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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 583/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'Aquila Sezione Civile La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco S. Filocamo Presidente Silvia Rita Fabrizio Consigliere Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 583/2025 R.G., vertente tra
, con sede in Città Sant'Angelo (PE) alla Via delle Industrie n. 10 Parte_1 (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ,, P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Termoli, alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, presso e nello studio dell'Avv. Nicola Tana che lo rappresenta ed assiste per mandato in calce all'atto di reclamo;
reclamante e
, con sede legale in Controparte_1 Città Sant'Angelo (PE), Località Piano di Sacco Via delle Industrie n. 10, iscritta presso la CCIAA di Chieti-Pescara, codice fiscale e partita IVA n. , in persona del Curatore e P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 Renato Renzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del menzionato difensore in Pescara, alla Piazza della Marina, n. 2/4 in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di risposta reclamato pagina 1 di 11 2
nonché nei confronti di:
AVV. C.F. ) residente in [...]non costituito
CONCLUSIONI: per parte reclamante: “che l''Ecc.ma Corte di Appello adìta voglia, in riforma della sentenza impugnata: 1) revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della 2) Parte_1 ammettere la domanda della di omologazione del piano di Parte_1 ristrutturazione”.
per parte reclamata Liquidazione Giudiziale Della S.R.L. : “Voglia l'Ecc.ma Parte_1 Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle della presente memoria, - rigettare per le argomentazioni tutte riportate nella presente memoria di costituzione e qui da intendersi integralmente ritrascritte il ricorso ex art. 51 CCII proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. Parte_1 24/2025 del 16.05.2025 che ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale della società reclamante, confermando integralmente quest'ultima. - condannare la società Parte_1 al pagamento delle spese di lite del presente procedimento oltre accessori.”
[...]
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 26/2025 del 16.5.2025 avente ad oggetto: “Atto di reclamo ex art. 51 C.C.I.I.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 15 giugno 2025 la ha proposto reclamo avverso la Parte_1 sentenza n. 26/2025 del 16.5.2025 con la quale il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa del piano di ristrutturazione depositato l'8 maggio 2025 dalla
[...] e, in accoglimento della domanda dell'avv. Alessandro Bucceri (creditore della Parte_1
della somma di Euro € 259.869,90 in forza di decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1 definitivamente esecutivo), ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Società. Il Tribunale, nell'impugnata sentenza, considerando che, ai sensi del comma 4 dell'art. 64 bis del CCII, l'apertura della procedura fosse consentita solo laddove la proposta avesse superato il vaglio di ritualità e le classi fossero formate in maniera corretta, in ragione delle carenze documentali e delle plurime lacune contenute nell'attestazione del professionista, che non consentivano di superare il vaglio di ritualità richiesto dall'art. 64 bis comma 4 del CCII, dichiarava l'inammissibilità della domanda di omologa e l'apertura della liquidazione giudiziale 2.Avverso la sentenza la ha articolato tre motivi di reclamo che si andranno, Parte_1 di seguito, ad esaminare.
2.1.Con primo motivo di censura la deduce la violazione della costituzione del Parte_1 giudice che ha deliberato la sentenza, solo apparentemente collegiale.
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Sostiene il reclamante che uno dei componenti del Collegio che ha deliberato la sentenza di liquidazione giudiziale, la dott.ssa nella qualità di Giudice dell'Esecuzione Controparte_4 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 104/2017 contro altra società che aveva alienato i beni ad essa reclamante, avrebbe reso un provvedimento che “dimostra che quel Magistrato non sapesse neppure della sentenza che aveva disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della benché figurasse tra i giudici che l'avevano deliberata”. Parte_1 2.2.Con secondo motivo di reclamo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 64 bis, comma 4, e 7 comma 2 lett. a) e b) CCII, avendo il Tribunale travalicato i limiti di sindacabilità della ritualità ed ammissibilità della domanda, per di più con apprezzamenti erronei. Ritiene, a tal proposito, che il Giudicante si sarebbe dovuto limitare esclusivamente ad “una valutazione di correttezza formale e di non irrealizzabilità prima facie delle modalità adempitive della proposta”.
2.3.Con terzo motivo di doglianza assume la violazione del proprio diritto di difesa per mancata audizione della sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale a Parte_1 seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di omologa del piano di ristrutturazione. Sostiene la reclamante che “a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda presentata della di omologa del piano di ristrutturazione, il Tribunale avrebbe Parte_1 dovuto sentire questa società in ordine all'istanza di apertura della sua liquidazione giudiziale, fissando apposita udienza in cui la società avrebbe potuto dispiegare le proprie difese” anche in analisi del fatto che la Società “aveva tutto l'interesse ad evitare l'apertura della propria liquidazione giudiziale, soddisfando il credito del creditore istante, Avv. e Controparte_3 trovando accordi transattivi con il medesimo anche in considerazione di un'azione risarcitoria milionaria proposta davanti al Tribunale di Pescara contro lo stesso, il padre e la Controparte_5 società di famiglia . Parte_3
3.Si è costituita in giudizio la Liquidazione Giudiziale della , in persona Parte_1 del suo Curatore, deducendo l'infondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto.
3.1. Per il creditore avv. nessuno si è costituito, nonostante la regolarità e Controparte_3 tempestività della notifica.
5.Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
5.1.Il reclamato Avv. istante per la dichiarazione di L.G. è creditore della CP_3 [...]
con sede in Città Sant'Angelo (PE) alla Via delle Industrie n. 10 (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. nato a [...] il Parte_2 30.07.1974 e residente in [...] (c.f.: ) C.F._2 della somma di Euro € 259.869,90 in forza di decreto ingiuntivo n. 694/2024 r.g. d.i. del 13.6.2024
– r.g. n. 1704/2024 – definitivamente esecutivo, in quanto non opposto dalla reclamata. In questa sede non è più in discussione la fondatezza o meno di quella posizione creditoria, in forza si quel titolo.
5.2. Manifestamente inconsistente è il primo motivo di reclamo. Assume la reclamante che la circostanza che uno dei componenti del Collegio, in data successiva alla deliberazione qui impugnata, avesse adottato nella qualità di G.E. nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 104/2017 Rg Esec. Imm., in cui sono staggiti ai danni della gli immobili facenti parte dell'azienda che questa società poi ha Parte_3 alienato alla , dimostrerebbe che quel Magistrato non sapesse neppure Parte_1 della sentenza che aveva disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
benchè figurasse tra i giudici che l'avevano deliberata. Parte_1
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L'assunto è manifestamente inconsistente ed anzi la circostanza dedotta comprova che quel Magistrato, assumendo provvedimento nell'ambito di altra procedura Rg Es Imm, ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale il Giudice decide solo sulla scorta delle allegazioni delle parti, senza attingere alla conoscenze assunte in relazione ad altri procedimenti trattati. In Cassazione civile sez. I, 13/03/2014, (ud. 15/10/2013, dep. 13/03/2014), n.5923, in cui il rilievo del giudicato esterno si fondava su circostanze, quali l'emissione di una precedente sentenza e il suo passaggio in giudicato, non ritualmente introdotte in giudizio da alcuna delle parti e quindi verosimilmente introdotte (essendo entrambe le decisioni affidate al medesimo relatore) mediante il ricorso alla scienza privata del giudice, è stata ritenuta la relativa doglianza, fondata su deduzioni di natura fattuale verificate positivamente attraverso l'esame del fascicolo processuale, consentito dalla natura procedurale del vizio dedotto, condivisibile, in quanto, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, sconosciuto alla reclamante, il potere del giudice di rilievo d'ufficio dell'eccezione non implica il superamento del divieto della scienza privata del giudice medesimo, ma occorre pur sempre che determinati fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino validamente acquisiti agli atti (Cass., 13 aprile 1999, n. 3631; Cass., Sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099). Nello specifico allora, se non dedotto da alcuna delle parti nell'ambito di quella procedura Rg Es.Imm, l'apertura della liquidazione giudiziale era circostanza di cui Parte_1 quel GE, pur avendo partecipato alla deliberazione collegiale di apertura della stessa liquidazione, non poteva e non ha correttamente tenuto conto.
