CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34587 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR US nata a [...] 111 giugno 1967 avverso l'ordinanza resa il 15 marzo 2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ET DI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
nessuno è presente per la ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli sezione del riesame ha respinto l'appello proposto nell'interesse di RD IN avverso due ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Santa MA Capua Vetere il 12 gennaio 2024 e il 22 gennaio 2024 con cui, rispettivamente, è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari già applicata alla RD con quella del divieto di dimora nella provincia di Caserta congiuntamente all'obbligo di presentazione quotidiana alla PG ed è stata rigettata l'istanza di modifica del primo provvedimento che la difesa della RD ha avanzato, sul rilievo della persistenza delle esigenze cautelari ravvisate nel provvedimento genetico e respingendo l'assunto difensivo secondo cui le stesse si sarebbero attenuate. Si contesta all'indagata nella veste di direttore dell'Ufficio postale di San Tammaro di essersi appropriata, attraverso plurime operazioni e anche tramite la contraffazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 34587 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/07/2024 delle firme di ignari clienti, di considerevoli somme per un ammontare complessivo di oltre 600.000 €, che,dopo essere state accreditate sul suo conto corrente i erano state trasferite, in un arco temporale che va da ottobre 2020 a giugno 2023. Con l'appello depositato il 26 gennaio 2024 la difesa aveva osservato che non sussisteva il pericolo di reiterazione delle condotte in quanto era stata licenziata e non poteva reiterare le condotte a lei contestate, tutte concentrate in un limitato arco temporale;
la stessa, inoltre, versava in condizioni di indigenza e la misura applicata risultava eccessivamente afflittiva sotto il profilo economico. 2. Con il ricorsoVI'indagata ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione poiché il tribunale, per respingere l'istanza di sostituzione della misura cautelare, aveva valorizzato il pericolo di inquinamento probatorio, mai considerato dal GIP, sostenendo che la stessa avrebbe posto in essere condotte fraudolente, nonostante fosse stata sospesa dal servizio dal giugno 2023; detta circostanza non corrispondeva a verità e si fondava su un dato inesistente poiché l'indagata era stata licenziata nel settembre rèn, 5 2023 e non era (più nelle condizioni di reiterare le condotte. L'intero percorso i motivazionale fondato su un dato di fatto inesistente r sulta viziato e disancorato dalla v realtà. Osserva, inoltre, che nemmeno il GIP, nelle sue ordinanze, 9 fatto riferimento al rischio di inquinamento probatorio, che invece viene utilizzato dal tribunale per ritenere persistenti le esigenze cautelari, nonostante sia ormai stata celebrata l'udienza preliminare, sicchè la prova era da ritenersi ormai più che cristallizzata. La ricorrente sottolinea, infine, di essere stata sottoposta ad un lungo interrogatorio e di avere ammesso le proprie responsabilità, sicchè la misura cautelare avrebbe un carattere afflittivo che esula dalle finalità che le sono proprie. Con nota trasmessa 1'8 luglio 2024, il difensore ha dichiarato di rinunziare alla trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.0ccorre premettere che la dichiarazione del difensore di rinunziare alla trattazione orale dell'odierno giudizio non esplica alcun effetto sulle modalità di trattazione dell'udienza, fissata con decreto presidenziale. E' stato, infatti, precisato che nel giudizio di cassazione, l'assenza del difensore di fiducia, al quale sia stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza e la cui richiesta di trattazione orale sia stata accolta, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza (Sez. 2 , Sentenza n. 29574 del 07/07/2022 Ud. (dep. 25/07/2022 ) Rv. 283682 - 01), 2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. 2 Ed infatti,l'assunto difensivo secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto valorizzare il pericolo di inquinamento probatorio, poiché tale esigenza cautelare non era stata presa in considerazione nei provvedimenti impugnati, è manifestamente infondato in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il tribunale 3 investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. ((Sez. 1 , n. 28525 del 08/09/2020, Rv. 279643 - Olin fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare anche sulla base del ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, non menzionato nell'ordinanza applicativa). Il ricorso è, inoltre, generico in quanto non si confronta con le argomentazioni del Tribunale che, dopo avere premesso che la gravità indiziaria non è stata oggetto specifico di impugnazione, ha compiutamente esposto le emergenze indiziarle e in ragione delle modalità della condotta ha ritenuto persistenti sia il pericolo di recidiva che il pericolo di inquinamento probatorio. Invero, con ampie ed esaustive argomentazioni, il Tribunale ha valorizzato la gravità e la reiterazione delle frodi poste in essere dalla RD in un arco di tempo di circa tre anni e in danno di una pluralità di clienti, per desumerne la spiccata pericolosità dell'indagata e il rischio che possa occultare gli ingenti proventi illeciti acquisiti fraudolentemente, che non sono stati rinvenuti;
ha, infine, valorizzato la circostanza che l'indagata aveva avvicinato le vittime per indurle a non fornire informazioni in caso di convocazione della Guardia di finanza, per desumerne il rischio che l'indagata possa inquinare il compendio probatorio;
ha correttamente preso in considerazione tutte le argomentazioni formulate dalla difesa, anche in merito all'intervenuto licenziamento della ricorrente e alla pretesa condizione di indigenza, e le ha ritenute non idonee a giustificare l'invocata attenuazione della misura, in presenza di persistenti esigenze cautelari prevalenti. A fronte di una motivazione congrua ed esaustiva, la difesa si è limitata a reiterare le censure già formulate in sede di appello, senza confrontarsi con le motivazioni del provvedimento impugnato e deducendo pretese violazioni di legge che non sussistono. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 MA LA LI AN GR • , ) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 9 luglio 2024 Il Consigliere est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ET DI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
