Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo – Presidente
Dr Silvia Rita Fabrizio– Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 729/2022
promossa da
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Luca Scampoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chieti Via B. Croce n. 7;
appellante principale contro
(C.F.: ) sito in Chieti, Via Madonna degli Controparte_1 P.IVA_1 Angeli nn. 105/107, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro- tempore, Rag. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla CP_2 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Rocco De Lutiis e dall'Avv. Angelo D'Aurelio ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Chieti, Via G. Pellicciotti n. 3, appellato – appellante incidentale avverso la sentenza n. 390/2022 pubblicata il 06/07/2022 del Tribunale di Chieti e resa nel giudizio RG n. 273/2020
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante principale:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinte tutte le avverse richieste, eccezioni e conclusioni, come del tutto infondate in fatto e in diritto, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per le ragioni sopra esposte, accogliere le seguenti conclusioni:
2) rigettare la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata del
convenuto con riferimento alle delibere del 25 giugno 2019 e 9 settembre CP_1
2019;
3) di conseguenza annullare, totalmente e/o parzialmente, le delibere del 25 giugno
2019 e del 9 settembre 2019;
4) revocare la dichiarazione di soccombenza dell'attore;
5) condannare ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c. il convenuto al pagamento CP_1 in favore dell'attore di una sanzione rimessa all'equa valutazione dell'Ecc.ma Corte;
6) valutare ex art. 116 c.p.c. l'assenza del condominio all'incontro di mediazione con eventuale sanzione che si rimette all'equa valutazione dell'Ecc.ma Corte;
7) condannare il convenuto alle spese del doppio grado di giudizio e del CP_1 procedimento di mediazione.”
Per l'appellato-appellante incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria domanda ed istanza disattesa:
1) in via principale, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi ex ante rappresentati e rigettare nel merito il Parte_1 gravame in quanto infondato, sia in fatto che in diritto;
2) sempre in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui annulla le delibere assembleari del 04.12.18, del 24.01.19 e dichiara la cessazione del contendere per le delibere del 25.06.19 e del 09.09.19, accertando e dichiarando che tutte le suindicate sedute e delibere sono valide e legittime, in quanto la convoca-zione delle relative assemblee è stata regolarmente spedita e ricevuta dal condomino e/o perché Parte_1 dette convocazioni sono comunque entrate nella sfera di conoscibilità di quest'ultimo, per tutte le motivazioni rap-presentate in atto;
3) in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui annulla le delibere assembleari del 04.12.18, del 24.01.19, accertando e dichiarando che le stesse sedute sono valide e legittime poiché non recanti contenuto deliberativo e/o per carenza di interesse all'impugnazione da parte dell'attore ex art. 100 c.p.c., nonché riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara l'avvenuta cessazione della materia del contendere per le delibere del 25.06.19 e del 09.09.19, accertando e dichiarando che le stesse sono valide e legittime per carenza di interesse all'impugnazione da parte dell'attore ex art. 100 c.p.c., poiché impugnate successivamente alla mediazione, dopo che le stesse sono state integralmente sostituite dalle delibere assembleari del 02.12.2019 e del 17.02.2020,
pag. 2/10 conosciute dall'attore ancor prima di introdurre il giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti, per quanto rappresentato in atto;
4) in via ulteriormente subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la Sentenza di primo grado nella parte in cui annulla le de-libere assembleari del 04.12.18, del 24.01.19, accertando e dichiarando che le stesse sedute sono valide e legittime poiché non recanti contenuto deliberativo e/o per carenza di interesse all'impugnazione da parte dell'attore ex art. 100 c.p.c., confermando la Sentenza nella parte in cui dichiara l'avvenuta cessazione della materia del contendere per le delibere del 25.06.19 e del 09.09.19, per quanto rappresentato in atto;
