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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 190/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: l'avv. CC DR e l'avv. CALVANI LORENZO Parte_2 ( ) oggi sostituiti dall'avv. Giorgini C.F._1
Per 'avv. DE SANTIS IE Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 190/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CC Parte_1 C.F._2 DR e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._1 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CC DR
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS Controparte_1 P.IVA_1 IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MESSINA 30 00198 ROMApresso il difensore avv. DE SANTIS IE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025 citava a giudizio Parte_1 Controparte_1
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo dichiararsi:
[...] la illegittimità ( per insussistenza della violazione contestata) della sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione irrogata con lettera datata 2 luglio 2024;
la illegittimità ( per insussistenza della violazione contestata o comunque per sproporzione tra illecito e sanzione) del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato con lettera datata 6 settembre 2024.
Invocava quindi , in tesi la tutela reintegratoria prevista dal comma 4° dell'art 18 stat lav ed in ipotesi la tutela indennitaria prevista dal successivo 5° comma.
Chiedeva infine il pagamento dell'indennità di disponibilità prevista dal CCNL applicabile al rapporto nella misura di € 18,07 giornaliere per 10 giorni al mese – ad eccezione dei periodi di malattia- dal 1 settembre 2016 al mese di ottobre 2023.
si costituiva contestando integralmente la domanda di cui chiedeva l'integrale Controparte_1 rigetto.
La causa istruita tramite audizione di testi è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
1 La multa
La sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione risulta irrogata ( cfr doc 15 ric) in relazione alle seguenti condotte contestate con lettera del 29 maggio 2024 ( cfr doc 11 ric):
- non aver tempestivamente informato il datore di lavoro dell'infortunio sul lavoro denunciato come avvenuto il 23 maggio 2024;
- aver falsamente dichiarato al medico del Pronto soccorso - che lo visitava in relazione agli esiti dell'infortunio - di aver interrotto la prestazione lavorativa alle 13,11 del 24 maggio
2024, mentre risultava che aveva regolarmente lavorato sino a fine turno, timbrando alle ore
19,31.
In primo luogo deve rimarcarsi che l'impugnazione giudiziale effettuata dal lavoratore è ammissibile, nonostante il fatto – pacifico- che il ricorrente abbia promosso in data 8 agosto 2024 la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art 7 della l. 300/70.
E ciò alla luce del consolidato e condiviso il principio di diritto secondo cui in caso di scelta iniziale del lavoratore di avvalersi del collegio arbitrale alla stregua del disposto di cui all'art. 7, comma sesto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 - che dà luogo ad un arbitrato irrituale - l'azione rivolta all'accertamento della nullità del provvedimento disciplinare è esperibile davanti al giudice del lavoro, sempre che il giudizio arbitrale non abbia avuto inizio, il che si verifica nel momento in cui tutti gli arbitri abbiano accettato l'incarico, dovendo l'alternativa tra procedura arbitrale e giudizio ordinario valere sino a quando non sia iniziata la procedura arbitrale ( cfr tra le altre Cass Sez. L, Sentenza n.
12798 del 02/09/2003).
Nel caso di specie parte convenuta, pur eccependo l'improponibilità della domanda, non ha provato che la procedura arbitrale era effettivamente iniziata prima del deposito del ricorso giudiziale.
Invero la documentazione prodotta dimostra il contrario, atteso che il collegio arbitrale risulta essere stato individuato solo con atto protocollato in data 28 febbraio 2025 ( cfr doc 10 conv)
Quanto al merito si osserva che i fatti rilevanti sono pacifici :
a) Il ricorrente in data 23 maggio 2024 subiva una distorsione al ginocchio mentre era al lavoro (fatto pacifico in quanto non specificamente contestato), accusando i primi dolori in data
24 maggio ( cfr ammissioni contenute in ricorso);
b) Il lavoratore si recava al pronto soccorso il 25 mattina e il medico refertante scriveva nel certificato ai fini INAIL che il paziente aveva lasciato il posto di lavoro il 24 maggio alle ore
13.11 ( cfr doc 10 ric);
c) In realtà il ricorrente il 24 maggio aveva lavorato regolarmente sino alle ore 19,31 ( fatto
2 pacifico);
d) L'infortunio è stato riferito al datore solo in data 25 maggio (vedi ammissioni in ricorso);
e) A seguito della contestazione degli addebiti ricevuta in data 29 maggio 2024 il lavoratore aveva ricontattato il medico ottenendo la rettifica del certificato riguardo al giorno e ora dell'abbandono del luogo di lavoro ( cfr doc 10 ric).
