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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6161/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata dall'Avv. ROLANDO PAOLA in forza di procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZITO ANTONELLA in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“Voglia la S.V. Ill.ma, dichiarare l'estinzione del giudizio in ragione della cessazione della materia del contendere per effetto dell'intervenuto accordo delle parti in data 14/10/2024, nel Procedimento di mediazione n. 2024-190-TO, attivato avanti l'Organismo di Mediazione Facilita, come da relativo
pagina 1 di 3 Processo Verbale versato in atti, ed avvenuto rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione ed immissione nel possesso della sig.ra . Parte_1
Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità Parte_1 Controparte_1
dall'immobile sito Torino, via Carrera n. 63 bis, in considerazione del mancato pagamento di quattordici canoni di locazioni negli anni dal 2022 a 2024 per complessivi € 6.500.
All'udienza del 2.04.24 è comparso personalmente l'intimato, il quale ha prodotto la scrittura, firmata da entrambe le parti, di adesione alla deliberazione del Comune di Torino che ha anticipatamente erogato a favore del conduttore la somma di € 3.200 per i primi 3 anni di locazione.
L'intimato ha affermato che, in ragione di tale misura di sostegno, il canone dovuto per il primo triennio è stato rideterminato in € 311,11 mensili; afferma di aver versato fino a maggio 2022 il maggior importo di € 450,00 e di aver sospeso i pagamenti “essendo il locatore in possesso di somme superiori a quelle dovute”.
Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. dell'8.04.2024 è stato ordinato il rilascio dell'immobile, in quanto, quand'anche il conduttore avesse versato il maggior importo di € 450, la differenza corrisposta in più non legittimerebbe la sospensione di ogni pagamento;
è stato altresì assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Questo si è concluso con esito positivo: è stato, infatti, raggiunto un accordo avanti all'Organismo di Mediazione Facilita, come risulta dal verbale depositato il 14.10.2024. In tale sede, le parti hanno pattuito il rilascio dell'immobile fissando all'uopo la data del 15.01.2025.
All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile e hanno chiesto di poter depositare conclusioni congiunte.
*
1. e chiedono congiuntamente Parte_1 Controparte_1
che sia dichiarata l'estinzione del giudizio in ragione della cessazione della materia del contendere per effetto dell'intervenuto accordo raggiunto tra le parti in data 14.10.2024 avanti all'Organismo
pagina 2 di 3 . Danno atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione e CP_2
dell'immissione nel possesso della locatrice.
2. Le parti hanno concordemente manifestato di non aver più interesse alla pronuncia sulle domande proposte, avendo posto fine alla controversia mediante il raggiungimento di un accordo in mediazione.
Entrambe le parti chiedono la compensazione delle spese del giudizio. Preso atto del raggiungimento dell'accordo di cui al verbale del 14.10.2024, vanno accolte le conclusioni congiuntamente proposte dalle parti e va dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Torino, 7 aprile 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6161/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata dall'Avv. ROLANDO PAOLA in forza di procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. , rappresentato dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZITO ANTONELLA in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“Voglia la S.V. Ill.ma, dichiarare l'estinzione del giudizio in ragione della cessazione della materia del contendere per effetto dell'intervenuto accordo delle parti in data 14/10/2024, nel Procedimento di mediazione n. 2024-190-TO, attivato avanti l'Organismo di Mediazione Facilita, come da relativo
pagina 1 di 3 Processo Verbale versato in atti, ed avvenuto rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione ed immissione nel possesso della sig.ra . Parte_1
Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità Parte_1 Controparte_1
dall'immobile sito Torino, via Carrera n. 63 bis, in considerazione del mancato pagamento di quattordici canoni di locazioni negli anni dal 2022 a 2024 per complessivi € 6.500.
All'udienza del 2.04.24 è comparso personalmente l'intimato, il quale ha prodotto la scrittura, firmata da entrambe le parti, di adesione alla deliberazione del Comune di Torino che ha anticipatamente erogato a favore del conduttore la somma di € 3.200 per i primi 3 anni di locazione.
L'intimato ha affermato che, in ragione di tale misura di sostegno, il canone dovuto per il primo triennio è stato rideterminato in € 311,11 mensili; afferma di aver versato fino a maggio 2022 il maggior importo di € 450,00 e di aver sospeso i pagamenti “essendo il locatore in possesso di somme superiori a quelle dovute”.
Con ordinanza ex art. 665 c.p.c. dell'8.04.2024 è stato ordinato il rilascio dell'immobile, in quanto, quand'anche il conduttore avesse versato il maggior importo di € 450, la differenza corrisposta in più non legittimerebbe la sospensione di ogni pagamento;
è stato altresì assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Questo si è concluso con esito positivo: è stato, infatti, raggiunto un accordo avanti all'Organismo di Mediazione Facilita, come risulta dal verbale depositato il 14.10.2024. In tale sede, le parti hanno pattuito il rilascio dell'immobile fissando all'uopo la data del 15.01.2025.
All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile e hanno chiesto di poter depositare conclusioni congiunte.
*
1. e chiedono congiuntamente Parte_1 Controparte_1
che sia dichiarata l'estinzione del giudizio in ragione della cessazione della materia del contendere per effetto dell'intervenuto accordo raggiunto tra le parti in data 14.10.2024 avanti all'Organismo
pagina 2 di 3 . Danno atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione e CP_2
dell'immissione nel possesso della locatrice.
2. Le parti hanno concordemente manifestato di non aver più interesse alla pronuncia sulle domande proposte, avendo posto fine alla controversia mediante il raggiungimento di un accordo in mediazione.
Entrambe le parti chiedono la compensazione delle spese del giudizio. Preso atto del raggiungimento dell'accordo di cui al verbale del 14.10.2024, vanno accolte le conclusioni congiuntamente proposte dalle parti e va dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Torino, 7 aprile 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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