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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11663 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa IA SO, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 20366 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno
per lesione personale” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aulino Parte_1 C.F._1
Giuseppe, giusta procura in atti, presso lo studio del quale in Napoli alla via Emilio Scaglione n.
23, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
Gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (p. iva , in persona P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Eduardo
Marano, giusta procura alle liti per atto del notar del 18 dicembre Persona_1
2014 REP. n° 186905 RACC. n° 30367 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli al largo F. Torraca n. 71
CONVENUTA
NONCHÉ
p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il cui sito in San Gennaro
IA (NA), alla Via Ottaviano, 215, studio elettivamente domicilia
1 CONVENUTA
e
(c.f. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
in qualità di F.G.V.S., e al fine di sentirli condannare CP_1 CP_2 Controparte_3
al risarcimento dei danni patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 24.02.2021 alle ore 18:00, in via Pietro Castellino (NA).
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era trasportata sul motoveicolo tipo Geopolis Peugeot tg. DK 98003 di proprietà
di ed assicurato per la r.c.a. con la veniva urtata, insieme al Controparte_3 CP_2
motoveicolo, al piede sinistro da altro motoveicolo che, invadendo la opposta corsia, l'avrebbe colpita, allontanandosi immediatamente dal luogo del sinistro, senza fermarsi e senza prestare soccorso e che in conseguenza dell'investimento riportava lesioni personali come accertate e refertate dal P.O. C.T.O di Napoli.
Tanto premesso chiedeva, in applicazione dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/05, la condanna dell' al pagamento di tutti i danni patiti o in via subordinata, ove non potesse essere CP_2
applicata tale normativa, chiedeva, previo accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente tra i conducenti dei veicoli coinvolti, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti quantificati nella somma di € 52.000,00 oltre interessi legali e moratori;
con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
1.2 Si costituiva la , in qualità di F.G.V.S., eccependo preliminarmente l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dall'attore ex art. 2947 comma 2 c.c., la nullità
dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. ed infine la carenza di legittimazione
2 passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto destituita di fondamento.
Si costituiva la che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda ai CP_2
sensi dell'art. 141 c.d.a., nonché l'improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione,
l'inammissibilità della stessa per difetto delle titolarità attiva e passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, sulla scorta di plurimi argomenti, chiedeva rigettare la domanda;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, applicare il disposto di cui all'art. 2055 c.c.
Non si costituiva , sebbene ritualmente citato, pertanto ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia.
2. Nel corso della fase istruttoria venivano ascoltati due testimoni di parte attrice e disposta c.t.u.
medico legale sulla persona dell'istante; rinviata la causa per la decisione all'udienza del
14.11.2025 ai sensi del'art.281 sexies cpc, in data 15.09.2025 è subentrata la scrivente nella titolarità del ruolo;
la causa è stata decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva
3.1 In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni formulate dalle convenute.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità, sulla scorta del consolidato principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale per aversi atto nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. è necessario che vi sia omissione totale dell'oggetto, oppure che la causa petendi sia incerta o mancante in senso assoluto. In particolare, per aversi nullità della citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione esatta attraverso l'esame complessivo dell'atto e che il convenuto non possa quindi apprestare una compiuta difesa.
La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto
3 l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva (Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 4828 del 2006; Cass. n. 3911 del
2001).
Nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto introduttivo, i fatti posti a fondamento della domanda e il contenuto della stessa sono compiutamente individuabili attraverso l'esame complessivo dell'atto.
3.2. Va altresì rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda del diritto fatto valere,
avendo la danneggiata proposto azione risarcitoria con atto di citazione notificato in data
4.10.2023, dopo il decorso del termine di legge dalle richieste di risarcimento del danno –
contenente tutte le prescrizioni di cui al co.2 dell'art.148 cod. ass. – e messa in mora pervenute alle convenute in data 16.03.2023.
Del resto, la condizione di proponibilità prevista dall'art. 148 cod. ass. deve ritenersi adempiuta anche quando il danneggiato invii una richiesta incompleta all'assicuratore, se questi non si avvalga della facoltà di chiedere l'integrazione della richiesta, prevista dal comma 5 della norma suddetta.