Alla luce dei fatti così come ricostruiti si osserva che non vi è prova del fatto che l' errore contenuto nel certificato redatto dal medico del pronto soccorso sia stato dovuto a comportamento doloso del lavoratore atteso che il suddetto errore risulta essere stato tempestivamente corretto dal medico su iniziativa dello stesso lavoratore, il quale, peraltro, non risulta potesse ottenere particolari benefici dalla falsa dichiarazione.
Può, invece, ritenersi provata la condotta disciplinarmente rilevante consistita nella violazione dell'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro dell'infortunio subito, essendo pacifico che il lavoratore ha cominciato a percepire gli esiti della distorsione quantomeno dal giorno successivo all'evento.
Tale violazione appare comunque di lieve entità in relazione alla misura del ritardo, alle ragioni dello stesso (il lavoratore aveva in principio sottovalutato i sintomi) e all'assenza di conseguenze dannose per parte datoriale ( nemmeno allegate), il che esclude la congruità della sanzione irrogata, prevista per violazioni di media entità ( cfr art 42 CCNL).
Queste le ragioni della ritenuta illegittimità della sanzione e del suo conseguente annullamento.
Il Licenziamento.
Il licenziamento disciplinare senza preavviso risulta irrogato ( cfr doc 18 ric) in relazione alle seguenti condotte contestate con lettera del 15 luglio 2024 ( cfr doc 16 ric):
a) Aver costruito una gabbia per trasporto cani utilizzando materiale ed utensili di proprietà della società datrice di lavoro;
b) Aver depositato la suddetta gabbia all'interno di un locale aziendale;
c) essersi introdotto all'interno della struttura Falciani insieme a sua moglie, tra la sera di sabato 29 giugno 2024 e la mattina di lunedì 1 luglio , mentre era in malattia, utilizzando le chiavi e senza passare dalla Reception, prelevando la suddetta gabbia;
d) aver lasciato- nella medesima occasione – il telefono aziendale nel locale deposito, senza avvertire nessuno.
3 Nessun riferimento è contenuto nella lettera di contestazione degli addebiti alla circostanza che la gabbia sia stata costruita nell'orario di lavoro, di talchè la suddetta condotta non può essere posta a fondamento del recesso.
Le condotte oggetto della contestazione disciplinare sono parzialmente ammesse .
Il ricorrente non nega di aver costruito la gabbia anche con materiali di proprietà della società datrice e di averla lasciata nel locale denominato “Rotonda” fino a domenica 30 giugno, quando ammette di averla prelevata entrando con la moglie nel suddetto locale, utilizzando le proprie chiavi. Ammette anche di aver lasciato, in tale occasione, il telefono aziendale nel locale deposito , senza avvertire alcuno ( cfr giustificazioni doc 17 ric).
Il ricorrente nega, invece, di aver costruito la gabbia nei locali aziendali , utilizzando utensili e materiali di consumo -quali viti e rivetti - di proprietà datoriale.
Allega l'irrilevanza disciplinare delle condotte sub a e b, per come ammesse, sostenendo che i materiali rinvenuti nel deposito denominato Rotonda e pacificamente utilizzati per la costruzione della gabbia ( vedi pag 5 del ricorso) erano rifiuti destinati alla discarica. Allega inoltre l'esistenza di prassi aziendali che incoraggiavano l'utilizzo a fini personali dei suddetti materiali e consentivano il deposito di beni personali all'interno dei locali aziendali. Sostiene inoltre che ai manutentori ( categoria alla quale lui appartiene) era consentito raggiungere la struttura denominata “Rotonda” senza passare dalla reception.
