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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10997 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1986/2025
Il Giudice AB AR, all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , rappresentato e difeso dall'Avv.to CARNEVALE Parte_1
AT
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti CP_2
resistente
OGGETTO: subordinazione e retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”.
Per la parte resistente: “ conclude come da memoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.1.2025 agisce in giudizio per Parte_1 vedersi riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato full time fra lui e l'odierna resistente fin dal 15.5.2010 - con gli inquadramenti contrattuali specificati in ricorso - e per vedersi corrispondere dalla resistente, a titolo di differenze retributive, la complessiva somma di euro lordi 161658,22.
Il ricorrente, deduce, in particolare:
che il rapporto di lavoro si è costituito fin dal 15.5.2010 per essere poi formalizzato solo il 12.3.2012; che fino al 12.3.2012 ha svolto, prevalentemente, mansioni di fatica, come lavapiatti e addetto alla pulizia della cucina, con orario compreso tra le 10.30 e le 15 e tra le 18 e le 23.30, per sei giorni la settimana, con riposo nella giornata di mercoledì;
Pag. 2 di 7 che in data 13.3.2012 veniva sottoscritto tra le parti un contratto di apprendistato professionalizzate, volto al conseguimento della qualifica di commis di cucina, sesto livello super CCNL Turismo- Pubblici esercizi;
che con comunicazione del 24.9.2023 la datrice di lavoro trasformava il rapporto di apprendistato in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla medesima data;
che, in tale periodo, ha affiancato il cuoco del ristorante nella preparazione dei piatti, adoperandosi direttamente per le preparazioni basiche, occupandosi altresì della pulizia della cucina e del lavaggio dei piatti;
che, anche in tale periodo, il ricorrente ha continuato a rispettare l'orario sopra indicato;
che con lettera raccomandata a mani del 19.9.2022 la datrice di lavoro ha comunicato il licenziamento, con effetto immediato, a causa della completa cessazione dell'attività aziendale;
che il ricorrente, negli anni 2015, 2016, e nel periodo 2018-2022, non ha fruito di alcuna giornata di ferie.
Nessuno si è costituito per il datore di lavoro, di cui veniva dichiarata la contumacia.
Con memoria difensiva tempestivamente depositata in giudizio si è costituito CP_2 insistendo per la condanna della ditta resistente alla corresponsione dei contributi non prescritti, in caso di accertata omissione contributiva.
Il giudice disponeva l'escussione di alcuni dei testi indicati dal ricorrente e, all'udienza del 30.10.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In via preliminare di merito va innanzitutto premesso, per consolidata giurisprudenza di legittimità, che “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura
Pag. 3 di 7 meramente sussidiaria e non decisiva” (così Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021,
n.1400).
Pertanto, considerato che è sul lavoratore che intende rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, deve osservarsi che la prova per testi svolta in seno al presente procedimento, unitamente alla documentazione prodotta in giudizio, permette di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti fin dal 15.5.2010.
Il teste , che ha lavorato presso la ditta da data anteriore il 2010 e Testimone_1 CP_1 fino alla chiusura a luglio 2022, con mansioni di cameriere di sala, ha confermato che il ricorrente iniziava a prestare la propria attività lavorativa a favore della ditta resistente fin dal 15.5.2010 e che, per tutto il periodo in esame, “era presente tutti i giorni con un giorno di riposo”, con orario compreso tra le 10 e le 15 e tra le 18 e le 23.30.
Il teste ha altresì specificato che il ricorrente, nel primo periodo, è stato addetto a mansioni prevalentemente di fatica e poi, a partire dal 13.3.2012, ha svolto funzioni di aiuto cuoco, occupandosi di tutte le preparazioni dei piatti, e anche di pizzaiolo, a seconda delle esigenze del titolare.
Secondo quanto riferito dal teste il ricorrente, per tutto il periodo in cui è stato presente, ha osservato gli stessi orari con le stesse modalità lavorative, lavorando in genere la domenica senza godere, per alcuni anni, di alcun giorno di ferie, a fronte della mancata chiusura del locale nel mese di agosto nella giornata di domenica.