4. Passando ad esaminare il merito della controversia, le domande sono infondate.
4.1 Quanto alla domanda azionata in via principale, parte attrice chiede la condanna dell' CP_2
nella qualità di compagnia assicuratrice del motoveicolo a bordo del quale era trasportata,
[...]
al pagamento di tutti i danni patiti ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/05.
Vanno dunque richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di tutela del terzo trasportato.
Secondo i più recenti e consolidati arresti, la previsione dell'art. 141 cod. ass. – in base alla quale
“ salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è
risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti…” – non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato,
4 in particolare, di quella prevista dall'art. 144 cod. ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (cfr. Cass. S.U. n.35318/2022).
Lo scopo della norma è quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale, scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti: a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già
prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c., l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitato al fatto di allegare e provare il fatto storico “ sinistro stradale”, la sua qualità di trasportato ed il danno patito, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente, ma unicamente previa prova del caso fortuito.
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
Le S.U. della Suprema Corte (sentenza n.35318/2022), chiamate a pronunciarsi in ordine alla questione se il sistema delineato dall'art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta possa essere esercitata anche nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato, hanno chiarito
“ ……….che l'azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli. E
ciò alla luce di una interpretazione dell'art. 141 che - come prescritto dall'art. 12 preleggi - deve
tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione
del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale - a sua volta - a “illuminarlo” e a definirne
la portata), nell'ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell'articolo e
che colga la logica interna e l'interdipendenza fra le sue disposizioni”.
Ed invero, hanno precisato l'ineludibilità del dato letterale costituito dall'espressione «a
prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro», affermando che “….. ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore
abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza
5 prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo
mezzo”, anche considerando che “…...l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è
basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella
del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso
fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento
circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi
rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile)
civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti …….”.
Hanno definitivamente sancito la necessarietà del coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicolo ma non di uno scontro materiale tra gli stessi: “Quanto si è detto finora sulle finalità e sui
presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass. consente di confermare quanto affermato da
Cass. n. 25033/2019 in punto di non necessità di uno scontro materiale fra i veicoli e di sufficienza
del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare
di un mezzo (che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di
un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Ciò che rileva
è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di
almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo
di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore
e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto -
costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del
danneggiato”.
Il meccanismo di tutela previsto dall'art.141 cod. ass. è stato poi ritenuto operante anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa,
ribadendo il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'impresa di
assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il
terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti
dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150
6 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione,
la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime
della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005»
(Cass. S.U. n.35318/2022; Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020).
4.2. Sulla scorta della richiamata premessa, ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art.141 cod.ass. non essendo emersa la prova del fatto storico “sinistro stradale”.
Il teste ha dichiarato: “DR sono a conoscenza dei fatti in quanto ero presente e li Testimone_1
ho visti con i miei occhi DR Non ho reso alcuna testimonianza negli ultimi cinque anni in materia
di RC automobilistica;
DR Sono indifferente alle parti. DR lavoro come impiegato
amministrativo presso la MSC crociere, all'epoca ero studente universitario DR confermo il
capo 1 della memoria di parte attrice che mi viene letto;
preciso che non ricordo i numeri di targa,
però ricordo che vi fu un incidente tra un motorino arancione che ci precedeva e un motorino di
colore scuro che proveniva dalla direzione opposta e invadeva la nostra corsia di marcia. DR io
mi trovavo quale trasportato a bordo di un motorino guidato dal mio amico Persona_2
viaggiavamo dietro al motorino che subì l'incidente, in direzione via Bernardo Cavallino;
eravamo all'altezza del CNR;
DR: confermo il capo due che mi viene letto;
preciso che il
motorino scuro colpì il pedale del motorino arancione sulla parte SX con la parte
laterale/anteriore SX e quindi il piede della signora che stava sul pedale;
non so se la rotazione
fu esattamente di 180 gradi, ma di sicuro il piede si trovò ruotato in maniera innaturale. DR
confermo il capo 3 che mi viene letto DR sul capo 4 posso dire che lasciai il mio recapito al
conducente del veicolo dove era trasportata la signora e poi sono andato via insieme al mio amico.