5.3 Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) è stato introdotto nell'ambito del titolo IV del codice della crisi che regola gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, dall' art.16 del D.Lgs 83/2022 che, come è noto, è stato lo strumento di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Si tratta di uno strumento con il quale il Governo (così si legge nella relazione di accompagnamento) ha voluto dare attuazione alla previsione dell'art.11, paragrafo 1, della predetta direttiva "che richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto". L'istituto, pur modellato sul concordato preventivo, ne differisce sotto molteplici punti di vista tanto da indurre a ritenere che esso costituisca un autonomo istituto regolato da norme proprie e contente solo alcuni riferimenti alla disciplina concordataria. Il tratto saliente e determinante è costituito dalla previsione dell'art.64-bis che prevede che il ""valore generato dal piano" possa essere distribuito anche in deroga agli artt.2740 e 2741 c.c. ed alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione. Differentemente che nell'ipotesi concordataria, quindi, in cui la sottrazione di parte del patrimonio dell'imprenditore è possibile solo (e nei limiti) della continuità aziendale e la distribuzione del valore generato dal piano (concordatario) deve necessariamente seguire i principi della absolute priority rule o della relative priority roule, nell'ambito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione l'imprenditore può proporre al ceto creditorio una diversa regolazione delle crisi del tutto ed integralmente svincolata dalla predette regole.
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Nel PRO l'imprenditore conserva piena autonomia gestionale. Non si applicano le norme previste dai primi tre commi dell'art.46 c.c.i.i. che vincolano all'autorizzazione del giudice il compimento di atti di straordinaria amministrazione fino all'omologa del piano;
seppure, sulla base di uno schema assimilabile a quello della composizione negoziata, vige l'obbligo per l'imprenditore di operare nell'interesse prevalente del ceto creditorio ed è previsto un controllo sugli atti compiuti dall'impresa nelle forme previse dal comma 6 dell'art.64-bis c.c.i.i. (informativa preventiva) e con le conseguenze regolate dall'art.106 c.c.i.i. (contestazione del commissario, informativa al Tribunale, comunicazione al ceto creditore ed al Pubblico ministero, revoca del decreto previsto dall'art.64-bis, comma 4, c.c.i.i. e, in presenza della relativa istanza, apertura della liquidazione giudiziale). Anche la procedura di formazione del consenso appare difforme rispetto a quella concordataria, ed infatti, pur essendo richiamate le norme degli artt.107, 108,109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111 c.c.i.i.:
1. è prevista una specifica disciplina dalla partecipazione al voto dei creditori prelatizi, i quali non sono ammessi al voto (e, pertanto, non debbono essere classati) nella sola ipotesi in cui ne sia previsto il pagamento integrale in denaro entro 180 gg dall'omologa (30 per i lavoratori muniti di privilegio ex art.2751bis) ed a condizione del permanere della garanzia sino alla liquidazione del patrimonio funzionale al loro pagamento;
2. è obbligatoria la formazione di una classe autonoma per i creditori prelativi parzialmente soddisfatti e per la quota di credito residua;
3. il concordato è approvato: a) se si verifica l'unanimità delle classi ammesse al voto;
b) se in ciascuna classe si è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto o;
c) se abbiano espresso voto favorevole i due terzi dei creditori votanti, purché tuttavia abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe;
d) non è prevista la ristrutturazione trasversale (cross-class cram-down) atteso il mancato richiamo all'art.112, ed in particolare al comma 2 (ferma la specifica disciplina dell'art.64-bis, comma 8 che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art.112, comma 3); Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, peraltro, si distingue anche dagli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa che presuppongono la preventiva adesione di parte del ceto creditorio, la partecipazione alle trattative, la espressa comunicazione di avvio del procedimento con indicazione dei creditori dissenzienti a cui si intendono estendere gli effetti e l'assenza delle deroghe agli artt.2740 e 2741 c.c.
5.3.1.Chiarita la piena autonomia dell'istituto in parola rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dall'art.2, comma 1, lett. m) c.c.i.i., al fine di affrontare il merito delle questioni proposte, è necessario premettere che il Decreto legislativo 136/2024 ha modificato il comma 4, lett. a) dell'art.64-bis c.c.i.i. eliminando il riferimento al controllo di "mera" ritualità della proposta inizialmente previsto dalla norma in questione. Non v'è (più) dubbio, pertanto, che già in questa fase il Tribunale possa (anzi, debba) non limitarsi ad un controllo meramente formale del rispetto delle norme procedimentali previste, ma possa (anzi debba) rilevare eventuali vizi di legittimità tali da rendere non omologabile il piano proposto. A tale conclusione peraltro doveva pervenirsi anche prescindendosi da quel riferimento alla
“mera” ritualità della proposta, poi allora eliso dal legislatore solo per fugare ogni incertezza sul punto, pur creatasi.
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Il controllo – si fa notare anche dagli interpreti più attenti - non poteva e non può essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza dei requisiti di legge e di semplice riscontro dei documenti normativamente richiesti, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni di accessibilità e della conformità al modello legale della proposta, concretizzandosi così in un vero e pervasivo controllo di legittimità sostanziale della stessa, che ricomprende altresì l'esame della completezza dell'attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni. Per quanto la norma facesse riferimento al controllo di “mera” ritualità della proposta, con il ricorso al termine “ritualità” della proposta, è evidente che si volesse demandare, significativamente, all'A.G. e non ad un semplice Pubblico Ufficiale, l'esercizio del controllo di legittimità sostanziale e quindi il riscontro di tutti gli elementi, formali e sostanziali del modello legale e cioè, in particolare: a) la previsione di pagamento integrale dei dipendenti in denaro ed entro trenta giorni dall'omologazione; b) la suddivisione del ceto creditorio in classi;
c) la predisposizione di un piano non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
d) la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'iter-logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati, ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dal richiedente;
In particolare, il vaglio giudiziale allora non poteva (prima dell'intervento del 2024) e tanto più ora non può non scendere a verificare, sia pure ex actis, da un lato la non manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e dall'altro se le conclusioni formalizzate dal professionista appaiano sostanzialmente coerenti e non meramente ripetitive di presupposti semplicemente dati. Tale conclusione vale ancor più in caso di domanda concorrente di apertura della liquidazione giudiziale 7 comma 2 lett. a) e b) CCII, prevedendo esplicitamente la disposizione qui richiamata quale fatto ostativo all'esame della domanda di strumento diverso dalla liquidazione, la sua manifesta inammissibilità o la manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.
