Sentenza 9 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2003, n. 18728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18728 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OL1 8 7 28 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Inadempimento reciproco SEZIONE TERZA CIVILE - risoluzione del contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14686/00 Dott. Michele VARRONE Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Consigliere 37485 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 4978 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Ud. 22/09/03 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA.MA.RO. SRL, in persona del legale rappresentante Sig. PA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TERRINONI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati STEFANO GUSMITTA, ANTONIO GUSMITTA, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA VIAMAMPRIN OSCAR, elettivamente TAGLIAMENTO 55, presso 10 studio dell'avvocato NICOLA 2003 DI PIERRO, che lo difende anche disgiuntamente 1672 all'avvocato ROBERTO RECHICHI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 522/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione III Civile, emessa il 07/02/00 e depositata il 20/03/00 (R.G. 222/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Luigi TERRINONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del I e del II motivo, l'assorbimento del III motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 3.12.1994 la CA.MA.RO. s.r.l., conduttrice 1. dall'1.12.1993 dell'azienda di Oscar AM in Iesolo, denominata "Trattoria Marina", convenne in giudizio il locatore chiedendone la condanna al pagamento delle somme spese per i lavori di ristrutturazione autorizza- ti dal AM e che questi si era contrattualmente ob- quattro rate annuali a decor-bligato a rimborsare in quat rere dal secondo anno locativo. Il convenuto resistette ed in via riconvenzionale domandò la condanna dell'attrice al pagamento della somma di £ 6.000.000 per quattro canoni mensili non versati, nonché il risarcimento dei danni e la risolu- 2 zione del contratto per inadempimento. Con sentenza n. 2514 del 1997 l'adito tribunale di Venezia dichiarò cessata la materia del contendere in ordine ai canoni nel frattempo versati dalla società conduttrice, rigettò le ulteriori domande del AM, accertò in £ 159.102.082 il credito complessivo della conduttrice e condannò il locatore AM al pagamento della somma di £ 39.777.520, oltre agli accessori.
2. La sentenza è stata riformata dalla corte d'appello di Venezia che, parzialmente accogliendo con sentenza n. 522 del 2000 il gravame del locatore, ha bensì confermato la sentenza di primo grado in ordine al debito del AM, ma ha ritenuto che il mancato pagamento dei canoni da parte della società conduttri- ce, per quanto medio tempore versati, costituisse in se stesso grave inadempimento tale da giustificare di per sé la risoluzione, che ha dunque pronunciato, conse- guentemente condannando la società CA.MA.RO. alla re- stituzione ed al risarcimento del danno equitativamente liquidato in £ 5.000.000. 3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la società conduttrice affidandosi a tre motivi, cui resi- ste con controricorso il AM. Entrambe le parti hanno depositato memoria illu- strativa. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo del ricorso principale la so- cietà ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 C.C. per avere la corte d'appello (in difformità da quanto invece fatto dal giudice di primo grado, che aveva escluso la gravità dell'inadempimento in relazione alla ben più grave inadempienza del con- duttore) assolutamente omesso ogni giudizio di compara- zione in ordine al comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse si fosse resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed avesse conseguentemente violato il sinallagma contrattuale. La corte di merito aveva inoltre apoditticamente ritenuto che il AM fosse privo di ulteriori reddi- ti e del tutto illogicamente opinato che il mancato versamento di £ 6.000.000 da parte della conduttrice impedisse al locatore di far fronte al pagamento della somma di circa £ 40.000.000 che dal canto suo doveva.
1.2. Col secondo motivo, subordinatamente prospet- tato, si svolgono considerazioni in ordine alla non au- tomatica operatività della clausola risolutiva espres- sa, alla quale peraltro la sentenza non fa alcun rife- rimento.
1.3. Col terzo, anch'esso proposto in via gradata, la sentenza è censurata per aver liquidato il danno su- 4 bito dal AM in £ 5.000.000 considerando "soprattutto il costo del subito sequestro dell'immobile", che peraltro era stato solo richiesto e mai concesso. 2 2.1. La fondatezza del primo motivo è di palmare evidenza. A fronte di un debito ben più consistente del loca- tore, la corte territoriale ha apoditticamente ritenuto che il mancato pagamento di canoni (neppure quantifica- ti in sentenza, ma indicati in numero di quattro dalla società conduttrice ricorrente e di undici dal
contro
- ricorrente AM) fosse "tale da giustificare di per sé solo la risoluzione", così violando il consolidato principio di diritto secondo il quale "in caso di ina- dempimento reciproco occorre una valutazione comparati- va dei rispettivi inadempimenti, da condursi mediante il raffronto della oggettiva entità degli stessi e del- la loro concreta incidenza sull'equilibrio sinallagma- tico" (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 6791/95 e 4311/86; e v. anche nn. 3260/96, 1077/95, 6576/91), invece del tutto omessa dalla corte d'appello. La quale si è inol- tre spinta ad affermare, senza alcun riferimento a po- sitive risultanze probatorie e senza tener conto dell'entità dei rispettivi debiti, che il mancato ver- samento dei canoni da parte della "società conduttrice 5 impediva all'appellante di iniziare a pagare il proprio debito per la concordata ristrutturazione".
2.2. Il secondo motivo è assorbito, con conseguente preclusione della valutazione della sussistenza dell'interesse della ricorrente a proporlo.
2.3. E' del pari assorbito il terzo, volta che l'accoglimento del primo in ragione della omessa compa- razione tra i rispettivi inadempimenti travolge anche le statuizioni relative alle conseguenze dell'inadempimento della conduttrice.
3. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio a diversa sezione della stes- sa corte d'appello, che deciderà la causa compiendo la valutazione comparativa di cui sopra alla luce dell'enunciato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte accoglie il primo motivo di ricorso e di- chiara assorbiti gli altri, cassa in relazione e rin- via, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Venezia. Roma, 22 settembre 2003 Il presidente L'estensore миот DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 09 DIC. 2003 CANCELLERE C1 IL CANCELLIERE C1 nocunzo Pattista InnocendBattista