DR so che la signora ferita stava per essere trasportata all'ospedale; so che stavano per portarla
in ospedale perché erano arrivate altre persone sul posto, qualcuno chiamò anche l'ambulanza la
quale però non arrivava e quindi si era deciso di portarla direttamente. DR sui capi 5 e 6 nulla
so. DR Non confermo il capo A della memoria dell' che mi viene letto DR Non confermo CP_2
il capo B che mi viene letto in quanto c'era traffico automobilistico che scendeva;
DR Non
7 confermo il capo C che mi viene letto DR Sul capo D che mi viene letto preciso che il motorino
arancione non cadde mai a terra e la signora trasportata non ha mai appoggiato il piede a terra
perché è stata solo successivamente presa e appoggiata a terra;
Sul capo E che mi viene letto
nulla so. DR prima dell'incidente non conoscevo la sig.ra e di persona non so se Parte_1
saprei riconoscerla;
ripeto che lasciai il mio recapito al conducente del motociclo arancione. DR
fin quando sono stato sul posto non è arrivata forza pubblica, più tardi non so. DR: non so chi
ci fosse sul ciclomotore scuro che ha causato l'incidente perché ero intento a guardare avanti e
ho visto solo quanto riferito”.
Il secondo teste ascoltato, , ha dichiarato “DR Negli ultimi cinque anni non Persona_2
ho mai rilasciato testimonianze in giudizi aventi ad oggetto RC automibilistica DR: Sono un
ingegnere aeronautico;
DR Sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo presente sui
luoghi quando essi sono accaduti;
quindi, li ho visti con i miei occhi. DR Mi trovavo sul mio
ciclomotore insieme all'amico su via Pietro Castellino e stavo accompagnando il Testimone_1
mio amico a via Bernardo Cavallino, dove abitava. DR Stavo guidando e davanti a me c'era un
ciclomotore di core arancione su cui c'era una passeggera, che poi ho saputo chiamarsi Parte_1
DR Ho visto un morino un po' più grosso dei nostri di colore scuro che procedeva sempre
[...]
su via Castellino ma nell'opposto senso di marcia. DR Tale motorino scuro ha invaso la nostra
corsia di marcia e ha urtato sul lato sinistro il motorino su cui viaggiava la passeggera DR
preciso che colpì il motorino arancione all'altezza del piede della signora trasportata. DR il
motorino scuro non si fermò, e si dileguò, senza che riuscissi a prendere il numero di targa. DR
il motorino arancione barcollò ma non cadde, DR Dopo l'incidente il motorino arancione
accostò e si fermò, cosa che feci pure io per vedere cosa era successo. DR: preciso che fui
costretto a frenare prima di fermarmi. DR Ho visto che il piede della signora si era girato. DR
Finchè sono rimasto sul posto non sono arrivate forze dell'ordine e nemmeno una ambulanza DR
poi sono andato via perché erano arrivate persone che conoscevano la signora DR Prima di
andare via ho lasciato il mio recapito al conducente rendendomi disponibile a testimoniare
Tes_ insieme al mio amico DR siamo rimasti sul posto circa venti o trenta minuti, comunque non
8 ricordo con precisone. DR Non so se il conducente dello scooter arancione si allontanò insieme
Parte alla per portarla in ospedale, perché andai via quando erano ancora tutti e due sul posto
insieme alle altre persone che erano accorse”.
Orbene, tali dichiarazioni contrastano in modo insanabile con quanto accertato dagli agenti di
Polizia Muncipale del intervenuti e con le dichiarazioni rese a questi ultimi, Controparte_4
nell'immediatezza dei fatti dal conducente del motoveicolo ( cfr. verbale in atti). Parte_2
Nel verbale redatto si legge: “ …sul luogo del sinistro non vi erano tracce sul manto stradale del
verificarsi del sinistro (frenate e detriti) né venivano rinvenuti testimoni del fatto utili alla
dichiarazione dell'evento sinistroso. L'assenza di testimoni è peraltro dichiarata dal sig.
”. Parte_2
È dunque palese l'incongruenza tra le dichiarazioni: , conducente del motoveicolo Parte_2
Parte sul quale viaggiava la ha infatti dichiarato alle autorità intervenute che non vi erano testimoni, mentre i testi escussi hanno affermato di avere rilasciato a quest'ultimo le proprie generalità.
Pertanto, appare altamente inverosimile che una persona, peraltro non vittima del sinistro, abbia completamente dimenticato non solo la presenza di altre persone intorno a lui al momento del sinistro, ma anche che due soggetti gli si avvicinarono per fornire i loro recapiti ai fini testimoniali.
La totale inattendibilità dei testi ed in particolare di è ulteriormente confermata dal Testimone_1
fatto che egli ha dichiarato di non aver reso testimonianze negli ultimi cinque anni in materia di
RC automobilistica (cfr. verbale del 19.11.2024), mentre, come si evince dalla lista sinistri AS -
Archivio Integrato Antifrode, ha reso altre deposizioni testimoniali ( cfr. doc. in atti).
Ancora a minare l'attendibilità dei testi vi anche l'accertamento compiuto dagli agenti intervenuti,
i quali hanno rilevato il mancato rinvenimento di tracce di un sinistro (frenate, detriti), anche considerando che nell'atto di citazione si deduce che veniva “ investito” anche il motoveicolo del
Pt_2
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la domanda ai sensi dell'art. 141 cod.ass.ni è da ritenersi infondata non avendo parte attrice offerto la prova che il danno lamentato sia stato cagionato da
9 un evento qualificabile “sinistro stradale” del quale non è stata offerta alcuna prova.
4.2. Benchè le superiori argomentazioni sono in sé idonee a fondare il rigetto anche della domanda azionata in via subordinata, per completezza motivazionale, va, in ogni caso rilevato che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta nei confronti della
[...]
nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo CP_1
di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi dell'art.283 d.lgs. 209/05 co. 1 lett. a) per mancata prova dell'impossibilità di indentificare il veicolo presunto danneggiante.
Giova ribadire che, secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità "l'intervento
del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi
di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo
assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per
cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il
quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto
che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le
modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo
è rimasto sconosciuto" (cfr. Cass. Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
Dunque, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass. civ., sent. n. 15367
del 13.07.2011).
La giurisprudenza è costante nel ribadire che l'omessa o non circostanziata denuncia all'Autorità
Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato – strumentale solo all'attivazione dell'azione penale – non preclude, di per sé sola considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità già con
10 orientamento risalente ha chiarito che: “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non
identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente,
in sè, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sè stessa, a
dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al
più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro" (Cass. n. 20066/2013)
E' stato poi ulteriormente chiarito che la valutazione debba essere compiuta "senza automatismi,
sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella
del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia
affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18532/2007, Cass. 4.11.2014
n.23434).
Si tratta dunque di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Sotto altro profilo, è stato evidenziato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il
profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma
esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non
identificato" (così, in motivazione, Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016; in senso conforme
Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., ord. n. 9873 del 15.04.2021; Cass. civ., sent.
n. 20066 del 02.09.2013).
Nel caso di specie, la circostanza della mancata presentazione della denuncia querela va letta alla luce della rilevata inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali per i motivi già evidenziati.
I predetti testi non sono stati in grado in alcun modo di spiegare le ragioni per le quali, pur avendo dichiarato di trovarsi a bordo di un motorino proprio dietro quello del non siano stati in Pt_2
grado di rilevare il numero di targa del motoveicolo investitore, benchè la dinamica descritta – di un urto avvicinato- rendesse possibile operare tale rilievo.
11 Ed invero il teste sul punto ha redo una dichiarazione del tutto apodittica ( DR il Persona_2
motorino scuro non si fermò, e si dileguò, senza che riuscissi a prendere il numero di targa) e generica mentre l'altro teste nulla ha dichiarato.
Pertanto, si ritiene non raggiunta la prova circa la sussistenza di un veicolo rimasto non identificato con conseguente rigetto anche della domanda subordinata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale,
secondo lo scaglione per le cause fino ad euro 52.000 in ragione della domanda.
Nulla per le spese tra e , stante la contumacia. Parte_1 Controparte_3
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 21.07.2025 (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA
SO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.20366/2023 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania persona del l.r.p.t., che si liquidano in 3.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a.
e I.v.a. come per legge.
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della che si Parte_1 CP_2
liquidano in 3.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a.
e I.v.a. come per legge.
4) nulla per le spese tra e;
Parte_1 Controparte_3
5) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
12 Così deciso in Napoli il 14.11.2025
13
Il Giudice
Dott.ssa IA SO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa IA SO, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 20366 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno
per lesione personale” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aulino Parte_1 C.F._1
Giuseppe, giusta procura in atti, presso lo studio del quale in Napoli alla via Emilio Scaglione n.
23, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
Gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada (p. iva , in persona P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Eduardo
Marano, giusta procura alle liti per atto del notar del 18 dicembre Persona_1
2014 REP. n° 186905 RACC. n° 30367 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli al largo F. Torraca n. 71
CONVENUTA
NONCHÉ
p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il cui sito in San Gennaro
IA (NA), alla Via Ottaviano, 215, studio elettivamente domicilia
1 CONVENUTA
e
(c.f. ) Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
in qualità di F.G.V.S., e al fine di sentirli condannare CP_1 CP_2 Controparte_3
al risarcimento dei danni patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 24.02.2021 alle ore 18:00, in via Pietro Castellino (NA).
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era trasportata sul motoveicolo tipo Geopolis Peugeot tg. DK 98003 di proprietà
di ed assicurato per la r.c.a. con la veniva urtata, insieme al Controparte_3 CP_2
motoveicolo, al piede sinistro da altro motoveicolo che, invadendo la opposta corsia, l'avrebbe colpita, allontanandosi immediatamente dal luogo del sinistro, senza fermarsi e senza prestare soccorso e che in conseguenza dell'investimento riportava lesioni personali come accertate e refertate dal P.O. C.T.O di Napoli.
Tanto premesso chiedeva, in applicazione dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/05, la condanna dell' al pagamento di tutti i danni patiti o in via subordinata, ove non potesse essere CP_2
applicata tale normativa, chiedeva, previo accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente tra i conducenti dei veicoli coinvolti, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti quantificati nella somma di € 52.000,00 oltre interessi legali e moratori;
con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
1.2 Si costituiva la , in qualità di F.G.V.S., eccependo preliminarmente l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dall'attore ex art. 2947 comma 2 c.c., la nullità
dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. ed infine la carenza di legittimazione
2 passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto destituita di fondamento.
Si costituiva la che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda ai CP_2
sensi dell'art. 141 c.d.a., nonché l'improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione,
l'inammissibilità della stessa per difetto delle titolarità attiva e passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, sulla scorta di plurimi argomenti, chiedeva rigettare la domanda;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, applicare il disposto di cui all'art. 2055 c.c.
Non si costituiva , sebbene ritualmente citato, pertanto ne è stata dichiarata la Controparte_3
contumacia.
2. Nel corso della fase istruttoria venivano ascoltati due testimoni di parte attrice e disposta c.t.u.
medico legale sulla persona dell'istante; rinviata la causa per la decisione all'udienza del
14.11.2025 ai sensi del'art.281 sexies cpc, in data 15.09.2025 è subentrata la scrivente nella titolarità del ruolo;
la causa è stata decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva
3.1 In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni formulate dalle convenute.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità, sulla scorta del consolidato principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale per aversi atto nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. è necessario che vi sia omissione totale dell'oggetto, oppure che la causa petendi sia incerta o mancante in senso assoluto. In particolare, per aversi nullità della citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione esatta attraverso l'esame complessivo dell'atto e che il convenuto non possa quindi apprestare una compiuta difesa.
La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto
3 l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva (Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 4828 del 2006; Cass. n. 3911 del
2001).
Nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto introduttivo, i fatti posti a fondamento della domanda e il contenuto della stessa sono compiutamente individuabili attraverso l'esame complessivo dell'atto.
3.2. Va altresì rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda del diritto fatto valere,
avendo la danneggiata proposto azione risarcitoria con atto di citazione notificato in data
4.10.2023, dopo il decorso del termine di legge dalle richieste di risarcimento del danno –
contenente tutte le prescrizioni di cui al co.2 dell'art.148 cod. ass. – e messa in mora pervenute alle convenute in data 16.03.2023.
Del resto, la condizione di proponibilità prevista dall'art. 148 cod. ass. deve ritenersi adempiuta anche quando il danneggiato invii una richiesta incompleta all'assicuratore, se questi non si avvalga della facoltà di chiedere l'integrazione della richiesta, prevista dal comma 5 della norma suddetta.
