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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 688/2022 promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._2
Domenicantonio Angeloni ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso
ATTORI OPPONENTI CONTRO
P.VA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.VA_1
P.VA in persona dei rispettivi Controparte_2 P.VA_2 legali rappresentanti pro tempore, rappresentanti e difesi dall'avv. Marco
Rossi
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a D.I.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi della normativa vigente.
2) Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
(in qualità di consumatrice, ritenuta provata anche alla luce della Parte_2 mancata contestazione ad pera dell'opposta) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Avezzano e notificato in data 25/03/2022, con cui gli veniva ingiunto di pagare a
[...]
l'importo di € 15.733,39 oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
Sostenevano in particolare che detto credito derivava dalla presunta esposizione debitoria risultante a seguito del mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 61981 stipulato in data 22/12/2020 con la che nel contempo veniva da quest'ultima Controparte_3 ceduto pro soluto all'odierna società opposta.
Deducevano quindi gli opponenti l'insussistenza del credito azionato per mancata sottoscrizione ad opera degli stessi del contratto di finanziamento suddetto, la carenza di legittimazione ad agire e la titolarità del preteso credito in capo all'opposta, la nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. sottoscritta dalla garante per vessatorietà con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria per tardività dell'azione volta al recupero del credito.
Gli opponenti, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, per i motivi tutti indicati in narrativa, revocare il d.i. opposto, stante il difetto di legittimazione degli opponenti e/o di , Controparte_1 ovvero, in via subordinata, per infondatezza della pretesa azionata.
In estremo subordine, dichiarare che nulla deve alla soc. opposta, dato Pt_2 che l'istanza per il recupero della somma azionata è stata proposta nei confronti di oltre i termini previsti dall'art. 1957 c.c., non Parte_1 validamente derogati dalla clausola 5 del contratto oggetto di causa, da intendersi vessatoria e, pertanto, nulla. Per l'effetto, revocare il d.i. nei confronti della predetta opponente.
Vinte le spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio a mezzo della Controparte_1 mandataria contestando le domande spiegate dagli Controparte_2 opponenti chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
“
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art.
648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1 dell'opponente della somma di € 15.733,39 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della Controparte_1 suddetta somma;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (VA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le rispettive conclusioni, venivano concessi i termini ex art. 190
c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo Giudice che l'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
7) In primo luogo occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); sicché la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. 2421/2006).
8) Ciò posto, ritiene questo giudice di dover preliminarmente affrontare la questione inerente la legittimatio ad causam.
Sul punto, gli opponenti hanno contestato, la mancanza dei presupposti della legittimazione ad agire in capo alla società opposta, ritenendo non provata l'inclusione del credito azionato nella cessione di crediti pro soluto avvenuta.
La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Sez. Unite n. 2951/2016).
In diritto, risulta pacifico che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 D.Lgs n. 385/1998 e
Legge n. 130/1999, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
In caso di contestazione non è sufficiente la mera allegazione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, rispondendo lo stesso unicamente alla funzione di comprovare l'opponibilità della cessione prevista dal citato articolo, per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., ossia al fine di evitare che il ceduto paghi al cedente (cfr. Cass. n. 3405/2024).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che per verificare la legittimazione attiva del cessionario si può esaminare anche
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
documentazione posta a sostegno della prospettazione del creditore pur se formata successivamente all'operazione di cessione (cfr. Cass. Civ. n.
5617/2020). In altri termini, si richiede idonea documentazione comprovante che il credito per il quale si agisce sia ricompreso nell'ambito della operazione di cessione pur se redatta successivamente.
Nella specie, la società opposta ha depositato:
- il contratto di cessione dei crediti, completo di proposta e di accettazione;
- l'estratto elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione contenente anche il codice NDC riferito alla posizione debitoria degli opponenti;
- la pubblicazione della cessione Gazzetta Ufficiale
- l'estratto autentico ex art. 50 T.U.B.;
- la comunicazione di avvenuta cessione del credito.
Da detta documentazione risulta possibile desumere la legittimazione attiva del creditore procedente, essendo stata dimostrata sia la cessione del credito in suo favore che l'inclusione del credito oggetto del presente procedimento nell'ambito della stessa.
Ne discende che l'eccezione proposta dagli opponenti inerente il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in capo alla società opposta deve essere rigettata.