5) in via ulteriormente gradata, rigettare l'appello principale e confermare integralmente, anche in punto di spese di lite, la Sentenza impugnata, con con-danna di controparte alle spese del secondo grado di giudizio;
6) in caso di accoglimento del punto 1) assieme al punto 2) e/o 3), condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato l'11.02.2020, , in qualità di Parte_1 nudo proprietario di un appartamento facente parte del CP_1
, sito in Chieti, Via Madonna degli Angeli n. 105/107, ha
[...] impugnato quattro delibere dell'assemblea condominiale (adottate nelle date, rispettivamente, del 4.12.2018, del 24.01.2019, del 25.06.2019 e del 9.09.2019), chiedendone l'annullamento per non avere mai ricevuto l'avviso di convocazione.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava la domanda CP_1 e ne chiedeva il rigetto rilevando che l'amministratore del condominio era venuto a conoscenza che l'attore fosse nudo proprietario dell'immobile solo in data 21.11.2018 a seguito di ricezione della racc. a.r. trasmessa dall'Avv. Antonio Sergio Scampoli, il quale rimetteva l'originale della scheda per la compilazione dell'anagrafe condominiale con acclusi documenti di identità e codici fiscali sia di (titolare del diritto di abitazione Parte_2 sull'immobile) che di (nudo proprietario), per cui da quel Parte_1 momento, provvedeva ad indirizzare tutte le notifiche delle successive convocazioni assembleari riguardanti i condomini e Pt_2 Pt_1 presso l'indirizzo di posta elettronica certificato indicato
. Evidenziava la pretestuosità Email_1 dell'impugnativa proposta in considerazione che le delibere del 4.12.2018, del 24.01.2019 erano state dichiarate non valide per mancato raggiungimento dei quorum costitutivo e deliberativo;
nella delibera del 25.06.2019, gli unici tre punti approvati (1, 3 e 4) avevano esito positivo nonostante il voto contrario della condomina esprimente -nell'occasione -la totalità dei Pt_2 millesimi relativi alla proprietà rappresentata per cui il voto di Pt_1
pag. 3/10 sarebbe stato ininfluente. Inoltre, per evitare doglianze ed impugnazioni, Pt_1 con le successive delibere adottate nelle assemblee del 2.12.19 e del 17.2.20 (a cui l'attore era stato regolarmente convocato) erano stati riproposti ed approvati tutti i punti all'ordine del giorno precedentemente discussi e approvati nelle sedute del 25.06.2019 e del 09.09.2019 e ciò aveva comportato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Concludeva quindi per il rigetto della domanda anche per cessazione della materia del contendere e per la condanna dell'attore alle spese di lite.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Chieti, riscontrata l'omessa convocazione di alle adunanze assembleari del 4.12.18, del 24.1.19, del Parte_1
25.6.19 e del 9.9.19, per non avere questo ricevuto al proprio indirizzo anagrafico le convocazioni pur avendo l'amministratore del sin CP_1 dal 7.11.2018 avuto contezza (per effetto della ricezione della pec con cui lo studio legale gli aveva trasmesso scheda anagrafica condominiale di Pt_1
che quale nudo proprietario dell'immobile, Parte_2 Parte_1 aveva diritto a ricevere le convocazioni delle assemblee, considerato che l'omessa convocazione è causa di annullabilità della relativa delibera, annullava le delibere condominiali del 4.12.2018 e del 24.1.2019. Dichiarava poi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento delle delibere condominiali del 25.6.2019 e del 9.9.2019, sul rilievo che risultava dagli atti che il con successive delibere CP_1 adottate dall'assemblea in data 2.12.19 ed in data 17.2.20 (i cui avvisi di convocazione erano stati inviati a , aveva deliberato Parte_1 nuovamente su tutti i punti degli ordini del giorno delle assemblee del 25.6.19
e del 9.9.19 così facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti e determinando la cessazione della materia del contendere. Compensava le spese di lite reputando sussistente la reciproca soccombenza tra le parti “del convenuto sulle questioni dei vizi formali delle quattro delibere e dell'interesse del condomino ad impugnarle, dell'attore sulla questione, legittimamente sollevata dalla controparte al momento della costituzione in giudizio, della cessazione della materia del contendere in ordine alle delibere del 25.6.19 e del 9.9.19, intervenuta subito dopo la notifica della citazione, avvenuta l'11.2.20”.