Ciò chiarito rispetto al thema probandum si osserva che non è stata fornita al giudicante alcuna prova del fatto che la gabbia sia stata costruita all'interno della struttura aziendale e con utensili e materiali di consumo (diversi da quelli ammessi dal ricorrente) di proprietà datoriale. Il fatto allegato non può dirsi provato dalla mera presenza della gabbia nei locali aziendali (ove poteva essere stata portata dopo la costruzione) né dal fatto che la stessa fosse occultata (fatto che può essere valorizzato invece rispetto alla pure addebitata illegittimità del deposito nei locali aziendali).
Il lavoratore, dal canto suo non ha dimostrato che:
a) i manutentori avessero la possibilità di appropriarsi indiscriminatamente dei materiali custoditi nel magazzino denominato Rotonda, al contrario l'istruttoria svolta ha evidenziato che i suddetti materiali- per quanto destinati alla dismissione ( cfr teste – potevano essere Tes_1 prelevati dal personale solo previa espressa autorizzazione ( cfr testi e Tes_2 Tes_3
; Tes_4
b) il personale fosse autorizzato indiscriminatamente a depositare oggetti personali in azienda: la circostanza- negata dalla convenuta- non è stata confermata da alcuno dei testi escussi e non può dirsi accertata per il semplice fatto che in passato il direttore abbia Tes_4 lasciato per qualche tempo le gomme della sua autovettura ( cfr teste e “a volte” un Tes_4
4 camper sia stato parcheggiato nelle pertinenze dell'azienda (teste ; Tes_1
Quanto alla questione dell'accesso alla , locale che pacificamente si trova all'esterno della CP_2 struttura principale nella sede Falciani, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che: i manutentori ( che erano i soggetti che normalmente utilizzavano per le loro attività il suddetto locale) utilizzavano di regola l'ingresso della struttura principale, attraversando la reception nella cui vicinanze era apposta la macchina timbratrice ( cfr teste;
vi era comunque un secondo accesso attraverso un cancello ( Tes_3 che è quello utilizzato dal ricorrente domenica 30 giugno) posto nelle vicinanze del parcheggio, privo di chiusura (cfr teste che veniva pure usato dai manutentori . Tes_4
All'esito dei fatti accertati può quindi concludersi che le condotte, per come acclarate, hanno tutte rilevanza disciplinare, posto che sicuramente viola obblighi contrattuali il dipendente che.
A) si appropri di beni aziendali senza autorizzazione;
B) utilizzi gli spazi aziendali per finalità personali sempre in assenza di autorizzazione;
C) si introduca all'interno dei locali aziendali senza autorizzazione, insieme ad un soggetto estraneo all'azienda (quanto alla necessità di autorizzazione è appena il caso di chiarire che, essendo il ricorrente in malattia, l'accesso non avveniva per svolgere attività lavorativa, di talchè egli avrebbe dovuto in ogni caso palesare agli addetti alla portineria la sua presenza e i motivi dell'accesso);
D) lasci incustoditi beni aziendali a lui affidati.
Resta da valutare la proporzionalità della sanzione irrogata.
Reputa il giudicante che le condotte accertate non siano di gravità tale da costituire giusta causa di recesso.
Ed in effetti :
A) i beni aziendali utilizzati per la costruzione della gabbia ( totem informativi e carrelli portabiancheria) erano dismessi (cfr teste nonché foto doc 3 ric), e non era previsto Tes_1 alcun concreto riutilizzo degli stessi ( parte datoriale si è limitata, sul punto, a generiche allegazioni );
B) l'istruttoria svolta ha dimostrato l'esistenza di una gestione piuttosto lasca degli spazi e delle proprietà aziendali ( vedi episodio del parcheggio camper del e deposito gomme Tes_2 del Morici, nonché questione dell'appropriazione della legna derivante dal taglio degli alberi cfr doc 6e 7 ric) e comunque la conduzione confusa del ( cfr doc 3 ric nonchè CP_3 CP_2 doc 4,5 e 6 conv) era tale per cui la presenza della gabbia non era idonea ad arrecare alcun concreto danno o disturbo;
C) L'accesso non autorizzato del dipendente non ha causato alcun danno;
5 D) Ugualmente privo di conseguenze dannose è risultato l'abbandono del telefono aziendale.
Ne consegue che - esclusa l'applicabilità della invocata tutela reintegratoria- , il ricorrente ha diritto alla tutela indennitaria prevista dal comma 5° dell'art 18 stat lav nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della rilevante anzianità di servizio del ricorrente stesso, delle non ridotte dimensioni aziendali delle convenuta e delle circostanze del recesso di cui si è già detto.