4. Passando ad esaminare il merito della controversia, le domande sono infondate.
4.1 Quanto alla domanda azionata in via principale, parte attrice chiede la condanna dell' CP_2
nella qualità di compagnia assicuratrice del motoveicolo a bordo del quale era trasportata,
[...]
al pagamento di tutti i danni patiti ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/05.
Vanno dunque richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di tutela del terzo trasportato.
Secondo i più recenti e consolidati arresti, la previsione dell'art. 141 cod. ass. – in base alla quale
“ salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è
risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti…” – non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato,
4 in particolare, di quella prevista dall'art. 144 cod. ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (cfr. Cass. S.U. n.35318/2022).
Lo scopo della norma è quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale, scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti: a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già
prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c., l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitato al fatto di allegare e provare il fatto storico “ sinistro stradale”, la sua qualità di trasportato ed il danno patito, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente, ma unicamente previa prova del caso fortuito.
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
Le S.U. della Suprema Corte (sentenza n.35318/2022), chiamate a pronunciarsi in ordine alla questione se il sistema delineato dall'art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta possa essere esercitata anche nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato, hanno chiarito
“ ……….che l'azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli. E
ciò alla luce di una interpretazione dell'art. 141 che - come prescritto dall'art. 12 preleggi - deve
tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione
del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale - a sua volta - a “illuminarlo” e a definirne
la portata), nell'ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell'articolo e
che colga la logica interna e l'interdipendenza fra le sue disposizioni”.
Ed invero, hanno precisato l'ineludibilità del dato letterale costituito dall'espressione «a
prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro», affermando che “….. ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore
abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza
5 prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo
mezzo”, anche considerando che “…...l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è
basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella
del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso
fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento
circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi
rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile)
civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti …….”.
Hanno definitivamente sancito la necessarietà del coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicolo ma non di uno scontro materiale tra gli stessi: “Quanto si è detto finora sulle finalità e sui
presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass. consente di confermare quanto affermato da
Cass. n. 25033/2019 in punto di non necessità di uno scontro materiale fra i veicoli e di sufficienza
del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare
di un mezzo (che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di
un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Ciò che rileva
è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di
almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo
di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore
e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto -
costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del
danneggiato”.
Il meccanismo di tutela previsto dall'art.141 cod. ass. è stato poi ritenuto operante anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa,
ribadendo il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'impresa di
assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il
terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti
dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150
6 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione,
la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime
della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005»
(Cass. S.U. n.35318/2022; Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020).
4.2. Sulla scorta della richiamata premessa, ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art.141 cod.ass. non essendo emersa la prova del fatto storico “sinistro stradale”.
Il teste ha dichiarato: “DR sono a conoscenza dei fatti in quanto ero presente e li Testimone_1
ho visti con i miei occhi DR Non ho reso alcuna testimonianza negli ultimi cinque anni in materia
di RC automobilistica;
DR Sono indifferente alle parti. DR lavoro come impiegato
amministrativo presso la MSC crociere, all'epoca ero studente universitario DR confermo il
capo 1 della memoria di parte attrice che mi viene letto;
preciso che non ricordo i numeri di targa,
però ricordo che vi fu un incidente tra un motorino arancione che ci precedeva e un motorino di
colore scuro che proveniva dalla direzione opposta e invadeva la nostra corsia di marcia. DR io
mi trovavo quale trasportato a bordo di un motorino guidato dal mio amico Persona_2
viaggiavamo dietro al motorino che subì l'incidente, in direzione via Bernardo Cavallino;
eravamo all'altezza del CNR;
DR: confermo il capo due che mi viene letto;
preciso che il
motorino scuro colpì il pedale del motorino arancione sulla parte SX con la parte
laterale/anteriore SX e quindi il piede della signora che stava sul pedale;
non so se la rotazione
fu esattamente di 180 gradi, ma di sicuro il piede si trovò ruotato in maniera innaturale. DR
confermo il capo 3 che mi viene letto DR sul capo 4 posso dire che lasciai il mio recapito al
conducente del veicolo dove era trasportata la signora e poi sono andato via insieme al mio amico.
