Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
A N IA L A T I A C I L I B Aula 'A' B D U £ P ) O A 4 T 7 R . S n T S O S 7 I P 8 S 9 G A M 1 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Omposta dagli00405 / 0 T E ' o L R z r L A a I A R RTE SUPREMA DI CASSAZ10, m D D Oggetto T 6 L ASSEGNO DIVOR , E A e O T g L I BILE g N e L N E L O S G 9 g.ri Magistrati: E B 1 O , t r A A ( Dott. Michele Presidente R.G.N. 1692/99 D ANNUNZIATA Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere - 779 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron. Rep. Dott. Giuseppe IA BERRUTI - Consigliere Ud. 26/09/2000 DI AMATO - Consigliere Dott. Sergio ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copta studio IL SOLE 24 ORE LANNA GIACINTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE per diritti L. 60,00 dal Sig. || 1.2 GEN. 2001.. CARSO 17, presso l'avvocato FALCUCCI VINCENZO, che lo IL CANCELLIERE rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANSEVERINO ANTONIO e SANSEVERINO AUSILIA, giusta LIVE 3000 CANCELLERIA procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
DEL IO AR, elettivamente domiciliato in ROMA CG407347 VIALE B. BUOZZI 32, presso l'avvocato MARTUCCELLI C., CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato GRASSI PAOLO, UFFICIO COPIE 2000 Bilanciata copia legale giusta procura in calce al controricorso;
al sig. Martuccell 1636 - controricorrente per dinti FEB. 2001 AL CANCELLIERE CORTE SUPREMA IN CAGGRESSINE avverso la sentenza n. 2212/98 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE NAPOLI, depositata il 05/11/98; Richlest@copia esecutive dal Sig. GRASE udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L.
8 -01 udienza del 26/09/2000 dal Consigliere Dott. Mario IL CANCELLIERE ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Falcucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 10.8.1993 dichiarava cessati gli effetti civili del ma- trimonio contratto da CI LA e IA DE Vac- chio e respingeva la domanda riconvenzionale de que- Mullany st'ultima proposta, finalizzata ad ottenere la liquida- zione di un assegno divorzile. Avverso tale sentenza proponeva appello IA DE CC lamentando l'irritualità del procedimento con- clusosi con la impugnata sentenza, per non avere il Presidente del Tribunale di Napoli esperito il necessa- rio tentativo di conciliazione;
deduceva in relazione al merito l'infondatezza della domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle parti contratto;
chiedeva infine in via subordinata la 2 liquidazione di un assegno divorzile dell'ammontare di £ 2.000.000 al mese. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 23.12.1994 respingeva integralmente l'appello. Proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, IA DE CC e la Corte adita, con sentenza del 26.11.96 n 10456 accoglieva il ricorso relativamen- te alla motivazione adottata dalla Corte di merito, in punto di mancato riconoscimento del diritto della ri- corrente alla percezione di un assegno divorzile e cas- sava di conseguenza sul punto l'impugnata sentenza. Stabiliva la Corte di Cassazione che la Corte ter- ritoriale avrebbe dovuto accertare il tenore di vita tenuto dai coniugi, in costanza di matrimonio, nonchè le relative potenzialità economiche all'atto del divorzio, e quindi desumere se i redditi di cui poteva disporre la DE CC fossero o meno sufficienti a garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza del rapporto di matrimonio, a nulla rilevando eventuali pattuizioni intercorse 0. comunque in fatto adottate dalla coppia. Riassunto il giudizio il giudice di rinvio, con sentenza in data 5.11.1998, accoglieva per quanto di ragione l'appello e liquidava in favore della DE Vac- chio, a titolo di assegno divorzile, la somma di £. 3 800.000 mensili, a decorrere dalla domanda. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello di Napoli, CI NA propone ricorso fondato su sei motivi ed illustrato con memoria. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, IA DE CC. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamen- ta violazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione al- l'art. 360 n 3 c.p.c. Assume al riguardo che la Corte di merito ha omesso di accertare quale fosse l'effettivo tenore di vita go- duto dai coniugi in costanza di matrimonio, prima della separazione avvenuta in data 27.2.1987. n Accertato tale indispensabile presupposto il giudi- r e d l ce di merito avrebbe dovuto poi stabilire quale fosse i W la situazione reddituale della DE CC, all'atto della domanda, e quindi decidere se la stessa avesse meno mezzi sufficienti a garantirle il godimento di un tenore di vita analogo a quello di cui poteva godere in costanza di matrimonio. Il motivo è infondato e va quindi respinto. Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato che, aiai fini di stabilire il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, è necessario fare riferimento 4 non solo al tenore di vita goduto dei coniugi nel pe- riodo di effettiva convivenza, antecedente alla dichia- razione giudiziale o consensuale di separazione perso- nale, ma anche alla situazione economica dei coniugi valutata all'atto della domanda di declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio o di scio- glimento del matrimonio stesso, sempre che la situazio- ne economica di ciascuno dei coniugi costituisca il normale e prevedibile sviluppo di premesse già esisten- ti in costanza di matrimonio. Consegue che avendo la Corte di Appello valutato la situazione reddituale dei coniugi alla data del 1990, ed accertato che gli stessi avevano a tale data la ti- tolarietà di un patrimonio immobiliare, certamente re- trodatabile al periodo di convivenza, e che gli ulte- riori redditi erano costituiti da pensioni che seguono una prevedibile dinamica, rettamente ha implicitamente dedotto che il tenore di vita dei coniugi andava deter- minato in base al coacervo dei redditi dei quali en- trambi disponevano. In base a tale accertamento la Corte territoriale ha quindi stabilito, con valutazione discrezionale e di merito, incensurabile in cassazione, in quanto immune da vizi logici, tenuto conto della situazione patrimo- niale della controricorrente, quale fosse l'ammontare 5 : dell assegno divorzile necessario per consentire alla DE CC di godere di un tenore di vita analogo a quello di cui avrebbe potuto godere se il rapporto ma- trimoniale fosse proseguito. Il primo motivo va pertanto respinto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- zione degli artt. 2696 c.c. e 163 comma 3 n 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che il giudice di merito ha omesso di effet- tuare il doveroso rapporto fra il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio ed i redditi della controricorrente, a causa dell'inerzia di questa che, nel giudizio di merito, ha totalmente omesso di provare quale fosse il tenore di vita dei coniugi prima della separazione. Il motivo è infondato e va respinto. Invero la Corte di merito ha deciso la vertenza, come era suo dovere-potere, in base agli elementi pro- cessuali, comunque prodotti dalle parti, talchè irrile- vanti deve ritenersi la dedotta inerzia probatoria del- la DE CC. Con il terzo motivo il ricorrente assume violazione dell'art. 277 comma 1 c.p.c.in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Precisa al riguardo che la Corte territoriale non ha valutato la circostanza dedotta in giudizio relativa alla donazione della nuda proprietà di un immobile in Napoli effettuata in favore dei nipoti da IA DE CC, donazione che se non fosse stata effettuata avrebbe consentito attualmente alla controricorrente di vendere la nuda proprietà dell'immobile stesso, rica- vando ulteriori risorse economiche da destinare al pro- prio mantenimento. Il motivo è infondato. Invero va precisato che il giudice di merito non tenuto a dare conto di tutte le argomentazioni svolte dalle parti nel corso del giudizio, essendo sufficiente che la completezza della motivazione si possa desumere in base all'iter logico seguito per dare spiegazione della decisione assunta. A tale obbligo il giudice di merito ha dato ampia e puntuale esecuzione mentre non consentito, perchè non previsto dalla legge, deve ritenersi il richiesto sin- dacato delle operazioni economiche effettuate dalle parti, in costanza del rapporto matrimoniale, dovendosi ritenere rilevante ai fini del decidere solo la effet- tiva situazione patrimoniale esistente al momento della decisione, sempre che uno dei coniugi non si sia appa- rentemente spogliato dei propri beni per lucrare bene- , fici non spettantigli. 7 1 : Con il quarto motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione dell'art. 277 comma 1 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che il giudice di merito non ha tenuto conto di una serie di elementi dedotti in giudizio che, se esattamente esaminati e valutati, avrebbero evidenziato che in effetti il reddito di cui poteva o avrebbe potu- to disporre la DE CC, con una oculata gestione dei propri mezzi economici, non era inferiore di un terzo rispetto al reddito del marito. Il motivo è inammissibile. Con il quarto motivo infatti il LA sostanzial- mente chiede un riesame del materiale probatorio acqui- sito agli atti, fornendo di tale materiale un'interpre- tazione non collimante con quella effettuata dalla Cor- te territoriale. Trattasi come appare evidente di richiesta di for- mulazione di un giudizio di merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità. Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 394 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 e 5 c.p.c. Precisa il ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto precluso, in sede di rinvio, un rigo- roso accertamento d'ufficio in ordine a circostanze che avevano formato oggetto di contestazione fra le parti. 