9) Nel merito, va rilevata la pacifica e documentata esistenza del contratto di finanziamento, l'inadempimento, nonché, per quanto sopra esposto, la cessione del credito in favore della società opposta.
Sul punto si osserva che l'opposta ha dato prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio al pari dell'inadempimento.
Ed invero, quanto alla contestazione relativa alla complessiva inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta, si è già rilevato come, al contrario, questa abbia prodotto riscontri documentali del tutto sufficienti ad ottemperare all'onere su di essa gravante.
Priva di rilevanza giuridica la doglianza degli opponenti inerente la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento risultando detta contestazione complessivamente generica e quindi insuscettibile di accoglimento.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
10) Fondate sono invece risultate le contestazioni mosse al credito risultante dal dedotto rapporto di finanziamento ed afferenti la vessatorietà della clausola di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c.
L'art. 33 lettera t) del Codice del Consumo, tra le varie, stabilisce che debbono presumersi vessatorie fino a prova contraria le clausole che sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Sul tema, la giurisprudenza più recente, afferma che la clausola in deroga all'art. 1957c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata, così determinando a carico dello stesso un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dalla disciplina consumeristica, con onere per il professionista di provare che detta clausola sia stata oggetto di trattativa individuale, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista (cfr. Cass. Civ. n. 27558/2023); prova che nel caso di specie non è stata fornita dall'opposta.
Ne discende che deve essere dichiarata la nullità della clausola di deroga alla rinuncia del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 lettera t) del Codice del Consumo;
conseguentemente deve ritenersi operante il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c. entro il quale il creditore è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore.
Nella specie è emerso che alcuna iniziativa giudiziale è stata intrapresa dalla creditrice nei confronti del debitore principale e né della garante nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarato che il credito vantato dall'opposta nei confronti di si è estinto Parte_2 per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente declaratoria di
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della stessa, quale garante.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato nei soli confronti di . Parte_1
11) In ragione della soccombenza reciproca, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Avezzano nei soli confronti di con revoca dello stesso a conto di Parte_1
; Controparte_4
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 03/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 688/2022 promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._2
Domenicantonio Angeloni ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso
ATTORI OPPONENTI CONTRO
P.VA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.VA_1
P.VA in persona dei rispettivi Controparte_2 P.VA_2 legali rappresentanti pro tempore, rappresentanti e difesi dall'avv. Marco
Rossi
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a D.I.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi della normativa vigente.
2) Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
(in qualità di consumatrice, ritenuta provata anche alla luce della Parte_2 mancata contestazione ad pera dell'opposta) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Avezzano e notificato in data 25/03/2022, con cui gli veniva ingiunto di pagare a
[...]
l'importo di € 15.733,39 oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
Sostenevano in particolare che detto credito derivava dalla presunta esposizione debitoria risultante a seguito del mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 61981 stipulato in data 22/12/2020 con la che nel contempo veniva da quest'ultima Controparte_3 ceduto pro soluto all'odierna società opposta.
Deducevano quindi gli opponenti l'insussistenza del credito azionato per mancata sottoscrizione ad opera degli stessi del contratto di finanziamento suddetto, la carenza di legittimazione ad agire e la titolarità del preteso credito in capo all'opposta, la nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. sottoscritta dalla garante per vessatorietà con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria per tardività dell'azione volta al recupero del credito.
Gli opponenti, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, per i motivi tutti indicati in narrativa, revocare il d.i. opposto, stante il difetto di legittimazione degli opponenti e/o di , Controparte_1 ovvero, in via subordinata, per infondatezza della pretesa azionata.
In estremo subordine, dichiarare che nulla deve alla soc. opposta, dato Pt_2 che l'istanza per il recupero della somma azionata è stata proposta nei confronti di oltre i termini previsti dall'art. 1957 c.c., non Parte_1 validamente derogati dalla clausola 5 del contratto oggetto di causa, da intendersi vessatoria e, pertanto, nulla. Per l'effetto, revocare il d.i. nei confronti della predetta opponente.
Vinte le spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio a mezzo della Controparte_1 mandataria contestando le domande spiegate dagli Controparte_2 opponenti chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
“
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art.