nessuno è presente per la ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli sezione del riesame ha respinto l'appello proposto nell'interesse di RD IN avverso due ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Santa MA Capua Vetere il 12 gennaio 2024 e il 22 gennaio 2024 con cui, rispettivamente, è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari già applicata alla RD con quella del divieto di dimora nella provincia di Caserta congiuntamente all'obbligo di presentazione quotidiana alla PG ed è stata rigettata l'istanza di modifica del primo provvedimento che la difesa della RD ha avanzato, sul rilievo della persistenza delle esigenze cautelari ravvisate nel provvedimento genetico e respingendo l'assunto difensivo secondo cui le stesse si sarebbero attenuate. Si contesta all'indagata nella veste di direttore dell'Ufficio postale di San Tammaro di essersi appropriata, attraverso plurime operazioni e anche tramite la contraffazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 34587 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/07/2024 delle firme di ignari clienti, di considerevoli somme per un ammontare complessivo di oltre 600.000 €, che,dopo essere state accreditate sul suo conto corrente i erano state trasferite, in un arco temporale che va da ottobre 2020 a giugno 2023. Con l'appello depositato il 26 gennaio 2024 la difesa aveva osservato che non sussisteva il pericolo di reiterazione delle condotte in quanto era stata licenziata e non poteva reiterare le condotte a lei contestate, tutte concentrate in un limitato arco temporale;
la stessa, inoltre, versava in condizioni di indigenza e la misura applicata risultava eccessivamente afflittiva sotto il profilo economico. 2. Con il ricorsoVI'indagata ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione poiché il tribunale, per respingere l'istanza di sostituzione della misura cautelare, aveva valorizzato il pericolo di inquinamento probatorio, mai considerato dal GIP, sostenendo che la stessa avrebbe posto in essere condotte fraudolente, nonostante fosse stata sospesa dal servizio dal giugno 2023; detta circostanza non corrispondeva a verità e si fondava su un dato inesistente poiché l'indagata era stata licenziata nel settembre rèn, 5 2023 e non era (più nelle condizioni di reiterare le condotte. L'intero percorso i motivazionale fondato su un dato di fatto inesistente r sulta viziato e disancorato dalla v realtà. Osserva, inoltre, che nemmeno il GIP, nelle sue ordinanze, 9 fatto riferimento al rischio di inquinamento probatorio, che invece viene utilizzato dal tribunale per ritenere persistenti le esigenze cautelari, nonostante sia ormai stata celebrata l'udienza preliminare, sicchè la prova era da ritenersi ormai più che cristallizzata. La ricorrente sottolinea, infine, di essere stata sottoposta ad un lungo interrogatorio e di avere ammesso le proprie responsabilità, sicchè la misura cautelare avrebbe un carattere afflittivo che esula dalle finalità che le sono proprie. Con nota trasmessa 1'8 luglio 2024, il difensore ha dichiarato di rinunziare alla trattazione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.0ccorre premettere che la dichiarazione del difensore di rinunziare alla trattazione orale dell'odierno giudizio non esplica alcun effetto sulle modalità di trattazione dell'udienza, fissata con decreto presidenziale. E' stato, infatti, precisato che nel giudizio di cassazione, l'assenza del difensore di fiducia, al quale sia stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza e la cui richiesta di trattazione orale sia stata accolta, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza (Sez. 2 , Sentenza n. 29574 del 07/07/2022 Ud. (dep. 25/07/2022 ) Rv. 283682 - 01), 2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. 2 Ed infatti,l'assunto difensivo secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto valorizzare il pericolo di inquinamento probatorio, poiché tale esigenza cautelare non era stata presa in considerazione nei provvedimenti impugnati, è manifestamente infondato in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il tribunale 3 investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. ((Sez. 1 , n. 28525 del 08/09/2020, Rv. 279643 - Olin fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare anche sulla base del ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, non menzionato nell'ordinanza applicativa). Il ricorso è, inoltre, generico in quanto non si confronta con le argomentazioni del Tribunale che, dopo avere premesso che la gravità indiziaria non è stata oggetto specifico di impugnazione, ha compiutamente esposto le emergenze indiziarle e in ragione delle modalità della condotta ha ritenuto persistenti sia il pericolo di recidiva che il pericolo di inquinamento probatorio. Invero, con ampie ed esaustive argomentazioni, il Tribunale ha valorizzato la gravità e la reiterazione delle frodi poste in essere dalla RD in un arco di tempo di circa tre anni e in danno di una pluralità di clienti, per desumerne la spiccata pericolosità dell'indagata e il rischio che possa occultare gli ingenti proventi illeciti acquisiti fraudolentemente, che non sono stati rinvenuti;
ha, infine, valorizzato la circostanza che l'indagata aveva avvicinato le vittime per indurle a non fornire informazioni in caso di convocazione della Guardia di finanza, per desumerne il rischio che l'indagata possa inquinare il compendio probatorio;
ha correttamente preso in considerazione tutte le argomentazioni formulate dalla difesa, anche in merito all'intervenuto licenziamento della ricorrente e alla pretesa condizione di indigenza, e le ha ritenute non idonee a giustificare l'invocata attenuazione della misura, in presenza di persistenti esigenze cautelari prevalenti. A fronte di una motivazione congrua ed esaustiva, la difesa si è limitata a reiterare le censure già formulate in sede di appello, senza confrontarsi con le motivazioni del provvedimento impugnato e deducendo pretese violazioni di legge che non sussistono. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 MA LA LI AN GR • , ) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 9 luglio 2024 Il Consigliere est. Il Presidente