4. Avverso la sentenza del Tribunale di Chieti ha proposto appello Parte_1
censurandola per i motivi così titolati: “1) VIOLAZIONE E/O FALSA
[...] APPLICAZIONE DELL'ART. 2377, COMMA 8, C.C. E DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.; 2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92, COMMA 2, C.P.C.; 3) OMESSA DECISIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 96, 1° E 3° COMMA, C.P.C.; 4) OMESSA VALUTAZIONE DELL'ASSENZA DEL CONVENUTO ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA” e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
pag. 4/10 5. Si è costituito in giudizio l'appellato per contrastare Controparte_1 l'appello principale, con conseguente richiesta di rigetto dello stesso per infondatezza e contestualmente per proporre appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate sulla base di due motivi: 1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1136, COMMA 6, e 1137 C.C., DELL'ART. 66 DISP. ATT. C.C. E DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1137 C.C. E DELL'ART. 100 C.P.C. – ERRONEA VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DELIBERATIVO DELLE
SEDUTE ASSEMBLEARI DEL 04.12.2018 E DEL 24.01.2019.
6. All'udienza del 13.03.2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di appello, denuncia la “violazione e/o Parte_1 falsa applicazione dell'art. 2377, comma 8, c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c” e censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento delle delibere condominiali del
25.6.2019 e del 9.9.2019 che invece avrebbero dovuto essere annullate.
8. Sostiene al riguardo che la giurisprudenza si è espressa nel senso che alle delibere condominiali sia applicabile l'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (“L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”), e determina la cessazione della materia del contendere a condizione però che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ed in tale ipotesi, la pronuncia finale sulle spese di lite viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale. Deduce l'appellante che nella fattispecie in esame, entrambe le delibere condominiali per le quali è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere di fatto non sono state (totalmente) sostituite e il Giudice avrebbe erroneamente valutato la documentazione in atti in quanto avrebbe potuto constatare che l'ordine del giorno delle assemblee del 25 giugno 2019 e 9 settembre 2019 di cui si chiedeva l'annullamento avevano un numero di punti all'o.d.g. superiore a 6 ed infatti la delibera del 25 giugno 2019 aveva 9 punti all'o.d.g., mentre la delibera del 9 settembre 2019 ne aveva 7. Più in particolare rileva che il punto 9) della seduta assembleare del 25.06.2019 non è stato oggetto di votazione e/o deliberazione nella seduta del 02.12.2019; l'argomento infatti veniva riproposto alla successiva assemblea del 17
pag. 5/10 febbraio 2020 al n. 7 dell'O.d.G ma anche questa volta il punto non veniva discusso, perché l'assemblea veniva sciolta prima di giungere alla discussione sul punto, per cui il punto 9 della delibera condominiale del 25 giugno 2019, secondo l'appellante principale, non è stato né riproposto né approvato dalle successive delibere. Nella delibera del 9.9.2019, il punto 2) veniva approvato (nomina dei legali per la mediazione intentata da e non Parte_2 veniva più riproposto;
il punto 7 veniva approvato e non più riproposto. Per cui il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la sussistenza di motivi per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere delle delibere del 25.06.2019 e 09.09.2019 dovendo, viceversa, procedere all'annullamento, eventualmente anche parziale, delle stesse.
9. Con il secondo motivo contesta la: “violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” e censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure nel compensare le spese di lite tra le parti ha ritenuto sussistere la “soccombenza” dell'attore per aver “contestato” l'eccezione della cessazione della materia del contendere sollevata dal convenuto con riferimento alle delibere del 25 giugno 2019 e 9 settembre 2019. Ritiene che invece il Giudice avrebbe dovuto valutare l'esistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere, a prescindere dall'accordo delle parti e disciplinare le spese in ragione della soccombenza virtuale che avrebbe dovuto portare ad una condanna del condominio al pagamento delle spese di lite oltre a quelle di mediazione.
