Articolo 5 della Legge 14 febbraio 1963, n. 143
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 marzo 1963
Art. 5.
Per la prosecuzione delle opere foranee del nuovo porto industriale di Ravenna e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 245 milioni nell'esercizio 1962-63, di lire 755 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1969-70.
Il Ministro per i lavori pubblici puo' assumere, per le esigenze ed i programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
Entrata in vigore il 22 marzo 1963