Anche il teste , ha confermato le stesse circostanza riferendo che il Testimone_2 ricorrente, dopo un periodo iniziale in cui faceva il lavapiatti, ha svolto mansioni di aiuto cuoco e di aiuto pizzaiolo, lavorando in genere anche tutte le domeniche, a causa del riposo settimanale fruito dal cuoco in tale giornata.
Da quanto emerso dalla svolta istruttoria risulta pertanto attendibilmente provata la sussistenza, tra le parti, di un unico rapporto di lavoro subordinato fin dal 15.5.2010, a fronte delle conformi dichiarazioni rese dai testi e dell'identità delle modalità esecutive e orarie rispettate dal ricorrente nel corso di tutto il rapporto di lavoro, nei termini confermati dall'istruttoria.
Pag. 4 di 7 Risulta altresì attendibilmente provato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per il periodo 15.5.2010-12.3.2012, nel 7 livello CCNL Turismo-Pubblici esercizi, a fronte delle mansioni di fatica e di pulizia svolte nel medesimo periodo, e, per quanto concerne il successivo periodo, nel 6 livello Super, quale apprendista commis di cucina, fino al
23.9.2013, e nel medesimo livello, con mansioni di commis di cucina, per il periodo successivo, a fronte del continuativo svolgimento di mansioni di aiuto cuoco di mansioni, cioè, presupponente il possesso di adeguate capacità tecnico pratiche.
La stessa resistente, al termine del periodo di apprendistato, riconosceva il conseguimento, da parte del ricorrente, del predetto livello.
Quanto esposto trova ulteriore conferma nella documentazione in atti, avuto specifico riguardo al contratto di apprendistato intercorso tra le parti, alla successiva trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, al contenuto delle buste paga allegate e dell'atto di recesso, e alla mancata ingiustificata comparizione del resistente in sede di interrogatorio formale, nonostante la rituale notifica in atti del relativo atto di citazione.
Il ricorrente è pertanto creditore, a titolo di differenze retributive, di complessivi euro lordi 161658,22, di cui euro lordi 20197,18 a titolo di TFR, risultando attendibilmente provati in giudizio, oltre la durata del rapporto di lavoro subordinato in esame e l'inquadramento applicabile al ricorrente, anche il continuativo rispetto, da parte sua, di un orario di almeno 60 ore settimanali, lo svolgimento di attività lavorativa nella giornata di domenica e nelle altre festività, il mancato godimento, per alcuni anni, del previsto periodo feriale, il diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, a fronte dell'effetto immediato del recesso.
La datrice di lavoro, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato l'effettivo godimento, da parte del ricorrente, del previsto periodo feriale, l'osservanza del giorno di riposo nella giornata della domenica e delle altre festività, e la corresponsione di tutte gli importi retributivi indicati in ricorso, conformi alle previsioni della normativa collettiva di settore.
Gli importi richiesti sono stati specificamente confermati dal consulente contabile di parte in udienza.
Pag. 5 di 7 Sugli importi richiesti vanno corrisposti gli interessi legali, sulle somme annualmente rivalutate, ex. art. 429 cpc.
La resistente è altresì tenuta a corrispondere a i contributi di legge, nei limiti delle CP_2 somme non ancora prescritte, oltre sanzioni e interessi come per legge, avuto specifico riguardo al periodo 15.5.2010-21.3.2012.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa, dell'attività processuale svolta e del minor valore dei contributi rispetto all'importo riconosciuto a titolo di differenze retributive.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro full time intercorso tra
[...]
e la ditta individuale dal 15.5.2010 al 19.9.2022; Pt_1 Controparte_1
dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, dal 15.5.2010 al 12.3.2012, nel 7 livello CCNL Turismo-Pubblici Esercizi;
dal 13.3.2012 al 23.9.2013, quale apprendista nel sesto livello super CCNL Turismo- Pubblici Esercizi;
dal 24.9.2013 al 20.9.2022, nel sesto livello super CCNL Turismo-Pubblici Esercizi;
condanna la ditta individuale , in persona del titolare, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, la complessiva somma lorda di euro 161658,22, di cui euro lordi 20197,18 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e a versare a i contributi non prescritti, sanzioni ed CP_2 interessi come per legge;
condanna la , in persona del titolare, a Controparte_1 rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidati in euro 6700,00 a favore del ricorrente e in euro 4700,00 in favore di , oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. CP_2 come per legge
30/10/2025
Pag. 6 di 7 Il Giudice
AB AR
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1986/2025
Il Giudice AB AR, all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , rappresentato e difeso dall'Avv.to CARNEVALE Parte_1
AT
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti CP_2
resistente
OGGETTO: subordinazione e retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”.