10. Con il terzo motivo l'appellante principale lamenta l'omessa decisione in merito alla richiesta di applicazione dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c., istanza dallo stesso formulata nelle note conclusionali e di replica a causa del comportamento tenuto dal convenuto, ma ignorata dal giudice di primo grado. Insiste quindi per la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96, CP_1
1° e 3° comma, c.p.c. avendo lo stesso resistito in giudizio principalmente in malafede ma anche con colpa grave.
11. Con il quarto motivo viene infine contestata dall'appellante principale l'omessa valutazione dell'assenza del convenuto alla mediazione obbligatoria che comporta, secondo alcune pronunce della giurisprudenza di merito, la possibilità da parte del Giudicante di irrogare la sanzione prevista dall'art. 8 comma 4 bis D.lgs 28/10 oltre ad essere “fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma c.p.c.”
12. La sentenza di primo grado è stata impugnata in via incidentale anche dal e con il primo motivo, viene censurata sull'assunto Controparte_1 dell'erronea valutazione delle prove documentali offerte in atti operata dal Giudice di prime cure circa l'omessa convocazione del CP_1 Parte_1
per le quattro assemblee del 04.12.18, del 24.01.19, del 25.06.19 e del
[...]
09.09.19, mentre, secondo il Condominio, contrariamente a quanto statuito, avrebbe dovuto rigettare integralmente la domanda proposta dall'attore per pag. 6/10 tutte le argomentazioni già svolte negli scritti difensivi del giudizio di primo grado.
13. Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la gravata pronuncia anche in ordine al disposto annullamento delle delibere del 04.12.2018 e del
24.01.2019, dato che nel corso delle predette sedute non veniva raggiunto il quorum costitutivo e l'assemblea non discuteva, non decideva e non deliberava alcunché, per cui il Tribunale avrebbe dovuto respingere le domande di annullamento anche per carenza di interesse che peraltro investiva anche le altre due deliberazioni del 25.06.2019 e del 09.09.2019 che in ogni caso venivano superate dalle assemblee del 02.12.2019 e del 17.02.2020 nel corso delle quali venivano riproposti tutti i punti all'ordine del giorno precedentemente discussi.
14. Entrambi gli appelli devono essere solo parzialmente accolti nei limiti e per le ragioni qui di seguito indicate, conseguendo quindi la necessità di riformare solo in parte la sentenza di prime cure che per il resto deve trovare conferma.
15. In via preventiva deve rilevarsi che risulta dalla documentazione in atti che l'amministratore pro tempore del rag. Controparte_1 CP_2 in data 7.11.2018, riceveva a mezzo pec -inviata dall'avv. Antonio S.
Scampoli per conto della sua assistita - la scheda di Parte_2 rilevamento dati per la compilazione del registro anagrafe condominiale sottoscritta da (indicata come titolare del diritto di abitazione Parte_2 sull'immobile in catasto al fg. 34 part. 602 sub. 40) e da Parte_1
(indicato come titolare della nuda proprietà sul medesimo bene), pertanto – come condivisibilmente sostenuto dal giudice di prime cure – da quel momento l'amministratore del era a conoscenza Controparte_1 dell'acquisto della nuda proprietà da parte di a cui quindi Parte_1 avrebbe dovuto inviare gli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali del 4.12.18, del 24.1.19, del 25.6.19 e del 9.9.19, essendo nella citata scheda indicato l'indirizzo di residenza del nudo proprietario. Non risulta che a questo indirizzo o alla pec: (indicata nella scheda trasmessa Email_1 con la pec del 7.11.2018 come indirizzo per le comunicazioni) sia pervenuta la convocazione di per l'adunanza del 4.12.2018. Nel frattempo, Parte_1 con la raccomandata del 13.11.2018 (ricevuta dall'amministratore p.t. CP_2
il 21.11.2018), come da richiesta formulata dall'amministratore con
[...] pec del 8.11.2018, l'avv. Antonio S. Scampoli inviava scheda per la compilazione dell'anagrafe condominiale in originale ed in sostituzione di quella inviata in precedenza ed in questa seconda scheda l'indirizzo pec dell'avv. per le comunicazioni viene segnalato solo per quelle da Pt_1 indirizzare a per cui anche per gli avvisi relative alle Parte_2 adunanze del 24.1.19, del 25.6.19 e del 9.9.19, avrebbe Parte_1 dovuto ricevere le comunicazioni all'indirizzo di residenza indicato nella pag. 7/10 scheda, ma ciò non risulta essere avvenuto. Per cui sotto tale aspetto il primo motivo di appello incidentale deve essere respinto.
