Sentenza 21 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 9165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9165 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09165/2025REG.PROV.COLL.
N. 01559/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpiero Ignazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1021/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. RT LE LM e uditi per l’appellante l’avvocato LE Fino in sostituzione dell'avv. Gianpiero Ignazzi, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è proprietario dell’immobile sito in agro di Francavilla Fontana, c.da Forleo Superiore, censito in catasto al foglio 54 p.lla 244 sub 1, nonché annesso terreno circostante, in catasto al fg. 54, p.lla 188.
Il corpo di fabbrica nel suo complesso è costituito da più porzioni che di fatto realizzano due unità abitative. La prima costituisce il manufatto originario, realizzato abusivamente intorno al 1980 e successivamente sanato con concessione edilizia in sanatoria n. 2210 del 17/07/1998 (ex l. n. 47/1985 e l. n. 724/1994).
Tale manufatto è stato poi ampliato con un vano disimpegno, un vano wc e lavanderia e una veranda esterna.
La seconda abitazione, realizzata senza alcun titolo abilitativo, è costituita da due camere da letto, soggiorno, cucina e vano wc, per una superficie di mq 90 circa, oltre ad una veranda in legno di superficie pari a mq 30.
Con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 2590/2014 il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, per avere realizzato in epoca prossima al 03.10.2012 opere edilizie non assentite, e condannato alla pena (sospesa) di otto mesi di arresto e € 20.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive.
Con provvedimento del 17.09.2018, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Brindisi, richiamata la predetta sentenza penale e l’ordine di demolizione in essa contenuto, nonché la nota trasmessa dall’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana in data 25.07.2018, dalla quale emergeva che non era stata eseguita la demolizione dell’opera abusiva e che per essa non risultava
rilasciato alcun permesso in sanatoria, ha ingiunto al sig. -OMISSIS- di procedere alla demolizione del manufatto entro 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione.
In data 27.03.2021, il sig. -OMISSIS-, ha presentato al Comune di Francavilla Fontana “ Progetto in sanatoria ai sensi degli artt. 34-36 DPR 380/2001 per opere di ampliamento, in parte ai sensi della L.R. 14/2009 per il fabbricato destinato a civile abitazione sito in contrada Forleo Superiore nel Comune di Francavilla Fontana (Br). Immobile individuato al Catasto al fg. 54 p.lle 188 e 244 sub 1 ”.
Con ricorso proposto innanzi al TAR Puglia, Sez. staccata Lecce, ritenendo vanamente decorsi tutti i termini per provvedere in merito all’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata il 27.03.2021, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di rigetto formatosi per silentium , deducendo la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Francavilla Fontana ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, con provvedimento datato 08.09.2021, il Comune di Francavilla Fontana ha comunicato al ricorrente il provvedimento espresso di diniego definitivo della richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
Tale provvedimento è stato impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti, con i quali egli ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, degli artt. 34-36 d.P.R. n. 380/2001 e della
L.R. n. 14/2009.
Con memorie ritualmente depositate, il Comune ha chiesto il rigetto anche dei motivi aggiunti.
Con sentenza n. 1021/22 il TAR Puglia, Sez. staccata Lecce, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso originario proposto avvero il provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di sanatoria, e ha rigettato i motivi aggiunti, tesi a censurare il diniego espresso dell’Amministrazione sull’istanza di che trattasi.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90; lesione del diritto di difesa; difetto di motivazione; 2) violazione degli artt. 34-36 d.P.R. n. 380/01.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento del diniego espresso di sanatoria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza di smaltimento del 5.11.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta la lesione del proprio diritto di difesa, in conseguenza della violazione, da parte dell’Amministrazione, della previsione di cui all’art. 10 bis l. n. 241/90.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, il rigetto dell’istanza volta al rilascio del titolo in sanatoria costituisce il terminale di una lunga vicenda giudiziaria, che ha visto l’appellante condannato anche in sede penale.
Alla sentenza ha fatto poi seguito l’ingiunzione a demolire disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.
Alla luce di tali pregresse vicende giudiziarie, non si vede pertanto quale ulteriore contraddittorio dovesse, in concreto, attuarsi, essendo del tutto note all’appellante le ragioni della natura abusiva del compendio immobiliare in esame.
