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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3633/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
RE AI, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3633/2022
PROMOSSA DA
(avv. Massimo Romata) Parte_1 parte opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Antonio Andrisano) Controparte_1 parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 979/2022, notificato in data
08.11.2022 in uno all'atto di precetto, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di CP_1
dichiaratasi creditrice della somma di € 6.820,00 in virtù di credito concesso per l'acquisto,
[...] negli anni 2020-2022, di generi alimentari presso il supermercato gestito dalla società , CP_1 ha ingiunto a l'immediato pagamento della somma di € 6.820,00, oltre Parte_1 interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 540,00 per compensi.
1.1 In particolare, l'opponente ha disconosciuto le due firme apposte sulla lettera di sollecito di pagamento del 15.03.2022, quale atto di ricognizione di debito, riportante in calce la firma di alle pagine 1 e 2 prodotta dalla società in sede monitoria, Parte_1
Pag. 1 a 5 indicandole come non proprie e ha prodotto una serie di scontrini fiscali, rilasciati dalla società stessa, all'importo di gran lunga minore rispetto a quello indicato in sede di ricorso.
Ha concluso, quindi, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e, nel merito, la revoca del d.i. per inesistenza del titolo e, in via subordinata,
l'accertamento del minor importo eventualmente dovuto risultante all'esito dell'istruttoria, vinte le spese di lite.
2. La società opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, la conferma del d.i. opposto, con condanna alle spese di lite e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
A tal fine, ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; ha precisato che gli scontrini fiscali prodotti da controparte non equivalgono a quietanza di pagamento della merce indicata ma rispondono a mere esigenze fiscali della società; ha aggiunto, infine, che l'esposizione debitoria dell'opponente è aumentata successivamente alla data del 15.'3.2022, indicata nel ricorso monitorio, per l'importo di € 1.739,00.
3. Reiterata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. con sub-procedimento iscritto al n.
3633-1/22, il Tribunale ha accolto la richiesta dell'opponente.
3.1 Il giudizio principale è stato istruito a mezzo di CTU grafologica a firma della dott.ssa
Persona_1
All'esito della prova tecnica, mentre parte opposta non è comparsa, parte opponente ha richiamato le conclusioni della CTU e ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate in atti e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
È stata fissata, quindi, udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 30giorni prima per il deposito di brevi note finali.
3.2 Solo parte opponente ha depositato note finali in cui, dopo aver richiamato le conclusioni della CTU, ha chiesto la revoca del d.i. opposto con condanna alle spese di lite della società intanto risultante inattiva con nuova società denominata Controparte_1 [...] costituita al fine di esimersi dal pagamento delle spese del giudizio, in solido Parte_2 con il rappresentante legale , ai sensi dell'art. 94 c.p.c. nonché degli artt. 2312 Parte_3
e 2476 c.c., oltre che con condanna, sempre in solido, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche ai sensi del comma secondo.
3.3 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente
Pag. 2 a 5 sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per inesistenza della prova del credito azionato in via monitoria da Controparte_1
4.1 La sottoscrizione apposta in calce da per ricevuta, conferma e Parte_1 accettazione alla lettera di sollecito di pagamento del 15.03.2022, costituente l'unica prova del credito azionato in via monitoria, è risultata, invero, non autografa.
Al riguardo, si condividono le conclusioni logiche, argomentate e adeguatamente supportate dai rilievi obiettivi e tecnici rassegnate dalla CTU.
In modo coerente e scientificamente avvalorato dalla strumentazione utilizzata, la CTU ha osservato, infatti, molteplici divergenze e differenze tra le firme da verificare e le firme comparative: tra queste, principalmente, la CTU ha notato nelle comparative una “scrittura, scolastica, strutturata, tratto veloce e maggior equilibrio nella forma e nella direzione del rigo”, non riscontrate invece nella verificanda, e nella verificanda “modulazioni scrittoree differenti quali tremori, alzate di penna, misura e morfologia delle lettere e degli spazi bianchi”, non riscontrati invece nelle comparative.
Ha ritenuto, quindi, correttamente le firme in verificazione non autografe ma simulate.
4.2 Ne consegue che il creditore ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del credito azionato, ex art. 2697 c.c., sì da fondare la revoca del d.i. opposto.
5. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 6.820,00), e con riduzione del 50% del compenso complessivamente previsto in ragione della semplicità delle questioni trattate, conformemente alla nota spese depositate dalla difesa di parte opponente in sede di scritti finali.
5.1 Deve darsi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. al fine di condannare la soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Il comportamento processuale dell' denota, infatti, un'evidente scorrettezza Controparte_1 processuale se si considera che è stato azionato in via monitoria un atto di ricognizione di debito con firma simulata, in tal modo ottenendo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
È evidente, quindi, l'imprudenza che ha mosso in sede giudiziale il ricorrente
Pag. 3 a 5 Nessun pregiudizio ulteriore in executivis è stato, tuttavia, subito dall'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., atteso che, alla notifica del precetto non ha fatto seguito alcun atto di pignoramento anche per effetto della sospensione dell'esecutività del titolo disposta, ex art. 649
c.p.c., dal Tribunale.
Alla luce di tali osservazioni si ritiene equo condannare al pagamento della Controparte_1 somma equitativamente determinata nella misura di € 846,66, pari a 1/3 delle spese di lite liquidate.
5.2 Vanno poste definitivamente a carico di parte opposta soccombente, altresì, le spese della CTU svolta dalla dott.ssa già liquidate in corso di causa. Persona_1
5.3 Infine, deve condannarsi personalmente in qualità di Parte_3 rappresentate legale della società opposta soccombente, al pagamento in solido con la società soccombente, delle spese di lite liquidite ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. e comprensive di quelle relative alla CTU, a norma dell'art. 94 c.p.c.
A tal fine si ritengono sussistenti i gravi motivi indicati dall'art. 94 c.p.c., in considerazione dei seguenti elementi:
- la società rappresentata ha azionato in giudizio un titolo inesistente con Controparte_1 sottoscrizione non autografa e simulata ottenendo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- la natura temeraria della controversia intrapresa ex art. 96 c.p.c., come già detto;
- nell'ultima visura camerale la società risulta inattiva, con socio unico , Parte_3 senza alcuna cancellazione legittimante la procedura prevista dall'art. 2495 c.c. per i creditori sociali insoddisfatti all'esito della liquidazione della società a responsabilità limitata, quale potrebbe ragionevolmente risultare l'opponente ; Parte_1
- in data 21.03.2024 risulta essere stata costituita una nuova società, denominata con rappresentante e socio unico , Parte_2 Controparte_2 con inizio attività al 19.07.2024 e capitale di molto inferiore alla prima, della quale condivide la medesima sede fisica e l'oggetto sociale, oltre che plausibilmente il legale familiare-personale;
- la costituzione della nuova società è avvenuta nelle more dell'espletamento della CTU e, in particolare, l'inizio dell'attività sociale è immediatamente successiva al deposito della relazione finale (avvenuto il 15.07.2024):
- l'insieme di tali elementi corrobora il legittimo dubbio sulla realizzazione di un'operazione ad hoc per sottrarsi alle conseguenze processuali derivanti dall'azione temerariamente intrapresa da in nome del rappresentante legale pro tempore Controparte_1 Pt_3
Pag. 4 a 5 , manifestando un'evidente imprudenza dello stesso nell'agire in giudizio nei Parte_3 confronti di in violazione del dovere di comportarsi in sede Parte_1 processuale secondo buona fede e correttezza, ex art. 96 c.p.c.
D'altronde, la Corte di Cassazione ha chiarito che “L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma;
tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. Sez. 6, 20/05/2020, n. 9203 e già prima Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
08/10/2010, n. 20878).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
979/2022;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 personalmente , quale rappresentante legale della Parte_3 CP_1
in solido tra loro, ex art. 94 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in € 2.685,50, di cui € 2.540,00 a titolo di onorario e Parte_1
€ 145,50 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 personalmente , quale rappresentante legale della Parte_3 CP_1
in solido tra loro, ex art. 94 c.p.c., al pagamento della somma equitativamente
[...] determinata in favore di che liquida in € € 846,66, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4. pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e personalmente di , quale rappresentante legale della Parte_3
in solido tra loro, ex art. 94 c.p.c., le spese della CTU svolta dalla Controparte_1 dott.ssa già liquidate in corso di causa. Persona_1
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
RE AI
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
RE AI, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3633/2022
PROMOSSA DA
(avv. Massimo Romata) Parte_1 parte opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Antonio Andrisano) Controparte_1 parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 979/2022, notificato in data
08.11.2022 in uno all'atto di precetto, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di CP_1
dichiaratasi creditrice della somma di € 6.820,00 in virtù di credito concesso per l'acquisto,
[...] negli anni 2020-2022, di generi alimentari presso il supermercato gestito dalla società , CP_1 ha ingiunto a l'immediato pagamento della somma di € 6.820,00, oltre Parte_1 interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 540,00 per compensi.
