Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 378/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 02.03.2022 al n. 378 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 45/2022 del 14.01.2022 promossa da alla Parte_1 frazione di Arni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia, Corso Nazionale n. 29, presso e nello studio degli Avv.ti
Gianpaolo Carabelli e Erika Braida che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da mandato allegato
- appellante- contro
, elettivamente domiciliato in Pieve Fosciana (LU) Via Nazionale Controparte_1
n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Micaela Bosi Picchiotti che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellato -
e e tutti CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 elettivamente domiciliati in Lucca, Viale San Concordio n. 367/C, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Massari che li rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellati -
e e entrambi elettivamente domiciliati Controparte_6 Controparte_7 in Porcari (LU), Via del Centenario, 68, presso e nello studio dell'Avv. Roberta Menchetti che li rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellati - avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
: “Accertare e dichiarare la responsabilità dei Signor
[...] CP_2 [...]
, CP_3 Controparte_5 CP_4 Controparte_1 Controparte_6
anche in solido tra loro, per i fatti di cui è giudizio e, per l'effetto, Controparte_7
condannarli a risarcire Parte_1
alla frazione di Arni, sedente in VA OT (LU) alla Via
[...]
Vandelli n. 2/C, P.IV , in persona del suo Presidente e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza dell'illegittima condotta posta in essere dagli stessi -in concorso con altri- mediante la sottoscrizione dell'esposto indirizzato alla Procura di
Lucca e alla Corte Regionale della Corte dei Conti datato 29.11.2008, nella misura di
Euro 50.811,67 o nella somma maggiore o minore e comunque meglio vista e quale risultante all'esito dell'espletanda istruttoria;
oltre interessi come per legge dal dì dell'occorso al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e competenze di lite oltre agli accessori come per legge”; per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Firenze, contrariis reiectis: respingere l'appello proposto dalla
[...]
(limitatamente alla Fraz. Di Arni) in persona del Parte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore nei confronti del Sig. CP_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare
[...]
la sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca n. 45/2022 emessa dal Tribunale di
Lucca in data 14/01/2022. Con vittoria di spese e competenze del presente secondo grado di giudizio”; per gli appellati , , CP_2 Controparte_3 CP_4
e : “Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, Controparte_5
eccezione e deduzione, 1) Nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata. 2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/ 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018 e n. 147/2022) oltre spese e oneri accessori”; per gli appellati e “Voglia la Corte Controparte_6 Controparte_7
2 di Appello adita respingere l'appello proposto confermando la sentenza impugnata.
Con vittoria di competenze di causa”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato,
alla frazione di Parte_1
Arni” (d'ora in poi solo ”) conveniva in giudizio (causa R.G. n. Pt_1 CP_2
1660/2017) dinanzi al Tribunale di Lucca per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito della presentazione dell'esposto alla Procura
di Lucca e alla Corte Regionale della Corte dei conti nei confronti di in CP_8
data 29.11.2008, quest'ultimo sia in qualità di presidente di , sia in qualità di Pt_1
Sindaco di L'attrice esponeva di essere una società pubblica esercente Pt_1
l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), ossia i diritti d'uso e consuetudini dei residenti nel comune di e nel comune di Parte_1 Pt_2
limitatamente alla frazione di Arni. La società era composta e rappresentata da un
Comitato di Gestione e altresì da un Presidente, che, ai tempi dei fatti riportati nell'esposto, era lo stesso Il convenuto e altri soggetti – nei CP_8 CP_2
confronti dei quali avrebbe instaurato successivamente ulteriori giudizi Pt_1
dinanzi al Tribunale di Lucca aventi medesimo petitum e causa petendi (R.G. nn.
2575/2017, 2576/2017, 2577/2017, 2362/2017, 3668/2017, 3669/2017) – mediante tale esposto avevano rappresentato una serie di fatti tali da delineare una presunta grave responsabilità del medesimo di natura amministrativa e penale. In particolare, CP_8
le circostanze attribuitegli riguardavano: una volontaria creazione di dissesto finanziario di , una condotta del medesimo definita “ostracistica” nel Pt_1 CP_8
gestire i rapporti tra e il la percezione di finanziamenti Pt_1 Controparte_9
pubblici senza l'esecuzione delle attività ad essi correlate, l'emissione di atti illegittimi rispetto allo sfruttamento di agri marmiferi e alla stipula di contratti di concessione.