16. Deve poi osservarsi che, l'omessa convocazione in assemblea integra pacificamente un vizio di annullabilità della delibera (Cass. s.u. n. 4806/2005;
Cass. S.U. 9839/2021) tuttavia, la domanda proposta da per Parte_1 l'annullamento delle delibere del 4 dicembre 2018 e del 24 gennaio 2019, è da considerarsi inammissibile non avendo l'assemblea dei condomini del in occasione di entrambe le adunanze deliberato Controparte_1 alcunché. Invero, nel verbale di assembleare del 4.12.2018 si legge testualmente: “Essendo intervenuti n. 11 condomini su 41 per complessivi millesimi 346,87/1000 si dichiara non valida l'assemblea, per mancato raggiungimento quorum costitutivo e deliberativo” e nel verbale assembleare del 24.01.2019 è stato scritto: “Essendo intervenuti n. 17 condomini su 41 per complessivi millesimi 467,63/1000 si dichiara non valida l'assemblea”. Trattasi quindi di due adunanze già riconosciute invalide nelle quali nulla è stato deliberato e quindi del tutto prive di effetti giuridici, con conseguente inammissibilità della domanda formulata dall'attore per l'annullamento delle due delibere sopra indicate, ragione per la quale invece, per tale capo, la sentenza impugnata deve essere emendata.
17. Procedendo quindi all'esame dell'appello principale e segnatamente al primo motivo di gravame, con il quale viene lamentata l' erronea statuizione da parte del Giudice di primo grado in ordine alla dichiarata cessazione della materia del contendere relativamente alle deliberazioni del 25.06.2019 e del
09.09.2019 ritenute integralmente sostituite da quelle adottate nelle adunanze del 02.12.19 ed il 17.02.20, benché invece - secondo l'appellante- nelle successive, non fossero stati riproposti tutti i punti all'ordine del giorno e quindi non ci fosse identità di contenuti, causa che ostava alla dichiarata cessazione della materia del contendere, deve rilevarsi come la censura non possa trovare condivisione e deve essere respinta.
18. In primo luogo deve evidenziarsi come l'attore in primo grado ha contestato la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere (formulata dal convenuto nella comparsa di costituzione), solo sull'appunto CP_1 esplicitato nella comparsa conclusionale che: “nelle assemblee del 2 dicembre 2019 e 17 febbraio 2020 (…) non risulta da nessuna specifica indicazione l'avvenuta revoca delle delibere del 25 giugno 2019 e del 9 settembre 2019”(così a pag. 5 della comparsa conclusionale depositata da Parte_1
il 19.4.2022) e a ben vedere, come già correttamente rilevato nella
[...] sentenza impugnata (e non attinto da censure), l'attore non ha formulato contestazioni specifiche – entro il thema decidendum – in ordine all'identità dell'oggetto dei deliberati assembleari in questione. Infatti, nella memoria ex art. 183 VI ° comma n. 1 c.p.c. (primo atto difensivo successivo al deposito della comparsa di costituzione del convenuto) l'attore si è limitato a rinviare la trattazione dell'argomento sulla “supposta revoca delle delibere impugnate”
pag. 8/10 alla seconda memoria, senza però in seguito dare alcun cenno al suddetto tema che è stato quindi trattato, nei termini e nei limiti sopra esposti, dall'attore solo nella comparsa conclusionale, atto che - come noto - ha soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non può contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del "thema decidendum" non oggetto di contraddittorio tra le parti.