Per la parte resistente: “ conclude come da memoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.1.2025 agisce in giudizio per Parte_1 vedersi riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato full time fra lui e l'odierna resistente fin dal 15.5.2010 - con gli inquadramenti contrattuali specificati in ricorso - e per vedersi corrispondere dalla resistente, a titolo di differenze retributive, la complessiva somma di euro lordi 161658,22.
Il ricorrente, deduce, in particolare:
che il rapporto di lavoro si è costituito fin dal 15.5.2010 per essere poi formalizzato solo il 12.3.2012; che fino al 12.3.2012 ha svolto, prevalentemente, mansioni di fatica, come lavapiatti e addetto alla pulizia della cucina, con orario compreso tra le 10.30 e le 15 e tra le 18 e le 23.30, per sei giorni la settimana, con riposo nella giornata di mercoledì;
Pag. 2 di 7 che in data 13.3.2012 veniva sottoscritto tra le parti un contratto di apprendistato professionalizzate, volto al conseguimento della qualifica di commis di cucina, sesto livello super CCNL Turismo- Pubblici esercizi;
che con comunicazione del 24.9.2023 la datrice di lavoro trasformava il rapporto di apprendistato in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla medesima data;
che, in tale periodo, ha affiancato il cuoco del ristorante nella preparazione dei piatti, adoperandosi direttamente per le preparazioni basiche, occupandosi altresì della pulizia della cucina e del lavaggio dei piatti;
che, anche in tale periodo, il ricorrente ha continuato a rispettare l'orario sopra indicato;
che con lettera raccomandata a mani del 19.9.2022 la datrice di lavoro ha comunicato il licenziamento, con effetto immediato, a causa della completa cessazione dell'attività aziendale;
che il ricorrente, negli anni 2015, 2016, e nel periodo 2018-2022, non ha fruito di alcuna giornata di ferie.
Nessuno si è costituito per il datore di lavoro, di cui veniva dichiarata la contumacia.
Con memoria difensiva tempestivamente depositata in giudizio si è costituito CP_2 insistendo per la condanna della ditta resistente alla corresponsione dei contributi non prescritti, in caso di accertata omissione contributiva.
Il giudice disponeva l'escussione di alcuni dei testi indicati dal ricorrente e, all'udienza del 30.10.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In via preliminare di merito va innanzitutto premesso, per consolidata giurisprudenza di legittimità, che “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura
Pag. 3 di 7 meramente sussidiaria e non decisiva” (così Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021,
n.1400).
Pertanto, considerato che è sul lavoratore che intende rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, deve osservarsi che la prova per testi svolta in seno al presente procedimento, unitamente alla documentazione prodotta in giudizio, permette di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti fin dal 15.5.2010.
Il teste , che ha lavorato presso la ditta da data anteriore il 2010 e Testimone_1 CP_1 fino alla chiusura a luglio 2022, con mansioni di cameriere di sala, ha confermato che il ricorrente iniziava a prestare la propria attività lavorativa a favore della ditta resistente fin dal 15.5.2010 e che, per tutto il periodo in esame, “era presente tutti i giorni con un giorno di riposo”, con orario compreso tra le 10 e le 15 e tra le 18 e le 23.30.
Il teste ha altresì specificato che il ricorrente, nel primo periodo, è stato addetto a mansioni prevalentemente di fatica e poi, a partire dal 13.3.2012, ha svolto funzioni di aiuto cuoco, occupandosi di tutte le preparazioni dei piatti, e anche di pizzaiolo, a seconda delle esigenze del titolare.
Secondo quanto riferito dal teste il ricorrente, per tutto il periodo in cui è stato presente, ha osservato gli stessi orari con le stesse modalità lavorative, lavorando in genere la domenica senza godere, per alcuni anni, di alcun giorno di ferie, a fronte della mancata chiusura del locale nel mese di agosto nella giornata di domenica.