DR so che la signora ferita stava per essere trasportata all'ospedale; so che stavano per portarla
in ospedale perché erano arrivate altre persone sul posto, qualcuno chiamò anche l'ambulanza la
quale però non arrivava e quindi si era deciso di portarla direttamente. DR sui capi 5 e 6 nulla
so. DR Non confermo il capo A della memoria dell' che mi viene letto DR Non confermo CP_2
il capo B che mi viene letto in quanto c'era traffico automobilistico che scendeva;
DR Non
7 confermo il capo C che mi viene letto DR Sul capo D che mi viene letto preciso che il motorino
arancione non cadde mai a terra e la signora trasportata non ha mai appoggiato il piede a terra
perché è stata solo successivamente presa e appoggiata a terra;
Sul capo E che mi viene letto
nulla so. DR prima dell'incidente non conoscevo la sig.ra e di persona non so se Parte_1
saprei riconoscerla;
ripeto che lasciai il mio recapito al conducente del motociclo arancione. DR
fin quando sono stato sul posto non è arrivata forza pubblica, più tardi non so. DR: non so chi
ci fosse sul ciclomotore scuro che ha causato l'incidente perché ero intento a guardare avanti e
ho visto solo quanto riferito”.
Il secondo teste ascoltato, , ha dichiarato “DR Negli ultimi cinque anni non Persona_2
ho mai rilasciato testimonianze in giudizi aventi ad oggetto RC automibilistica DR: Sono un
ingegnere aeronautico;
DR Sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo presente sui
luoghi quando essi sono accaduti;
quindi, li ho visti con i miei occhi. DR Mi trovavo sul mio
ciclomotore insieme all'amico su via Pietro Castellino e stavo accompagnando il Testimone_1
mio amico a via Bernardo Cavallino, dove abitava. DR Stavo guidando e davanti a me c'era un
ciclomotore di core arancione su cui c'era una passeggera, che poi ho saputo chiamarsi Parte_1
DR Ho visto un morino un po' più grosso dei nostri di colore scuro che procedeva sempre
[...]
su via Castellino ma nell'opposto senso di marcia. DR Tale motorino scuro ha invaso la nostra
corsia di marcia e ha urtato sul lato sinistro il motorino su cui viaggiava la passeggera DR
preciso che colpì il motorino arancione all'altezza del piede della signora trasportata. DR il
motorino scuro non si fermò, e si dileguò, senza che riuscissi a prendere il numero di targa. DR
il motorino arancione barcollò ma non cadde, DR Dopo l'incidente il motorino arancione
accostò e si fermò, cosa che feci pure io per vedere cosa era successo. DR: preciso che fui
costretto a frenare prima di fermarmi. DR Ho visto che il piede della signora si era girato. DR
Finchè sono rimasto sul posto non sono arrivate forze dell'ordine e nemmeno una ambulanza DR
poi sono andato via perché erano arrivate persone che conoscevano la signora DR Prima di
andare via ho lasciato il mio recapito al conducente rendendomi disponibile a testimoniare
Tes_ insieme al mio amico DR siamo rimasti sul posto circa venti o trenta minuti, comunque non
8 ricordo con precisone. DR Non so se il conducente dello scooter arancione si allontanò insieme
Parte alla per portarla in ospedale, perché andai via quando erano ancora tutti e due sul posto
insieme alle altre persone che erano accorse”.
Orbene, tali dichiarazioni contrastano in modo insanabile con quanto accertato dagli agenti di
Polizia Muncipale del intervenuti e con le dichiarazioni rese a questi ultimi, Controparte_4
nell'immediatezza dei fatti dal conducente del motoveicolo ( cfr. verbale in atti). Parte_2
Nel verbale redatto si legge: “ …sul luogo del sinistro non vi erano tracce sul manto stradale del
verificarsi del sinistro (frenate e detriti) né venivano rinvenuti testimoni del fatto utili alla
dichiarazione dell'evento sinistroso. L'assenza di testimoni è peraltro dichiarata dal sig.
”. Parte_2
È dunque palese l'incongruenza tra le dichiarazioni: , conducente del motoveicolo Parte_2
Parte sul quale viaggiava la ha infatti dichiarato alle autorità intervenute che non vi erano testimoni, mentre i testi escussi hanno affermato di avere rilasciato a quest'ultimo le proprie generalità.