5.4 Dopo avere sostanzialmente condiviso tali assunti, poi allora inutilmente ribaditi dalla costituita L.G., la reclamante assume come il Tribunale avrebbe comunque travalicato i limiti del vaglio, dando erroneamente risalto a circostanze, tra l'altro mal valutate, che non potevano determinare la non omologabilità del piano e, quindi, la sua inammissibilità. La reclamante assume che il primo giudice non poteva fondare la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 64 bis CCII formulata da sulle asserite carenze Parte_1 della documentazione posta a corredo e lacune nell'attestazione del professionista indipendente, non essendo le stesse impeditive all'accesso e al corretto svolgimento dell'intrapreso procedimento di regolazione della crisi ed all'omologazione del proposto piano di ristrutturazione. La deduzione secondo cui il Tribunale, rilevando l'omessa presentazione delle relative certificazioni formali, non si era in realtà avveduto che le certificazioni per debiti fiscali e contributi, corrispondenti a quelli prodotti dalla erano stati acquisti Parte_1 d'ufficio nell'ambito del riunito procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, non ha costituito oggetto di contestazione da parte della Pt_4
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Gli ulteriori profili di critica involgono quella parte della decisione che, ricostruendo il Piano attestato dal professionista, avrebbe indebitamente ricondotto a questi scelte e valutazioni che esulerebbero invece dalla sua competenza.
5.5 Dalla lettura dell'atto impugnato si evince invece che la valutazione di adeguatezza del Piano, come detto imposta al Tribunale, anche tenuto conto della contestuale domanda di Liquidazione, aveva correttamente riguardato plurimi profili.
5.5.1.Come evidenziato da quel Collegio, la proposta prevede la continuità aziendale della società debitrice, anche mediante utilizzo delle risorse provenienti dall'apporto di finanza esterna (sino ad euro 500.000,00) da parte della società New Diamonds srl con sede in San Nicandro AN (FG); poi (solo) nelle note sostitutive della odierna udienza asseritamente divenuta tramite per l'attività di intermediazione dei rifiuti, in quanto dotata della relativa autorizzazione di intermediazione dei rifiuti (in atti allegata), che la reclamante avrebbe svolto sino al riottenimento della autorizzazione di cui infra.
5.5.2 La proposta di ristrutturazione dei debiti predisposta dalla società istante (art. 7 della relazione conclusiva dell'attestatore) si prefigge il risultato di massimizzare la soddisfazione del ceto creditorio mediante un intervento che, in un arco temporale di sei mesi, preveda il riavvio immediato dell'attività di smaltimento dei rifiuti successivamente al rilascio della apposita autorizzazione da parte della Regione Abruzzo mentre, per l'attivazione del gassificatore viene previsto nell'arco temporale successivo di 6/8 mesi successivi al riavvio dell'attività stessa. La stessa prevede inoltre il ricorso all'istituto della Transazione Fiscale ex art. 88 CCII che sarà di seguito meglio specificata. Il primo presupposto non risulta adeguatamente valutato nel Piano stesso, in quanto, come pure evidenziato dal Tribunale, attualmente la società risulta con attività sospesa essendo in attesa del rinnovo dell'autorizzazione regionale revocata nell'aprile del 2024 per il venir meno dei requisiti necessari al mantenimento dell'autorizzazione. Ancora in questa sede la reclamante non è in grado di fornire elementi concreti da cui poter desumere come elevato grado di probabilità che la adottanda sentenza del Consiglio di Stato sarà sicuramente favorevole alla società debitrice consentendole di ottenere il rilascio dell'AUA nonostante il pregresso rigetto sia delle due istanze di sospensiva al Tar ed al CdS stesso sia della soccombenza in primo grado (che non risultano nemmeno menzionate nella domanda, ma delle quali si è tenuto conto nel decreto di rigetto di misure protettive del 7/4/2025 che non risulta essere stato reclamato). Sotto tale profilo, la richiesta di rinvio avanzata in sede di trattazione dell'odierna udienza non può essere assecondato. Nel reclamo sul punto ci si limita ad allegare che “le buone probabilità di un esito positivo della sentenza del Consiglio di Stato si evincono dal contenuto del relativo atto di appello”. Come invece emerge dall'incarto, l'attività della è cessata a giugno 2024, Parte_1 poiché la Regione Abruzzo, con determina n. DPC026/151 del 21/6/2024, ha revocato la già concessa autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, ravvisando il mancato adempimento sul possesso d'idonea garanzia finanziaria ai sensi della DGR n. 254/2016. Lo stesso attestatore ha evidenziato sul punto quanto segue:
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“il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, nonostante la documentazione inviata dalla società constatava l'assenza di idonea valida ed efficace Parte_1 Parte_1 copertura assicurativa stabilendo la revoca dell'Autorizzazione regionale. La società a mezzo pec del 23/04/2024 avanzava richiesta di sospensione temporanea del provvedimento di revoca al fine di produrre adeguata garanzia finanziaria e motivava tale richiesta rappresentando “che, suo malgrado, non è riuscita a fornire garanzia fideiussoria poiché è stata ingannata e truffata da soggetti senza scrupoli, che, … omissis… tramite raggiri si sono fatti corrispondere la consistente somma di euro 49.000,00 (come da distinta di bonifico già a Voi trasmessa) a titolo di pagamento del relativo premio, ma hanno trasmesso polizze di istituti di credito e assicurativi di costituzione estera, pur se operanti in Italia, quali la e la Atradius Credito y Caucion S.A de Parte_5 Seguros y Reaseguros, che si sono rivelate false. La quale persona offesa, Parte_1 ha sporto in data odierna 22/04/2024 atto di denuncia-querela per il reato di truffa perpetrato a suo danno”, trasmettendo l'atto in allegato. Preso atto di quanto sopra, l' ha provveduto alla sospensione temporanea della Controparte_6 revoca per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire alla Società di produrre idoneo titolo assicurativo. La società inviava a mezzo pec una bozza di contratto di collaborazione con la . Parte_6 Tuttavia, l' comunicava che la compagnia scelta non era presente nella sezione Controparte_6 "albi ed elenchi di vigilanza" IVASS e, pertanto, non poteva essere utilizzata per garanzie di pubblico interesse in ossequio all'indirizzo fornito dalla Giunta Regionale. Pertanto, disponeva la revoca dell'autorizzazione per il regolare e legittimo proseguo dell'attività.”. Alla luce di tali rilievi, esposti dallo stesso attestatore, appare davvero improbabile, tenuto conto che ancora in questa sede la reclamante nulla è in grado di obiettare sul punto, che la decisione del CdS possa essere favorevole alla Parte_1 5.5.3 Gli stessi capannone e piazzale facenti parte dell'azienda della siti in Parte_1 Città Sant'Angelo (PE), sono sottoposti, dinanzi al Tribunale di Pescara, a procedura esecutiva immobiliare n. 104/2017 R.G.E. (quella di cui sopra), essendo accaduto che la cedente
[...] ha affittato l'azienda con obbligo di acquisto alla cessionaria Parte_3 Parte_1 dopo il pignoramento immobiliare (pignoramento in forza di provvedimento del Tribunale di Pescara in data 20 marzo 2017, rep. n. 625, trascritto a Pescara il 7 aprile 2017 ai nn. 4657/3194, in favore della Banca Popolare di Bari S.C.P.A.) e, poi, ha trasferito alla cessionaria reclamante tale azienda comprensiva dell'immobile, come specificato in "Atto di acquisto d'azienda" del 02.11.2021 (Notaio Rep. n. 43.229). Persona_1 Alla data del 17.12.2024, così come statuito dal Tribunale di Pescara nel provvedimento del 7.4.2025, il Lotto n. 1 (complesso immobiliare in Città Sant'Angelo) oggetto di vendita è stato aggiudicato in via provvisoria. Tali circostanze risultano ritualmente dedotto dalla L.G. e non adeguatamente contestate dalla reclamante, ancora in sede di note di trattazione dell'odierna udienza. Quanto allora attestato dal professionista indipendente relativamente all'asserita “più conveniente” affitto dell'azienda o cessione della stessa, e assunto a fondamento dei motivi di reclamo, è clamorosamente smentito dalle emergenze acquisite, in quanto, come detto, la reclamante allo stato è priva di autorizzazione e, l'azienda, materialmente, non esiste proprio più, essendo stato provvisoriamente aggiudicato l'intero complesso immobiliare nell'ambito della procedura esecutiva promossa contro la Parte_3 La sede della “nuova società” per come indicata nell'adottando statuito, stando al Piano, non esiste in natura.