Anche il teste , ha confermato le stesse circostanza riferendo che il Testimone_2 ricorrente, dopo un periodo iniziale in cui faceva il lavapiatti, ha svolto mansioni di aiuto cuoco e di aiuto pizzaiolo, lavorando in genere anche tutte le domeniche, a causa del riposo settimanale fruito dal cuoco in tale giornata.
Da quanto emerso dalla svolta istruttoria risulta pertanto attendibilmente provata la sussistenza, tra le parti, di un unico rapporto di lavoro subordinato fin dal 15.5.2010, a fronte delle conformi dichiarazioni rese dai testi e dell'identità delle modalità esecutive e orarie rispettate dal ricorrente nel corso di tutto il rapporto di lavoro, nei termini confermati dall'istruttoria.
Pag. 4 di 7 Risulta altresì attendibilmente provato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per il periodo 15.5.2010-12.3.2012, nel 7 livello CCNL Turismo-Pubblici esercizi, a fronte delle mansioni di fatica e di pulizia svolte nel medesimo periodo, e, per quanto concerne il successivo periodo, nel 6 livello Super, quale apprendista commis di cucina, fino al
23.9.2013, e nel medesimo livello, con mansioni di commis di cucina, per il periodo successivo, a fronte del continuativo svolgimento di mansioni di aiuto cuoco di mansioni, cioè, presupponente il possesso di adeguate capacità tecnico pratiche.
La stessa resistente, al termine del periodo di apprendistato, riconosceva il conseguimento, da parte del ricorrente, del predetto livello.
Quanto esposto trova ulteriore conferma nella documentazione in atti, avuto specifico riguardo al contratto di apprendistato intercorso tra le parti, alla successiva trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, al contenuto delle buste paga allegate e dell'atto di recesso, e alla mancata ingiustificata comparizione del resistente in sede di interrogatorio formale, nonostante la rituale notifica in atti del relativo atto di citazione.
Il ricorrente è pertanto creditore, a titolo di differenze retributive, di complessivi euro lordi 161658,22, di cui euro lordi 20197,18 a titolo di TFR, risultando attendibilmente provati in giudizio, oltre la durata del rapporto di lavoro subordinato in esame e l'inquadramento applicabile al ricorrente, anche il continuativo rispetto, da parte sua, di un orario di almeno 60 ore settimanali, lo svolgimento di attività lavorativa nella giornata di domenica e nelle altre festività, il mancato godimento, per alcuni anni, del previsto periodo feriale, il diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, a fronte dell'effetto immediato del recesso.
La datrice di lavoro, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato l'effettivo godimento, da parte del ricorrente, del previsto periodo feriale, l'osservanza del giorno di riposo nella giornata della domenica e delle altre festività, e la corresponsione di tutte gli importi retributivi indicati in ricorso, conformi alle previsioni della normativa collettiva di settore.
Gli importi richiesti sono stati specificamente confermati dal consulente contabile di parte in udienza.
Pag. 5 di 7 Sugli importi richiesti vanno corrisposti gli interessi legali, sulle somme annualmente rivalutate, ex. art. 429 cpc.
La resistente è altresì tenuta a corrispondere a i contributi di legge, nei limiti delle CP_2 somme non ancora prescritte, oltre sanzioni e interessi come per legge, avuto specifico riguardo al periodo 15.5.2010-21.3.2012.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa, dell'attività processuale svolta e del minor valore dei contributi rispetto all'importo riconosciuto a titolo di differenze retributive.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro full time intercorso tra
[...]
e la ditta individuale dal 15.5.2010 al 19.9.2022; Pt_1 Controparte_1
dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, dal 15.5.2010 al 12.3.2012, nel 7 livello CCNL Turismo-Pubblici Esercizi;
dal 13.3.2012 al 23.9.2013, quale apprendista nel sesto livello super CCNL Turismo- Pubblici Esercizi;
dal 24.9.2013 al 20.9.2022, nel sesto livello super CCNL Turismo-Pubblici Esercizi;
condanna la ditta individuale , in persona del titolare, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, la complessiva somma lorda di euro 161658,22, di cui euro lordi 20197,18 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e a versare a i contributi non prescritti, sanzioni ed CP_2 interessi come per legge;
condanna la , in persona del titolare, a Controparte_1 rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidati in euro 6700,00 a favore del ricorrente e in euro 4700,00 in favore di , oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. CP_2 come per legge
30/10/2025
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