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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 417/2022
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Pt_1
IO CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castiglione MR, Via Piane
n.119, come da procura speciale in calce all'atto di appello APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Carlo Calvieri del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.43, come da procura in atti APPELLATA
nonche'
CONTUMACE CP_2
avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n.716/22 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la interponeva appello avverso la sentenza Pt_1
n.716/22 con cui il Tribunale di Perugia l'aveva condannata a tenere indenne la – che, CP_2 quale opponente al decreto ingiuntivo notificatole da l'aveva chiamata in garanzia Controparte_1
Part
- di quanto questa avesse effettivamente pagato all'opposta In particolare la CP_1
censurava la sentenza impugnata per non avere correttamente valutato le condotte delle parti e, in particolare il comportamento fraudolento posto in essere dalla nella vicenda all'esame CP_1
del Tribunale.
Si costituiva in questa sede anche quest'ultima contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
Restava contumace la . CP_2
All'esito della prima udienza veniva comunicata l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico della ed il Collegio, con provvedimento in data 8/6/23, dichiarava pertanto CP_2
l'interruzione del giudizio. Nessuna parte lo ha in seguito riassunto o proseguito sicché, essendo decorso il termine previsto dall'art.305 cpc, dovrà dichiararsi l'estinzione del procedimento.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Letto infine l'art.310, comma 4, cpc “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di cui al presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/12/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 417/2022
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Pt_1
IO CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castiglione MR, Via Piane
n.119, come da procura speciale in calce all'atto di appello APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Carlo Calvieri del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.43, come da procura in atti APPELLATA
nonche'
CONTUMACE CP_2
avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n.716/22 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la interponeva appello avverso la sentenza Pt_1
n.716/22 con cui il Tribunale di Perugia l'aveva condannata a tenere indenne la – che, CP_2 quale opponente al decreto ingiuntivo notificatole da l'aveva chiamata in garanzia Controparte_1
Part
- di quanto questa avesse effettivamente pagato all'opposta In particolare la CP_1
censurava la sentenza impugnata per non avere correttamente valutato le condotte delle parti e, in particolare il comportamento fraudolento posto in essere dalla nella vicenda all'esame CP_1
del Tribunale.
Si costituiva in questa sede anche quest'ultima contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
Restava contumace la . CP_2
All'esito della prima udienza veniva comunicata l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico della ed il Collegio, con provvedimento in data 8/6/23, dichiarava pertanto CP_2
l'interruzione del giudizio. Nessuna parte lo ha in seguito riassunto o proseguito sicché, essendo decorso il termine previsto dall'art.305 cpc, dovrà dichiararsi l'estinzione del procedimento.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Letto infine l'art.310, comma 4, cpc “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di cui al presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/12/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)