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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/11/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1153 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa NI D'NG, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. dott.ssa NI D'NG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1153/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON RI
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. ON Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2025 parte ricorrente ha contestato il provvedimento emesso dall' in data 30.10.2024, avente ad oggetto il recupero di CP_1
somme ritenute indebitamente percepite con riferimento alla posizione pensionistica cat.
AS. n. 04011209, pensione della defunta sig.ra per un Persona_1
importo complessivo di euro 6.698,12.
Ha eccepito la prescrizione e l'irripetibilità delle somme in questione.
L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1 argomentando.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si rileva che la maggiorazione sociale oggetto di indebito è stata corrisposta su pensione di reversibilità di cui era titolare la de cuius e dunque su una prestazione avente natura previdenziale, per cui l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede.
Tanto premesso, va poi rilevato come, trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art.13 l. n.412/91, secondo cui “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Nel caso di specie, l' non ha dedotto né provato la sussistenza di alcun CP_1
comportamento commissivo o reticente dell'interessato tale da integrare dolo da parte dello stesso.
Si osserva a tal proposito come la Cassazione con orientamento pressocché costante ha chiarito che nessun obbligo di restituzione sussiste tanto nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' tanto in quella in cui il reddito sia costituito da una prestazione di qualsiasi CP_1
natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e dunque già conosciuta CP_1
dall'istituto (ordinanza Cass. n.13223/2020).
Ad abundantiam si rileva come l'azione di recupero da parte dell' si palesa CP_1
illegittima anche per essere stata intrapresa oltre il termine di decadenza di cui al comma
2 del medesimo art. 13 della L. n. 412/1991, trattandosi di somme indebitamente percepite per il periodo dal 01/01/2002 al 30/06/2009 ed essendo l'attività di recupero iniziata oltre l'anno, il tutto per quanto detto in assenza del dolo dell'interessato (Cass. n.
3802/2019, n. 13915/2021).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme richieste dall' CP_1
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste dall' con la nota contestata;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 854,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala il 28.11.2025 il Giudice
NI D'NG
SEZIONE LAVORO
RG. 1153 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 26.11.2025
Il Giudice dott.ssa NI D'NG, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. dott.ssa NI D'NG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1153/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON RI
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. ON Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2025 parte ricorrente ha contestato il provvedimento emesso dall' in data 30.10.2024, avente ad oggetto il recupero di CP_1
somme ritenute indebitamente percepite con riferimento alla posizione pensionistica cat.
AS. n. 04011209, pensione della defunta sig.ra per un Persona_1
importo complessivo di euro 6.698,12.
Ha eccepito la prescrizione e l'irripetibilità delle somme in questione.
L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1 argomentando.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si rileva che la maggiorazione sociale oggetto di indebito è stata corrisposta su pensione di reversibilità di cui era titolare la de cuius e dunque su una prestazione avente natura previdenziale, per cui l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede.
Tanto premesso, va poi rilevato come, trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art.13 l. n.412/91, secondo cui “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Nel caso di specie, l' non ha dedotto né provato la sussistenza di alcun CP_1
comportamento commissivo o reticente dell'interessato tale da integrare dolo da parte dello stesso.
Si osserva a tal proposito come la Cassazione con orientamento pressocché costante ha chiarito che nessun obbligo di restituzione sussiste tanto nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' tanto in quella in cui il reddito sia costituito da una prestazione di qualsiasi CP_1
natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e dunque già conosciuta CP_1
dall'istituto (ordinanza Cass. n.13223/2020).
Ad abundantiam si rileva come l'azione di recupero da parte dell' si palesa CP_1
illegittima anche per essere stata intrapresa oltre il termine di decadenza di cui al comma
2 del medesimo art. 13 della L. n. 412/1991, trattandosi di somme indebitamente percepite per il periodo dal 01/01/2002 al 30/06/2009 ed essendo l'attività di recupero iniziata oltre l'anno, il tutto per quanto detto in assenza del dolo dell'interessato (Cass. n.
3802/2019, n. 13915/2021).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme richieste dall' CP_1
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste dall' con la nota contestata;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 854,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala il 28.11.2025 il Giudice
NI D'NG