1.1 In particolare, l'opponente ha disconosciuto le due firme apposte sulla lettera di sollecito di pagamento del 15.03.2022, quale atto di ricognizione di debito, riportante in calce la firma di alle pagine 1 e 2 prodotta dalla società in sede monitoria, Parte_1
Pag. 1 a 5 indicandole come non proprie e ha prodotto una serie di scontrini fiscali, rilasciati dalla società stessa, all'importo di gran lunga minore rispetto a quello indicato in sede di ricorso.
Ha concluso, quindi, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e, nel merito, la revoca del d.i. per inesistenza del titolo e, in via subordinata,
l'accertamento del minor importo eventualmente dovuto risultante all'esito dell'istruttoria, vinte le spese di lite.
2. La società opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, la conferma del d.i. opposto, con condanna alle spese di lite e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
A tal fine, ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; ha precisato che gli scontrini fiscali prodotti da controparte non equivalgono a quietanza di pagamento della merce indicata ma rispondono a mere esigenze fiscali della società; ha aggiunto, infine, che l'esposizione debitoria dell'opponente è aumentata successivamente alla data del 15.'3.2022, indicata nel ricorso monitorio, per l'importo di € 1.739,00.
3. Reiterata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. con sub-procedimento iscritto al n.
3633-1/22, il Tribunale ha accolto la richiesta dell'opponente.
3.1 Il giudizio principale è stato istruito a mezzo di CTU grafologica a firma della dott.ssa
Persona_1
All'esito della prova tecnica, mentre parte opposta non è comparsa, parte opponente ha richiamato le conclusioni della CTU e ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate in atti e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
È stata fissata, quindi, udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino a 30giorni prima per il deposito di brevi note finali.
3.2 Solo parte opponente ha depositato note finali in cui, dopo aver richiamato le conclusioni della CTU, ha chiesto la revoca del d.i. opposto con condanna alle spese di lite della società intanto risultante inattiva con nuova società denominata Controparte_1 [...] costituita al fine di esimersi dal pagamento delle spese del giudizio, in solido Parte_2 con il rappresentante legale , ai sensi dell'art. 94 c.p.c. nonché degli artt. 2312 Parte_3
e 2476 c.c., oltre che con condanna, sempre in solido, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche ai sensi del comma secondo.
3.3 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente
Pag. 2 a 5 sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per inesistenza della prova del credito azionato in via monitoria da Controparte_1
4.1 La sottoscrizione apposta in calce da per ricevuta, conferma e Parte_1 accettazione alla lettera di sollecito di pagamento del 15.03.2022, costituente l'unica prova del credito azionato in via monitoria, è risultata, invero, non autografa.
Al riguardo, si condividono le conclusioni logiche, argomentate e adeguatamente supportate dai rilievi obiettivi e tecnici rassegnate dalla CTU.
In modo coerente e scientificamente avvalorato dalla strumentazione utilizzata, la CTU ha osservato, infatti, molteplici divergenze e differenze tra le firme da verificare e le firme comparative: tra queste, principalmente, la CTU ha notato nelle comparative una “scrittura, scolastica, strutturata, tratto veloce e maggior equilibrio nella forma e nella direzione del rigo”, non riscontrate invece nella verificanda, e nella verificanda “modulazioni scrittoree differenti quali tremori, alzate di penna, misura e morfologia delle lettere e degli spazi bianchi”, non riscontrati invece nelle comparative.
Ha ritenuto, quindi, correttamente le firme in verificazione non autografe ma simulate.
4.2 Ne consegue che il creditore ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del credito azionato, ex art. 2697 c.c., sì da fondare la revoca del d.i. opposto.
5. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 6.820,00), e con riduzione del 50% del compenso complessivamente previsto in ragione della semplicità delle questioni trattate, conformemente alla nota spese depositate dalla difesa di parte opponente in sede di scritti finali.
5.1 Deve darsi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. al fine di condannare la soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Il comportamento processuale dell' denota, infatti, un'evidente scorrettezza Controparte_1 processuale se si considera che è stato azionato in via monitoria un atto di ricognizione di debito con firma simulata, in tal modo ottenendo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
È evidente, quindi, l'imprudenza che ha mosso in sede giudiziale il ricorrente
Pag. 3 a 5 Nessun pregiudizio ulteriore in executivis è stato, tuttavia, subito dall'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., atteso che, alla notifica del precetto non ha fatto seguito alcun atto di pignoramento anche per effetto della sospensione dell'esecutività del titolo disposta, ex art. 649
c.p.c., dal Tribunale.
Alla luce di tali osservazioni si ritiene equo condannare al pagamento della Controparte_1 somma equitativamente determinata nella misura di € 846,66, pari a 1/3 delle spese di lite liquidate.
5.2 Vanno poste definitivamente a carico di parte opposta soccombente, altresì, le spese della CTU svolta dalla dott.ssa già liquidate in corso di causa. Persona_1
5.3 Infine, deve condannarsi personalmente in qualità di Parte_3 rappresentate legale della società opposta soccombente, al pagamento in solido con la società soccombente, delle spese di lite liquidite ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. e comprensive di quelle relative alla CTU, a norma dell'art. 94 c.p.c.
A tal fine si ritengono sussistenti i gravi motivi indicati dall'art. 94 c.p.c., in considerazione dei seguenti elementi:
- la società rappresentata ha azionato in giudizio un titolo inesistente con Controparte_1 sottoscrizione non autografa e simulata ottenendo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- la natura temeraria della controversia intrapresa ex art. 96 c.p.c., come già detto;
- nell'ultima visura camerale la società risulta inattiva, con socio unico , Parte_3 senza alcuna cancellazione legittimante la procedura prevista dall'art. 2495 c.c. per i creditori sociali insoddisfatti all'esito della liquidazione della società a responsabilità limitata, quale potrebbe ragionevolmente risultare l'opponente ; Parte_1
- in data 21.03.2024 risulta essere stata costituita una nuova società, denominata con rappresentante e socio unico , Parte_2 Controparte_2 con inizio attività al 19.07.2024 e capitale di molto inferiore alla prima, della quale condivide la medesima sede fisica e l'oggetto sociale, oltre che plausibilmente il legale familiare-personale;
- la costituzione della nuova società è avvenuta nelle more dell'espletamento della CTU e, in particolare, l'inizio dell'attività sociale è immediatamente successiva al deposito della relazione finale (avvenuto il 15.07.2024):
- l'insieme di tali elementi corrobora il legittimo dubbio sulla realizzazione di un'operazione ad hoc per sottrarsi alle conseguenze processuali derivanti dall'azione temerariamente intrapresa da in nome del rappresentante legale pro tempore Controparte_1 Pt_3
Pag. 4 a 5 , manifestando un'evidente imprudenza dello stesso nell'agire in giudizio nei Parte_3 confronti di in violazione del dovere di comportarsi in sede Parte_1 processuale secondo buona fede e correttezza, ex art. 96 c.p.c.
D'altronde, la Corte di Cassazione ha chiarito che “L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma;
tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. Sez. 6, 20/05/2020, n. 9203 e già prima Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
08/10/2010, n. 20878).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie integralmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
979/2022;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 personalmente , quale rappresentante legale della Parte_3 CP_1
in solido tra loro, ex art. 94 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in € 2.685,50, di cui € 2.540,00 a titolo di onorario e Parte_1
€ 145,50 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 personalmente , quale rappresentante legale della Parte_3 CP_1
in solido tra loro, ex art. 94 c.p.c., al pagamento della somma equitativamente
[...] determinata in favore di che liquida in € € 846,66, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4. pone definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e personalmente di , quale rappresentante legale della Parte_3
in solido tra loro, ex art. 94 c.p.c., le spese della CTU svolta dalla Controparte_1 dott.ssa già liquidate in corso di causa. Persona_1
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
RE AI
Pag. 5 a 5