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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/10/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AU NT, nella causa iscritta al n° 13138/2023 R.G.L. promossa
DA
- C.F. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti MARZIA GIACALONE e LAURA ODDO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, via P.pe di Villafranca n. 91, giusta procura in atti
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
(P.I. ) in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MONTALBANO
PATRIZIA, presso il cui Studio in Palermo, via Giuseppe Puglisi Bertolino n. 21, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
- Opposta -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 2 luglio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite,
❖ RIGETTA l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 889/2023.
1 ❖ Condanna il ricorrente a rifondere alla
[...]
Controparte_1
le spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre spese
[...] forfettarie, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 889/2023 del 13.9.2023, notificato in data
27.9.2023, con il quale il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro gli aveva ingiunto di pagare, in favore della Controparte_1
la somma di € 65.175,98 per il mancato
[...] pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative per il periodo dal 2013 al
2021, oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, oltre ad eccepire la nullità del decreto ingiuntivo opposto sia per la non rituale notifica sia per l'indeterminatezza del credito calcolato dalla parte opposta sulla scorta della dichiarazione ed attestazione del direttore generale, deduceva che le somme di cui al monitorio non erano dovute in quanto:
1. non svolgeva attività professionale le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche del geometra;
2. era comunque intertenuta la prescrizione quinquennale ex art. 3 della L. n.
335/1995 tanto più trattandosi di contribuzione minima.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data
24.1.2024 si costituiva la Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione di cui
[...] chiedeva il rigetto, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando:
1. d'aver iscritto d'ufficio il in quanto sia iscritto all'albo professionale Pt_1
sia amministratore unico prima della e Controparte_2
successivamente, della (avendo effettuato verifiche presso CP_3
l'agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio) come da comunicazioni del
20.12.2023 e 10.7.2024;
2 2. che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla era conseguenziale alla permanenza CP_1
di iscrizione all'Albo professionale;
3. d'avere interrotto la prescrizione quinquennale avendo richiesto al ricorrente, anno per anno, il pagamento di quanto dovuto in base ad atti validi ed efficaci a tal fine, come da documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione;
4. che il termine della prescrizione quinquennale ex art. 3 L n. 335/1995 non era in ogni caso decorso, attesa la mancata trasmissione alla della dichiarazione CP_1 annuale dei redditi e del volume d'affari da parte del professionista ai sensi dell'art. 17 della legge n. 773/1982, con la conseguenza che, in siffatte ipotesi di mancata comunicazione dei dati reddituali (positivi o negativi), il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere, essendo tra l'altro la CP_1
impossibilitata a far valere il proprio diritto al versamento dei contributi;
5. che le modalità di calcolo di contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi erano conformi alle indicazioni fornite nei Regolamenti della sulla CP_1 contribuzione, tempo per tempo vigenti - prodotti in nel fascicolo monitorio - e che, ai fini del calcolo del contributo soggettivo obbligatorio per ciascun iscritto alla ove manchi la trasmissione della dichiarazione annuale, i dati CP_1
reddituali vengono acquisiti d'ufficio dalle dichiarazioni dei redditi inviate all'Agenzia delle Entrate.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza cartolare del 2 luglio 2025, verificato il deposito di note conclusive e di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare giova ricordare che (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord del 23 gennaio 2023, n. 1892) «[..] In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio» mentre compete alla parte opponente,
3 stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa.
Ciò premesso, va disattesa l'eccezione sollevata in ricorso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto effettuata a persona non convivente, giacché emerge per tabulas che l'atto è stato notificato presso l'abitazione del ricorrente alla madre,
, dichiaratasi incaricata di ricevere gli atti e tale circostanza fa Parte_2 scattare la presunzione che la busta sia stata consegnata all'effettivo destinatario per via del rapporto qualificato tra i due soggetti.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di prova scritta e d'indeterminatezza del credito azionato in via monitoria in quanto basato sulla mera attestazione del direttore generale giacché, a norma dell'art. 635, comma 2 c.p.c.,
l'attestazione di credito dell'ente previdenziale opposto – peraltro, accompagnata già in sede monitoria dalla produzione dell'anagrafica della posizione del - è Pt_3 documentazione idonea e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 10/01/2025, n. 607: «[..] per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 II co. c.p.c. sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso ente creditore che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale giudizio di opposizione (cfr. Sent. n. 15208/2014)».
