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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 617 / 2025
N. 230/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 187/2025, estensore giudice DOTT.SSA ELENA GRECO, discussa all'udienza del 2.7.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL BE ), elettivamente domiciliato in C.F._2
MELEGNANO VIA OBER sore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
v NN RA , C.F._3 dell'avv. GIANCOSIMO MALUDROTTU ), dell'avv. STEFANO C.F._4
FABRIZIO BOECHE MARIA A. BANZA C.F._5
, elettivamente domiciliato in in Piazza Trento e C.F._6 CP_1 ori
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“NEL MERITO accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in ricorso, non genuini i contratti di appalto con i quali il ha affidato alle Controparte_1 datrici di lavoro della ricorrente l'esecuzione di attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi presso accertare e dichiarare irregolare e/o illecita e/o fraudolenta la somministrazione della ricorrente attuata attraverso l'esecuzione di detti appalti;
accertare e dichiarare che dall'01.01.08 alla data del deposito
1 del presente atto (o con altra decorrenza ritenuta di giustizia) ha avuto esecuzione, senza soluzione di continuità, tra la ricorrente e il CP_1
un rapporto di lavoro subordinato di fatto;
accertare e dichiarare il
[...] diritto della ricorrente ad essere inquadrata e/o retribuita in base ai minimi retributivi previsti per i lavoratori della Categoria A1 del CCNL Regioni e autonomie locali (ovvero, in subordine, di quell'altra Categoria e/o CCNL ritenuti di giustizia); accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dal a titolo di differenze retributive e/o di risarcimento del Controparte_1 dan 25.256,24 (ovvero quell'altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia); conseguentemente condannare il a pagare alla ricorrente la predetta somma (o Controparte_1 la differente somma ritenuta di giustizia) per i relativi titoli;
con interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, compenso professionale ex DM 55/2014, da distrarsi a favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario;
con sentenza esecutiva”.
PER LA PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 178/25 Parte_1 del Tribunale di Monza in fun l Lavoro;
IN VIA SUBORDINATA Qualora questo Ill.ma Corte dovesse ritenere il tenuto a versare alla CP_1 ricorrente una somma a titolo di differenze re e/o risarcimento del danno, accertare che stesse risultano dovute nella minor somma quantificata dal pari ad € 15.453,11. IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA In CP_1 riforma della sentenza impugnata, e nel caso in cui venga accolto nel merito il ricorso principale, nella parte in cui, respingendo il ricorso ha ritenuto disattesa o assorbita ogni altra istanza, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto dal per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto Controparte_1
ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità delle domande formulate per decorrenza del temine di decadenza di cui all'art. 32 comma 4 lett. d) L. 183/10. Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 6.3.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA aveva respinto, a spese compensate, il ricorso, dalla stessa presentato onde sentir accertare l'irregolarità dei rapporti, instaurati dal con le società cooperative che si erano avvicendate, quali Controparte_1 sue formali datrici di lavoro, per lo svolgimento di attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi.
Per l'effetto, aveva chiesto accertarsi che la stessa aveva operato, Parte_1 fin dal 1°.1.2008, alle sostanziali dipendenze del con diritto alla CP_1 retribuzione prevista per il livello A1 del CCNL REGI ONOMIE LOCALI, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento di € 25.256,24 a titolo di
2 differenze retributive e dell'ulteriore importo pari a dodici mensilità a titolo di risarcimento del danno, con aggiunta di interessi e sanzioni.
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto che le prove acquisite agli atti di causa non avessero dimostrato l'irregolarità degli appalti intercorsi fra il e le cooperative, datrici di lavoro della ricorrente, non Controparte_1 svolgimento, ad opera di quest'ultima, di mansioni diverse rispetto a quelle stabilite dal relativo capitolato, fra le quali rientravano i compiti di vigilanza durante il sonno dei bambini e di pulizia delle veneziane, riferiti in sede istruttoria.
Nella motivazione era stato rilevato come le deposizioni testimoniali avessero confermato che l'appalto si era svolto conformemente alle previsioni del capitolato quanto ai rapporti del coordinatore nominato dall'appaltatrice – tenuto a presenziare ad una riunione mensile ed a risolvere le criticità eventualmente contestate – ed il personale dell'Amministrazione, cui era stata demandata la supervisione del servizio.
Secondo la sentenza, era, invece, risultato dall'istruttoria come l'effettivo esercizio del potere disciplinare fosse stato riservato alla formale datrice di lavoro, che aveva esercitato il potere organizzativo e direttivo, nell'ambito del fabbisogno orario determinato contrattualmente, sia pure sotto il controllo dei dipendenti del CP_1
Era stato evidenziato dal primo Giudice come la deposizione della teste non fosse stata integralmente valorizzata ai fini della decisione, in Tes_1 ragione dell'uso indistinto, in talune sue parti, del termine “coordinatrice” con riferimento al preposto comunale ed a quello della cooperativa.
Nella motivazione erano state richiamate le dichiarazioni testimoniali, secondo cui le assenze per la fruizione di ferie, permessi e ritardi erano state gestite dalle cooperative e comunicate alla responsabile comunale, il cui intervento in proposito era limitato ai casi di eventuali sovrapposizioni pregiudizievoli per il servizio.
Su tali presupposti, il TRIBUNALE aveva ritenuto che le appaltatrici, succedutesi nel tempo, non si fossero limitate a fornire "ore lavorative", avendo – invece – “garantito l'organizzazione di tutte le attività del personale ausiliario fornito in appalto, assumendone le relative responsabilità, provvedendo alla gestione del servizio anche nei periodi di assenza del personale addetto all'asilo nido Cederna ed individuando il referente organizzativo preposto a relazionarsi con il personale comunale di riferimento”.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante censurava l'accertamento della genuinità degli appalti, compiuto dal TRIBUNALE senza considerare in modo – a suo avviso – adeguato come i poteri datoriali fossero stati esercitati dai coordinatori comunali, essendo state riservate alle cooperative solo funzioni di natura formale ed amministrativa.
3 criticava, in proposito, la rilevanza attribuita dalla sentenza Parte_1 all'esistenza di un mansionario;
alla presenza mensile del coordinatore dell'appaltatrice, nonché alla formale adozione – ad opera di quest'ultima – dei provvedimenti in materia disciplinare, di ferie e permessi: circostanze sulle quali prevalevano, secondo l'appellante, la mancata contestazione da parte dell' , convenuto in primo grado, delle modalità di esecuzione dei servizi, Pt_2 dedotte nel ricorso, e l'omessa produzione dei contratti di appalto relativi all'epoca antecedente al 2017.
Né il primo Giudice si era avveduto, secondo l'appellante, come dall'istruttoria fosse emerso l'effettivo esercizio dei poteri datoriali ad opera dei referenti comunali, autori di direttive e rimproveri relativi all'esecuzione delle prestazioni, salva l'eventuale segnalazione alla cooperativa in caso di recidiva.
Ad avviso di , la deposizione resa al riguardo dalla teste Parte_1
er stamente trascurata dal TRIBUNALE, che aveva Tes_1 altresì erroneamente interpretato il capitolato d'appalto, di per sé implicante l'esercizio dei poteri datoriali da parte della committente, non essendo prevista la presenza di alcun rappresentante dell'appaltatrice sul luogo di lavoro.
Altrettanto indicativa dell'affermata irregolarità veniva considerata dall'appellante la previsione, nel capitolato, del numero di ore di lavoro richieste e dello stabile inserimento del personale dell'appaltatrice nell'organizzazione della struttura, con mansioni analoghe a quelle dei dipendenti comunali.
Con il secondo motivo, l'appellante rimproverava al TRIBUNALE di avere posto a suo carico l'onere di dimostrare la carenza di genuinità del rapporto mentre, a suo avviso, sarebbe sato il a dover provare l'esistenza dei formali CP_1 contratti di appalto (o di somministrazione) e la regolarità della loro attuazione.
Sotto il primo di tali profili, si evidenziava nell'atto di appello come l'Ente si fosse limitato a produrre il Capitolato speciale d'appalto e il Progetto tecnico, relativi al periodo successivo al settembre 2017, senza documentare in alcun modo l'esistenza degli appalti nel restante arco temporale oggetto di causa, decorso a partire dal gennaio 2008.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Parte_1 sentenza, le domande, dalla stessa proposte in primo grado, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del Difensore antistatario.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 13.6.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza o, in subordine, il limitazione della pretesa, avanzata dalla controparte a titolo retributivo o risarcitorio, al minore importo di € 15.453,11, secondo i parametri indicati nella relazione e nella relativa tabella, prodotte
4 sub docc. 12 e 13 del fascicolo di primo grado;
con riguardo all'esperita azione risarcitoria, il ribadiva la contestazione del danno, alla luce CP_1 dell'assunzione di a tempo indeterminato dalla Coop. FAI, a far Parte_1 data dal 30.4.12.