19. Ne discende che le argomentazioni proposte in questa sede dall'appellante principale in merito a presunte diversità degli oggetti dei deliberati sostituiti rispetto a quelli impugnati, costituisce di fatto una nuova allegazione inammissibile in appello in quanto tardivamente introdotta. Invero, la Suprema Corte si è univocamente espressa chiarendo che: “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale”.(Cass. ord. 2529/2018; Cass. ord. 9211/2022).
20. Va invece condivisa la doglianza mossa dall'appellante principale relativa alla disposta compensazione integrale delle spese, che il Tribunale avrebbe dovuto invece regolare applicando il principio della cd. “soccombenza virtuale”. Ed una volta che le assemblee successive del 02.12.2019 e del 17.02.2020 erano state convocate proprio allo scopo di porre nel nulla le decisioni impugnate da relative alle adunanze del 25.06.2019 e del 09.09.2019, quelle Parte_1 spese dovevano fare carico al che, col suo comportamento, aveva CP_1 implicitamente ammesso la sussistenza dei vizi che erano stati posti a fondamento dell'impugnazione (omessa convocazione).
21. Tuttavia, la disposta compensazione delle spese, deve in ogni caso trovare conferma seppure per una diversa motivazione, in quanto la reciproca soccombenza delle parti è determinata dalla inammissibilità della domanda formulata dall'attore per l'annullamento delle due delibere del 4.12.2018 e del 24.1.2019 di cui si è già trattato nel precedente punto 16), e dall'altra dal vizio formale delle delibere del 25.06.2019 e del 09.09.2019 inficiate per l'omessa convocazione del condomino da parte dell'amministratore p.t. Parte_1 del e poi sostituite con successive deliberazioni così da Controparte_1 determinare la cessazione della materia del contendere.
22. Riguardo poi alla lamentata omessa decisione in merito alla richiesta di applicazione dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c deve rilevarsi che costituisce presupposto ineludibile per l'applicazione della sanzione disciplinata dall'invocato art. 96 c.p.c. la condizione di “soccombente” della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata. Infatti, secondo pag. 9/10 consolidato indirizzo giurisprudenziale, la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (Cass.21590/2009; Cass. 7409/2016; Cass.
24158/2017; Cass. 4212/2022), circostanza che, così come nel caso di specie, esclude l'applicazione dell'invocato disposto normativo. Sicché anche tale doglianza non merita condivisione.
23. Tenuto conto del complessivo esito della lite e della reciproca soccombenza delle parti - in ragione del parziale accoglimento dell'appello incidentale determinato dalla inammissibilità della domanda formulata dall'attore per l'annullamento delle due delibere del 4.12.2018 e del Parte_1 24.1.2019 e dall'altra dal vizio formale delle delibere del 25.06.2019 e del 09.09.2019 inficiate per l'omessa convocazione del condomino Parte_1
da parte dell'amministratore p.t. del e poi
[...] Controparte_1 sostituite con successive deliberazioni così da determinare la cessazione della materia del contendere con spese che, secondo il principio della soccombenza virtuale, avrebbero dovuto essere poste a carico del - sussistono CP_1
i presupposti ex art. 92 comma 2 cpc per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto dal in persona
[...] Controparte_1 dell'amministratore pro tempore avverso la sentenza n. 390/2022 pubblicata il 06/07/2022 del Tribunale di Chieti e resa nel giudizio RG n. 273/2020 ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale, per le ragioni esposte in narrativa, in parziale riforma della gravata sentenza dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da per l'annullamento delle delibere del 4 dicembre 2018 e del 24 Parte_1 gennaio 2019.
• Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio del 11.12.2024 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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