Nel corso degli anni erano state presentate altre denunce ed esposti avverso CP_8
ma secondo la società attrice proprio a seguito di quest'ultimo esposto il medesimo era stato rinviato a giudizio con decreto del GIP del Tribunale di Lucca in data 18.09.2009,
3 quindi, sottoposto al processo penale n. R.G. 23615/2009 per i seguenti capi di imputazione: concussione, peculato, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e falso in atto pubblico. La vicenda processuale si incentrava sullo sfruttamento della cava di marmo in località Piastra Bagnata nel comune di da parte della cooperativa Parte_1
nonché sui rapporti tra quest'ultima cooperativa, e Parte_3 Pt_1
l'amministrazione comunale dall'anno 2004, ossia da quando diventava altresì CP_8
Sindaco di Si costituiva nel suddetto processo penale anche come parte Pt_1 Pt_1
civile, tuttavia, la causa si concludeva con sentenza irrevocabile n. 1776/2015 del
Tribunale di Lucca del 07.10.2015 con l'assoluzione di , perché “…il fatto non CP_8
sussiste…” non riscontrandosi sufficienti elementi di prova circa i capi di imputazione.
OTlineava la società attrice che nel corso del giudizio penale era emerso un più
ampio contesto di contrapposizione politica ed economica tra e i soggetti CP_8
facenti parte della precedente maggioranza dell'amministrazione comunale, quindi, a fronte dell'evidente pretestuosità e strumentalità politica dell'esposto presentato nel
2008, era stata costretta a sostenere ingenti spese legali per partecipare al Pt_1
processo penale in qualità di parte civile, che ammontava ad un totale di € 50.811,67=.
Tale somma rappresentava un notevole depauperamento patrimoniale per Pt_1
generato dall'illecita condotta dei sottoscrittori dell'esposto, basato su elementi accusatori che si erano rivelati totalmente infondati. Dunque, sussisteva un'indubbia responsabilità del convenuto oltre che degli altri sottoscrittori nelle CP_2
rispettive e autonome cause, rispetto al danno sofferto da . Pt_1
I.
1. Si costituiva in quel giudizio il convenuto il quale CP_2
preliminarmente chiedeva disporsi la riunione della causa a quelle ulteriori, nel frattempo, proposte da nei confronti di Pt_1 Controparte_3 CP_1
e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_5 CP_4
tutti sottoscrittori dell'esposto del 2008. Nel merito, il convenuto chiedeva respingersi la richiesta di risarcimento, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, sosteneva non esservi alcun nesso causale tra l'esposto del 2008 e il procedimento penale, tant'è che non vi era traccia dei fatti riportati nell'esposto, né nei fascicoli della
4 Procura, né nei fascicoli delle Parti. In ogni caso, la partecipazione attiva del soggetto offeso al procedimento penale e la sua costituzione come parte civile in caso di danno da reato era sempre una scelta del medesimo soggetto offeso, non rappresentando per lo stesso un dovere secondo la disciplina processuale penalistica. Dunque, non sussisteva alcun nesso tra la presentazione dell'esposto – firmato da CP_10
al tempo presidente di e, a seguire, da un centinaio di privati
[...] Pt_1
cittadini tra cui il convenuto – e la partecipazione di al procedimento penale, Pt_1
con le relative spese sostenute. Inoltre, come da delibera del comitato di gestione n.
21/2009 del 4.8.2009, avallata anche dall'autorizzazione della Regione Toscana, la decisione di costituirsi parte civile era attribuibile ai soli amministratori della stessa società pubblica. La presentazione di un esposto, così come la costituzione di parte civile in un processo penale, corrispondevano al legittimo esercizio di un diritto che di per sé non poteva costituire fonte di responsabilità per nessuno. Quanto alla natura calunniosa delle responsabilità attribuite a nell'esposto, il convenuto precisava CP_8
che l'eventuale soggetto offeso dal reato di calunnia sarebbe stato e non;
CP_8 Pt_1
inoltre, sottolineava che non vi era prova alcuna degli elementi a integrazione del suddetto reato, né nel procedimento penale né dalle allegazioni fornite da parte attrice in sede civile. Chiedeva infine la condanna di ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c.- Pt_1
I.
2. Si costituivano quali convenuti – già nelle rispettive e diverse cause –
(R.G. n. 2577/17), (R.G. n. 2575/17), Controparte_1 Controparte_6 [...]