In via incidentale condizionata, il chiedeva che, in caso di CP_1 accoglimento dell'appello, la pronuncia grado venisse riformata per non avere pronunciato sull'eccezione di decadenza, avanzata dall'Ente in primo grado, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione avversaria.
In ogni caso, l'Ente invocava il favore di spese diritti ed onorari di entrambe le fasi del giudizio.
A sostegno del gravame proposto in via incidentale, il sosteneva che i CP_1 termini stabiliti dall'art. 32, co. IV, DL n. 183/2010 fossero decorsi, all'epoca di presentazione del ricorso ex art. 414, c.p.c., quantomeno relativamente ai contratti stipulati per i periodi intercorsi dal 1°.
1.08 al 28.02.12 con la Cooperativa CESED e dal 1°.
3.12 al 29.8.18 con la Coop. Lombarda FAI e, a seguito di trasferimento d'azienda, con la , da tempo Controparte_2 cessati alla data di proposizione del ricorso
Nell'ottica del gravame incidentale, la verifica del rispetto dei termini decadenziali stabiliti dalla norma si sarebbe dovuta compiere con riferimento alla cessazione di ogni singolo contratto, la quale aveva costituito il “fatto tipizzato”, dal quale – secondo la giurisprudenza – si sarebbe potuta
“inequivocabilmente desumere la cessazione del rapporto lavorativo”.
In particolare, secondo la parte appellante incidentale, l'assunzione di
– in occasione di ciascun cambio appalto – alle dipendenze Parte_1 ice subentrante aveva evidenziato l'avvenuta risoluzione del rapporto precedente, con conseguente decorrenza dell'invocato termine di decadenza.
Tali considerazioni risultavano, secondo il a maggior ragione riferibili CP_1 al contratto stipulato dalla ricorrente in pr con la coop. FAI, a tempo determinato, con decorrenza dal 1°.
3.12 al 30.4.12, data in cui la stessa era stata stabilizzata dalla stessa cooperativa: da tale momento si erano, pertanto, concretizzati, ad avviso dell'Ente, i presupposti per il decorso dei termini di cui all'art. 32 comma 4 L. n.183/10.
Disposto un rinvio onde consentire al l'integrazione dei conteggi CP_1 analitici depositati, con riferimento all'intero periodo oggetto di causa, all'udienza del 2.7.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto. ____________
5 L'appello principale è meritevole di accoglimento mentre va respinta l'impugnazione proposta dal in via incidentale, per le ragioni di CP_1 seguito esposte.
Per motivi di priorità logica, occorre preliminarmente disattendere quest'ultimo mezzo di gravame, relativo – come esposto in premessa – al mancato accoglimento, ad opera del TRIBUNALE, dell'eccezione di decadenza, svolta dall'Ente convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 32 co. IV DL 183/2010.
Se, da un lato, è vero che la sentenza non contiene al riguardo alcuna espressa motivazione, l'eccezione non può, tuttavia, ritenersi fondata, mancando – nel caso di specie – alcuna comunicazione scritta che neghi la titolarità del rapporto di lavoro o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, riconducibile all'utilizzatore della prestazione, dalla quale sia possibile evincere il venir meno della dissociazione fra quest'ultimo ed il formale datore di lavoro.
Come è noto, l'art. 32, comma 4, lett. d), legge 4 novembre 2010 n. 183 (ratione temporis applicabile al caso di specie) statuisce che “le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: […] d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Nell'interpretare la norma, la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che
“il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2 e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso” ed ha altresì precisato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza non può individuarsi “nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570)” (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30490).
Tale orientamento si è consolidato, essendo stato più volte ribadito dal Supremo Collegio, da ultimo con sent. n. 11901 del 3.5.2024, secondo cui la citata disposizione “prevede, per la proposizione della domanda di costituzione
o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore
6 di lavoro” (nello stesso senso, v. ad es., Cass. 17.12.2021, n. 40652; Cass. 28.10.2021, n. 3490, con cui è stata esclusa l'applicabilità della decadenza
“nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso”).
Tanto premesso, vengono allora in rilievo le doglianze svolte dall'appellante principale, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Per quanto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità abbia posto a carico del lavoratore l'onere di dimostrare i presupposti dell'addotta irregolarità dell'appalto, primo fra tutti l'esercizio di poteri direttivi e organizzativi ad opera dell'utilizzatore (v., ad es., Cass. 19.6.2024, n. 16885 del 19.6.2024, Corte d'App. MILANO sent. n. 395/2025), tuttavia l'univoco quadro probatorio, formatosi nel corso della prima fase processuale, consente di ritenere tale onere pienamente assolto dall'odierna appellante principale.
Le risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa, valutate alla luce dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziano l'assoluta carenza dei presupposti di regolarità dell'esternalizzazione dei servizi ausiliari relativi gli asili comunali, compiuta dall'Ente a partire dal 1°.1.2008, primo fra tutti quello formale relativo alla stipulazione dei contratti di appalto, mai prodotti in giudizio dal CP_1
Il convenuto in primo grado, infatti, si è limitato, a depositare – avanti al TRIBUNALE – due bandi e l'ultimo capitolato, risalente al 2017, senza tuttavia documentare la sottoscrizione dei relativi contratti con le cooperative succedutesi nell'arco temporale oggetto di causa.
Quanto all'aspetto sostanziale, le deposizioni testimoniali assunte nel corso del primo grado di giudizio hanno – poi – evidenziato con tutta chiarezza come, per tutto il periodo in questione, i tipici poteri datoriali sul personale adibito a detti servizi, comprensivo dell'odierna appellante, fossero esercitati in via esclusiva e costante dai coordinatori dipendenti dal essendo rimaste CP_1 in capo alle cooperative solo funzioni di natura for ministrativa, del tutto inidonee a qualificarle come appaltatrici genuine.
Come già affermato da questa Corte, in analoga fattispecie, con sentenza n. 1179/2019,
“è invero noto come l'appalto costituisca il contratto con il quale l'appaltatore assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro a favore del committente. L'appalto è genuino se l'appaltatore non svolga un ruolo di mero intermediario bensì operi quale un vero e proprio imprenditore il quale – come tale
7 – impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi inerenti l'attuazione del servizio pattuito. L'organizzazione dei mezzi può risultare, in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell'opera o del servizio pattuiti, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto, e ciò anche qualora per la natura dell'attività da svolgere l'apporto di attrezzature e capitale risulti marginale rispetto a quello delle prestazioni di lavoro. È infatti vero che, nel caso di appalti c.d. labour intensive, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, è possibile ravvisare una fattispecie di appalto genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori, unito all'effettiva assunzione del rischio di impresa, mentre l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente non può considerarsi elemento decisivo per la qualificazione del rapporto. Tuttavia, nel caso di specie, alla totale assenza di alcun apporto materiale delle cooperative datrici di lavoro si è accompagnata la carenza di qualsiasi intervento di carattere direttivo e organizzativo sui lavoratori addetti ai servizi appaltati. Di conseguenza, neppure è emersa l'effettiva assunzione del rischio di impresa proprio dell'imprenditore in capo a tali società, limitatesi a porre gli odierni appellati a disposizione della committente a fronte di un corrispettivo commisurato alle ore lavorate, senza alcun ulteriore investimento di energie e mezzi. Né può considerarsi rilevante in senso contrario la circostanza che XXX e YYY si rivolgessero alla propria formale datrice Testi di lavoro per comunicare le proprie richieste di ferie (teste ), che la stessa provvedesse a loro eventuali sostituzioni a rando sempre la presenza di due addetti all'appalto e che alla cooperativa venissero trasmessi i fogli presenza sottoscritti da responsabile YYY. Trattasi, infatti, di circostanze attestanti, in capo alla formale datrice di lavoro, un ruolo limitato agli aspetti meramente amministrativi e gestionali dei rapporti oggetto di causa e pertanto ininfluenti con riguardo all'individuazione del soggetto effettivamente deputato all'organizzazione del concreto svolgimento delle mansioni e, quindi, del sostanziale datore di lavoro degli odierni appellati. In tal senso si è pronunciata la condivisibile giurisprudenza di legittimità, affermando che, in tema di appalti endoaziendali, l'ipotesi di somministrazione irregolare si realizza “tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. 28.3.13, n. 7820)”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
8 La stessa trova piena conferma nella successiva evoluzione giurisprudenziale, avendo il Supremo Collegio ribadito, nell'ordinanza n. 16885 del 19.6.2024,
“l'indirizzo consolidato di questa Corte, che ha ancorato la verifica della genuinità dell'appalto di manodopera all'accertamento dell'esercizio o meno di poteri di direzione e organizzativi sui lavoratori da parte della società appaltatrice e posto il relativo onere a carico del lavoratore” (conf. Cass. n. 19412/2020).
