Ordinanza collegiale 12 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00937/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2026, proposto da
EL PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milazzo sull'istanza trasmessa dal ricorrente a mezzo PEC in data 13.03.2025 ed acquisita al numero di protocollo generale 21845 del 14.03.2025, diretta ad ottenere il riconoscimento della edificabilità del fondo sito in Milazzo, Contrada parco Nuovo, identificato nel catasto terreni del detto comune al foglio 11, particella 1286 e, comunque, la riclassificazione urbanistica della predetta area a seguito della scadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione di cui al P.R.G. approvato con decreto 958 del 24.7.1989.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AO NN RI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in esame il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milazzo sull’istanza prot. n. 21845 del 14.03.2025, dal medesimo inoltrata a mezzo PEC al fine di ottenere il riconoscimento dell’edificabilità del proprio fondo, ovvero la riclassificazione urbanistica dello stesso, allo stato qualificabile quale “ zona bianca ” per scadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione imposti dal vigente strumento urbanistico, approvato nel 1989.
2. Il Comune di Milazzo, seppure regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, nessuno è comparso; quindi, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Con ordinanza n. 755/2026, comunicata il 12.3.2026, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma terzo, c.p.a., ha rilevato la possibile irricevibilità del ricorso in considerazione della tardività del deposito, assegnando a parte ricorrente il termine di 10 giorni per l’eventuale deposito di memorie controdeduttive sul punto.
5. La difesa del ricorrente nulla ha prodotto.
6. Il ricorso è irricevibile per tardività del deposito.
6.1. Esso risulta esser stato notificato al Comune a mezzo PEC in data 9.12.2025 e depositato in data 5.1.2026, dunque oltre il termine di quindici giorni di cui al combinato disposto degli artt. 45, primo comma, c.p.a. (“ Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ”) e 87, secondo e terzo comma, c.p.a. (“2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: […] b) il giudizio in materia di silenzio ; […] 3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”).
7. Il ricorso va dunque dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, primo comma, lett. a), c.p.a..
8. Nulla deve disporsi in relazione alle spese di lite, posto che il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 10 marzo 2026, 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
NE NN AR, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
AO NN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NN RI | NE NN AR |
IL SEGRETARIO