(R.G. n. 2576/17), (R.G. n. 3668/17), CP_3 Controparte_5 CP_4
(R.G. n. 3669/17), (R.G. n. 2362/2017). Tutti, oltre a chiedere Controparte_7
preliminarmente la riunione dei procedimenti, esponevano analoghe difese rispetto a quelle sopra riportate di contestando la domanda di risarcimento danni CP_2
e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto. Concludevano tutti anche per la condanna di ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c.- Pt_1
I.
3. All'udienza del 06.12.2017, il Giudice di prime cure, rilevata la connessione tra le diverse cause richiamate (R.G. nn. 2575/2017, 2576/2017, 2577/2017, 2362/2017,
3668/2017, 3669/2017) ne disponeva la riunione al giudizio R.G. n. 1660/2017. Le
5 cause, così riunite, erano istruite solo documentalmente ed erano discusse oralmente dalle Parti all'udienza del 14.01.2022.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lucca così concludeva: “…Rigetta la domanda;
Condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida quanto a;
CP_2 [...]
; ; in euro 5259,00 per CP_3 Controparte_5 CP_4
compensi oltre iva, cap e spese generali come per legge oltre ad euro 700,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. III co;
quanto a;
Controparte_6
in euro 3598,00 per compensi oltre iva, cap e spese generali Controparte_7
come per legge oltre ad euro 700,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. III co;
quanto in euro 2768,00 per compensi oltre iva, cap e Controparte_1
spese generali come per legge oltre ad euro 700,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. III co…”. In particolare, il Giudice di prime cure rilevava l'insussistenza di nesso causale tra gli esborsi sostenuti da per costituirsi parte civile nel Pt_1
processo penale e la condotta dei convenuti sottoscrittori dell'esposto. Inoltre,
aggiungeva che la valutazione circa l'opportunità di costituirsi parte civile era, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., a discrezione della persona offesa e non rappresentava un obbligo per la stessa. Dunque, tale scelta non poteva imputarsi alla condotta dei convenuti, i quali non avevano alcun potere deliberativo in tal senso. Neppure poteva ravvisarsi alcuna responsabilità dei medesimi dall'asserita natura calunniosa dell'esposto, non essendo emersa alcuna prova in tal senso rispetto alle iniziative giudiziarie intraprese nei confronti di , in seguito assolto. Dalla lettura della sentenza penale, infatti, CP_8
l'assoluzione non derivava dall'accertamento della falsità degli atti denunciati, bensì era fondata sulla carenza di prova dei fatti ascritti. Infine, il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento ex art. 96/3 in ragione della manifesta infondatezza dell'azione proposta da parte attrice come risultava dalla motivazione di rigetto della sentenza.
III. L'appello. In questa sede, impugnava la suddetta sentenza. Pt_1
6 III.
1. In particolare, lamentava i seguenti specifici motivi: 1) erronea,
contraddittoria e/o carente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla domanda di risarcimento danni: Parte appellante rilevava che tra i sottoscrittori dell'esposto vi era anche l'allora legale rappresentante pro tempore di , Pt_1
al quale doveva imputarsi la scelta della costituzione di Controparte_10 Pt_1
come parte civile nel processo penale. Inoltre, la natura calunniosa dell'esposto emergeva dalla stessa assoluzione dell'imputato a seguito dell'istruttoria CP_8
dibattimentale. In ogni caso, non corrispondeva a verità il fatto che una società
pubblica come , sostanzialmente assimilabile a una pubblica amministrazione, Pt_1
potesse liberamente scegliere di costituirsi o meno parte civile in un processo penale nei confronti di un soggetto legato da un rapporto di servizio. Infatti, il danno all'immagine patito da una pubblica amministrazione a causa di un fatto di reato ascrivibile a un proprio dipendente, amministratore o funzionario, costituiva un danno erariale, dal momento che, non costituirsi parte civile nel processo penale significava rinunciare al risarcimento;
2) erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla condanna ex art. 96/3 c.p.c.: il
Tribunale non aveva motivato la condanna di Parte appellante ai sensi dell'art. 96/3
c.p.c., né poteva ritenersi sufficiente una motivazione per relationem che rimandava alle ragioni esposte nel merito, mancando del tutto l'accertamento di una condotta di oggettivamente valutabile come abuso del processo. Al giudice di primo grado, Pt_1
infatti, non ero consentito limitarsi al riscontro di una “manifesta infondatezza”,
dovendo invece motivare tale decisione. Parte appellante chiedeva altresì disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
III.