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Anche allora laddove il Piano prevede che allo stato attuale vi è certezza solo di poter acquisire, successivamente alla omologa della presente procedura di Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di poter attivare l'attività di “intermediazione di rifiuti Cat.8” (si apprende dalle note tramite intermediazione di altro soggetto), lo stesso non appare minimamente attendibile, non tenendosi in considerazione del fatto che mancano proprio i presupposti fattuali per l'operabilità dell'impresa, vale a dire la sede (soggetta a procedura opponibile alla cessionaria) e che eventualmente anche tali ulteriori esborsi (per una nuova sede e nuovi capannoni) avrebbero dovuto essere considerati . Sotto tale profilo la reclamante neanche contesta la dedotta, da parte della L.G. opponibilità della procedura ad essa cessionaria.
5.5.4 Il piano appare poi lacunoso laddove da un lato assume che “Dalla situazione finanziaria rettificata indicata dalla ricorrente si può dedurre la possibilità dell'impresa di far fronte alle esposizioni debitorie oggetto di ristrutturazione esclusivamente facendo conto dell'avvio della attività di intermediazione dei rifiuti cat.8. (circostanza, come visto, già da ritenersi materialmente impossibile)” e dall'altro precisa che un apporto di finanza esterna, come già avvenuto in passato durante il normale esercizio dell'attività d'impresa, pur non contemplato nel piano economico finanziario sotto riportato, viene comunque previsto. Tenuto conto allora di quella riscontrata criticità logistica, il ricorso alla finanza esterna appare in verità già ex actis inevitabile e sotto tale profilo l'acquisito mero impegno sottoscritto dalla sig.ra , nella sua qualità di amm.ce unica della società New Diamonds srl con Persona_2 sede in San Nicandro AN (FG) c.f. sino alla somma di euro 500.000,00, P.IVA_2 appare davvero di sostanziale inconsistenza. Come efficacemente allora evidenziato ancora dal Tribunale, il depositato Piano non dà alcuna minima e seria indicazione da cui poter desumere la capacità finanziaria della società New Diamonds srl a fornire la finanza esterna sino alla concorrenza della somma di € 500.000,00 benchè questa non abbia fornito alcuna garanzia di pagamento (fideiussioni, depositi bancari, garanzie reali).
5.6 L'altro caposaldo del Piano è costituito dal ricorso all'istituto della Transazione Fiscale ex art. 88 CCII. Per quel che attiene alla Classe VI – creditori istituzionali ex art. 88 appunto -, risulta effettivamente formulata nella proposta una mera riserva di presentazione di una “richiesta entro 90 gg dall'omologa”, il mero impegno cioè a presentare una proposta di “Pagamento in 72 rate come da regolamento con richiesta entro 90 gg dall'omologa come da proposta di CP_7 transazione ex art. 88 CCII nelle modalità, importo e condizioni come di seguito esposto”. Ai sensi dell'art. 64 bis, comma 1-bis. prima della presentazione della domanda di omologazione del piano (e non quindi dopo l'omologa) il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.
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Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni. L'art. 88 quinto co terzo e quarto periodo a loro volta prescrivono che l'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Nel momento in cui è richiesta l'omologa tutti i soggetti potenzialmente interessati ad interloquire debbono poter essere stati messi in condizione di valutare l'eventuale ricorrenza di profili per formulare appunto l'eventuale voto contrario. Solo una volta eventualmente decorso invano il termine di cui sopra, il piano completo di tutti i suoi elementi (ivi compreso quello relativo alla posizione assunta dagli enti impositori) può essere depositato presso il tribunale. Una siffatta ricostruzione della fattispecie consente non solo a tutti i creditori di esercitare le facoltà connesse al proprio diritto di credito, ma anche al tribunale di svolgere con maggiore cognizione di causa il proprio ruolo. Solo in questo modo i creditori (e in primis gli enti di cui all'art. 88 cci) possono infatti fornire informazioni stimate utili per una più completa e compiuta la valutazione circa l'adeguatezza del Piano stesso. In questa sede ancora non è dato neanche di conoscere, leggendo gli scritti difensivi, quale sia l'esposizione della reclamante per debiti fiscali e contributivo/assicurativi.
6. Si è pertanto ampiamento al di fuori del “modello legale” e la valutazione sostanziale riservata all'A.G. deve rilevare l'inadeguatezza di quel piano rispetto agli obiettivi prefissati.
7. Lamenta da ultimo la reclamante una pretesa Violazione del diritto di difesa per mancata audizione di essa sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale a Parte_1 seguito della declaratoria di inammissibilità della propria domanda di omologa del piano di ristrutturazione. Il motivo è manifestamente infondato. Alla reclamante non è stato precluso in alcun modo di prospettare argomenti difensivi idonei a contrastare la richiesta di liquidazione. La parte ha dato atto di aver partecipato all'udienza di comparizione delle parti del giorno 1.4.2025 fissata dal Tribunale all'esito della presentazione della istanza di liquidazione giudiziale da parte dell'avv. ed in quella sede ben avrebbe potuto illustrare le proprie ragioni CP_3 difensive avverse alla richiesta di liquidazione. La scelta – del tutto legittima – di limitarsi nell'occasione a depositare l'istanza di ex art. 44 CCII con riserva di deposito della domanda ex art. 64 bis CCII, non imponeva poi in capo al Tribunale, una volta dichiarata inammissibile questa, di riconvocare la parte prima di procedere alla adozione della decisione qui gravata. pagina 10 di 11 11
I procedimenti erano trattati unitariamente e non in successione ed a “compartimenti stagni”. D'altra parte, e per concludere, la reclamante neanche allega in questa sede quali circostanze avrebbe potuto dedurre davanti al Tribunale, e non fatte poi valere anche con la presente iniziativa, che avrebbero condotto all'assunzione di altra decisione da parte di quell'Ufficio. Anzi, i motivi di reclamo qui proposti sono stati ritenuti da questa Corte del tutto privi di fondamento.
8. Il reclamo deve essere pertanto respinto.
8.1 Quanto alle spese, non è possibile, per carenza di interesse, pronunciarsi condanna della società reclamante al rimborso delle spese processuali in favore della Liquidazione, giacché la soccombenza della società comporta che tali spese graverebbero comunque sulla massa fallimentare.