Per costante giurisprudenza, a fronte dell'effettivo esercizio delle prerogative di direzione sostanziale della prestazione lavorativa da parte del formale committente, “risulta secondaria la mera sussistenza di un potere organizzativo di tipo amministrativo (ad esempio in tema di ferie o permessi) in capo all'appaltatore”, restando irrilevanti gli “aspetti di gestione meramente amministrativa dei rapporti di lavoro e non già l'effettiva organizzazione del lavoro” (così Cass. 7.2.2017, n. 3172; nello stesso senso, v. Cass. 12807/2020, secondo cui la somministrazione irregolare di lavoro “ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”).
L'applicazione di tali invalsi principi, ai quali il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie, induce a condividere le doglianze dell'appellante principale, avendo tutti i testimoni riferito come il lavoro delle ausiliarie, fra cui
, fosse organizzato e diretto in via esclusiva dalla coordinatrice, Parte_1 comunale, mentre il preposto della cooperativa si limitava a presenziare ad una riunione mensile e a ricevere dalla stessa comunicazioni a fini disciplinari nei soli casi di recidiva, oltre a gestire gli aspetti meramente burocratici dei rapporti di lavoro.
In particolare, la teste – inviata presso il nido comunale Testimone_3
“CEDERNA” a partire “d cooperative succedutesi nel tempo
– ha riferito che, in assenza di un “caposquadra” delle ausiliarie, “la coordinatrice di tutti noi è attualmente la signora del comune di Pt_3
, precisando poi quanto segue: “in passato son ate diverse volte CP_1 le coordinatrici. Il coordinatore ci comanda per pulire vetri, finestre, pavimenti ecc.; ci dice anche di spostare i mobili e di portarli in cantina. Riceviamo tutti gli ordini sul da farsi dal coordinatore del comune”.
La stessa teste proseguiva esponendo quanto segue: “la cooperativa non manda mai nessuno a vedere cosa facciamo e come lo facciamo. Il coordinatore del comune di controlla il nostro lavoro e ci dice, se CP_1 qualcosa non va, di rifare qu uel lavoro. Se qualcosa del nostro lavoro non va bene il coordinatore ci rimprovera, ci riprende e ci dice cosa rifare”.
riferiva altresì come i poteri direttivi delle coordinatrici comunali Tes_3
limitati ai servizi, formalmente demandati alle cooperative, ma si estendessero – in modo cogente – all'assegnazione alle ausiliarie di mansioni
9 esulanti dal capitolato: “una volta la coordinatrice ci ha detto di togliere le veneziane salendo sulle scale. Il lavoro non spettava a noi ma al comune;
comunque la coordinatrice ci ha ordinato di farlo perché non c'erano fondi sufficienti. ADR: Le veneziane da togliere erano fuori dal nostro mansionario. La coordinatrice ci da ogni anno il mansionario che lei stessa prepara. In passato le coordinatrici ( e ) ci avevano obbligato Persona_1 Persona_2
a sorvegliare i bambini lin ure la presenza della educatrice. Anche questa mansione non ci appartiene, ma ci obbligavano a svolgerla”.
Il ruolo della Cooperativa era circoscritto, secondo la deposizione in esame, alla formale adozione di iniziative disciplinari su segnalazione della coordinatrice comunale;
alla concessione di ferie e permessi, sempre previa consultazione della responsabile della committenza (“noi chiediamo le ferie alla cooperativa che a volte non le concede o le revoca per carenza di personale al nido. La coordinatrice interloquisce con la cooperativa - … - per ottenere permessi, per es. di uscita anticipata, dobbiamo chiedere alla coordinatrice del Nido che poi ci autorizza, o meno, il permesso”); all'invio delle buste paga, basate sui dati trasmessi dall'utilizzatore (“la cooperativa ci invia on line le buste paga sulla base del conteggio delle ore fatte, comunicate alla cooperativa dalla coordinatrice comunale del Nido”).
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla teste , Testimone_4 la quale ha riferito di avere “lavorato al Parte_4
2007/2008 fino all'anno scolastico 2013/2014 come ausiliaria dipendente delle cooperative che si sono succedete nell'appalto del di . CP_1 CP_1
La stessa ha così descritto le modalità organizzative dei servizi: “io e le altre ausiliarie, compresa , eravamo coordinate e dirette dalla Parte_1 coordinatrice dipendent le che all'epoca era la sig.ra appena Per_3 uscita dalla stanza del giudice. Avevamo un mansionario e, quindi, sapevamo bene cosa fare ogni giorno come ausiliarie. Il nostro punto di riferimento per tutto era la sig.ra tranne che per le buste paga e altre questioni Per_3 burocratiche per le quali facevamo riferimento alla cooperativa. Ogni tanto, circa una volta al mese, veniva al una coordinatrice della Parte_4 cooperativa per le riunioni periodiche e, in genere, per vedere l'andamento dell'appalto, il tutto sempre in presenza della . Per_3
Anche la gestione del rapporto sotto l'aspetto disciplinare è stata attribuita dalla teste – nella sostanza – alla coordinatrice comunale: “se Tes_4
c'era qualc lavoro che non andava bene era sempre la a Per_3 farcelo presente, dicendoci di rifare, per esempio, il lavoro (pulire dei mobili oppure lavare per terra ecc.). In casi rari di recidiva dell'ausiliario allora Per_3 riferiva alla cooperativa, ma devo dire, per quanto a mia conoscenza, che ciò non è mai successo. Per il periodo in cui sono stata al Nido, per quel che ne so, non sono mai stati attivati procedimenti disciplinari nei confronti delle ausiliarie. Era a rimproverare questa o quell'ausiliaria che, magari, Per_3 aveva lavorato male o sbagliato qualcosa;
ciò è capitato anche a me per
10 esempio perché non avevo tolto delle ragnatele;
ell'occasione mi aveva Per_3 detto che c'erano ragnatele non rimosse dicend farlo;
io le ho spiegato che non le avevo viste”.
Faceva capo a secondo la medesima deposizione, anche il Per_3 coordinamento di ferie e permessi: “per le ferie ognuna di noi andava dalla avvisandola che avrebbe preso ferie, comunicandolo alla cooperativa;
Per_3 ne prendeva atto;
se c'era qualche problema, per esempio troppe Per_3
e di ferie, allora la ci diceva di organizzarci diversamente per Per_3 garantire il servizio e noi così facevamo, per poi presentare la richiesta formale di ferie alla cooperativa. Se avevamo bisogno di un permesso di uscita anticipata o di entrata posticipata ne parlavamo con che dava, o meno, Per_3 il benestare. In caso di benestare della poi chi o alla cooperativa Per_3 il permesso”).
La coordinatrice , dipendente del Comune fino al 2015, ha Parte_5 confermato com a riunione mensile con i preposti delle cooperative – il suo compito fosse “quello di vigilare quotidianamente che il lavoro fosse svolto adeguatamente, come da mansionario”, riprendendo le ausiliarie in caso di esecuzione inadeguata delle mansioni o di comportamenti non corretti (“in caso di lavori malfatti (per es. un pavimento non spazzato o non lavato bene), io lo facevo presente <> all'ausiliaria interessata - … - Io intervenivo anche quando rilevavo comportamenti scorretti di questa o quell'ausiliaria; per esempio, capitava qualche volta che l'ausiliaria riferisse direttamente ai genitori i comportamenti dei bambini;
in tal caso io segnalavo all'ausiliaria che non poteva farlo, essendo attività demandata all'educatrice - … - intervenivo, con le solite modalità, anche per ingerenze delle ausiliarie sui bambini di competenza delle educatrici ”).
La segnalazione alla cooperativa avveniva, secondo solo in – non Per_3 meglio circostanziati – casi “di recidiva”.
Il quadro che emerge dalle deposizioni sopra citate è quello di un servizio interamente gestito, in tutti i sostanziali aspetti del suo quotidiano svolgimento, direttamente dalla coordinatrice comunale, la quale costituiva l'unico responsabile costantemente presente presso il nido, mentre il preposto della cooperativa vi si recava unicamente in occasione della riunione mensile.
Alla dipendente comunale facevano capo, in via esclusiva, i poteri direttivi e di controllo tipici del datore di lavoro: era, infatti, la stessa coordinatrice a rimproverare le ausiliarie per eventuali inadempienze, mentre il ruolo della cooperativa è apparso, al riguardo, limitato alla presa d'atto di eventuali segnalazioni in caso di recidiva e all'adozione delle conseguenti formalità.
Né rilevano in contrario i docc. 7 e 11, invocati dal a sostegno CP_1 dell'affermata genuinità degli appalti.
11 Il primo di essi è del tutto ininfluente, essendo costituito dall'invito, rivolto dal dirigente comunale all'R.T.I. subentrante nell'appalto nel 2018, “al Parte_6 riassorbimento del personale della impresa uscente, impiegato nello stesso servizio, nel rispetto delle condizioni e modalità previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro”, a pena di risoluzione del rapporto e di possibili azioni risarcitorie.