A ciò si aggiunga che la a fondamento del proprio credito ha, altresì, CP_1 prodotto l'estratto conto previdenziale dell'opponente che consente di ricostruire l'esatto ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo, nonché i Regolamenti della sulla contribuzione tempo per tempo vigenti (tutti allegati nel fascicolo CP_1 monitorio) ove all'art. 43 sono espressamente indicate le modalità di calcolo dei contributi, maggiorazioni, sanzioni interessi dovuti da ogni iscritto nel caso di omesso e/o ritardato versamento dei contributi e dell'omesso invio della dichiarazione annuale alle singole scadenze.
4 E', infatti, incontestabile l'applicabilità dell'art. 635, comma 2 c.p.c. anche alle
Casse di previdenza “privatizzate” per il perdurante carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti.
Ciò premesso, nel merito, la presente controversia ha ad oggetto, in primis, la questione della sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla a carico del CP_1
ricorrente, da valutarsi in rapporto alla legittimità dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari ai fini di tale obbligo.
Parte opponente lamenta, infatti, l'illegittimità dell'iscrizione alla CP_1 previdenziale dei Geometri deducendo il mancato svolgimento della relativa attività professionale nonostante sia stato amministratore unico della Società
[...]
(posta in liquidazione nel 2016) e, successivamente, dipendente CP_2 della di essere iscritto per l'attività svolta come amministratore alla CP_3
Gestione Separata INPS.
Preliminarmente appare necessario inquadrare il contesto normativo.
In virtù di quanto disposto dall'art. 1 L. n. 37/1967, sono obbligatoriamente iscritti alla istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, «tutti gli iscritti negli Albi CP_1
professionali dei geometri».
L'art. 22 della L. 20/10/1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Geometri), dispone - coerentemente al complessivo quadro normativo in materia di obblighi previdenziali a carico dei liberi professionisti vigente - che l'iscrizione alla Controparte_1
• è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei Geometri che esercitano la libera professionale con carattere di continuità, se a loro volta non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, in dipendenza di un'attività di lavoro dipendente;
• è facoltativa per gli iscritti agli albi dei Geometri che esercitano la libera professionale con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza dell'attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
Secondo la suddetta disposizione normativa, dunque, l'obbligo di iscrizione alla riguarderebbe solamente i professionisti che esercitano la professione con CP_1
5 continuità e non abbiano già una diversa forma previdenziale obbligatoria e sarebbe ammissibile la figura del geometra iscritto all'albo ma non alla se non esercita CP_1
la professione con continuità.
A seguito della trasformazione della da ente pubblico ad ente CP_1 con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D. Lgs. n. 509/1994, le precedenti disposizioni in materia d'iscrizione e contribuzione, dettate da norme legali
(L. 773\1982) sono state trasposte nello Statuto dell'Ente e nei regolamenti necessariamente approvati a seguito della riforma.
Tali norme statutarie e regolamentari, nel testo in vigore sino al 31 dicembre
2002, come sopra precisato, prescrivevano:
a) l'iscrizione obbligatoria alla per gli iscritti agli albi professionali dei CP_1 geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
b) l'iscrizione facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta;
c) l'iscrizione c.d. di solidarietà per quanti, rientranti nell'ipotesi sub b), avessero optato per la non iscrizione alla ovvero per i non esercenti la CP_1
professione con carattere di continuità.
Sul quadro normativo così delineato ha inciso la modifica, con decorrenza dall'1.1.2003, del «Regolamento di attuazione delle norme statutarie della
[...]
a favore dei geometri liberi professionisti” il cui Parte_4 art.
3.1 prevede: «Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509».