648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1 dell'opponente della somma di € 15.733,39 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della Controparte_1 suddetta somma;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (VA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
4) La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le rispettive conclusioni, venivano concessi i termini ex art. 190
c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo Giudice che l'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
7) In primo luogo occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); sicché la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. 2421/2006).
8) Ciò posto, ritiene questo giudice di dover preliminarmente affrontare la questione inerente la legittimatio ad causam.
Sul punto, gli opponenti hanno contestato, la mancanza dei presupposti della legittimazione ad agire in capo alla società opposta, ritenendo non provata l'inclusione del credito azionato nella cessione di crediti pro soluto avvenuta.
La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Sez. Unite n. 2951/2016).
In diritto, risulta pacifico che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 D.Lgs n. 385/1998 e
Legge n. 130/1999, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
In caso di contestazione non è sufficiente la mera allegazione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, rispondendo lo stesso unicamente alla funzione di comprovare l'opponibilità della cessione prevista dal citato articolo, per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., ossia al fine di evitare che il ceduto paghi al cedente (cfr. Cass. n. 3405/2024).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che per verificare la legittimazione attiva del cessionario si può esaminare anche
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
documentazione posta a sostegno della prospettazione del creditore pur se formata successivamente all'operazione di cessione (cfr. Cass. Civ. n.
5617/2020). In altri termini, si richiede idonea documentazione comprovante che il credito per il quale si agisce sia ricompreso nell'ambito della operazione di cessione pur se redatta successivamente.
Nella specie, la società opposta ha depositato:
- il contratto di cessione dei crediti, completo di proposta e di accettazione;
- l'estratto elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione contenente anche il codice NDC riferito alla posizione debitoria degli opponenti;
- la pubblicazione della cessione Gazzetta Ufficiale
- l'estratto autentico ex art. 50 T.U.B.;
- la comunicazione di avvenuta cessione del credito.
Da detta documentazione risulta possibile desumere la legittimazione attiva del creditore procedente, essendo stata dimostrata sia la cessione del credito in suo favore che l'inclusione del credito oggetto del presente procedimento nell'ambito della stessa.
Ne discende che l'eccezione proposta dagli opponenti inerente il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in capo alla società opposta deve essere rigettata.
9) Nel merito, va rilevata la pacifica e documentata esistenza del contratto di finanziamento, l'inadempimento, nonché, per quanto sopra esposto, la cessione del credito in favore della società opposta.
Sul punto si osserva che l'opposta ha dato prova dell'esistenza del rapporto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio al pari dell'inadempimento.
Ed invero, quanto alla contestazione relativa alla complessiva inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta, si è già rilevato come, al contrario, questa abbia prodotto riscontri documentali del tutto sufficienti ad ottemperare all'onere su di essa gravante.
Priva di rilevanza giuridica la doglianza degli opponenti inerente la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento risultando detta contestazione complessivamente generica e quindi insuscettibile di accoglimento.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
10) Fondate sono invece risultate le contestazioni mosse al credito risultante dal dedotto rapporto di finanziamento ed afferenti la vessatorietà della clausola di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c.
L'art. 33 lettera t) del Codice del Consumo, tra le varie, stabilisce che debbono presumersi vessatorie fino a prova contraria le clausole che sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Sul tema, la giurisprudenza più recente, afferma che la clausola in deroga all'art. 1957c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata, così determinando a carico dello stesso un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dalla disciplina consumeristica, con onere per il professionista di provare che detta clausola sia stata oggetto di trattativa individuale, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista (cfr. Cass. Civ. n. 27558/2023); prova che nel caso di specie non è stata fornita dall'opposta.
Ne discende che deve essere dichiarata la nullità della clausola di deroga alla rinuncia del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 lettera t) del Codice del Consumo;
conseguentemente deve ritenersi operante il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c. entro il quale il creditore è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore.
Nella specie è emerso che alcuna iniziativa giudiziale è stata intrapresa dalla creditrice nei confronti del debitore principale e né della garante nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere dichiarato che il credito vantato dall'opposta nei confronti di si è estinto Parte_2 per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente declaratoria di
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della stessa, quale garante.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato nei soli confronti di . Parte_1
11) In ragione della soccombenza reciproca, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 96/2022 emesso dal Tribunale di Avezzano nei soli confronti di con revoca dello stesso a conto di Parte_1
; Controparte_4
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 03/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 7