8.2.L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
8.4. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) rigetta il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) dichiara che la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese. Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore
Federico Ria
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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R.G. 583/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'Aquila Sezione Civile La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco S. Filocamo Presidente Silvia Rita Fabrizio Consigliere Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 583/2025 R.G., vertente tra
, con sede in Città Sant'Angelo (PE) alla Via delle Industrie n. 10 Parte_1 (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ,, P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Termoli, alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, presso e nello studio dell'Avv. Nicola Tana che lo rappresenta ed assiste per mandato in calce all'atto di reclamo;
reclamante e
, con sede legale in Controparte_1 Città Sant'Angelo (PE), Località Piano di Sacco Via delle Industrie n. 10, iscritta presso la CCIAA di Chieti-Pescara, codice fiscale e partita IVA n. , in persona del Curatore e P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 Renato Renzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del menzionato difensore in Pescara, alla Piazza della Marina, n. 2/4 in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di risposta reclamato pagina 1 di 11 2
nonché nei confronti di:
AVV. C.F. ) residente in [...]non costituito
CONCLUSIONI: per parte reclamante: “che l''Ecc.ma Corte di Appello adìta voglia, in riforma della sentenza impugnata: 1) revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della 2) Parte_1 ammettere la domanda della di omologazione del piano di Parte_1 ristrutturazione”.
per parte reclamata Liquidazione Giudiziale Della S.R.L. : “Voglia l'Ecc.ma Parte_1 Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento delle della presente memoria, - rigettare per le argomentazioni tutte riportate nella presente memoria di costituzione e qui da intendersi integralmente ritrascritte il ricorso ex art. 51 CCII proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. Parte_1 24/2025 del 16.05.2025 che ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale della società reclamante, confermando integralmente quest'ultima. - condannare la società Parte_1 al pagamento delle spese di lite del presente procedimento oltre accessori.”
[...]
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 26/2025 del 16.5.2025 avente ad oggetto: “Atto di reclamo ex art. 51 C.C.I.I.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 15 giugno 2025 la ha proposto reclamo avverso la Parte_1 sentenza n. 26/2025 del 16.5.2025 con la quale il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa del piano di ristrutturazione depositato l'8 maggio 2025 dalla
[...] e, in accoglimento della domanda dell'avv. Alessandro Bucceri (creditore della Parte_1
della somma di Euro € 259.869,90 in forza di decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_1 definitivamente esecutivo), ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Società. Il Tribunale, nell'impugnata sentenza, considerando che, ai sensi del comma 4 dell'art. 64 bis del CCII, l'apertura della procedura fosse consentita solo laddove la proposta avesse superato il vaglio di ritualità e le classi fossero formate in maniera corretta, in ragione delle carenze documentali e delle plurime lacune contenute nell'attestazione del professionista, che non consentivano di superare il vaglio di ritualità richiesto dall'art. 64 bis comma 4 del CCII, dichiarava l'inammissibilità della domanda di omologa e l'apertura della liquidazione giudiziale 2.Avverso la sentenza la ha articolato tre motivi di reclamo che si andranno, Parte_1 di seguito, ad esaminare.
2.1.Con primo motivo di censura la deduce la violazione della costituzione del Parte_1 giudice che ha deliberato la sentenza, solo apparentemente collegiale.
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Sostiene il reclamante che uno dei componenti del Collegio che ha deliberato la sentenza di liquidazione giudiziale, la dott.ssa nella qualità di Giudice dell'Esecuzione Controparte_4 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 104/2017 contro altra società che aveva alienato i beni ad essa reclamante, avrebbe reso un provvedimento che “dimostra che quel Magistrato non sapesse neppure della sentenza che aveva disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della benché figurasse tra i giudici che l'avevano deliberata”. Parte_1 2.2.Con secondo motivo di reclamo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 64 bis, comma 4, e 7 comma 2 lett. a) e b) CCII, avendo il Tribunale travalicato i limiti di sindacabilità della ritualità ed ammissibilità della domanda, per di più con apprezzamenti erronei. Ritiene, a tal proposito, che il Giudicante si sarebbe dovuto limitare esclusivamente ad “una valutazione di correttezza formale e di non irrealizzabilità prima facie delle modalità adempitive della proposta”.
2.3.Con terzo motivo di doglianza assume la violazione del proprio diritto di difesa per mancata audizione della sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale a Parte_1 seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di omologa del piano di ristrutturazione. Sostiene la reclamante che “a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda presentata della di omologa del piano di ristrutturazione, il Tribunale avrebbe Parte_1 dovuto sentire questa società in ordine all'istanza di apertura della sua liquidazione giudiziale, fissando apposita udienza in cui la società avrebbe potuto dispiegare le proprie difese” anche in analisi del fatto che la Società “aveva tutto l'interesse ad evitare l'apertura della propria liquidazione giudiziale, soddisfando il credito del creditore istante, Avv. e Controparte_3 trovando accordi transattivi con il medesimo anche in considerazione di un'azione risarcitoria milionaria proposta davanti al Tribunale di Pescara contro lo stesso, il padre e la Controparte_5 società di famiglia . Parte_3
3.Si è costituita in giudizio la Liquidazione Giudiziale della , in persona Parte_1 del suo Curatore, deducendo l'infondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto.
3.1. Per il creditore avv. nessuno si è costituito, nonostante la regolarità e Controparte_3 tempestività della notifica.
5.Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
5.1.Il reclamato Avv. istante per la dichiarazione di L.G. è creditore della CP_3 [...]
con sede in Città Sant'Angelo (PE) alla Via delle Industrie n. 10 (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. nato a [...] il Parte_2 30.07.1974 e residente in [...] (c.f.: ) C.F._2 della somma di Euro € 259.869,90 in forza di decreto ingiuntivo n. 694/2024 r.g. d.i. del 13.6.2024
– r.g. n. 1704/2024 – definitivamente esecutivo, in quanto non opposto dalla reclamata. In questa sede non è più in discussione la fondatezza o meno di quella posizione creditoria, in forza si quel titolo.
5.2. Manifestamente inconsistente è il primo motivo di reclamo. Assume la reclamante che la circostanza che uno dei componenti del Collegio, in data successiva alla deliberazione qui impugnata, avesse adottato nella qualità di G.E. nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 104/2017 Rg Esec. Imm., in cui sono staggiti ai danni della gli immobili facenti parte dell'azienda che questa società poi ha Parte_3 alienato alla , dimostrerebbe che quel Magistrato non sapesse neppure Parte_1 della sentenza che aveva disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
benchè figurasse tra i giudici che l'avevano deliberata. Parte_1
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L'assunto è manifestamente inconsistente ed anzi la circostanza dedotta comprova che quel Magistrato, assumendo provvedimento nell'ambito di altra procedura Rg Es Imm, ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale il Giudice decide solo sulla scorta delle allegazioni delle parti, senza attingere alla conoscenze assunte in relazione ad altri procedimenti trattati. In Cassazione civile sez. I, 13/03/2014, (ud. 15/10/2013, dep. 13/03/2014), n.5923, in cui il rilievo del giudicato esterno si fondava su circostanze, quali l'emissione di una precedente sentenza e il suo passaggio in giudicato, non ritualmente introdotte in giudizio da alcuna delle parti e quindi verosimilmente introdotte (essendo entrambe le decisioni affidate al medesimo relatore) mediante il ricorso alla scienza privata del giudice, è stata ritenuta la relativa doglianza, fondata su deduzioni di natura fattuale verificate positivamente attraverso l'esame del fascicolo processuale, consentito dalla natura procedurale del vizio dedotto, condivisibile, in quanto, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, sconosciuto alla reclamante, il potere del giudice di rilievo d'ufficio dell'eccezione non implica il superamento del divieto della scienza privata del giudice medesimo, ma occorre pur sempre che determinati fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino validamente acquisiti agli atti (Cass., 13 aprile 1999, n. 3631; Cass., Sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099). Nello specifico allora, se non dedotto da alcuna delle parti nell'ambito di quella procedura Rg Es.Imm, l'apertura della liquidazione giudiziale era circostanza di cui Parte_1 quel GE, pur avendo partecipato alla deliberazione collegiale di apertura della stessa liquidazione, non poteva e non ha correttamente tenuto conto.