L'art 5 dello Statuto della , inoltre, espressamente prevede: «
5.1 Sono CP_1
obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo CP_1
6 professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 30/6/1994 n. 509. Possono essere iscritti alla i geometri praticanti iscritti CP_1 negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85. I rapporti tra la
e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e CP_1 dagli appositi Regolamenti».
Pertanto, secondo quanto previsto dallo Statuto:
- viene soppressa la categoria degli iscritti c.d. di solidarietà:
- è prevista l'automatica iscrizione alla da parte di tutti gli iscritti all'Albo CP_1
professionale che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività;
- l'esercizio della libera professione si presume fino a prova contraria, prova che l'iscritto può fornire secondo le modalità previste dalla delibera consiliare n.
2\2003, approvata con decreto ministeriale del 27.02.2003, e precisamente con la sottoscrizione di una specifica autocertificazione su un apposito modulo predisposto.
Dunque, la modifica statutaria non avrebbe eliminato ma solo attenuato, quale requisito per l'iscrizione alla la causale dell'esercizio dell'attività professionale CP_1
e, comunque, legherebbe quest'ultima in via presuntiva all'iscrizione all'Albo dei
Geometri, salva la prova contraria da fornire con le modalità sopra descritte.
Le disposizioni di autoregolamentazione sopra illustrate sono state interpretate da parte della giurisprudenza (soprattutto di merito) come legittime, sul presupposto proprio dell'esistenza di un'autonomia della stessa, derivante dall'art. 3 del CP_1
D.L.vo 30/06/1994, n. 509 (Trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), che definisce l'autonomia ordinamentale delle casse “privatizzate” (tra cui la ). CP_1
Con la delibera del consiglio di amministrazione del 20 maggio 2009, n. 129 è stata prevista la cancellazione (o la non iscrizione) dalla solo nei riguardi di CP_1
7 quei geometri che siano dipendenti di aziende, enti pubblici o società che si trovino alternativamente nelle seguenti condizioni:
- in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
- se il dipendente presenti annualmente dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle mansioni il dipendente non esercita attività libero professionale riconducibile a quella di geometra.
Così delineato il quadro normativo, ritiene questo giudice, aderendo all'orientamento della Suprema Corte ormai pacifico e consolidato, superando il precedente orientamento espresso nella sentenza n. 5375/2019, (ex plurimis: Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord. del 27/02/2025, n. 5197; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 30/05/2025,
n. 14602; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 24/12/2024, n. 34277; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 22/11/2024, n. 30191; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/06/2023,
n. 15840; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 28/09/2022, n. 28188; Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 10/03/2022, n. 7820; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 31/08/2021,
n. 23630; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 19/02/2021, n. 4568) che costituisce legittimo esercizio del potere regolamentare della l'avere stabilito (articolo 5 CP_1
dello Statuto della ) l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività CP_1
esercitata in forma saltuaria e occasionale: «In materia previdenziale, l'iscrizione all'albo professionale dei geometri determina automaticamente l'obbligo di iscrizione alla e di pagamento Parte_5 della contribuzione minima, indipendentemente dalla continuità o occasionalità dell'esercizio della professione e dalla produzione di reddito» in quanto, «ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è CP_1
8 possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo»
Dall'obbligo di iscrizione deriva, dunque, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.
Come dedotto in analoga fattispecie dalla locale Corte d'Appello (cfr. Sent. n.
114/2023), la cui motivazione si condivide ed alla quale ci si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, «non potendosi attribuire, come evidenziato dalla Corte di legittimità, carattere tassativo ed esaustivo ai mezzi utili a superare la presunzione suddetta, nel caso di specie, risultano integrati tutti i requisiti per l'iscrizione del professionista alla Cassa: l'appellato è iscritto all'Albo [..]); è stato titolare di partita iva [..]; pur avendo reso l'autocertificazione richiesta dalla delibera n. 123 del 2009 della – necessaria per attestare l'inesistenza dello svolgimento dell'attività professionale di geometra (cfr. Cass. Sent. n. 24135/2021)- dichiarando di non esercitare la libera professione senza vincolo di subordinazione sia in forma singola che societaria anche senza carattere di continuità ed esclusività e(o sotto forma di consulenza, di collaborazione o qualsiasi altro tipo di attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze del geometra e di non essere titolare di partita Iva ', al fine di ottenere la cancellazione dalla che ha, difatti, modificato la sua posizione giuridica di iscritto al solo Albo a decorrere dal [..] data dell'istanza di cancellazione [..] risulta, tuttavia, socio della [..] nel cui oggetto sociale sono previste, come correttamente evidenziato dall'appellante, una serie di attività oggettivamente collegate con le competenze e le conoscenze tipiche della professione di geometra classificate [..]Non rileva neppure, per le ragioni sopra evidenziate, la pregressa chiusura della partita Iva, la cancellazione dalla su espressa istanza del medesimo e lo stato di liquidazione della società, valorizzati dall'appellato, trattandosi di circostanze inidonee a escludere, persistendo l'iscrizione all'Albo, l'obbligatorietà del versamento della contribuzione minima di solidarietà- che, come è noto, prescinde dal reddito del professionista - pretesa dalla ». CP_1
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti da entrambe le parti emerge che : Parte_1
9 - era iscritto all'albo professionale (la cancellazione è intervenuta solamente successivamente alla notifica del ricorso nel mese di dicembre 2023);
- è stato amministratore unico (ed ora liquidatore) della
[...]
società avente come oggetto sociale Controparte_4 principale: “la costruzioni, l'istallazione, la manutenzione, la riparazione di impianti di distribuzione di carburanti e di apparecchiature metriche;
la costruzione, l'installazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature per la distribuzione dei carburanti compresa l' opera di officina meccanica, metallurgica, elettrica, elettronica ed edile;
la realizzazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, antincendio ed idraulici, l'assemblaggio e la costruzione di parti elettriche, elettroniche ed idrauliche;
assumere rappresentanze e depositi di apparecchiatura, strumenti e materiali in genere inerenti la distribuzione dei carburanti, le apparecchiature metriche e loro commercializzazione;
costruzione di aree di servizio stradali e autostradali;
costruzione, ristrutturazione e restauro di edifici di qualsiasi tipo [..], con codici ATECO registrati: 33.12.59 (riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca); 41.2 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali);
43.29.09 - altri lavori di costruzione e installazione nca;
- è socio unico ed è stato amministratore unico fino al 21.11.2016 della
[...]
società avente come oggetto sociale principale: “progettazione, CP_3
costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature per la distribuzione di carburanti compresa l'opera di officina meccanica, metallurgica, elettrica, elettronica ed edile;
realizzazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, antincendio ed idraulici, assemblaggio e costruzione di parti elettriche, elettroniche ed idrauliche;
assunzione rappresentanze e depositi di apparecchiatura, strumenti e di materiali in genere inerenti la distribuzione di carburanti, le apparecchiature metriche e loro commercializzazione;
costruzione di aree servizio stradali e autostradali;
costruzione, ristrutturazione e restauro di edifici di qualsiasi tipo”, con codici ATECO registrati: 33.12.59 (riparazione e manutenzione di
10 altre macchine di impiego generale nca); 41.2 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali); 43.21.01 (installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, inclusa manutenzione e riparazione);
43.21.02 (installazione di impianti elettronici, inclusa manutenzione e riparazione); 43.22.01 (installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, inclusa manutenzione e riparazione in edifici o in altre opere di costruzione); 43.22.02 (installazione di impianti per la distribuzione del gas inclusa manutenzione e riparazione); 43.22.03
(installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati
(inclusa manutenzione e riparazione); 43.29.01 - installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- è stato contestualmente lavoratore dipendente della suddetta società dal
06/11/2017 al 20/07/2022;
- è stato iscritto all'albo professionale fino al 15.12.2023.
Nella fattispecie in scrutinio, dunque, permanendo l'iscrizione all'albo professionale e considerato il ruolo di amministratore unico/socio unico nelle succitate società (la cui attività in base ai codici ATECO appare connessa con le conoscenze e competenze professionali di Geometra), in assenza di contestazioni e/o prove che il avrebbe dovuto fornire, deve ritenersi che l'iscritto non abbia superato la Pt_1
presunzione di esercizio della professione seppure con carattere assolutamente occasionale.
Invero, con particolare rifermento alla dichiarazione datoriale essa non appare idonea a fornire la prova contraria in quanto il avrebbe dovuto inoltrare anno Pt_1
per anno alla Cassa di previdenza l'autocertificazione di non esercitare la professione secondo le modalità previste nelle delibere consiliari n 2/2003 e n 123/2009.
Ed ancora non costituisce elemento discriminante la circostanza che il ricorrente sia iscritto e versi la relativa contribuzione alla Gestione Separata INPS.
Sul punto si condivide quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 2417/2025 (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. dell'01/02/2025 n. 2417) le cui motivazioni si richiamano ex art 118 disp att cpc.: «La Corte d'Appello ha fondato la propria decisione sul consolidato l'orientamento di questa Corte (Cass. 4568/21,
11 Cass. 28188/22), cui qui s'intende dare continuità, in base al quale: - è legittima la previsione regolamentare (art. 3 Regolamento del 10.1.2013 ) che obbliga all' iscrizione alla anche in caso di attività esercitata in modo occasionale e sulla CP_1 base della sola iscrizione all'albo; - tale Regolamento ha definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335/95, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti;
- l'iscrizione ad altra gestione previdenziale - nel caso di specie la Gestione separata - non è di ostacolo all' iscrizione alla , poiché questa avviene per l'attività CP_1 professionale, e non per l'ulteriore attività oggetto di diversa copertura previdenziale, ovvero, nel caso di specie, l'attività di amministratore di arie società. [..] - l' iscrizione alla si lega all'iscrizione all'albo, nel senso che quest'ultima fa CP_1 sorgere la presunzione di esercizio di attività professionale, quand'anche in forza saltuaria e non retribuita. [..] - la prova contraria incombe sul professionista, che deve rispettare le regole previste dalla , in particolare nella delibera 2/2003, CP_1
ovvero: autocertificazione di non aver svolto nemmeno in forma occasionale attività professionale e di non essere titolare di partita IVA».
Tra l'altro, anche in ordine alle contestazioni mosse dall'opponente in memoria conclusiva (di disconoscimento della propria firma nelle missive di iscrizione d'ufficio del 20.12.2013 e 10.7.2014 allegate nel fascicolo telematico della - allegati nn. CP_1
15 e 16 - stante l'indicazione del ricevente come “ ”, senza alcuna Persona_1 ulteriore indicazione, con la conseguenza di non esserne mai pervenuto nella disponibilità e conoscibilità) esse non sono condivisibili.
E appena il caso di rilevare che il non ha contestato la riferibilità a sé Pt_1
del luogo ove dette raccomandate sono state consegnate.
Orbene è pacifico che, trattandosi di raccomandate, si applichi la disciplina concernente il servizio postale ordinario con la conseguenza che la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico (familiare convivente o altro soggetto addetto alla ricezione della posta) per come verificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario e la raccomandata si presume conosciuta in quanto giunta all'indirizzo del destinatario, gravando su quest'ultimo
12 l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Ritiene, pertanto, questo giudice insufficiente a superare la presunzione legale quanto argomentato dall'opponente, essendo plausibile che la consegna possa essere avvenuta anche a mani di altra persona convivente o, in ogni caso, delegata alla ricezione, non avendo parte ricorrente formulato alcun tipo di contestazione in ordine al luogo di consegna.
Una volta, dunque, accertata la legittimità dell'iscrizione del alla Pt_1
occorre valutare l'altra eccezione sollevata in ricorso e cioè quella della CP_1
prescrizione quinquennale.
Certamente, nel caso in scrutinio, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9, della L. 335/95, in linea con la giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione in materia di casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti.
Il vulnus della questione riguarda il dies a quo della prescrizione giacché la CP_1 di previdenza sostiene che, in caso di omessa comunicazione dei redditi da parte dell'iscritto, il termine prescrizionale non inizierebbe a decorrere.
Orbene l'art 33 (dei vari Regolamenti succedutisi negli anni in questione e allegati dalla ) rubricato “Prescrizione dei contributi” testualmente Controparte_1
recita:« 33.1 Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, CP_1
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse. 33.2 Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, come CP_1 previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato.
Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello Unico e per i relativi pagamenti”.
Pertanto, in base alla normativa specifica della la prescrizione decorre CP_1
dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi (da effettuarsi anche nelle
13 ipotesi di reddito zero) e del volume d'affari all'ente o, in alternativa, dal momento in cui la abbia ottenuto i dati reddituali da fonti terze, come gli uffici finanziari. CP_1
Pertanto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto non impedisce il decorso del termine di prescrizione qualora quest'ultima abbia acquisito aliunde, attraverso gli uffici finanziari, la conoscenza diretta dei dati reddituali dell'iscritto.
Orbene nella fattispecie in esame emerge per tabulas che la attraverso CP_1
una serie di atti istruttori, era entrata in possesso dei dati reddituali del professionista già a partire dal 2015 con la conseguenza che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalle date degli accertamenti effettuati dall'ente previdenziale rispettivamente (cfr. documentazione allegata)
- per l'anno 2013 il 21.9.2015 e, nonostante non sia stata fornita la prova dell'invio/ricezione del sollecito prot. n. 000162134 del 24.9.2015 (cfr. all. 17), il termine prescrizionale è stato interrotto nelle more dalla missiva prot. 000660401 del 22.6.2020, tornata al mittente per compiuta giacenza il 5.9.2020 con avviso di deposito il 6.7.2020 (cfr. all. 22);
- per l'anno 2014 il 20.9.2016 e, nonostante non sia stata fornita la prova dell'invio/ricezione del sollecito prot. n. 000640620 del 23.9.2016 (cfr. all. 18), il termine prescrizionale è stato interrotto nelle more dalla missiva prot. 000660401 del 22.6.2020 tornata al mittente per compiuta giacenza il 5.9.2020 con avviso di deposito il 6.7.2020 (cfr. all. 22);
- per l'anno 2015 il 21.7.2017 e, nonostante non sia stata fornita la prova dell'invio/ricezione del sollecito prot. n. 000393378 del 31.7.2017 (cfr. all. 19), il termine prescrizionale è stato interrotto nelle more dalla diffida prot. 000581987 del 7.7.2022 ricevuta dal padre (cfr. all. 2 fascicolo Persona_1 monitorio) e sul punto valgono le considerazioni sopra esposte;
- per l'anno 2016, il 30.7.2018 e, nonostante non sia stata fornita la prova dell'invio/ricezione del sollecito prot. n. 000441159 del 6.8.2018 (cfr. all. 20), il termine prescrizionale è stato interrotto nelle more dalla diffida prot. 000581987 del 7.7.2022 ricevuta dal padre (cfr. all. 2 fascicolo Persona_1
monitorio) e sul punto valgono le considerazioni sopra esposte.
14 - per l'anno 2017 il 6.9.2019 e, nonostante non sia stata fornita la prova dell'invio/ricezione del sollecito prot. n. 000685725 del 12.9.2019 (cfr. all. 21), il termine prescrizionale è stato interrotto nelle more dalla diffida prot. 000581987 del 7.7.2022 ricevuta dal padre (cfr. all. 2 fascicolo Persona_1 monitorio) e sul punto valgono le considerazioni sopra esposte
Conseguentemente, ritiene questo giudice che, visti gli atti interruttivi sopra indicati, per la contribuzione richiesta per tutti gli anni indicati nell'atto opposto
(2013-2021), al momento della notifica dello stesso decreto ingiuntivo (18.9.2023) il termine prescrizionale non fosse ancora maturato.
In termini conclusivi, dunque, sulla scorta di quanto sopra esposto e alla luce della documentazione versata dalle parti, il ricorso non può trovare accoglimento con conseguenziale conferma del decreto ingiuntivo 889/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione dei minimi tariffari e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 2 luglio
2025
IL GIUDICE
AU NT
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