Risulta inoltre dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione dovuta per 60 giorni .
Indennità di reperibilità
Le allegazioni del ricorrente circa il fatto l'organizzazione aziendale , quantomeno dal novembre
2016 prevedeva che i tre manutentori fossero reperibili a turno per 24 ore al giorno dal lunedì alla domenica, compresi i festivi non è stata oggetto di specifica contestazione .
Può dunque ritenersi provato che nel periodo oggetto di domanda il ricorrente sia stato reperibile per 10 giorni al mese, con esclusione dei periodi di ferie o malattia, desumibili dalle buste paga.
Ne consegue il diritto alla richiesta indennità pari a 18,07 euro giornalieri, per il periodo novembre
2016- ottobre 2023 come da domanda.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione irrogata irrogata a con lettera datata 2 luglio 2024 e per l'effetto l'annulla; Parte_1
- Dichiara l'illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato con lettera datata
6 settembre 2024 e . per l'effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria dal dì del recesso al saldo
Condanna, inoltre, al pagamento in favore del ricorrente: Controparte_4
- dell'indennità di preavviso pari alla retribuzione contrattualmente dovuta per 60 giorni;
6 - Dell' indennità di disponibilità pari a 18,07 euro giornalieri, per 10 giorni al mese per il periodo novembre 2016- ottobre 2023, con esclusione dei periodi di malattia e ferie risultanti dalle buste paga;
- Delle spese di lite, liquidate in € 279 per rimborso cu e € 3750, oltre iva cpa e contributo spese generali
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 190/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: l'avv. CC DR e l'avv. CALVANI LORENZO Parte_2 ( ) oggi sostituiti dall'avv. Giorgini C.F._1
Per 'avv. DE SANTIS IE Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 190/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CC Parte_1 C.F._2 DR e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._1 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. CC DR
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS Controparte_1 P.IVA_1 IE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MESSINA 30 00198 ROMApresso il difensore avv. DE SANTIS IE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025 citava a giudizio Parte_1 Controparte_1
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo dichiararsi:
[...] la illegittimità ( per insussistenza della violazione contestata) della sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione irrogata con lettera datata 2 luglio 2024;
la illegittimità ( per insussistenza della violazione contestata o comunque per sproporzione tra illecito e sanzione) del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato con lettera datata 6 settembre 2024.
Invocava quindi , in tesi la tutela reintegratoria prevista dal comma 4° dell'art 18 stat lav ed in ipotesi la tutela indennitaria prevista dal successivo 5° comma.
Chiedeva infine il pagamento dell'indennità di disponibilità prevista dal CCNL applicabile al rapporto nella misura di € 18,07 giornaliere per 10 giorni al mese – ad eccezione dei periodi di malattia- dal 1 settembre 2016 al mese di ottobre 2023.
si costituiva contestando integralmente la domanda di cui chiedeva l'integrale Controparte_1 rigetto.
La causa istruita tramite audizione di testi è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
1 La multa
La sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione risulta irrogata ( cfr doc 15 ric) in relazione alle seguenti condotte contestate con lettera del 29 maggio 2024 ( cfr doc 11 ric):
- non aver tempestivamente informato il datore di lavoro dell'infortunio sul lavoro denunciato come avvenuto il 23 maggio 2024;
- aver falsamente dichiarato al medico del Pronto soccorso - che lo visitava in relazione agli esiti dell'infortunio - di aver interrotto la prestazione lavorativa alle 13,11 del 24 maggio
2024, mentre risultava che aveva regolarmente lavorato sino a fine turno, timbrando alle ore
19,31.