Il secondo è successivo ai fatti di causa, essendo costituito da una corrispondenza elettronica, intercorsa dopo il cambio appalto del 2020, la quale, pur nella sua scarsa rilevanza, depone – caso mai – in senso contrario alla tesi dell' , evidenziando, in un contesto di grande “prudenza” nella Pt_2 gestione del servizio, il ruolo organizzativo, fino ad allora rivestito dalla coordinatrice del tale . CP_1 Persona_4
Quest'ultima, infatti, così risponde alla richiesta di incontro, rivoltale dalla responsabile della cooperativa subentrante: “buongiorno a lei, sicuramente è importante conoscerci ma il momento davvero critico impone di essere prudenti e di ridurre all'indispensabile i contatti), possiamo sentirci sicuramente innanzitutto al telefono. Le chiederei però di affrontare subito la gestione delle ultime disposizioni riguardo il vostro personale. Fino a ieri sera non avevano ricevuto da voi indicazioni e le chiedevano a noi, così come adesso chiedono a noi indicazioni per chi di loro dovrà lavorare venerdì ecc.”.
Il capitolato, prodotto dallo stesso sub doc. 5, smentisce – poi – la CP_1 prospettazione dell'Ente in ordine all'assunzione del rischio di impresa da parte delle cooperative: tale documento prevede, infatti, un corrispettivo unitario a fronte di un monte ore prestabilito, quindi in sostanza un corrispettivo predeterminato su base oraria, come tale privo di margini di incertezza.
In tale quadro, del tutto irrilevante appare la fornitura di materiali di consumo quali “detersivi, ecc.” e semplici strumenti come “spazzoloni, scope ecc.” (teste
), su cui prevalgono le ben più rilevanti attrezzature meccaniche Tes_3
(“la lavatrice, l'asciugatrice e la lavapavimenti”), che – secondo la teste
[...]
“sono sempre stati del comune di . Tes_4 CP_1
Quest'ultima ha, peraltro, attribuito all'Ente anche la fornitura dei materiali più spiccioli nella prima fase dell'esternalizzazione (“detersivi, spazzoloni, stracci, scope ecc., a un certo punto, sono stati forniti e messi a disposizione dalla cooperativa;
prima erano del comune di ). CP_1
Tutto concorda, in definitiva, nell'evidenziare le modalità irregolari con cui il si è avvalso delle prestazioni di , svolte in regime di CP_1 Parte_1 le subordinazione nei riguardi dell'u
Spettano, pertanto, all'odierna appellante – ai sensi dell'invocato art. 2116, c.c. – importi conformi alle retribuzioni spettanti, a parità di mansioni, ai dipendenti dell'Ente.
12 In tal senso si è pronunciata la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in ipotesi di rapporti di somministrazione di lavoro illegittimi” spettano ai lavoratori somministrati emolumenti corrispondenti a quelli del “personale dipendente dell'utilizzatore dalla contrattazione collettiva di riferimento, sebbene non in applicazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 4, d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, ma, stante l'abusività del ricorso alla somministrazione, in forza della norma di chiusura di cui all'art. 2126 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato”: ciò “in linea con la funzione che l'art. 2126 c.c. ha nel nostro ordinamento”, vale a dire quella di “risolvere il problema pratico di assicurare - comunque - la retribuzione al lavoratore che abbia prestato la propria attività, pur in presenza di un contratto invalido” (Cass. Sez. lavoro, Ord., 21.05.2024, n. 14127).
Con la successiva pronuncia n. 11622 del 30.4.204, il Supremo Collegio ha precisato che “…l'accertamento del concreto atteggiarsi del rapporto come rapporto di natura subordinata, dal che consegue che, precluso in ogni caso dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 l'instaurarsi di un valido rapporto a tempo indeterminato, opera - come affermato dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata, compresa la stessa Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014 - il disposto di cui all'art. 2126 c.c. per il periodo temporale nel quale siano state effettivamente rese le prestazioni lavorative” (conf. Cass. 13.2.2023, n. 4360).
Né rileva, sotto tale aspetto, l'assunzione di a tempo Parte_1 indeterminato ad opera della a far tempo dal 20.4.2012, la Parte_7 quale non incide sul diritto , irregolarmente utilizzata dal ad un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti dell'Ente. CP_1
Con riguardo alla quantificazione delle somme da riconoscersi a tale titolo, ritiene il Collegio che siano recepibili i conteggi prodotti dal convenuto in primo grado, in quanto basati sul corretto criterio della retribuzione mensile, stabilito dal CCNL (v. art. 52 doc. 5 ric. I gr.), in luogo di quello orario posto a base della pretesa attorea con risultati più favorevoli rispetto a quelli garantiti all'organico comunale e, quindi, eccedenti la tutela prevista dall'art. 2116, c.c..
Come spiegato, in modo chiaro e convincente, nella relazione prodotta dal sub doc. 13 del fascicolo di primo grado, “la nozione di retribuzione CP_1 disciplinata secondo l'art. 10 del CCNL Enti Locali del 9.05.2006 che ha sostituito l'art. 52 del precedente CCNL del 14.09.2000, prevede che la retribuzione dei dipendenti enti locali è corrisposta mensilmente. Si parla quindi di paga mensilizzata poiché la retribuzione lorda spettante al dipendente non tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate in quanto al lavoratore viene assegnata una retribuzione fissa indipendentemente dal numero delle giornate e delle ore lavorative comprese nel mese ed indipendentemente dalle assenze per le quali è prevista la normale retribuzione, come festività, ferie, permessi retribuiti, etc.. Il medesimo articolo 10, dopo aver elencato le singole voci retributive che compongono la retribuzione mensile, mensile di base, individuale mensile, retribuzione globale
13 di fatto mensile o annuale, individua la retribuzione oraria dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156 e non 165 come viene richiamato erroneamente nel ricorso nelle pagine 10 e 11. Da questo principio di mensilizzazione della retribuzione scaturisce il fatto che poiché la richiesta della ricorrente è quella di percepire la differenza tra quanto ha percepito e quanto avrebbe potuto percepire se le fosse stata applicata la retribuzione prevista per i dipendenti di Categoria A(posizione economica 1 ) dei vari CCNL Regioni Enti locali, non è possibile che mensilmente possa essere riconosciuto uno stipendio superiore rispetto a quello tabellare in vigore calcolato sulle ore retribuite secondo il sistema della "paga oraria". Ciò vale anche per la retribuzione prevista per il congedo di maternità (congedo obbligatorio 80% della retribuzione) ed il congedo parentale (30% della retribuzione) la cui fruizione oltre ad essere giornaliera può comprendere in un periodo fruito continuativamente anche i sabati e le domeniche e per cui non è possibile parametrarlo ad un qualsiasi orario giornaliero. Anche in questo caso il limite massimo della retribuzione è quello tabellare previsto contrattualmente percentualmente ridotto a seconda della tipologia dei congedi per la maternità utilizzati”.
L'importo, calcolato, secondo tali criteri, nell'all. 12 alla memoria difensiva di primo grado – come dettagliato nei prospetti prodotti in appello – ammonta a complessivi € 15.453,11.
Giova evidenziare come i conteggi, prodotti dal non abbiano formato CP_1 oggetto di specifiche contestazioni, ad opera della controparte.
Va altresì rilevato che il medesimo Ente non ha rinnovato, nel giudizio di appello, l'eccezione di prescrizione svolta avanti al TRIBUNALE (assorbita dal rigetto dell'azione avversaria), come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 346, c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza secondo cui “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” (così Cass. 25.5.2018, n. 13195; conf. Cass. 6.12.2023, n. 34251).
Né è stata riproposta in questa fase processuale, ad opera di , la Parte_1 domanda risarcitoria avanzata al punto n. 5 delle conclusioni del ricorso di primo grado ex art. 36 d. lgs. 165/01, non riportato in quelle formulate nell'atto di impugnazione principale.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va accerta l'irregolarità degli appalti e la natura subordinata delle prestazioni rese da in favore del nel Parte_1 Controparte_1
14 periodo oggetto di causa;
per l'effetto, il deve essere condannato a CP_1 pagare a l'importo ssivi € 15.453,11, oltre alla Parte_1 maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della domanda accolta e del grado di complessità della controversia, nonché dell'espletamento di attività istruttoria nella sola prima fase del procedimento, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 2.700,00 per il primo grado e di
€ 2.000,00 per la presente fase processuale.
Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
In ragione del rigetto dell'appello incidentale, va altresì dichiarata, in capo al la sussistenza dei presupposti per il versamento Controparte_1
titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 187/2025 del Tribunale di MONZA, accerta l'irregolarità degli appalti oggetto di causa e la natura subordinata delle prestazioni rese da in favore del nel Parte_1 Controparte_1 periodo oggetto di causa;
per l'effetto, condanna il a pagare a CP_1
l'importo di complessivi € , oltre alla Parte_1 maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
respinge l'appello incidentale;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante incidentale , Controparte_1 dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228; condanna il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali giudizio, liqui .700,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario. Così deciso in Milano, 2/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
15
N. 230/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 187/2025, estensore giudice DOTT.SSA ELENA GRECO, discussa all'udienza del 2.7.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL BE ), elettivamente domiciliato in C.F._2
MELEGNANO VIA OBER sore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
v NN RA , C.F._3 dell'avv. GIANCOSIMO MALUDROTTU ), dell'avv. STEFANO C.F._4
FABRIZIO BOECHE MARIA A. BANZA C.F._5
, elettivamente domiciliato in in Piazza Trento e C.F._6 CP_1 ori
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“NEL MERITO accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in ricorso, non genuini i contratti di appalto con i quali il ha affidato alle Controparte_1 datrici di lavoro della ricorrente l'esecuzione di attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi presso accertare e dichiarare irregolare e/o illecita e/o fraudolenta la somministrazione della ricorrente attuata attraverso l'esecuzione di detti appalti;
accertare e dichiarare che dall'01.01.08 alla data del deposito
1 del presente atto (o con altra decorrenza ritenuta di giustizia) ha avuto esecuzione, senza soluzione di continuità, tra la ricorrente e il CP_1
un rapporto di lavoro subordinato di fatto;
accertare e dichiarare il
[...] diritto della ricorrente ad essere inquadrata e/o retribuita in base ai minimi retributivi previsti per i lavoratori della Categoria A1 del CCNL Regioni e autonomie locali (ovvero, in subordine, di quell'altra Categoria e/o CCNL ritenuti di giustizia); accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire dal a titolo di differenze retributive e/o di risarcimento del Controparte_1 dan 25.256,24 (ovvero quell'altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia); conseguentemente condannare il a pagare alla ricorrente la predetta somma (o Controparte_1 la differente somma ritenuta di giustizia) per i relativi titoli;
con interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, compenso professionale ex DM 55/2014, da distrarsi a favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario;
con sentenza esecutiva”.
PER LA PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 178/25 Parte_1 del Tribunale di Monza in fun l Lavoro;
IN VIA SUBORDINATA Qualora questo Ill.ma Corte dovesse ritenere il tenuto a versare alla CP_1 ricorrente una somma a titolo di differenze re e/o risarcimento del danno, accertare che stesse risultano dovute nella minor somma quantificata dal pari ad € 15.453,11. IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA In CP_1 riforma della sentenza impugnata, e nel caso in cui venga accolto nel merito il ricorso principale, nella parte in cui, respingendo il ricorso ha ritenuto disattesa o assorbita ogni altra istanza, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto dal per i motivi di cui in premessa, e per l'effetto Controparte_1
ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità delle domande formulate per decorrenza del temine di decadenza di cui all'art. 32 comma 4 lett. d) L. 183/10. Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 6.3.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA aveva respinto, a spese compensate, il ricorso, dalla stessa presentato onde sentir accertare l'irregolarità dei rapporti, instaurati dal con le società cooperative che si erano avvicendate, quali Controparte_1 sue formali datrici di lavoro, per lo svolgimento di attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi.
Per l'effetto, aveva chiesto accertarsi che la stessa aveva operato, Parte_1 fin dal 1°.1.2008, alle sostanziali dipendenze del con diritto alla CP_1 retribuzione prevista per il livello A1 del CCNL REGI ONOMIE LOCALI, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento di € 25.256,24 a titolo di
2 differenze retributive e dell'ulteriore importo pari a dodici mensilità a titolo di risarcimento del danno, con aggiunta di interessi e sanzioni.
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto che le prove acquisite agli atti di causa non avessero dimostrato l'irregolarità degli appalti intercorsi fra il e le cooperative, datrici di lavoro della ricorrente, non Controparte_1 svolgimento, ad opera di quest'ultima, di mansioni diverse rispetto a quelle stabilite dal relativo capitolato, fra le quali rientravano i compiti di vigilanza durante il sonno dei bambini e di pulizia delle veneziane, riferiti in sede istruttoria.
Nella motivazione era stato rilevato come le deposizioni testimoniali avessero confermato che l'appalto si era svolto conformemente alle previsioni del capitolato quanto ai rapporti del coordinatore nominato dall'appaltatrice – tenuto a presenziare ad una riunione mensile ed a risolvere le criticità eventualmente contestate – ed il personale dell'Amministrazione, cui era stata demandata la supervisione del servizio.
Secondo la sentenza, era, invece, risultato dall'istruttoria come l'effettivo esercizio del potere disciplinare fosse stato riservato alla formale datrice di lavoro, che aveva esercitato il potere organizzativo e direttivo, nell'ambito del fabbisogno orario determinato contrattualmente, sia pure sotto il controllo dei dipendenti del CP_1
Era stato evidenziato dal primo Giudice come la deposizione della teste non fosse stata integralmente valorizzata ai fini della decisione, in Tes_1 ragione dell'uso indistinto, in talune sue parti, del termine “coordinatrice” con riferimento al preposto comunale ed a quello della cooperativa.
Nella motivazione erano state richiamate le dichiarazioni testimoniali, secondo cui le assenze per la fruizione di ferie, permessi e ritardi erano state gestite dalle cooperative e comunicate alla responsabile comunale, il cui intervento in proposito era limitato ai casi di eventuali sovrapposizioni pregiudizievoli per il servizio.
Su tali presupposti, il TRIBUNALE aveva ritenuto che le appaltatrici, succedutesi nel tempo, non si fossero limitate a fornire "ore lavorative", avendo – invece – “garantito l'organizzazione di tutte le attività del personale ausiliario fornito in appalto, assumendone le relative responsabilità, provvedendo alla gestione del servizio anche nei periodi di assenza del personale addetto all'asilo nido Cederna ed individuando il referente organizzativo preposto a relazionarsi con il personale comunale di riferimento”.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante censurava l'accertamento della genuinità degli appalti, compiuto dal TRIBUNALE senza considerare in modo – a suo avviso – adeguato come i poteri datoriali fossero stati esercitati dai coordinatori comunali, essendo state riservate alle cooperative solo funzioni di natura formale ed amministrativa.
3 criticava, in proposito, la rilevanza attribuita dalla sentenza Parte_1 all'esistenza di un mansionario;
alla presenza mensile del coordinatore dell'appaltatrice, nonché alla formale adozione – ad opera di quest'ultima – dei provvedimenti in materia disciplinare, di ferie e permessi: circostanze sulle quali prevalevano, secondo l'appellante, la mancata contestazione da parte dell' , convenuto in primo grado, delle modalità di esecuzione dei servizi, Pt_2 dedotte nel ricorso, e l'omessa produzione dei contratti di appalto relativi all'epoca antecedente al 2017.
Né il primo Giudice si era avveduto, secondo l'appellante, come dall'istruttoria fosse emerso l'effettivo esercizio dei poteri datoriali ad opera dei referenti comunali, autori di direttive e rimproveri relativi all'esecuzione delle prestazioni, salva l'eventuale segnalazione alla cooperativa in caso di recidiva.
Ad avviso di , la deposizione resa al riguardo dalla teste Parte_1
er stamente trascurata dal TRIBUNALE, che aveva Tes_1 altresì erroneamente interpretato il capitolato d'appalto, di per sé implicante l'esercizio dei poteri datoriali da parte della committente, non essendo prevista la presenza di alcun rappresentante dell'appaltatrice sul luogo di lavoro.
Altrettanto indicativa dell'affermata irregolarità veniva considerata dall'appellante la previsione, nel capitolato, del numero di ore di lavoro richieste e dello stabile inserimento del personale dell'appaltatrice nell'organizzazione della struttura, con mansioni analoghe a quelle dei dipendenti comunali.
Con il secondo motivo, l'appellante rimproverava al TRIBUNALE di avere posto a suo carico l'onere di dimostrare la carenza di genuinità del rapporto mentre, a suo avviso, sarebbe sato il a dover provare l'esistenza dei formali CP_1 contratti di appalto (o di somministrazione) e la regolarità della loro attuazione.
Sotto il primo di tali profili, si evidenziava nell'atto di appello come l'Ente si fosse limitato a produrre il Capitolato speciale d'appalto e il Progetto tecnico, relativi al periodo successivo al settembre 2017, senza documentare in alcun modo l'esistenza degli appalti nel restante arco temporale oggetto di causa, decorso a partire dal gennaio 2008.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Parte_1 sentenza, le domande, dalla stessa proposte in primo grado, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del Difensore antistatario.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 13.6.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza o, in subordine, il limitazione della pretesa, avanzata dalla controparte a titolo retributivo o risarcitorio, al minore importo di € 15.453,11, secondo i parametri indicati nella relazione e nella relativa tabella, prodotte
4 sub docc. 12 e 13 del fascicolo di primo grado;
con riguardo all'esperita azione risarcitoria, il ribadiva la contestazione del danno, alla luce CP_1 dell'assunzione di a tempo indeterminato dalla Coop. FAI, a far Parte_1 data dal 30.4.12.
