricorso. CP_2
Espletata la prova testimoniale, all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale
Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. Il ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
Dall'escussione dei testi, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendoli sentiti questo giudice che l'ha attentamente osservati durante l'esame, si è rilevato chiaramente che, il ricorrente, nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Agriservice S.r.l.s,, per 152 giornate, per l'anno 2019, eseguendo le direttive datoriali del datore di lavoro o suo delegato e che sempre lo stesso provvedeva a corrispondere la retribuzione.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2019 per 152 giornate lavorative, con condanna dell' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura in favore della stessa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che, , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Agriservice Parte_2
S.r.l.s., nell'anno 2019, per 152 giornate annue e, per l'effetto, ordina all in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese giudiziali CP_2 di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 18.11.2025
il giudice del lavoro
DR. MA LU MA NA
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa MA LU MA NA all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 2175/2021 vertente tra:
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Brolo c/da Parte_1
Scarapullì n.22, C.F. ed elettivamente domiciliata in Brolo, via Ferrara n. 99, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.06.2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo e di avere svolto attività lavorativa nell'anno 2019 alle dipendenze della ditta
Agriservice S.r.l.s., per 152 giornate annue;
che, l'Istituto previdenziale aveva disposto la sua cancellazione dagli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza e che per tale ragione aveva proposto ricorso amministrativo rimasto infruttuoso;
che, non avendo avuto esito la impugnazione amministrativa proposta CP_ avverso il provvedimento di cancellazione aveva convenuto in giudizio l per ottenere la condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, per il suddetto anno e per le suddette giornate lavorate.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava il ricorso. CP_2
Espletata la prova testimoniale, all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale
Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. Il ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
Dall'escussione dei testi, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendoli sentiti questo giudice che l'ha attentamente osservati durante l'esame, si è rilevato chiaramente che, il ricorrente, nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Agriservice S.r.l.s,, per 152 giornate, per l'anno 2019, eseguendo le direttive datoriali del datore di lavoro o suo delegato e che sempre lo stesso provvedeva a corrispondere la retribuzione.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e riconosciuto il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2019 per 152 giornate lavorative, con condanna dell' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura in favore della stessa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che, , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Agriservice Parte_2
S.r.l.s., nell'anno 2019, per 152 giornate annue e, per l'effetto, ordina all in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese giudiziali CP_2 di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 18.11.2025
il giudice del lavoro
DR. MA LU MA NA