5.3 Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) è stato introdotto nell'ambito del titolo IV del codice della crisi che regola gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, dall' art.16 del D.Lgs 83/2022 che, come è noto, è stato lo strumento di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Si tratta di uno strumento con il quale il Governo (così si legge nella relazione di accompagnamento) ha voluto dare attuazione alla previsione dell'art.11, paragrafo 1, della predetta direttiva "che richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto". L'istituto, pur modellato sul concordato preventivo, ne differisce sotto molteplici punti di vista tanto da indurre a ritenere che esso costituisca un autonomo istituto regolato da norme proprie e contente solo alcuni riferimenti alla disciplina concordataria. Il tratto saliente e determinante è costituito dalla previsione dell'art.64-bis che prevede che il ""valore generato dal piano" possa essere distribuito anche in deroga agli artt.2740 e 2741 c.c. ed alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione. Differentemente che nell'ipotesi concordataria, quindi, in cui la sottrazione di parte del patrimonio dell'imprenditore è possibile solo (e nei limiti) della continuità aziendale e la distribuzione del valore generato dal piano (concordatario) deve necessariamente seguire i principi della absolute priority rule o della relative priority roule, nell'ambito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione l'imprenditore può proporre al ceto creditorio una diversa regolazione delle crisi del tutto ed integralmente svincolata dalla predette regole.
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Nel PRO l'imprenditore conserva piena autonomia gestionale. Non si applicano le norme previste dai primi tre commi dell'art.46 c.c.i.i. che vincolano all'autorizzazione del giudice il compimento di atti di straordinaria amministrazione fino all'omologa del piano;
seppure, sulla base di uno schema assimilabile a quello della composizione negoziata, vige l'obbligo per l'imprenditore di operare nell'interesse prevalente del ceto creditorio ed è previsto un controllo sugli atti compiuti dall'impresa nelle forme previse dal comma 6 dell'art.64-bis c.c.i.i. (informativa preventiva) e con le conseguenze regolate dall'art.106 c.c.i.i. (contestazione del commissario, informativa al Tribunale, comunicazione al ceto creditore ed al Pubblico ministero, revoca del decreto previsto dall'art.64-bis, comma 4, c.c.i.i. e, in presenza della relativa istanza, apertura della liquidazione giudiziale). Anche la procedura di formazione del consenso appare difforme rispetto a quella concordataria, ed infatti, pur essendo richiamate le norme degli artt.107, 108,109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111 c.c.i.i.:
1. è prevista una specifica disciplina dalla partecipazione al voto dei creditori prelatizi, i quali non sono ammessi al voto (e, pertanto, non debbono essere classati) nella sola ipotesi in cui ne sia previsto il pagamento integrale in denaro entro 180 gg dall'omologa (30 per i lavoratori muniti di privilegio ex art.2751bis) ed a condizione del permanere della garanzia sino alla liquidazione del patrimonio funzionale al loro pagamento;
2. è obbligatoria la formazione di una classe autonoma per i creditori prelativi parzialmente soddisfatti e per la quota di credito residua;
3. il concordato è approvato: a) se si verifica l'unanimità delle classi ammesse al voto;
b) se in ciascuna classe si è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto o;
c) se abbiano espresso voto favorevole i due terzi dei creditori votanti, purché tuttavia abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe;
d) non è prevista la ristrutturazione trasversale (cross-class cram-down) atteso il mancato richiamo all'art.112, ed in particolare al comma 2 (ferma la specifica disciplina dell'art.64-bis, comma 8 che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art.112, comma 3); Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, peraltro, si distingue anche dagli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa che presuppongono la preventiva adesione di parte del ceto creditorio, la partecipazione alle trattative, la espressa comunicazione di avvio del procedimento con indicazione dei creditori dissenzienti a cui si intendono estendere gli effetti e l'assenza delle deroghe agli artt.2740 e 2741 c.c.
5.3.1.Chiarita la piena autonomia dell'istituto in parola rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dall'art.2, comma 1, lett. m) c.c.i.i., al fine di affrontare il merito delle questioni proposte, è necessario premettere che il Decreto legislativo 136/2024 ha modificato il comma 4, lett. a) dell'art.64-bis c.c.i.i. eliminando il riferimento al controllo di "mera" ritualità della proposta inizialmente previsto dalla norma in questione. Non v'è (più) dubbio, pertanto, che già in questa fase il Tribunale possa (anzi, debba) non limitarsi ad un controllo meramente formale del rispetto delle norme procedimentali previste, ma possa (anzi debba) rilevare eventuali vizi di legittimità tali da rendere non omologabile il piano proposto. A tale conclusione peraltro doveva pervenirsi anche prescindendosi da quel riferimento alla
“mera” ritualità della proposta, poi allora eliso dal legislatore solo per fugare ogni incertezza sul punto, pur creatasi.
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Il controllo – si fa notare anche dagli interpreti più attenti - non poteva e non può essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza dei requisiti di legge e di semplice riscontro dei documenti normativamente richiesti, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni di accessibilità e della conformità al modello legale della proposta, concretizzandosi così in un vero e pervasivo controllo di legittimità sostanziale della stessa, che ricomprende altresì l'esame della completezza dell'attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni. Per quanto la norma facesse riferimento al controllo di “mera” ritualità della proposta, con il ricorso al termine “ritualità” della proposta, è evidente che si volesse demandare, significativamente, all'A.G. e non ad un semplice Pubblico Ufficiale, l'esercizio del controllo di legittimità sostanziale e quindi il riscontro di tutti gli elementi, formali e sostanziali del modello legale e cioè, in particolare: a) la previsione di pagamento integrale dei dipendenti in denaro ed entro trenta giorni dall'omologazione; b) la suddivisione del ceto creditorio in classi;
c) la predisposizione di un piano non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
d) la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell'iter-logico argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati, ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dal richiedente;
In particolare, il vaglio giudiziale allora non poteva (prima dell'intervento del 2024) e tanto più ora non può non scendere a verificare, sia pure ex actis, da un lato la non manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e dall'altro se le conclusioni formalizzate dal professionista appaiano sostanzialmente coerenti e non meramente ripetitive di presupposti semplicemente dati. Tale conclusione vale ancor più in caso di domanda concorrente di apertura della liquidazione giudiziale 7 comma 2 lett. a) e b) CCII, prevedendo esplicitamente la disposizione qui richiamata quale fatto ostativo all'esame della domanda di strumento diverso dalla liquidazione, la sua manifesta inammissibilità o la manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.
