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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3153/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 S.p.a. In Liquidazione - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240045479401000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2779/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste nell'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620240045479401000, notificata il 06/06/2024, per un importo di € 170,88 relativo alla TIA (tassa rifiuti) anno 2012, deducendo vizi di notifica degli atti presupposti e prescrizione del credito.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e Società_1 1 S.p.A., eccependo l'infondatezza del ricorso e la legittimità della pretesa impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e delle difese emerge che:
La cartella impugnata è stata regolarmente notificata e predisposta in conformità al modello ministeriale approvato, soddisfacendo i requisiti di motivazione previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Gli atti presupposti (fatture TIA e intimazione di pagamento) risultano ritualmente notificati, come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Non è maturata alcuna prescrizione, atteso che vi sono stati atti interruttivi e che il termine è stato sospeso per effetto delle disposizioni emergenziali (art. 68 DL 18/2020 e successive proroghe).
Le eccezioni sollevate dalla ricorrente sono infondate e, in parte, inammissibili ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, poiché relative ad atti autonomamente impugnabili non contestati nei termini.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Considerata la natura della controversia e la complessità delle questioni trattate,oltrechè la normativa emergenziale, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 13.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3153/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 S.p.a. In Liquidazione - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240045479401000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2779/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste nell'accoglimento del ricorso con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620240045479401000, notificata il 06/06/2024, per un importo di € 170,88 relativo alla TIA (tassa rifiuti) anno 2012, deducendo vizi di notifica degli atti presupposti e prescrizione del credito.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e Società_1 1 S.p.A., eccependo l'infondatezza del ricorso e la legittimità della pretesa impositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e delle difese emerge che:
La cartella impugnata è stata regolarmente notificata e predisposta in conformità al modello ministeriale approvato, soddisfacendo i requisiti di motivazione previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Gli atti presupposti (fatture TIA e intimazione di pagamento) risultano ritualmente notificati, come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Non è maturata alcuna prescrizione, atteso che vi sono stati atti interruttivi e che il termine è stato sospeso per effetto delle disposizioni emergenziali (art. 68 DL 18/2020 e successive proroghe).
Le eccezioni sollevate dalla ricorrente sono infondate e, in parte, inammissibili ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, poiché relative ad atti autonomamente impugnabili non contestati nei termini.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Considerata la natura della controversia e la complessità delle questioni trattate,oltrechè la normativa emergenziale, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 13.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito