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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2318/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI FRANCESCO elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. SILVESTRI FRANCESCO ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., e e Parte_1 Pt_2
hanno agito in giudizio nei confronti di al
[...] Controparte_1 fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento occorso. Hanno dedotto, in fatto, di aver affidato a parte resistente incarico di direttore dei lavori nell'ambito dei lavori appaltati. Hanno dedotto tuttavia che a seguito di accertamenti peritali sono stati riscontrati plurimi vizi all'immobile oggetto di appalto. Hanno dedotto, in diritto, tale pregiudizio patrimoniale ascrivibile alla condotta colposa del professionista incarica che avrebbe omesso di vigilare in merito ai lavori svolti. Nessuno si è costituito in giudizio per parte resistente che, pertanto, è stato dichiarato contumace. La causa è stata trattenuta in decisione in data 10 Luglio 2025, ai seni dell'art 281 sexies c.p.c. a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
pagina 1 di 4 La pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio è inquadrabile e giustificabile nell'ambito del rapporto d'opera professionale instaurato con l'odierno convenuto, avente ad oggetto l'attività di direttore dei lavori prestata dal resistente in favore di parte ricorrente, avente ad oggetto tra le altre cose il compito di
“verificare che l'appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire una esecuzione a regola d'arte”. Tale rapporto contrattuale, per come sopra sinteticamente illustrato, trova il conforto della documentazione in atti e, in particolare, lo stesso contratto di appalto sottoscritto tra le parti, ove è indicato lo stesso resistente come soggetto preposto alla direzione dei lavori analiticamente indicati. In tale quadro normativo, affinché l'allegato inadempimento o non corretto adempimento della prestazione d'opera intellettuale del commercialista sia suscettibile di configurare una responsabilità professionale giuridicamente rilevante è necessario, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che vi sia non soltanto un non corretto adempimento della prestazione ma, altresì, la dimostrazione che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'esito sarebbe stato diverso (ex multis C. 25895/2016; C. 2638/2013; C. 22376/2012). Nel caso di specie, acclarata la sussistenza di un rapporto professionale tra le parti, devono ritenersi integrati, sul piano dell'an, nella presente controversia, tutti gli elementi configurabili la responsabilità professionale dell'odierno resistente. Per quel che concerne il primo dei succitati elementi (non corretto adempimento della prestazione) si rammenta che, sia pur a fini descrittivi, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale non sono obbligazioni di risultato ma di mezzi atteso che il professionista, quando assume l'incarico, non si impegna al suo conseguimento ma solo a prestare l'opera per il suo più probabile raggiungimento (C. 7309/2017). Tale distinzione dogmatica implica, conseguentemente, che il parametro valutativo dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale a suo carico non è il mancato raggiungimento del risultato ma le modalità di svolgimento dell'attività professionale. Tali modalità operative devono essere valutate alla stregua dei parametri normativi di cui all'art 1176 co. 2 c.c. e 2236 c.c. L'accettazione dell'incarico, infatti, vincola il professionista a rendere la propria prestazione con una diligenza che non è quella tradizionale del buon padre di famiglia ma quella “qualificata” commisurata all'attività professionale svolta ,ai sensi dell'art 1176 co. 2 c.c. oppure, laddove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell'art 2236 c.c. Sulla scorta di tali principi generali, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore pagina 2 di 4 dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente” (ex multis C. 24075/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005, Rv. 582747 – 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006, Rv. 587542 – 01 Nel caso d specie, all'esito dell'espletata CTU è stato conclusivamente riscontrata la presenza dei plurimi vizi e difetti costruttivi per come lamentati dal ricorrente. Orbene, alla stregua dei criteri giurisprudenziali sopra riportati, appare evidente il comportamento colposamente tenuto dal resistente nello svolgimento dell'attività professionale suddetta e il suo collegamento eziologico ai pregiudizi lamentati, risultando di intuitiva evidenza che i vizi riscontrati sono il frutto di una opzione errata di tecnica costruttiva che implicava nel caso di specie una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche (anche geologiche) del sottostante terreno. Tale scelta certamente rientra nella competenza del direttore dei lavori e costituisce oggetto della sua obbligazione professionale, che consiste, tra l'altro, ne “l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (C. cit).
Nel caso di specie, di contro, è stato conclusivamente riscontrato all'esito delle prove orali rese che il nominato direttore ha omesso qualsivoglia attività di vigilanza e di controllo, non presentandosi mai sui luoghi di causa. Ne consegue che è di tutta evidenza, anche sotto il profilo dell'elemento eziologico, che, per effetto di tale condotta, è stata omessa qualsivoglia direttiva che avrebbe dovuto impartire il professionista all'impresa esecutive dei lavori sia per la corretta scelta e installazione dei materiali sia per la correzione di eventuali difetti tecnici/progettuali sia per l'osservanza delle tempistiche richieste per l'esecuzione delle opere commissionate. Sul versante del quantum e dunque del danno-conseguenza, reintegratoria che innerva il sistema della responsabilità civile, impone necessariamente di parametrare il danno imputabile all'operato colposo del professionista al danno patrimoniale derivante dalla pagina 3 di 4 riduzione di valore dell'immobile per vizi non emendabili, dai costi di ripristino da sostenere e dalle sanzioni e penali conseguenti ai ritardi nell'esecuzione dei lavori, Ne consegue che, tenuto conto dell'elaborato peritale in atti, l'importo risarcibile risulterà pari a euro 41817,32, oltre rivalutazione, secondo indici ISTAT. Sull'importo sopra indicato, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati altresì gli interessi compensativi, quale modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante (C. S.U. 1712/1995) che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, possono computarsi sulla somma progressivamente rivalutata, ovvero sulla somma già rivalutata ma da epoca intermedia, oppure sull'intero importo dalla data dell'insorgenza del debito ma ad un tasso inferiore a quello legale, ovvero non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (ex multis C. 2564/2005; C. 4729/2001; C. 12788/1998). Nel caso di specie, coerentemente alla logica riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, deve ritenersi che anche gli interessi al tasso di legge debbano decorrere dalla data di richiesta stragiudiziale formulata dai ricorrenti, atteso che è da tale momento che deve ritenersi concretizzato, in termini monetari, il pregiudizio cagionato al ricorrente e, altresì, concretizzata la volontà di agire anche in via giudiziale per il risarcimento del danno.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza
P.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti, a titolo risarcitorio, della somma di euro 41.817,32, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al tasso di legge, dalla data della costituzione in mora fino al soddisfo
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 4500,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Pordenone, 24 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2318/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI FRANCESCO elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. SILVESTRI FRANCESCO ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., e e Parte_1 Pt_2
hanno agito in giudizio nei confronti di al
[...] Controparte_1 fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento occorso. Hanno dedotto, in fatto, di aver affidato a parte resistente incarico di direttore dei lavori nell'ambito dei lavori appaltati. Hanno dedotto tuttavia che a seguito di accertamenti peritali sono stati riscontrati plurimi vizi all'immobile oggetto di appalto. Hanno dedotto, in diritto, tale pregiudizio patrimoniale ascrivibile alla condotta colposa del professionista incarica che avrebbe omesso di vigilare in merito ai lavori svolti. Nessuno si è costituito in giudizio per parte resistente che, pertanto, è stato dichiarato contumace. La causa è stata trattenuta in decisione in data 10 Luglio 2025, ai seni dell'art 281 sexies c.p.c. a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
pagina 1 di 4 La pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio è inquadrabile e giustificabile nell'ambito del rapporto d'opera professionale instaurato con l'odierno convenuto, avente ad oggetto l'attività di direttore dei lavori prestata dal resistente in favore di parte ricorrente, avente ad oggetto tra le altre cose il compito di
“verificare che l'appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire una esecuzione a regola d'arte”. Tale rapporto contrattuale, per come sopra sinteticamente illustrato, trova il conforto della documentazione in atti e, in particolare, lo stesso contratto di appalto sottoscritto tra le parti, ove è indicato lo stesso resistente come soggetto preposto alla direzione dei lavori analiticamente indicati. In tale quadro normativo, affinché l'allegato inadempimento o non corretto adempimento della prestazione d'opera intellettuale del commercialista sia suscettibile di configurare una responsabilità professionale giuridicamente rilevante è necessario, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che vi sia non soltanto un non corretto adempimento della prestazione ma, altresì, la dimostrazione che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'esito sarebbe stato diverso (ex multis C. 25895/2016; C. 2638/2013; C. 22376/2012). Nel caso di specie, acclarata la sussistenza di un rapporto professionale tra le parti, devono ritenersi integrati, sul piano dell'an, nella presente controversia, tutti gli elementi configurabili la responsabilità professionale dell'odierno resistente. Per quel che concerne il primo dei succitati elementi (non corretto adempimento della prestazione) si rammenta che, sia pur a fini descrittivi, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale non sono obbligazioni di risultato ma di mezzi atteso che il professionista, quando assume l'incarico, non si impegna al suo conseguimento ma solo a prestare l'opera per il suo più probabile raggiungimento (C. 7309/2017). Tale distinzione dogmatica implica, conseguentemente, che il parametro valutativo dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale a suo carico non è il mancato raggiungimento del risultato ma le modalità di svolgimento dell'attività professionale. Tali modalità operative devono essere valutate alla stregua dei parametri normativi di cui all'art 1176 co. 2 c.c. e 2236 c.c. L'accettazione dell'incarico, infatti, vincola il professionista a rendere la propria prestazione con una diligenza che non è quella tradizionale del buon padre di famiglia ma quella “qualificata” commisurata all'attività professionale svolta ,ai sensi dell'art 1176 co. 2 c.c. oppure, laddove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell'art 2236 c.c. Sulla scorta di tali principi generali, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore pagina 2 di 4 dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente” (ex multis C. 24075/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005, Rv. 582747 – 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006, Rv. 587542 – 01 Nel caso d specie, all'esito dell'espletata CTU è stato conclusivamente riscontrata la presenza dei plurimi vizi e difetti costruttivi per come lamentati dal ricorrente. Orbene, alla stregua dei criteri giurisprudenziali sopra riportati, appare evidente il comportamento colposamente tenuto dal resistente nello svolgimento dell'attività professionale suddetta e il suo collegamento eziologico ai pregiudizi lamentati, risultando di intuitiva evidenza che i vizi riscontrati sono il frutto di una opzione errata di tecnica costruttiva che implicava nel caso di specie una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche (anche geologiche) del sottostante terreno. Tale scelta certamente rientra nella competenza del direttore dei lavori e costituisce oggetto della sua obbligazione professionale, che consiste, tra l'altro, ne “l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (C. cit).
Nel caso di specie, di contro, è stato conclusivamente riscontrato all'esito delle prove orali rese che il nominato direttore ha omesso qualsivoglia attività di vigilanza e di controllo, non presentandosi mai sui luoghi di causa. Ne consegue che è di tutta evidenza, anche sotto il profilo dell'elemento eziologico, che, per effetto di tale condotta, è stata omessa qualsivoglia direttiva che avrebbe dovuto impartire il professionista all'impresa esecutive dei lavori sia per la corretta scelta e installazione dei materiali sia per la correzione di eventuali difetti tecnici/progettuali sia per l'osservanza delle tempistiche richieste per l'esecuzione delle opere commissionate. Sul versante del quantum e dunque del danno-conseguenza, reintegratoria che innerva il sistema della responsabilità civile, impone necessariamente di parametrare il danno imputabile all'operato colposo del professionista al danno patrimoniale derivante dalla pagina 3 di 4 riduzione di valore dell'immobile per vizi non emendabili, dai costi di ripristino da sostenere e dalle sanzioni e penali conseguenti ai ritardi nell'esecuzione dei lavori, Ne consegue che, tenuto conto dell'elaborato peritale in atti, l'importo risarcibile risulterà pari a euro 41817,32, oltre rivalutazione, secondo indici ISTAT. Sull'importo sopra indicato, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati altresì gli interessi compensativi, quale modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante (C. S.U. 1712/1995) che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, possono computarsi sulla somma progressivamente rivalutata, ovvero sulla somma già rivalutata ma da epoca intermedia, oppure sull'intero importo dalla data dell'insorgenza del debito ma ad un tasso inferiore a quello legale, ovvero non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (ex multis C. 2564/2005; C. 4729/2001; C. 12788/1998). Nel caso di specie, coerentemente alla logica riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, deve ritenersi che anche gli interessi al tasso di legge debbano decorrere dalla data di richiesta stragiudiziale formulata dai ricorrenti, atteso che è da tale momento che deve ritenersi concretizzato, in termini monetari, il pregiudizio cagionato al ricorrente e, altresì, concretizzata la volontà di agire anche in via giudiziale per il risarcimento del danno.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza
P.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti, a titolo risarcitorio, della somma di euro 41.817,32, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al tasso di legge, dalla data della costituzione in mora fino al soddisfo
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 4500,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Pordenone, 24 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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