Art. 13.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la proprieta' dei pacchetti azionari delle societa' Tangenziale di Napoli S.p.a. e Traforo del Monte Bianco S.p.a. detenuta da societa' del gruppo IRI e' trasferita alla societa' Autostrade S.p.a. contro pagamento di una somma pari al valore nominale delle azioni, quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 1980 di ciascuna societa'.
Alla societa' Autostrade S.p.a. e' accordata la proroga di quindici anni del periodo di concessione di cui allo articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385 , a pareggio degli oneri della gestione delle societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. e Tangenziale di Napoli S.p.a., nonche' per il completamento e la gestione del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoia quale prolungamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto.
Con apposito atto aggiuntivo alla vigente convenzione, da stipularsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono concordate tra l'ANAS e la societa' Autostrade S.p.a. le percentuali convenzionali di attribuzione del beneficio economico conseguito dal bilancio di detta societa' per effetto della proroga del periodo di concessione disposta dal precedente comma.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la proprieta' dei pacchetti azionari delle societa' Tangenziale di Napoli S.p.a. e Traforo del Monte Bianco S.p.a. detenuta da societa' del gruppo IRI e' trasferita alla societa' Autostrade S.p.a. contro pagamento di una somma pari al valore nominale delle azioni, quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 1980 di ciascuna societa'.
Alla societa' Autostrade S.p.a. e' accordata la proroga di quindici anni del periodo di concessione di cui allo articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385 , a pareggio degli oneri della gestione delle societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. e Tangenziale di Napoli S.p.a., nonche' per il completamento e la gestione del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoia quale prolungamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto.
Con apposito atto aggiuntivo alla vigente convenzione, da stipularsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono concordate tra l'ANAS e la societa' Autostrade S.p.a. le percentuali convenzionali di attribuzione del beneficio economico conseguito dal bilancio di detta societa' per effetto della proroga del periodo di concessione disposta dal precedente comma.