In via incidentale condizionata, il chiedeva che, in caso di CP_1 accoglimento dell'appello, la pronuncia grado venisse riformata per non avere pronunciato sull'eccezione di decadenza, avanzata dall'Ente in primo grado, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione avversaria.
In ogni caso, l'Ente invocava il favore di spese diritti ed onorari di entrambe le fasi del giudizio.
A sostegno del gravame proposto in via incidentale, il sosteneva che i CP_1 termini stabiliti dall'art. 32, co. IV, DL n. 183/2010 fossero decorsi, all'epoca di presentazione del ricorso ex art. 414, c.p.c., quantomeno relativamente ai contratti stipulati per i periodi intercorsi dal 1°.
1.08 al 28.02.12 con la Cooperativa CESED e dal 1°.
3.12 al 29.8.18 con la Coop. Lombarda FAI e, a seguito di trasferimento d'azienda, con la , da tempo Controparte_2 cessati alla data di proposizione del ricorso
Nell'ottica del gravame incidentale, la verifica del rispetto dei termini decadenziali stabiliti dalla norma si sarebbe dovuta compiere con riferimento alla cessazione di ogni singolo contratto, la quale aveva costituito il “fatto tipizzato”, dal quale – secondo la giurisprudenza – si sarebbe potuta
“inequivocabilmente desumere la cessazione del rapporto lavorativo”.
In particolare, secondo la parte appellante incidentale, l'assunzione di
– in occasione di ciascun cambio appalto – alle dipendenze Parte_1 ice subentrante aveva evidenziato l'avvenuta risoluzione del rapporto precedente, con conseguente decorrenza dell'invocato termine di decadenza.
Tali considerazioni risultavano, secondo il a maggior ragione riferibili CP_1 al contratto stipulato dalla ricorrente in pr con la coop. FAI, a tempo determinato, con decorrenza dal 1°.
3.12 al 30.4.12, data in cui la stessa era stata stabilizzata dalla stessa cooperativa: da tale momento si erano, pertanto, concretizzati, ad avviso dell'Ente, i presupposti per il decorso dei termini di cui all'art. 32 comma 4 L. n.183/10.
Disposto un rinvio onde consentire al l'integrazione dei conteggi CP_1 analitici depositati, con riferimento all'intero periodo oggetto di causa, all'udienza del 2.7.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto. ____________
5 L'appello principale è meritevole di accoglimento mentre va respinta l'impugnazione proposta dal in via incidentale, per le ragioni di CP_1 seguito esposte.
Per motivi di priorità logica, occorre preliminarmente disattendere quest'ultimo mezzo di gravame, relativo – come esposto in premessa – al mancato accoglimento, ad opera del TRIBUNALE, dell'eccezione di decadenza, svolta dall'Ente convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 32 co. IV DL 183/2010.
Se, da un lato, è vero che la sentenza non contiene al riguardo alcuna espressa motivazione, l'eccezione non può, tuttavia, ritenersi fondata, mancando – nel caso di specie – alcuna comunicazione scritta che neghi la titolarità del rapporto di lavoro o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, riconducibile all'utilizzatore della prestazione, dalla quale sia possibile evincere il venir meno della dissociazione fra quest'ultimo ed il formale datore di lavoro.
Come è noto, l'art. 32, comma 4, lett. d), legge 4 novembre 2010 n. 183 (ratione temporis applicabile al caso di specie) statuisce che “le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: […] d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Nell'interpretare la norma, la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che
“il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2 e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso” ed ha altresì precisato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza non può individuarsi “nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570)” (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30490).
Tale orientamento si è consolidato, essendo stato più volte ribadito dal Supremo Collegio, da ultimo con sent. n. 11901 del 3.5.2024, secondo cui la citata disposizione “prevede, per la proposizione della domanda di costituzione
o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore
6 di lavoro” (nello stesso senso, v. ad es., Cass. 17.12.2021, n. 40652; Cass. 28.10.2021, n. 3490, con cui è stata esclusa l'applicabilità della decadenza
“nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso”).
Tanto premesso, vengono allora in rilievo le doglianze svolte dall'appellante principale, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
Per quanto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità abbia posto a carico del lavoratore l'onere di dimostrare i presupposti dell'addotta irregolarità dell'appalto, primo fra tutti l'esercizio di poteri direttivi e organizzativi ad opera dell'utilizzatore (v., ad es., Cass. 19.6.2024, n. 16885 del 19.6.2024, Corte d'App. MILANO sent. n. 395/2025), tuttavia l'univoco quadro probatorio, formatosi nel corso della prima fase processuale, consente di ritenere tale onere pienamente assolto dall'odierna appellante principale.
Le risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa, valutate alla luce dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziano l'assoluta carenza dei presupposti di regolarità dell'esternalizzazione dei servizi ausiliari relativi gli asili comunali, compiuta dall'Ente a partire dal 1°.1.2008, primo fra tutti quello formale relativo alla stipulazione dei contratti di appalto, mai prodotti in giudizio dal CP_1
Il convenuto in primo grado, infatti, si è limitato, a depositare – avanti al TRIBUNALE – due bandi e l'ultimo capitolato, risalente al 2017, senza tuttavia documentare la sottoscrizione dei relativi contratti con le cooperative succedutesi nell'arco temporale oggetto di causa.
Quanto all'aspetto sostanziale, le deposizioni testimoniali assunte nel corso del primo grado di giudizio hanno – poi – evidenziato con tutta chiarezza come, per tutto il periodo in questione, i tipici poteri datoriali sul personale adibito a detti servizi, comprensivo dell'odierna appellante, fossero esercitati in via esclusiva e costante dai coordinatori dipendenti dal essendo rimaste CP_1 in capo alle cooperative solo funzioni di natura for ministrativa, del tutto inidonee a qualificarle come appaltatrici genuine.
Come già affermato da questa Corte, in analoga fattispecie, con sentenza n. 1179/2019,
“è invero noto come l'appalto costituisca il contratto con il quale l'appaltatore assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro a favore del committente. L'appalto è genuino se l'appaltatore non svolga un ruolo di mero intermediario bensì operi quale un vero e proprio imprenditore il quale – come tale
7 – impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi inerenti l'attuazione del servizio pattuito. L'organizzazione dei mezzi può risultare, in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell'opera o del servizio pattuiti, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto, e ciò anche qualora per la natura dell'attività da svolgere l'apporto di attrezzature e capitale risulti marginale rispetto a quello delle prestazioni di lavoro. È infatti vero che, nel caso di appalti c.d. labour intensive, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, è possibile ravvisare una fattispecie di appalto genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei confronti dei lavoratori, unito all'effettiva assunzione del rischio di impresa, mentre l'utilizzo di strumenti di proprietà del committente non può considerarsi elemento decisivo per la qualificazione del rapporto. Tuttavia, nel caso di specie, alla totale assenza di alcun apporto materiale delle cooperative datrici di lavoro si è accompagnata la carenza di qualsiasi intervento di carattere direttivo e organizzativo sui lavoratori addetti ai servizi appaltati. Di conseguenza, neppure è emersa l'effettiva assunzione del rischio di impresa proprio dell'imprenditore in capo a tali società, limitatesi a porre gli odierni appellati a disposizione della committente a fronte di un corrispettivo commisurato alle ore lavorate, senza alcun ulteriore investimento di energie e mezzi. Né può considerarsi rilevante in senso contrario la circostanza che XXX e YYY si rivolgessero alla propria formale datrice Testi di lavoro per comunicare le proprie richieste di ferie (teste ), che la stessa provvedesse a loro eventuali sostituzioni a rando sempre la presenza di due addetti all'appalto e che alla cooperativa venissero trasmessi i fogli presenza sottoscritti da responsabile YYY. Trattasi, infatti, di circostanze attestanti, in capo alla formale datrice di lavoro, un ruolo limitato agli aspetti meramente amministrativi e gestionali dei rapporti oggetto di causa e pertanto ininfluenti con riguardo all'individuazione del soggetto effettivamente deputato all'organizzazione del concreto svolgimento delle mansioni e, quindi, del sostanziale datore di lavoro degli odierni appellati. In tal senso si è pronunciata la condivisibile giurisprudenza di legittimità, affermando che, in tema di appalti endoaziendali, l'ipotesi di somministrazione irregolare si realizza “tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. 28.3.13, n. 7820)”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
8 La stessa trova piena conferma nella successiva evoluzione giurisprudenziale, avendo il Supremo Collegio ribadito, nell'ordinanza n. 16885 del 19.6.2024,
“l'indirizzo consolidato di questa Corte, che ha ancorato la verifica della genuinità dell'appalto di manodopera all'accertamento dell'esercizio o meno di poteri di direzione e organizzativi sui lavoratori da parte della società appaltatrice e posto il relativo onere a carico del lavoratore” (conf. Cass. n. 19412/2020).