8 IL Al contrario giudice di merito avrebbe dovuto di- sporre accertamenti a mezzo della G.d. F. in ordine alla reale situazione economica della DE CC, in quanto tali accertamenti erano necessari per l'attuazione del- la pronunzia della Corte di Cassazione. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato. Va al riguardo precisato che il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, finalizzato al riesame delle do- mande e dei relativi mezzi di prova proposti, alla luce del principio di diritto contenuto nella pronunzia del- la Corte di Cassazione, salvo la facoltà concessa alle GIURAMENTO parti di deferire il giudizio decisorio e di articolare mezzi di prova ed al giudice di rinvio di far uso dei e a L t poteri d'uficio, nell'ipotesi in cui la necessità di articolare nuovi mezzi di prova discenda dalla pronun- zia della Corte Suprema. Nel caso in esame tale necessità non è ravvisabile, posto che il thema decidendum è rimasto immutato e che la Corte di Cassazione si è limitata a precisare il punto di diritto cui la Corte di merito doveva attener- si per pervenire alla decisione della vertenza, in base proprio agli elementi già acquisiti agli atti. Punto di diritto che lungi dal richiedere nuovi mezzi di prova verteva unicamente su errori di diritto contenuti nella sentenza cassata, che al fine di stabi- 9 : lire il tenore di vita dei coniugi aveva tenuto conto di accordi intercorsi fra gli stessi, non valutando il complessivo patrimonio di entrambi, così come risultan- te dagli accertamenti fatti dalla Corte di merito stes- sa. Il motivo pertanto va rigettato in quanto totalmen- te infondato. Con il sesto motivo il ricorrente evidenzia viola- zione dell'art. 8 n 10 della L. n 74 del 1987 e del- l'art. 132 n 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 e 5 c.p.c. Rileva che il giudice di secondo grado ha disposto la decorrenza dell'assegno divorzile dalla domanda an- zichè dal passaggio in giudicato della sentenza che pronunziava definitivamente in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare motivazione alcuna e altresì senza che la controricor- rente avesse proposto all'uopo apposita domanda nel corso del giudizio di primo grado, essendo stata la re- lativa domanda proposta, tardivamente, solo nel corso del giudizio di secondo grado. Deduce altresì che la facoltà del giudice di deter- minare la decorrenza dell'assegno dalla domanda è dalla legge limitata alle sola ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia scisso il giudizio in due fasi, ipo- 10 tesi questa non ricorrente nella specie. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato. Invero questa Corte Suprema ha già precisato che è potere discrezionale del giudice fissare la decorrenza dell'assegno divorzile dalla domanda anzicchè dal pas- saggio in giudicato della sentenza che dichiara la ces- lo scioglimento del ma-sazione degli efetti civili ° trimonio, anche in assenza di espressa domanda sul pun- to della parte, posto che l'art. 4 n 10 L.
1.12.1970 n 898, attuale formulazione, riserva alla discrezionalità del giudice tale potere. Nessun specifico obbligo di motivazione gravava quindi sulla Corte territoriale avendo questa fatto uso t p o n i o o h di un suo potere discrezionale. ( Cass. civ. I sez.
3.2.1995 n 1331 ) Riguardo poi alla ulteriore prospettazione proposta dal ricorrente secondo la quale difetterebbe nella spe- cie l'esistenza di una sentenza non definitiva di primo grado e il potere discrezionale su descritto compete- rebbe esclusivamente al tribunale si osserva che la ra- zio della norma va ricercata nella volontà del legisla- tore di evitare che le lungaggini procedurali si possa- no ripercuotere a danno della parte che abbia già otte- nuto una pronunzia di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio. 11 Ipotesi che si verifica anche nel caso in cui la scissione della pronunzia sul diritto alla percezione dell' assegno rispetto allo scioglimento del matrimonio si verifichi in grado di appello o a seguito di giudi- zio di rinvio, dopo la pronunzia della Corte di Cassa- zione che abbia rimesso al giudice di rinvio unicamente per l'accertamento del diritto alla percezione dell'as- segno divorzile o per la determinazione dell' ammontare di tale assegno. Pertanto anche l'esposta prospettazione va disatte- sa dovendosi applicare estensivamente l'art. 4 n 10 L. 898/1970, attuale formulazione, anche all'ipotesi in esame. Il ricorso va pertanto interamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. ) 4
P.Q.M.
7 . n A 7 S 8 9 S E 1 A o I T O z rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al paga r D R a A m T A R S 6 T I T S L G e O g E A mento delle spese del giudizio di cassazione di g P cu e R I M L I I N ' 9 1 L D G . t L r , O 80.000 A A ( O per esborsi e £ 3.000.000 per onora- D £... A L L D E T O N B E ri. S E Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 26. settembre.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente AМего ве "м. Али ваM. Michele Annunziata CORTE CUOR Mario Adamo SAZIONE Depos 2 GEN. 2001 12 11 IL CANCELLIERE IL CANNETTHARTS Andrea Biasht