2. Si costituivano gli appellati, in parte con distinte comparse, che con difese tra loro analoghe chiedevano il rigetto dell'appello riportandosi alla motivazione della sentenza appellata e alle difese già svolte in primo grado. Contestavano altresì quanto dedotto da controparte circa la condanna di cui all'art. 96/3 c.p.c., rispetto alla quale, trattandosi di sanzione pubblicistica, era sufficiente l'accertamento della manifesta infondatezza della domanda attorea in primo grado, che emergeva ictu oculi dalla
7 ricostruzione dei fatti e dall'omessa allegazione di documentazione o di una qualsiasi prova della relativa richiesta risarcitoria. inoltre, chiedeva Controparte_1
sanzionarsi anche per questa fase di gravame la condotta di ai sensi dell'art. Pt_1
96/3 c.p.c.-
III.
3. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Il merito. La presente decisione assorbe la richiesta sospensiva. L'appello è
infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto. È da premettere che in sede penale, le accuse mosse al erano di abuso d'ufficio, concussione e turbata libertà CP_8
degli incanti. Come emerge dalla lettura della sentenza di assoluzione, la vicenda processuale ruota sostanzialmente intorno allo sfruttamento della cava di marmo in località Piastra Bagnata nel comune di VA di OT di cui il diventa sindaco CP_8
nel giugno 2004, da parte della e ai rapporti tra detta Parte_4
cooperativa, , ente di amministrazione separata dei beni di uso civico, e Pt_1
l'amministrazione comunale a far data dal 2004. L'ipotesi di accusa era fondata sul presupposto della competenza di in ordine alla gestione e quindi Pt_1
all'acquisizione degli introiti derivanti dallo sfruttamento di determinati agri marmiferi del territorio del Comune di VA di OT e della conseguente incompetenza del Comune e per esso del suo Sindaco nella persona di sì CP_8
da farne derivare la illegittimità degli atti assunti dal in ordine allo sfruttamento CP_8
di detti agri marmiferi, alla stipula dei relativi contratti, alla richiesta di canoni e la abusività di una serie di atti prodromici al rilascio della necessaria autorizzazione. Il processo si chiudeva con formula di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
IV.
1. Quanto al primo motivo di gravame in questa sede, dalla lettura dell'art. 74 c.p.p. emerge senza alcun dubbio l'intenzione di prevedere l'esercizio dell'azione civile nel processo penale come una facoltà del soggetto offeso e danneggiato. Dunque, da un lato, nel rapporto tra fatti contestati e danno all'immagine – quale danno non patrimoniale – nessuna imputazione di danno erariale per la mancata costituzione di
8 parte civile avrebbe potuto temere l'organo rappresentativo di (né i suoi Pt_1
componenti persone fisiche) che poteva comunque far valere separatamente, in sede civile, tale voce di danno pretensivamente subito in esito all'eventuale condanna del
. D'altro lato anche nel rapporto tra fatti contestati e danno patrimoniale CP_8
erariale (ascritto a danno all'immagine ma in effetti ben diverso, trattandosi di ristoro economico delle somme eventualmente sottratte o non versate ad per effetto Pt_1
delle condotte illecite del ), neppure sussisterebbe alcun obbligo di costituzione CP_8
di parte civile da parte dell'Ente odierno appellante. Nel nostro ordinamento è
ammesso una sorta di “doppio binario” – costituito, da un lato, dall'azione contabile e,
dall'altro lato, dall'azione civile di danni (o costituzione di parte civile nel procedimento penale) – in ragione della reciproca indipendenza delle giurisdizioni,
che esclude un qualsiasi effetto preclusivo per la P.A. derivante dalla proposizione di una o dell'altra azione. Più volte le Sezioni Uniti hanno affermato negli anni tale principio di diritto, sottolineando che, l'unico limite da applicarsi a tale tutela, è il divieto di una doppia condanna per lo stesso fatto, con l'eventuale effetto decurtante su quanto preteso dalla Procura erariale rispetto a quanto già ottenuto mediante l'azione civile: “…L'azione di responsabilità civile promossa dalle pubbliche amministrazioni per il ristoro dei danni cagionati dall'illecito commesso dai propri dipendenti può essere esercitata in maniera indipendente dall'azione di responsabilità per danno erariale, anche qualora il fatto materiale, costituente reato, sia stato accertato in un giudizio penale nel quale la P.A. danneggiata non si sia costituita parte civile…” (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 8634/2020, 07/05/2020); e ancora, in caso di società pubblica: “…Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato all da componenti del consiglio Controparte_11
d'amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al trattamento economico dello stesso e
Cont degli ex direttori generali;
la infatti, nonostante la veste di società per azioni
(peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pubblico…né l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa è ostacolata
9 dalla possibilità di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda…” (Cass. civ. SS.UU, ord. n. 27092/2009, 22/12/2009; cfr. ex multis, Cass. civ., SS.UU, sent. n. 822/1999, 23/11/1999; Cass. civ., SS.UU., sent. n.