Per costante giurisprudenza, a fronte dell'effettivo esercizio delle prerogative di direzione sostanziale della prestazione lavorativa da parte del formale committente, “risulta secondaria la mera sussistenza di un potere organizzativo di tipo amministrativo (ad esempio in tema di ferie o permessi) in capo all'appaltatore”, restando irrilevanti gli “aspetti di gestione meramente amministrativa dei rapporti di lavoro e non già l'effettiva organizzazione del lavoro” (così Cass. 7.2.2017, n. 3172; nello stesso senso, v. Cass. 12807/2020, secondo cui la somministrazione irregolare di lavoro “ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa”).
L'applicazione di tali invalsi principi, ai quali il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie, induce a condividere le doglianze dell'appellante principale, avendo tutti i testimoni riferito come il lavoro delle ausiliarie, fra cui
, fosse organizzato e diretto in via esclusiva dalla coordinatrice, Parte_1 comunale, mentre il preposto della cooperativa si limitava a presenziare ad una riunione mensile e a ricevere dalla stessa comunicazioni a fini disciplinari nei soli casi di recidiva, oltre a gestire gli aspetti meramente burocratici dei rapporti di lavoro.
In particolare, la teste – inviata presso il nido comunale Testimone_3
“CEDERNA” a partire “d cooperative succedutesi nel tempo
– ha riferito che, in assenza di un “caposquadra” delle ausiliarie, “la coordinatrice di tutti noi è attualmente la signora del comune di Pt_3
, precisando poi quanto segue: “in passato son ate diverse volte CP_1 le coordinatrici. Il coordinatore ci comanda per pulire vetri, finestre, pavimenti ecc.; ci dice anche di spostare i mobili e di portarli in cantina. Riceviamo tutti gli ordini sul da farsi dal coordinatore del comune”.
La stessa teste proseguiva esponendo quanto segue: “la cooperativa non manda mai nessuno a vedere cosa facciamo e come lo facciamo. Il coordinatore del comune di controlla il nostro lavoro e ci dice, se CP_1 qualcosa non va, di rifare qu uel lavoro. Se qualcosa del nostro lavoro non va bene il coordinatore ci rimprovera, ci riprende e ci dice cosa rifare”.
riferiva altresì come i poteri direttivi delle coordinatrici comunali Tes_3
limitati ai servizi, formalmente demandati alle cooperative, ma si estendessero – in modo cogente – all'assegnazione alle ausiliarie di mansioni
9 esulanti dal capitolato: “una volta la coordinatrice ci ha detto di togliere le veneziane salendo sulle scale. Il lavoro non spettava a noi ma al comune;
comunque la coordinatrice ci ha ordinato di farlo perché non c'erano fondi sufficienti. ADR: Le veneziane da togliere erano fuori dal nostro mansionario. La coordinatrice ci da ogni anno il mansionario che lei stessa prepara. In passato le coordinatrici ( e ) ci avevano obbligato Persona_1 Persona_2
a sorvegliare i bambini lin ure la presenza della educatrice. Anche questa mansione non ci appartiene, ma ci obbligavano a svolgerla”.
Il ruolo della Cooperativa era circoscritto, secondo la deposizione in esame, alla formale adozione di iniziative disciplinari su segnalazione della coordinatrice comunale;
alla concessione di ferie e permessi, sempre previa consultazione della responsabile della committenza (“noi chiediamo le ferie alla cooperativa che a volte non le concede o le revoca per carenza di personale al nido. La coordinatrice interloquisce con la cooperativa - … - per ottenere permessi, per es. di uscita anticipata, dobbiamo chiedere alla coordinatrice del Nido che poi ci autorizza, o meno, il permesso”); all'invio delle buste paga, basate sui dati trasmessi dall'utilizzatore (“la cooperativa ci invia on line le buste paga sulla base del conteggio delle ore fatte, comunicate alla cooperativa dalla coordinatrice comunale del Nido”).
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla teste , Testimone_4 la quale ha riferito di avere “lavorato al Parte_4
2007/2008 fino all'anno scolastico 2013/2014 come ausiliaria dipendente delle cooperative che si sono succedete nell'appalto del di . CP_1 CP_1
La stessa ha così descritto le modalità organizzative dei servizi: “io e le altre ausiliarie, compresa , eravamo coordinate e dirette dalla Parte_1 coordinatrice dipendent le che all'epoca era la sig.ra appena Per_3 uscita dalla stanza del giudice. Avevamo un mansionario e, quindi, sapevamo bene cosa fare ogni giorno come ausiliarie. Il nostro punto di riferimento per tutto era la sig.ra tranne che per le buste paga e altre questioni Per_3 burocratiche per le quali facevamo riferimento alla cooperativa. Ogni tanto, circa una volta al mese, veniva al una coordinatrice della Parte_4 cooperativa per le riunioni periodiche e, in genere, per vedere l'andamento dell'appalto, il tutto sempre in presenza della . Per_3
Anche la gestione del rapporto sotto l'aspetto disciplinare è stata attribuita dalla teste – nella sostanza – alla coordinatrice comunale: “se Tes_4
c'era qualc lavoro che non andava bene era sempre la a Per_3 farcelo presente, dicendoci di rifare, per esempio, il lavoro (pulire dei mobili oppure lavare per terra ecc.). In casi rari di recidiva dell'ausiliario allora Per_3 riferiva alla cooperativa, ma devo dire, per quanto a mia conoscenza, che ciò non è mai successo. Per il periodo in cui sono stata al Nido, per quel che ne so, non sono mai stati attivati procedimenti disciplinari nei confronti delle ausiliarie. Era a rimproverare questa o quell'ausiliaria che, magari, Per_3 aveva lavorato male o sbagliato qualcosa;
ciò è capitato anche a me per
10 esempio perché non avevo tolto delle ragnatele;
ell'occasione mi aveva Per_3 detto che c'erano ragnatele non rimosse dicend farlo;
io le ho spiegato che non le avevo viste”.
Faceva capo a secondo la medesima deposizione, anche il Per_3 coordinamento di ferie e permessi: “per le ferie ognuna di noi andava dalla avvisandola che avrebbe preso ferie, comunicandolo alla cooperativa;
Per_3 ne prendeva atto;
se c'era qualche problema, per esempio troppe Per_3
e di ferie, allora la ci diceva di organizzarci diversamente per Per_3 garantire il servizio e noi così facevamo, per poi presentare la richiesta formale di ferie alla cooperativa. Se avevamo bisogno di un permesso di uscita anticipata o di entrata posticipata ne parlavamo con che dava, o meno, Per_3 il benestare. In caso di benestare della poi chi o alla cooperativa Per_3 il permesso”).
La coordinatrice , dipendente del Comune fino al 2015, ha Parte_5 confermato com a riunione mensile con i preposti delle cooperative – il suo compito fosse “quello di vigilare quotidianamente che il lavoro fosse svolto adeguatamente, come da mansionario”, riprendendo le ausiliarie in caso di esecuzione inadeguata delle mansioni o di comportamenti non corretti (“in caso di lavori malfatti (per es. un pavimento non spazzato o non lavato bene), io lo facevo presente <
in tal caso io segnalavo all'ausiliaria che non poteva farlo, essendo attività demandata all'educatrice - … - intervenivo, con le solite modalità, anche per ingerenze delle ausiliarie sui bambini di competenza delle educatrici
La segnalazione alla cooperativa avveniva, secondo solo in – non Per_3 meglio circostanziati – casi “di recidiva”.
Il quadro che emerge dalle deposizioni sopra citate è quello di un servizio interamente gestito, in tutti i sostanziali aspetti del suo quotidiano svolgimento, direttamente dalla coordinatrice comunale, la quale costituiva l'unico responsabile costantemente presente presso il nido, mentre il preposto della cooperativa vi si recava unicamente in occasione della riunione mensile.
Alla dipendente comunale facevano capo, in via esclusiva, i poteri direttivi e di controllo tipici del datore di lavoro: era, infatti, la stessa coordinatrice a rimproverare le ausiliarie per eventuali inadempienze, mentre il ruolo della cooperativa è apparso, al riguardo, limitato alla presa d'atto di eventuali segnalazioni in caso di recidiva e all'adozione delle conseguenti formalità.
Né rilevano in contrario i docc. 7 e 11, invocati dal a sostegno CP_1 dell'affermata genuinità degli appalti.
11 Il primo di essi è del tutto ininfluente, essendo costituito dall'invito, rivolto dal dirigente comunale all'R.T.I. subentrante nell'appalto nel 2018, “al Parte_6 riassorbimento del personale della impresa uscente, impiegato nello stesso servizio, nel rispetto delle condizioni e modalità previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro”, a pena di risoluzione del rapporto e di possibili azioni risarcitorie.