5.4 Dopo avere sostanzialmente condiviso tali assunti, poi allora inutilmente ribaditi dalla costituita L.G., la reclamante assume come il Tribunale avrebbe comunque travalicato i limiti del vaglio, dando erroneamente risalto a circostanze, tra l'altro mal valutate, che non potevano determinare la non omologabilità del piano e, quindi, la sua inammissibilità. La reclamante assume che il primo giudice non poteva fondare la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 64 bis CCII formulata da sulle asserite carenze Parte_1 della documentazione posta a corredo e lacune nell'attestazione del professionista indipendente, non essendo le stesse impeditive all'accesso e al corretto svolgimento dell'intrapreso procedimento di regolazione della crisi ed all'omologazione del proposto piano di ristrutturazione. La deduzione secondo cui il Tribunale, rilevando l'omessa presentazione delle relative certificazioni formali, non si era in realtà avveduto che le certificazioni per debiti fiscali e contributi, corrispondenti a quelli prodotti dalla erano stati acquisti Parte_1 d'ufficio nell'ambito del riunito procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, non ha costituito oggetto di contestazione da parte della Pt_4
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Gli ulteriori profili di critica involgono quella parte della decisione che, ricostruendo il Piano attestato dal professionista, avrebbe indebitamente ricondotto a questi scelte e valutazioni che esulerebbero invece dalla sua competenza.
5.5 Dalla lettura dell'atto impugnato si evince invece che la valutazione di adeguatezza del Piano, come detto imposta al Tribunale, anche tenuto conto della contestuale domanda di Liquidazione, aveva correttamente riguardato plurimi profili.
5.5.1.Come evidenziato da quel Collegio, la proposta prevede la continuità aziendale della società debitrice, anche mediante utilizzo delle risorse provenienti dall'apporto di finanza esterna (sino ad euro 500.000,00) da parte della società New Diamonds srl con sede in San Nicandro AN (FG); poi (solo) nelle note sostitutive della odierna udienza asseritamente divenuta tramite per l'attività di intermediazione dei rifiuti, in quanto dotata della relativa autorizzazione di intermediazione dei rifiuti (in atti allegata), che la reclamante avrebbe svolto sino al riottenimento della autorizzazione di cui infra.
5.5.2 La proposta di ristrutturazione dei debiti predisposta dalla società istante (art. 7 della relazione conclusiva dell'attestatore) si prefigge il risultato di massimizzare la soddisfazione del ceto creditorio mediante un intervento che, in un arco temporale di sei mesi, preveda il riavvio immediato dell'attività di smaltimento dei rifiuti successivamente al rilascio della apposita autorizzazione da parte della Regione Abruzzo mentre, per l'attivazione del gassificatore viene previsto nell'arco temporale successivo di 6/8 mesi successivi al riavvio dell'attività stessa. La stessa prevede inoltre il ricorso all'istituto della Transazione Fiscale ex art. 88 CCII che sarà di seguito meglio specificata. Il primo presupposto non risulta adeguatamente valutato nel Piano stesso, in quanto, come pure evidenziato dal Tribunale, attualmente la società risulta con attività sospesa essendo in attesa del rinnovo dell'autorizzazione regionale revocata nell'aprile del 2024 per il venir meno dei requisiti necessari al mantenimento dell'autorizzazione. Ancora in questa sede la reclamante non è in grado di fornire elementi concreti da cui poter desumere come elevato grado di probabilità che la adottanda sentenza del Consiglio di Stato sarà sicuramente favorevole alla società debitrice consentendole di ottenere il rilascio dell'AUA nonostante il pregresso rigetto sia delle due istanze di sospensiva al Tar ed al CdS stesso sia della soccombenza in primo grado (che non risultano nemmeno menzionate nella domanda, ma delle quali si è tenuto conto nel decreto di rigetto di misure protettive del 7/4/2025 che non risulta essere stato reclamato). Sotto tale profilo, la richiesta di rinvio avanzata in sede di trattazione dell'odierna udienza non può essere assecondato. Nel reclamo sul punto ci si limita ad allegare che “le buone probabilità di un esito positivo della sentenza del Consiglio di Stato si evincono dal contenuto del relativo atto di appello”. Come invece emerge dall'incarto, l'attività della è cessata a giugno 2024, Parte_1 poiché la Regione Abruzzo, con determina n. DPC026/151 del 21/6/2024, ha revocato la già concessa autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, ravvisando il mancato adempimento sul possesso d'idonea garanzia finanziaria ai sensi della DGR n. 254/2016. Lo stesso attestatore ha evidenziato sul punto quanto segue:
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“il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, nonostante la documentazione inviata dalla società constatava l'assenza di idonea valida ed efficace Parte_1 Parte_1 copertura assicurativa stabilendo la revoca dell'Autorizzazione regionale. La società a mezzo pec del 23/04/2024 avanzava richiesta di sospensione temporanea del provvedimento di revoca al fine di produrre adeguata garanzia finanziaria e motivava tale richiesta rappresentando “che, suo malgrado, non è riuscita a fornire garanzia fideiussoria poiché è stata ingannata e truffata da soggetti senza scrupoli, che, … omissis… tramite raggiri si sono fatti corrispondere la consistente somma di euro 49.000,00 (come da distinta di bonifico già a Voi trasmessa) a titolo di pagamento del relativo premio, ma hanno trasmesso polizze di istituti di credito e assicurativi di costituzione estera, pur se operanti in Italia, quali la e la Atradius Credito y Caucion S.A de Parte_5 Seguros y Reaseguros, che si sono rivelate false. La quale persona offesa, Parte_1 ha sporto in data odierna 22/04/2024 atto di denuncia-querela per il reato di truffa perpetrato a suo danno”, trasmettendo l'atto in allegato. Preso atto di quanto sopra, l' ha provveduto alla sospensione temporanea della Controparte_6 revoca per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire alla Società di produrre idoneo titolo assicurativo. La società inviava a mezzo pec una bozza di contratto di collaborazione con la . Parte_6 Tuttavia, l' comunicava che la compagnia scelta non era presente nella sezione Controparte_6 "albi ed elenchi di vigilanza" IVASS e, pertanto, non poteva essere utilizzata per garanzie di pubblico interesse in ossequio all'indirizzo fornito dalla Giunta Regionale. Pertanto, disponeva la revoca dell'autorizzazione per il regolare e legittimo proseguo dell'attività.”. Alla luce di tali rilievi, esposti dallo stesso attestatore, appare davvero improbabile, tenuto conto che ancora in questa sede la reclamante nulla è in grado di obiettare sul punto, che la decisione del CdS possa essere favorevole alla Parte_1 5.5.3 Gli stessi capannone e piazzale facenti parte dell'azienda della siti in Parte_1 Città Sant'Angelo (PE), sono sottoposti, dinanzi al Tribunale di Pescara, a procedura esecutiva immobiliare n. 104/2017 R.G.E. (quella di cui sopra), essendo accaduto che la cedente
[...] ha affittato l'azienda con obbligo di acquisto alla cessionaria Parte_3 Parte_1 dopo il pignoramento immobiliare (pignoramento in forza di provvedimento del Tribunale di Pescara in data 20 marzo 2017, rep. n. 625, trascritto a Pescara il 7 aprile 2017 ai nn. 4657/3194, in favore della Banca Popolare di Bari S.C.P.A.) e, poi, ha trasferito alla cessionaria reclamante tale azienda comprensiva dell'immobile, come specificato in "Atto di acquisto d'azienda" del 02.11.2021 (Notaio Rep. n. 43.229). Persona_1 Alla data del 17.12.2024, così come statuito dal Tribunale di Pescara nel provvedimento del 7.4.2025, il Lotto n. 1 (complesso immobiliare in Città Sant'Angelo) oggetto di vendita è stato aggiudicato in via provvisoria. Tali circostanze risultano ritualmente dedotto dalla L.G. e non adeguatamente contestate dalla reclamante, ancora in sede di note di trattazione dell'odierna udienza. Quanto allora attestato dal professionista indipendente relativamente all'asserita “più conveniente” affitto dell'azienda o cessione della stessa, e assunto a fondamento dei motivi di reclamo, è clamorosamente smentito dalle emergenze acquisite, in quanto, come detto, la reclamante allo stato è priva di autorizzazione e, l'azienda, materialmente, non esiste proprio più, essendo stato provvisoriamente aggiudicato l'intero complesso immobiliare nell'ambito della procedura esecutiva promossa contro la Parte_3 La sede della “nuova società” per come indicata nell'adottando statuito, stando al Piano, non esiste in natura.