22277/2004, 26/11/2004; Cass. civ., SS.UU., ord. n. 6581/2006, 24/03/2006). Alla luce di tutto quanto fino ad ora esposto, la scelta di costituirsi parte civile nel processo penale, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, non può in alcun modo essere imputata ai convenuti del presente giudizio, i quali non avevano alcun potere decisionale in tal senso, non rivestendo alcuna carica istituzionale all'interno di al momento della delibera del 04.08.2009, firmata dal legale rappresentante Pt_1
della società al tempo, del tutto estraneo al presente giudizio. Controparte_10
Pertanto, in assenza di una qualsiasi prova sul punto fornita da Parte appellante, non sussiste alcun nesso causale tra l'asserita e generica condotta illegittima di sottoscrizione dell'esposto da parte degli appellati e il depauperamento patrimoniale di a seguito delle spese sostenute per costituirsi parte civile nel processo Pt_1
penale. Infine, ad abundantiam, deve altresì respingersi quanto dedotto da Parte appellante rispetto ad una natura calunniosa dei fatti riportati nell'esposto. Infatti,
si è limitata a dedurre l'integrazione del reato di cui all'art. 368 c.p. a seguito Pt_1
della sentenza di assoluzione di Puglia. Premesso che persona offesa in caso di integrazione della fattispecie penale sarebbe e non anche , che si limita CP_8 Pt_1
a identificarsi automaticamente come soggetto danneggiato chiedendo genericamente il risarcimento dei danni mediante il rimborso delle spese sostenute, in ogni caso,
secondo costante e pacifica giurisprudenza di legittimità: “…La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori
10 di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)…”
(Cass. civ., sez. III , ord. n. 13093/2024, 13/05/2024). Orbene, né in sede penale è stata autonomamente proposta una denuncia per calunnia – semmai comunque dal CP_8
– né in questa sede sono emersi elementi atti a dimostrare che i sottoscrittori convenuti fossero consapevoli dell'innocenza di e che, pertanto, avessero agito CP_8
con dolo nell'incolparlo di fatti probatoriamente non riscontrati.
IV.
2. Anche il secondo motivo è infondato. Il richiamo del Giudice di prime cure circa la manifesta infondatezza per le ragioni esposte in motivazione, seppur succinto, correttamente ha determinato la condanna di ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c., Pt_1
attesa la scelta di agire in contrasto sia con pacifica e consolidata giurisprudenza in tema di responsabilità civile da reato di calunnia, sia con la chiara lettera delle norme in tema di costituzione di parte civile.
V. Le spese di lite. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 10.03.2014 n. 55, con successive modifiche, secondo il valore indicato in atto di citazione in appello (scaglione 26.000-
52.000) con parametro ancorato al medio, esclusa la fase istruttoria non tenuta nel presente giudizio di appello e con i correttivi di cui all'art. 4, commi 2 (aumento del
30% per ciascun assistito oltre al primo) e 4 (con diminuzione del 15% per indistinte questioni), del decreto citato.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa proposta da
[...]
in persona del Parte_5
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , CP_2 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_5
e avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 45/2022 del 14.01.2022, CP_4
così provvede:
11 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di in complessivi € 5.810,00=, oltre accessori dovuti per Controparte_1
legge; di e CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, in complessivi € 9.383,00= oltre accessori dovuti per legge;
di
[...] [...]
e in complessivi € 6.420,00=, oltre accessori CP_6 Controparte_7
dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
12