In primo luogo deve rimarcarsi che l'impugnazione giudiziale effettuata dal lavoratore è ammissibile, nonostante il fatto – pacifico- che il ricorrente abbia promosso in data 8 agosto 2024 la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art 7 della l. 300/70.
E ciò alla luce del consolidato e condiviso il principio di diritto secondo cui in caso di scelta iniziale del lavoratore di avvalersi del collegio arbitrale alla stregua del disposto di cui all'art. 7, comma sesto, della legge 20 maggio 1970, n. 300 - che dà luogo ad un arbitrato irrituale - l'azione rivolta all'accertamento della nullità del provvedimento disciplinare è esperibile davanti al giudice del lavoro, sempre che il giudizio arbitrale non abbia avuto inizio, il che si verifica nel momento in cui tutti gli arbitri abbiano accettato l'incarico, dovendo l'alternativa tra procedura arbitrale e giudizio ordinario valere sino a quando non sia iniziata la procedura arbitrale ( cfr tra le altre Cass Sez. L, Sentenza n.
12798 del 02/09/2003).
Nel caso di specie parte convenuta, pur eccependo l'improponibilità della domanda, non ha provato che la procedura arbitrale era effettivamente iniziata prima del deposito del ricorso giudiziale.
Invero la documentazione prodotta dimostra il contrario, atteso che il collegio arbitrale risulta essere stato individuato solo con atto protocollato in data 28 febbraio 2025 ( cfr doc 10 conv)
Quanto al merito si osserva che i fatti rilevanti sono pacifici :
a) Il ricorrente in data 23 maggio 2024 subiva una distorsione al ginocchio mentre era al lavoro (fatto pacifico in quanto non specificamente contestato), accusando i primi dolori in data
24 maggio ( cfr ammissioni contenute in ricorso);
b) Il lavoratore si recava al pronto soccorso il 25 mattina e il medico refertante scriveva nel certificato ai fini INAIL che il paziente aveva lasciato il posto di lavoro il 24 maggio alle ore
13.11 ( cfr doc 10 ric);
c) In realtà il ricorrente il 24 maggio aveva lavorato regolarmente sino alle ore 19,31 ( fatto
2 pacifico);
d) L'infortunio è stato riferito al datore solo in data 25 maggio (vedi ammissioni in ricorso);
e) A seguito della contestazione degli addebiti ricevuta in data 29 maggio 2024 il lavoratore aveva ricontattato il medico ottenendo la rettifica del certificato riguardo al giorno e ora dell'abbandono del luogo di lavoro ( cfr doc 10 ric).
Alla luce dei fatti così come ricostruiti si osserva che non vi è prova del fatto che l' errore contenuto nel certificato redatto dal medico del pronto soccorso sia stato dovuto a comportamento doloso del lavoratore atteso che il suddetto errore risulta essere stato tempestivamente corretto dal medico su iniziativa dello stesso lavoratore, il quale, peraltro, non risulta potesse ottenere particolari benefici dalla falsa dichiarazione.
Può, invece, ritenersi provata la condotta disciplinarmente rilevante consistita nella violazione dell'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro dell'infortunio subito, essendo pacifico che il lavoratore ha cominciato a percepire gli esiti della distorsione quantomeno dal giorno successivo all'evento.
Tale violazione appare comunque di lieve entità in relazione alla misura del ritardo, alle ragioni dello stesso (il lavoratore aveva in principio sottovalutato i sintomi) e all'assenza di conseguenze dannose per parte datoriale ( nemmeno allegate), il che esclude la congruità della sanzione irrogata, prevista per violazioni di media entità ( cfr art 42 CCNL).
Queste le ragioni della ritenuta illegittimità della sanzione e del suo conseguente annullamento.
Il Licenziamento.
