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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2188 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e ivi residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania Piazza Dei Martiri n. 3, presso lo studio dell'Avv. Claudia Di Stefano (C.F. – PEC C.F._2
– fax 095536640) che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]consolare C.F._3
Monaco di Baviera Città 86159 Augsburg Indirizzo Von -Richthofen -Str.
58 B CAP;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 09.06.2025, premesso che in data Parte_1
29.10.1980, a IN OS, aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto al n. 50 parte 2 serie A anno 1980); Controparte_1
che dall'unione erano nati due figli, nata a [...] il Per_1
21.02.1983 e nato a [...] il [...], entrambi ormai Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il si era da CP_1
tempo trasferito in Germania dove aveva intrapreso una nuova relazione con altra donna, mentre lei era rimasta a vivere a IN OS;
che i coniugi si erano separati di fatto nell'anno 1992 ed in data 30.09.1996 il
Tribunale di Messina emesso la sentenza n. 759/1996, con la quale aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, addebitandola al marito e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di £ 1.000.000 per il mantenimento della moglie e dei figli;
che erano decorsi ampiamente i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che lei percepiva solamente la somma mensile di € 639,00 a titolo di APE sociale ed era proprietaria della casa coniugale sita a IN OS, mentre non sapeva quali fossero le risorse economiche del marito. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero in data 16.06.2025.
All'udienza del 20.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. In tale sede la ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse
2 la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina pubblicata il 12.10.1996 ed ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta
3 riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.10.1980 a IN
OS con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al al n. 50 parte 2 serie A anno 1980.
Vanno, poi, revocate le statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione. Come è noto, infatti, nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito e ciò significa che essa deve essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta (Cass. civ. 12.03.2012 n. 3925; Cass. civ. 15.11.2002
n. 16066). Di conseguenza, non avendo la ricorrente avanzato alcuna domanda diretta alla corresponsione di un assegno, non può esserle riconosciuto un assegno divorzile, mentre a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale cessa di avere efficacia l'assegno di mantenimento stabilito per il coniuge in regime di separazione personale. Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni, la stessa ricorrente ha affermato che erano venuti meno i presupposti per il riconoscimento di un assegno, avendo i figli acquisito ormai l'autonomia economica.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
4
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, sentito il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2188/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.10.1980 a IN OS con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al al n. 50 parte 2 serie A anno 1980 tra nato a [...] il Controparte_1
09/02/1955 e nata a [...] il Parte_1
14/04/1958;
2) revoca le statuizioni di natura economica contenute nella sentenza di separazione;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN OS
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2188 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e ivi residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania Piazza Dei Martiri n. 3, presso lo studio dell'Avv. Claudia Di Stefano (C.F. – PEC C.F._2
– fax 095536640) che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]consolare C.F._3
Monaco di Baviera Città 86159 Augsburg Indirizzo Von -Richthofen -Str.
58 B CAP;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 09.06.2025, premesso che in data Parte_1
29.10.1980, a IN OS, aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto al n. 50 parte 2 serie A anno 1980); Controparte_1
che dall'unione erano nati due figli, nata a [...] il Per_1
21.02.1983 e nato a [...] il [...], entrambi ormai Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il si era da CP_1
tempo trasferito in Germania dove aveva intrapreso una nuova relazione con altra donna, mentre lei era rimasta a vivere a IN OS;
che i coniugi si erano separati di fatto nell'anno 1992 ed in data 30.09.1996 il
Tribunale di Messina emesso la sentenza n. 759/1996, con la quale aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, addebitandola al marito e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di £ 1.000.000 per il mantenimento della moglie e dei figli;
che erano decorsi ampiamente i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che lei percepiva solamente la somma mensile di € 639,00 a titolo di APE sociale ed era proprietaria della casa coniugale sita a IN OS, mentre non sapeva quali fossero le risorse economiche del marito. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero in data 16.06.2025.
All'udienza del 20.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. In tale sede la ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse
2 la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina pubblicata il 12.10.1996 ed ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta
3 riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.10.1980 a IN
OS con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al al n. 50 parte 2 serie A anno 1980.
Vanno, poi, revocate le statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione. Come è noto, infatti, nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito e ciò significa che essa deve essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta (Cass. civ. 12.03.2012 n. 3925; Cass. civ. 15.11.2002
n. 16066). Di conseguenza, non avendo la ricorrente avanzato alcuna domanda diretta alla corresponsione di un assegno, non può esserle riconosciuto un assegno divorzile, mentre a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale cessa di avere efficacia l'assegno di mantenimento stabilito per il coniuge in regime di separazione personale. Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni, la stessa ricorrente ha affermato che erano venuti meno i presupposti per il riconoscimento di un assegno, avendo i figli acquisito ormai l'autonomia economica.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
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P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, sentito il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2188/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.10.1980 a IN OS con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al al n. 50 parte 2 serie A anno 1980 tra nato a [...] il Controparte_1
09/02/1955 e nata a [...] il Parte_1
14/04/1958;
2) revoca le statuizioni di natura economica contenute nella sentenza di separazione;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN OS
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/11/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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