A ciò aggiungasi che, come si evidenzierà in prosieguo, non sussistevano in alcun modo i requisiti per la c.d. doppia conformità, talché il rigetto dell’istanza di sanatoria costituiva unico sbocco possibile della relativa istanza. Ne consegue la natura non invalidante del dedotto vizio, posto che, quand’anche l’appellante fosse stato compulsato anche in tale ulteriore fase amministrativa, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
4. Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta l’errore compiuto dall’Amministrazione – di poi convalidato dal giudice di prime cure – in ordine all’insussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo in sanatoria.
Il motivo è fondato.
5. Si legge nell’atto impugnato che: “ Non risulta verificata una delle condizioni di applicazione della L.R. 14/2009 (art. 3 comma 1 lettera b) che presuppone la continuità fisica fra le porzioni oggetto di ampliamento e quelle esistenti e legittimate: la continuità fisica, nel caso di specie, sussiste solo tra porzioni a loro volta illegittime; Non risulta verificata la condizione di applicazione dell’art. 34 del DPR 380/2001, poiché, secondo le dichiarazioni del richiedente, le opere sono state eseguite nell’anno 2011, oltre i termini di validità dei titoli rilasciati e pertanto: - viene meno il presupposto della “parziale difformità” contemplato dall’art. 34; - la porzione interessata si configura chiaramente come addizione successiva; - la porzione interessata, secondo le perizie tecniche in atti, risulta “strutturalmente solidale” con porzioni adiacenti le quali, però, sono in parte illegittime e a loro volta oggetto di sanatoria ”.
6. Tale essendo il contenuto dell’atto impugnato, la sua legittimità è stata revocata in dubbio dall’appellante sulla base delle considerazioni espresse nella perizia di parte. In particolare, ad avviso del perito di parte appellante la chiesta sanatoria: “… dovrebbe articolarsi nel seguente modo:
1) La veranda di cui al lato est è sanabile ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01 […];
2) Una porzione di immobile in ampliamento, pari al 20% della cubatura assentita, può essere regolarizzata in sanatoria sempre ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01 ed in riferimento alla L.R. n° 14/09 (Piano Casa). Dal sottoscritto è stato indicato in detta sanatoria il vano wc e cucina dell’abitazione n° 2;
3) Le camere da letto dell’abitazione n° 2 vano disimpegno e vano bagno dell’abitazione n° 1, devono essere necessariamente fiscalizzate ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/01.
4) La porzione dell’abitazione n° 2 con copertura in legno ovvero soggiorno e cucina, con un insieme sistematico di opere, può essere trasformata in veranda in quanto rientrante nel 60 % della superfice coperta del corpo di fabbrica assentibile come descritto ai punti precedenti. Da calcoli effettuati andrebbe demolita una porzione di questa per rientrare nella percentuale stabilita.
…
6) Infine occorre eseguire un insieme di opere edili interne al fabbricato al fine di ottenere una
unica unità abitativa e quindi non incidere sul carico urbanistico ”.
All’evidenza, l’appellante conferma che la chiesta sanatoria postula l’applicazione di tre distinti istituti giuridici, e segnatamente, l’art. 34 TUE; il successivo art. 36, e la L.R. n. 14/09 (Piano Casa).
Orbene, è evidente l’irrazionalità di tale assunto, che passa attraverso la prospettazione di ben tre soluzioni progettuali, al fine di realizzare il risultato della sanatoria.
Sostanzialmente, l’appellante ha scomposto il compendio immobiliare in più porzioni, e per ognuna di esse ha ipotizzato un fonte normativa di sanatoria.
Senonché, tale modus agendi non può in alcun modo essere convalidato, dovendo l’intervento essere valutato nella sua unitarietà.
7. Inoltre, e ad abundantiam , la sanatoria ex L.R. n. 14/09 (Piano Casa) presupposte una continuità fisica dell’immobile abusivo con quello legittimo, che nel caso di specie non sussiste, sicché anche in concreto la parcellizzazione delle fonti normative non è in grado di realizzare il risultato sperato.
8. Infine, per stessa ammissione di parte appellante la sanatoria è subordinata alla realizzazione di ulteriori interventi edilizi (“ Infine occorre eseguire un insieme di opere edili interne al fabbricato al fine di ottenere una unica unità abitativa ”; cfr. Rel. cit.), la qual cosa deve ritenersi senz’altro esclusa, avendo la S.C. ampiamente chiarito che: “ l'art. 36 t.u.ed. si riferisce esplicitamente a interventi già ultimati e stabilisce che la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Inoltre, il rilascio del provvedimento consegue a un'attività vincolata della p.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative e urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale ” (Cass. pen, III, 27.6.2024, n. 32130).
9. Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
10. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
IO LA, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
RT LE LM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LE LM | IO LA |
IL SEGRETARIO