Il licenziamento disciplinare senza preavviso risulta irrogato ( cfr doc 18 ric) in relazione alle seguenti condotte contestate con lettera del 15 luglio 2024 ( cfr doc 16 ric):
a) Aver costruito una gabbia per trasporto cani utilizzando materiale ed utensili di proprietà della società datrice di lavoro;
b) Aver depositato la suddetta gabbia all'interno di un locale aziendale;
c) essersi introdotto all'interno della struttura Falciani insieme a sua moglie, tra la sera di sabato 29 giugno 2024 e la mattina di lunedì 1 luglio , mentre era in malattia, utilizzando le chiavi e senza passare dalla Reception, prelevando la suddetta gabbia;
d) aver lasciato- nella medesima occasione – il telefono aziendale nel locale deposito, senza avvertire nessuno.
3 Nessun riferimento è contenuto nella lettera di contestazione degli addebiti alla circostanza che la gabbia sia stata costruita nell'orario di lavoro, di talchè la suddetta condotta non può essere posta a fondamento del recesso.
Le condotte oggetto della contestazione disciplinare sono parzialmente ammesse .
Il ricorrente non nega di aver costruito la gabbia anche con materiali di proprietà della società datrice e di averla lasciata nel locale denominato “Rotonda” fino a domenica 30 giugno, quando ammette di averla prelevata entrando con la moglie nel suddetto locale, utilizzando le proprie chiavi. Ammette anche di aver lasciato, in tale occasione, il telefono aziendale nel locale deposito , senza avvertire alcuno ( cfr giustificazioni doc 17 ric).
Il ricorrente nega, invece, di aver costruito la gabbia nei locali aziendali , utilizzando utensili e materiali di consumo -quali viti e rivetti - di proprietà datoriale.
Allega l'irrilevanza disciplinare delle condotte sub a e b, per come ammesse, sostenendo che i materiali rinvenuti nel deposito denominato Rotonda e pacificamente utilizzati per la costruzione della gabbia ( vedi pag 5 del ricorso) erano rifiuti destinati alla discarica. Allega inoltre l'esistenza di prassi aziendali che incoraggiavano l'utilizzo a fini personali dei suddetti materiali e consentivano il deposito di beni personali all'interno dei locali aziendali. Sostiene inoltre che ai manutentori ( categoria alla quale lui appartiene) era consentito raggiungere la struttura denominata “Rotonda” senza passare dalla reception.
Ciò chiarito rispetto al thema probandum si osserva che non è stata fornita al giudicante alcuna prova del fatto che la gabbia sia stata costruita all'interno della struttura aziendale e con utensili e materiali di consumo (diversi da quelli ammessi dal ricorrente) di proprietà datoriale. Il fatto allegato non può dirsi provato dalla mera presenza della gabbia nei locali aziendali (ove poteva essere stata portata dopo la costruzione) né dal fatto che la stessa fosse occultata (fatto che può essere valorizzato invece rispetto alla pure addebitata illegittimità del deposito nei locali aziendali).
Il lavoratore, dal canto suo non ha dimostrato che:
a) i manutentori avessero la possibilità di appropriarsi indiscriminatamente dei materiali custoditi nel magazzino denominato Rotonda, al contrario l'istruttoria svolta ha evidenziato che i suddetti materiali- per quanto destinati alla dismissione ( cfr teste – potevano essere Tes_1 prelevati dal personale solo previa espressa autorizzazione ( cfr testi e Tes_2 Tes_3
; Tes_4
b) il personale fosse autorizzato indiscriminatamente a depositare oggetti personali in azienda: la circostanza- negata dalla convenuta- non è stata confermata da alcuno dei testi escussi e non può dirsi accertata per il semplice fatto che in passato il direttore abbia Tes_4 lasciato per qualche tempo le gomme della sua autovettura ( cfr teste e “a volte” un Tes_4
4 camper sia stato parcheggiato nelle pertinenze dell'azienda (teste ; Tes_1
Quanto alla questione dell'accesso alla , locale che pacificamente si trova all'esterno della CP_2 struttura principale nella sede Falciani, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che: i manutentori ( che erano i soggetti che normalmente utilizzavano per le loro attività il suddetto locale) utilizzavano di regola l'ingresso della struttura principale, attraversando la reception nella cui vicinanze era apposta la macchina timbratrice ( cfr teste;
vi era comunque un secondo accesso attraverso un cancello ( Tes_3 che è quello utilizzato dal ricorrente domenica 30 giugno) posto nelle vicinanze del parcheggio, privo di chiusura (cfr teste che veniva pure usato dai manutentori . Tes_4
All'esito dei fatti accertati può quindi concludersi che le condotte, per come acclarate, hanno tutte rilevanza disciplinare, posto che sicuramente viola obblighi contrattuali il dipendente che.
