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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 115 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 13.01.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio ed assegno mensile divorzile, vertente
TRA nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Bovalino (RC), c.so Umberto I, n. 265, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Serranò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Reggio Calabria alla via Frà Gesualdo Melacrino, n. 41, presso lo studio dell'Avv.
Maria Ornella Attisano, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 6 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio entro il 23.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 30.01.2023, parte ricorrente ha chiesto a questo
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
16.03.1991. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che fra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di Locri,
n. 592/2020 pronunciata il 25.09.2020 e pubblicata in data 28.09.2018 e passata in giudicato, e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Parte resistente ha aderito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando tuttavia la domanda accessoria di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno mensile divorzile, da porre a carico del ricorrente, nella misura di € 700,00, o nella misura maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia (all'atto della precisazione delle conclusioni la resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 300,00, o nella misura maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia).
In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente, quest'ultimo, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e in assenza di provvedimenti urgenti e provvisori da assumere, ha nominato il giudice istruttore e rinviato innanzi allo stesso per la trattazione della causa. All'esito della prima udienza innanzi al giudice istruttore, attesa la richiesta di emissione della sentenza parziale sullo status, la causa
è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio.
Con Sentenza non definitiva n. 676/2023 del 29.11.2023, il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del
Pag. 2 a 6 matrimonio contratto a Bovalino (RC) il 16 marzo del 1991 dalle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Con ordinanza del giudice istruttore del 20.04.2024, disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, con provvedimento del
13.01.2025, è stata rimessa in decisione davanti al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. A seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, il thema decidendum del presente giudizio è limitato alla valutazione della richiesta di previsione di un assegno divorzile a carico del ricorrente, avanzata dalla resistente.
Tale domanda è infondata e va pertanto rigetta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del
2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare
l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente
è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr.
Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970,
Pag. 3 a 6 art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del
2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019,
n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle
Pag. 4 a 6 eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, quindi, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive
(il principio appare consolidato nel tempo, se solo si considera quanto statuito da
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3398 del 12/02/2013, secondo cui: «La valutazione della debenza dell' assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale (nella specie vent'anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.»).
§ 2.1 Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che parte resistente non ha provato di trovarsi in una condizione di impossibilità oggettiva di produrre reddito, né ha in alcun modo offerto elementi utili a dare corpo alla funzione perequativo/compensativa dell'assegno divorzile.
Invero, dalla documentazione reddituale in atti non emerge una sperequazione tra la posizione economico patrimoniale delle parti (dall'ultima dichiarazione dei redditi persone fisiche del ricorrente -anno 2023 relativa ai redditi 2022- risulta un reddito pari a euro 6.872,00, mentre dalla dichiarazione riconducibile all'impresa del ricorrente per il medesimo anno di imposta un reddito pari a euro 357,00; mentre dalla dichiarazione dei redditi del ricorrente - anno 2023 relativa ai redditi 2022 - risulta un reddito pari a euro 6.713,00).
La stessa resistente, inoltre, ha allegato di svolgere attività lavorativa come commessa (e dunque ha trovato un'occupazione sfruttando la professionalità acquisita durante la pregressa attività di vendita al dettaglio - circostanza non
Pag. 5 a 6 contestata tra le parti e risultante dalla visura camerale prodotta da entrambi-), percependo una retribuzione di euro 500,00/600,00 al mese.
Emerge, dunque, che non sussiste altresì l'impossibilità oggettiva per la resistente di produrre reddito, con la conseguenza che alcuna somma a titolo di assegno divorzile può essere riconosciuto in favore della stessa.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente;
le stesse sono liquidate come da dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, applicando i valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile avanzate dalla resistente;
b. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.05.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 115 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 13.01.2025, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio ed assegno mensile divorzile, vertente
TRA nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Bovalino (RC), c.so Umberto I, n. 265, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Serranò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Reggio Calabria alla via Frà Gesualdo Melacrino, n. 41, presso lo studio dell'Avv.
Maria Ornella Attisano, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 6 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio entro il 23.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 30.01.2023, parte ricorrente ha chiesto a questo
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
16.03.1991. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che fra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale pronunciata con sentenza del Tribunale di Locri,
n. 592/2020 pronunciata il 25.09.2020 e pubblicata in data 28.09.2018 e passata in giudicato, e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Parte resistente ha aderito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando tuttavia la domanda accessoria di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno mensile divorzile, da porre a carico del ricorrente, nella misura di € 700,00, o nella misura maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia (all'atto della precisazione delle conclusioni la resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 300,00, o nella misura maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia).
In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente, quest'ultimo, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e in assenza di provvedimenti urgenti e provvisori da assumere, ha nominato il giudice istruttore e rinviato innanzi allo stesso per la trattazione della causa. All'esito della prima udienza innanzi al giudice istruttore, attesa la richiesta di emissione della sentenza parziale sullo status, la causa
è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio.
Con Sentenza non definitiva n. 676/2023 del 29.11.2023, il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del
Pag. 2 a 6 matrimonio contratto a Bovalino (RC) il 16 marzo del 1991 dalle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Con ordinanza del giudice istruttore del 20.04.2024, disattese le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, con provvedimento del
13.01.2025, è stata rimessa in decisione davanti al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. A seguito della pronuncia della sentenza non definitiva sullo status, il thema decidendum del presente giudizio è limitato alla valutazione della richiesta di previsione di un assegno divorzile a carico del ricorrente, avanzata dalla resistente.
Tale domanda è infondata e va pertanto rigetta, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del
2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare
l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente
è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr.
Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970,
Pag. 3 a 6 art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del
2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019,
n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle
Pag. 4 a 6 eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, quindi, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive
(il principio appare consolidato nel tempo, se solo si considera quanto statuito da
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3398 del 12/02/2013, secondo cui: «La valutazione della debenza dell' assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale (nella specie vent'anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.»).
§ 2.1 Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che parte resistente non ha provato di trovarsi in una condizione di impossibilità oggettiva di produrre reddito, né ha in alcun modo offerto elementi utili a dare corpo alla funzione perequativo/compensativa dell'assegno divorzile.
Invero, dalla documentazione reddituale in atti non emerge una sperequazione tra la posizione economico patrimoniale delle parti (dall'ultima dichiarazione dei redditi persone fisiche del ricorrente -anno 2023 relativa ai redditi 2022- risulta un reddito pari a euro 6.872,00, mentre dalla dichiarazione riconducibile all'impresa del ricorrente per il medesimo anno di imposta un reddito pari a euro 357,00; mentre dalla dichiarazione dei redditi del ricorrente - anno 2023 relativa ai redditi 2022 - risulta un reddito pari a euro 6.713,00).
La stessa resistente, inoltre, ha allegato di svolgere attività lavorativa come commessa (e dunque ha trovato un'occupazione sfruttando la professionalità acquisita durante la pregressa attività di vendita al dettaglio - circostanza non
Pag. 5 a 6 contestata tra le parti e risultante dalla visura camerale prodotta da entrambi-), percependo una retribuzione di euro 500,00/600,00 al mese.
Emerge, dunque, che non sussiste altresì l'impossibilità oggettiva per la resistente di produrre reddito, con la conseguenza che alcuna somma a titolo di assegno divorzile può essere riconosciuto in favore della stessa.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente;
le stesse sono liquidate come da dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, applicando i valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile avanzate dalla resistente;
b. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.05.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 6 a 6