Pertanto, appare altamente inverosimile che una persona, peraltro non vittima del sinistro, abbia completamente dimenticato non solo la presenza di altre persone intorno a lui al momento del sinistro, ma anche che due soggetti gli si avvicinarono per fornire i loro recapiti ai fini testimoniali.
La totale inattendibilità dei testi ed in particolare di è ulteriormente confermata dal Testimone_1
fatto che egli ha dichiarato di non aver reso testimonianze negli ultimi cinque anni in materia di
RC automobilistica (cfr. verbale del 19.11.2024), mentre, come si evince dalla lista sinistri AS -
Archivio Integrato Antifrode, ha reso altre deposizioni testimoniali ( cfr. doc. in atti).
Ancora a minare l'attendibilità dei testi vi anche l'accertamento compiuto dagli agenti intervenuti,
i quali hanno rilevato il mancato rinvenimento di tracce di un sinistro (frenate, detriti), anche considerando che nell'atto di citazione si deduce che veniva “ investito” anche il motoveicolo del
Pt_2
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la domanda ai sensi dell'art. 141 cod.ass.ni è da ritenersi infondata non avendo parte attrice offerto la prova che il danno lamentato sia stato cagionato da
9 un evento qualificabile “sinistro stradale” del quale non è stata offerta alcuna prova.
4.2. Benchè le superiori argomentazioni sono in sé idonee a fondare il rigetto anche della domanda azionata in via subordinata, per completezza motivazionale, va, in ogni caso rilevato che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta nei confronti della
[...]
nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo CP_1
di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi dell'art.283 d.lgs. 209/05 co. 1 lett. a) per mancata prova dell'impossibilità di indentificare il veicolo presunto danneggiante.
Giova ribadire che, secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità "l'intervento
del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi
di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo
assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per
cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il
quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto
che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le
modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo
è rimasto sconosciuto" (cfr. Cass. Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
Dunque, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass. civ., sent. n. 15367
del 13.07.2011).
La giurisprudenza è costante nel ribadire che l'omessa o non circostanziata denuncia all'Autorità
Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato – strumentale solo all'attivazione dell'azione penale – non preclude, di per sé sola considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità già con
10 orientamento risalente ha chiarito che: “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non
identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente,
in sè, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sè stessa, a
dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al
più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro" (Cass. n. 20066/2013)
E' stato poi ulteriormente chiarito che la valutazione debba essere compiuta "senza automatismi,
sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella
del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia
affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18532/2007, Cass. 4.11.2014
n.23434).
Si tratta dunque di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Sotto altro profilo, è stato evidenziato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il
profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma
esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non
identificato" (così, in motivazione, Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016; in senso conforme
Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., ord. n. 9873 del 15.04.2021; Cass. civ., sent.
n. 20066 del 02.09.2013).
Nel caso di specie, la circostanza della mancata presentazione della denuncia querela va letta alla luce della rilevata inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali per i motivi già evidenziati.
I predetti testi non sono stati in grado in alcun modo di spiegare le ragioni per le quali, pur avendo dichiarato di trovarsi a bordo di un motorino proprio dietro quello del non siano stati in Pt_2
grado di rilevare il numero di targa del motoveicolo investitore, benchè la dinamica descritta – di un urto avvicinato- rendesse possibile operare tale rilievo.
11 Ed invero il teste sul punto ha redo una dichiarazione del tutto apodittica ( DR il Persona_2
motorino scuro non si fermò, e si dileguò, senza che riuscissi a prendere il numero di targa) e generica mentre l'altro teste nulla ha dichiarato.
Pertanto, si ritiene non raggiunta la prova circa la sussistenza di un veicolo rimasto non identificato con conseguente rigetto anche della domanda subordinata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale,
secondo lo scaglione per le cause fino ad euro 52.000 in ragione della domanda.
Nulla per le spese tra e , stante la contumacia. Parte_1 Controparte_3
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 21.07.2025 (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa IA
SO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.20366/2023 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania persona del l.r.p.t., che si liquidano in 3.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a.
e I.v.a. come per legge.
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della che si Parte_1 CP_2
liquidano in 3.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a.
e I.v.a. come per legge.
4) nulla per le spese tra e;
Parte_1 Controparte_3
5) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
12 Così deciso in Napoli il 14.11.2025
13
Il Giudice
Dott.ssa IA SO