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Anche allora laddove il Piano prevede che allo stato attuale vi è certezza solo di poter acquisire, successivamente alla omologa della presente procedura di Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di poter attivare l'attività di “intermediazione di rifiuti Cat.8” (si apprende dalle note tramite intermediazione di altro soggetto), lo stesso non appare minimamente attendibile, non tenendosi in considerazione del fatto che mancano proprio i presupposti fattuali per l'operabilità dell'impresa, vale a dire la sede (soggetta a procedura opponibile alla cessionaria) e che eventualmente anche tali ulteriori esborsi (per una nuova sede e nuovi capannoni) avrebbero dovuto essere considerati . Sotto tale profilo la reclamante neanche contesta la dedotta, da parte della L.G. opponibilità della procedura ad essa cessionaria.
5.5.4 Il piano appare poi lacunoso laddove da un lato assume che “Dalla situazione finanziaria rettificata indicata dalla ricorrente si può dedurre la possibilità dell'impresa di far fronte alle esposizioni debitorie oggetto di ristrutturazione esclusivamente facendo conto dell'avvio della attività di intermediazione dei rifiuti cat.8. (circostanza, come visto, già da ritenersi materialmente impossibile)” e dall'altro precisa che un apporto di finanza esterna, come già avvenuto in passato durante il normale esercizio dell'attività d'impresa, pur non contemplato nel piano economico finanziario sotto riportato, viene comunque previsto. Tenuto conto allora di quella riscontrata criticità logistica, il ricorso alla finanza esterna appare in verità già ex actis inevitabile e sotto tale profilo l'acquisito mero impegno sottoscritto dalla sig.ra , nella sua qualità di amm.ce unica della società New Diamonds srl con Persona_2 sede in San Nicandro AN (FG) c.f. sino alla somma di euro 500.000,00, P.IVA_2 appare davvero di sostanziale inconsistenza. Come efficacemente allora evidenziato ancora dal Tribunale, il depositato Piano non dà alcuna minima e seria indicazione da cui poter desumere la capacità finanziaria della società New Diamonds srl a fornire la finanza esterna sino alla concorrenza della somma di € 500.000,00 benchè questa non abbia fornito alcuna garanzia di pagamento (fideiussioni, depositi bancari, garanzie reali).
5.6 L'altro caposaldo del Piano è costituito dal ricorso all'istituto della Transazione Fiscale ex art. 88 CCII. Per quel che attiene alla Classe VI – creditori istituzionali ex art. 88 appunto -, risulta effettivamente formulata nella proposta una mera riserva di presentazione di una “richiesta entro 90 gg dall'omologa”, il mero impegno cioè a presentare una proposta di “Pagamento in 72 rate come da regolamento con richiesta entro 90 gg dall'omologa come da proposta di CP_7 transazione ex art. 88 CCII nelle modalità, importo e condizioni come di seguito esposto”. Ai sensi dell'art. 64 bis, comma 1-bis. prima della presentazione della domanda di omologazione del piano (e non quindi dopo l'omologa) il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.
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Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni. L'art. 88 quinto co terzo e quarto periodo a loro volta prescrivono che l'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Nel momento in cui è richiesta l'omologa tutti i soggetti potenzialmente interessati ad interloquire debbono poter essere stati messi in condizione di valutare l'eventuale ricorrenza di profili per formulare appunto l'eventuale voto contrario. Solo una volta eventualmente decorso invano il termine di cui sopra, il piano completo di tutti i suoi elementi (ivi compreso quello relativo alla posizione assunta dagli enti impositori) può essere depositato presso il tribunale. Una siffatta ricostruzione della fattispecie consente non solo a tutti i creditori di esercitare le facoltà connesse al proprio diritto di credito, ma anche al tribunale di svolgere con maggiore cognizione di causa il proprio ruolo. Solo in questo modo i creditori (e in primis gli enti di cui all'art. 88 cci) possono infatti fornire informazioni stimate utili per una più completa e compiuta la valutazione circa l'adeguatezza del Piano stesso. In questa sede ancora non è dato neanche di conoscere, leggendo gli scritti difensivi, quale sia l'esposizione della reclamante per debiti fiscali e contributivo/assicurativi.
6. Si è pertanto ampiamento al di fuori del “modello legale” e la valutazione sostanziale riservata all'A.G. deve rilevare l'inadeguatezza di quel piano rispetto agli obiettivi prefissati.
7. Lamenta da ultimo la reclamante una pretesa Violazione del diritto di difesa per mancata audizione di essa sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale a Parte_1 seguito della declaratoria di inammissibilità della propria domanda di omologa del piano di ristrutturazione. Il motivo è manifestamente infondato. Alla reclamante non è stato precluso in alcun modo di prospettare argomenti difensivi idonei a contrastare la richiesta di liquidazione. La parte ha dato atto di aver partecipato all'udienza di comparizione delle parti del giorno 1.4.2025 fissata dal Tribunale all'esito della presentazione della istanza di liquidazione giudiziale da parte dell'avv. ed in quella sede ben avrebbe potuto illustrare le proprie ragioni CP_3 difensive avverse alla richiesta di liquidazione. La scelta – del tutto legittima – di limitarsi nell'occasione a depositare l'istanza di ex art. 44 CCII con riserva di deposito della domanda ex art. 64 bis CCII, non imponeva poi in capo al Tribunale, una volta dichiarata inammissibile questa, di riconvocare la parte prima di procedere alla adozione della decisione qui gravata. pagina 10 di 11 11
I procedimenti erano trattati unitariamente e non in successione ed a “compartimenti stagni”. D'altra parte, e per concludere, la reclamante neanche allega in questa sede quali circostanze avrebbe potuto dedurre davanti al Tribunale, e non fatte poi valere anche con la presente iniziativa, che avrebbero condotto all'assunzione di altra decisione da parte di quell'Ufficio. Anzi, i motivi di reclamo qui proposti sono stati ritenuti da questa Corte del tutto privi di fondamento.
8. Il reclamo deve essere pertanto respinto.
8.1 Quanto alle spese, non è possibile, per carenza di interesse, pronunciarsi condanna della società reclamante al rimborso delle spese processuali in favore della Liquidazione, giacché la soccombenza della società comporta che tali spese graverebbero comunque sulla massa fallimentare.
8.2.L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
8.4. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) rigetta il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) dichiara che la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese. Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore
Federico Ria
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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