A) si appropri di beni aziendali senza autorizzazione;
B) utilizzi gli spazi aziendali per finalità personali sempre in assenza di autorizzazione;
C) si introduca all'interno dei locali aziendali senza autorizzazione, insieme ad un soggetto estraneo all'azienda (quanto alla necessità di autorizzazione è appena il caso di chiarire che, essendo il ricorrente in malattia, l'accesso non avveniva per svolgere attività lavorativa, di talchè egli avrebbe dovuto in ogni caso palesare agli addetti alla portineria la sua presenza e i motivi dell'accesso);
D) lasci incustoditi beni aziendali a lui affidati.
Resta da valutare la proporzionalità della sanzione irrogata.
Reputa il giudicante che le condotte accertate non siano di gravità tale da costituire giusta causa di recesso.
Ed in effetti :
A) i beni aziendali utilizzati per la costruzione della gabbia ( totem informativi e carrelli portabiancheria) erano dismessi (cfr teste nonché foto doc 3 ric), e non era previsto Tes_1 alcun concreto riutilizzo degli stessi ( parte datoriale si è limitata, sul punto, a generiche allegazioni );
B) l'istruttoria svolta ha dimostrato l'esistenza di una gestione piuttosto lasca degli spazi e delle proprietà aziendali ( vedi episodio del parcheggio camper del e deposito gomme Tes_2 del Morici, nonché questione dell'appropriazione della legna derivante dal taglio degli alberi cfr doc 6e 7 ric) e comunque la conduzione confusa del ( cfr doc 3 ric nonchè CP_3 CP_2 doc 4,5 e 6 conv) era tale per cui la presenza della gabbia non era idonea ad arrecare alcun concreto danno o disturbo;
C) L'accesso non autorizzato del dipendente non ha causato alcun danno;
5 D) Ugualmente privo di conseguenze dannose è risultato l'abbandono del telefono aziendale.
Ne consegue che - esclusa l'applicabilità della invocata tutela reintegratoria- , il ricorrente ha diritto alla tutela indennitaria prevista dal comma 5° dell'art 18 stat lav nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della rilevante anzianità di servizio del ricorrente stesso, delle non ridotte dimensioni aziendali delle convenuta e delle circostanze del recesso di cui si è già detto.
Risulta inoltre dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione dovuta per 60 giorni .
Indennità di reperibilità
Le allegazioni del ricorrente circa il fatto l'organizzazione aziendale , quantomeno dal novembre
2016 prevedeva che i tre manutentori fossero reperibili a turno per 24 ore al giorno dal lunedì alla domenica, compresi i festivi non è stata oggetto di specifica contestazione .
Può dunque ritenersi provato che nel periodo oggetto di domanda il ricorrente sia stato reperibile per 10 giorni al mese, con esclusione dei periodi di ferie o malattia, desumibili dalle buste paga.
Ne consegue il diritto alla richiesta indennità pari a 18,07 euro giornalieri, per il periodo novembre
2016- ottobre 2023 come da domanda.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione irrogata irrogata a con lettera datata 2 luglio 2024 e per l'effetto l'annulla; Parte_1
- Dichiara l'illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogato con lettera datata
6 settembre 2024 e . per l'effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria dal dì del recesso al saldo
Condanna, inoltre, al pagamento in favore del ricorrente: Controparte_4
- dell'indennità di preavviso pari alla retribuzione contrattualmente dovuta per 60 giorni;
6 - Dell' indennità di disponibilità pari a 18,07 euro giornalieri, per 10 giorni al mese per il periodo novembre 2016- ottobre 2023, con esclusione dei periodi di malattia e ferie risultanti dalle buste paga;
- Delle spese di lite, liquidate in € 279 per rimborso cu e € 3750, oltre iva cpa e contributo spese generali
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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