Il secondo è successivo ai fatti di causa, essendo costituito da una corrispondenza elettronica, intercorsa dopo il cambio appalto del 2020, la quale, pur nella sua scarsa rilevanza, depone – caso mai – in senso contrario alla tesi dell' , evidenziando, in un contesto di grande “prudenza” nella Pt_2 gestione del servizio, il ruolo organizzativo, fino ad allora rivestito dalla coordinatrice del tale . CP_1 Persona_4
Quest'ultima, infatti, così risponde alla richiesta di incontro, rivoltale dalla responsabile della cooperativa subentrante: “buongiorno a lei, sicuramente è importante conoscerci ma il momento davvero critico impone di essere prudenti e di ridurre all'indispensabile i contatti), possiamo sentirci sicuramente innanzitutto al telefono. Le chiederei però di affrontare subito la gestione delle ultime disposizioni riguardo il vostro personale. Fino a ieri sera non avevano ricevuto da voi indicazioni e le chiedevano a noi, così come adesso chiedono a noi indicazioni per chi di loro dovrà lavorare venerdì ecc.”.
Il capitolato, prodotto dallo stesso sub doc. 5, smentisce – poi – la CP_1 prospettazione dell'Ente in ordine all'assunzione del rischio di impresa da parte delle cooperative: tale documento prevede, infatti, un corrispettivo unitario a fronte di un monte ore prestabilito, quindi in sostanza un corrispettivo predeterminato su base oraria, come tale privo di margini di incertezza.
In tale quadro, del tutto irrilevante appare la fornitura di materiali di consumo quali “detersivi, ecc.” e semplici strumenti come “spazzoloni, scope ecc.” (teste
), su cui prevalgono le ben più rilevanti attrezzature meccaniche Tes_3
(“la lavatrice, l'asciugatrice e la lavapavimenti”), che – secondo la teste
[...]
“sono sempre stati del comune di . Tes_4 CP_1
Quest'ultima ha, peraltro, attribuito all'Ente anche la fornitura dei materiali più spiccioli nella prima fase dell'esternalizzazione (“detersivi, spazzoloni, stracci, scope ecc., a un certo punto, sono stati forniti e messi a disposizione dalla cooperativa;
prima erano del comune di ). CP_1
Tutto concorda, in definitiva, nell'evidenziare le modalità irregolari con cui il si è avvalso delle prestazioni di , svolte in regime di CP_1 Parte_1 le subordinazione nei riguardi dell'u
Spettano, pertanto, all'odierna appellante – ai sensi dell'invocato art. 2116, c.c. – importi conformi alle retribuzioni spettanti, a parità di mansioni, ai dipendenti dell'Ente.
12 In tal senso si è pronunciata la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in ipotesi di rapporti di somministrazione di lavoro illegittimi” spettano ai lavoratori somministrati emolumenti corrispondenti a quelli del “personale dipendente dell'utilizzatore dalla contrattazione collettiva di riferimento, sebbene non in applicazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 4, d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, ma, stante l'abusività del ricorso alla somministrazione, in forza della norma di chiusura di cui all'art. 2126 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato”: ciò “in linea con la funzione che l'art. 2126 c.c. ha nel nostro ordinamento”, vale a dire quella di “risolvere il problema pratico di assicurare - comunque - la retribuzione al lavoratore che abbia prestato la propria attività, pur in presenza di un contratto invalido” (Cass. Sez. lavoro, Ord., 21.05.2024, n. 14127).
Con la successiva pronuncia n. 11622 del 30.4.204, il Supremo Collegio ha precisato che “…l'accertamento del concreto atteggiarsi del rapporto come rapporto di natura subordinata, dal che consegue che, precluso in ogni caso dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 l'instaurarsi di un valido rapporto a tempo indeterminato, opera - come affermato dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata, compresa la stessa Cass. Sez. L, Sentenza n. 22287 del 21/10/2014 - il disposto di cui all'art. 2126 c.c. per il periodo temporale nel quale siano state effettivamente rese le prestazioni lavorative” (conf. Cass. 13.2.2023, n. 4360).
Né rileva, sotto tale aspetto, l'assunzione di a tempo Parte_1 indeterminato ad opera della a far tempo dal 20.4.2012, la Parte_7 quale non incide sul diritto , irregolarmente utilizzata dal ad un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti dell'Ente. CP_1
Con riguardo alla quantificazione delle somme da riconoscersi a tale titolo, ritiene il Collegio che siano recepibili i conteggi prodotti dal convenuto in primo grado, in quanto basati sul corretto criterio della retribuzione mensile, stabilito dal CCNL (v. art. 52 doc. 5 ric. I gr.), in luogo di quello orario posto a base della pretesa attorea con risultati più favorevoli rispetto a quelli garantiti all'organico comunale e, quindi, eccedenti la tutela prevista dall'art. 2116, c.c..
Come spiegato, in modo chiaro e convincente, nella relazione prodotta dal sub doc. 13 del fascicolo di primo grado, “la nozione di retribuzione CP_1 disciplinata secondo l'art. 10 del CCNL Enti Locali del 9.05.2006 che ha sostituito l'art. 52 del precedente CCNL del 14.09.2000, prevede che la retribuzione dei dipendenti enti locali è corrisposta mensilmente. Si parla quindi di paga mensilizzata poiché la retribuzione lorda spettante al dipendente non tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate in quanto al lavoratore viene assegnata una retribuzione fissa indipendentemente dal numero delle giornate e delle ore lavorative comprese nel mese ed indipendentemente dalle assenze per le quali è prevista la normale retribuzione, come festività, ferie, permessi retribuiti, etc.. Il medesimo articolo 10, dopo aver elencato le singole voci retributive che compongono la retribuzione mensile, mensile di base, individuale mensile, retribuzione globale
13 di fatto mensile o annuale, individua la retribuzione oraria dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156 e non 165 come viene richiamato erroneamente nel ricorso nelle pagine 10 e 11. Da questo principio di mensilizzazione della retribuzione scaturisce il fatto che poiché la richiesta della ricorrente è quella di percepire la differenza tra quanto ha percepito e quanto avrebbe potuto percepire se le fosse stata applicata la retribuzione prevista per i dipendenti di Categoria A(posizione economica 1 ) dei vari CCNL Regioni Enti locali, non è possibile che mensilmente possa essere riconosciuto uno stipendio superiore rispetto a quello tabellare in vigore calcolato sulle ore retribuite secondo il sistema della "paga oraria". Ciò vale anche per la retribuzione prevista per il congedo di maternità (congedo obbligatorio 80% della retribuzione) ed il congedo parentale (30% della retribuzione) la cui fruizione oltre ad essere giornaliera può comprendere in un periodo fruito continuativamente anche i sabati e le domeniche e per cui non è possibile parametrarlo ad un qualsiasi orario giornaliero. Anche in questo caso il limite massimo della retribuzione è quello tabellare previsto contrattualmente percentualmente ridotto a seconda della tipologia dei congedi per la maternità utilizzati”.
L'importo, calcolato, secondo tali criteri, nell'all. 12 alla memoria difensiva di primo grado – come dettagliato nei prospetti prodotti in appello – ammonta a complessivi € 15.453,11.
Giova evidenziare come i conteggi, prodotti dal non abbiano formato CP_1 oggetto di specifiche contestazioni, ad opera della controparte.
Va altresì rilevato che il medesimo Ente non ha rinnovato, nel giudizio di appello, l'eccezione di prescrizione svolta avanti al TRIBUNALE (assorbita dal rigetto dell'azione avversaria), come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 346, c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza secondo cui “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” (così Cass. 25.5.2018, n. 13195; conf. Cass. 6.12.2023, n. 34251).
Né è stata riproposta in questa fase processuale, ad opera di , la Parte_1 domanda risarcitoria avanzata al punto n. 5 delle conclusioni del ricorso di primo grado ex art. 36 d. lgs. 165/01, non riportato in quelle formulate nell'atto di impugnazione principale.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va accerta l'irregolarità degli appalti e la natura subordinata delle prestazioni rese da in favore del nel Parte_1 Controparte_1
14 periodo oggetto di causa;
per l'effetto, il deve essere condannato a CP_1 pagare a l'importo ssivi € 15.453,11, oltre alla Parte_1 maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della domanda accolta e del grado di complessità della controversia, nonché dell'espletamento di attività istruttoria nella sola prima fase del procedimento, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 2.700,00 per il primo grado e di
€ 2.000,00 per la presente fase processuale.
Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
In ragione del rigetto dell'appello incidentale, va altresì dichiarata, in capo al la sussistenza dei presupposti per il versamento Controparte_1
titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 187/2025 del Tribunale di MONZA, accerta l'irregolarità degli appalti oggetto di causa e la natura subordinata delle prestazioni rese da in favore del nel Parte_1 Controparte_1 periodo oggetto di causa;
per l'effetto, condanna il a pagare a CP_1
l'importo di complessivi € , oltre alla Parte_1 maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
respinge l'appello incidentale;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante incidentale , Controparte_1 dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228; condanna il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali giudizio, liqui .700,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario. Così deciso in Milano, 2/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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